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Avv. Gino M. D. Arnone Direttore scientifico portale www. dannoallapersona. it Ogni forma di riproduzione, anche parziale, è consentita solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: è riproducibile, anche in via elettronica e su siti web, il solo titolo dello scritto, che va opportunamente collegato alla pagina web del sito http: //www. dannoallapersona. it/ove è integralmente pubblicato, ovvero citando in ogni caso la fonte. Avv. Gino M. D. ARNONE

SCATOLA NERA, BLACK BOX, T BOX, UNIBOX Avv. Gino M. D. ARNONE

SCATOLA NERA, BLACK BOX, T BOX, UNIBOX Avv. Gino M. D. ARNONE

SCATOLA NERA, BLACK BOX, T BOX, UNIBOX § La scatola nera per l’auto è

SCATOLA NERA, BLACK BOX, T BOX, UNIBOX § La scatola nera per l’auto è un dispositivo satellitare che, se montato sul veicolo, monitora e registra tutte le informazioni sul mezzo e sul comportamento del suo conducente alla guida. § Questo permetterà di avere dati più precisi da valutare in caso di sinistro e la conseguente diminuzione delle truffe potrebbe portare a un calo dei costi dell’RC auto. § I costi dell’installazione della scatola nera sull’auto possono variare, ma in genere le compagnie applicano uno sconto di circa il 10% sul premio assicurativo ai clienti che scelgono di montare la black box. Avv. Gino M. D. ARNONE

SCATOLA NERA, BLACK BOX, T BOX, UNIBOX § Lo scopo (dichiarato) di tale strumento

SCATOLA NERA, BLACK BOX, T BOX, UNIBOX § Lo scopo (dichiarato) di tale strumento è la riduzione delle frodi assicurative, dovute spesso alla falsa ricostruzione degli incidenti e tristemente diffuse nel nostro Paese. § L’uso dei dati accelerometrici nella normale gestione del sinistro consente di individuare differenze e discordanze rispetto alla denuncia soprattutto in termini di luogo di accadimento e tipo di danno. Avv. Gino M. D. ARNONE

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STIME ANIA SONO STATE CONFERMANTE PIENAMENTE § Secondo l’Ania la scatola nera è sempre

STIME ANIA SONO STATE CONFERMANTE PIENAMENTE § Secondo l’Ania la scatola nera è sempre più popolare tra gli automobilisti italiani, si stima che entro la fine del 2014 saranno circa 3 milioni le scatole nere collocate nelle vetture degli italiani. § Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressione abbastanza considerevole: a fine 2012 risultavano 1, 2 milioni di scatole nere mentre, a fine 2013, il loro numero era già salito a 2 milioni. E’ stato possibile raggiungere tali risultati anche grazie alle dinamiche di mercato ed alla crescente concorrenza tra le compagnie assicuratrici. § Studi statistici effettuati dall’ANIA prevedono che entro il 2017 le scatole nere saranno presenti su circa il 15 – 20% delle automobili italiane, complici le massicce e sempre più frequenti campagne pubblicitarie delle compagnie assicurative che promettono sensibili sconti sui premi annuali a fronte dell’installazione del sistema. Avv. Gino M. D. ARNONE

MITO REALTA’ Avv. Gino M. D. ARNONE

MITO REALTA’ Avv. Gino M. D. ARNONE

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REALTA’ § A leggere il testo del decreto sulla concorrenza varato dal consiglio dei

REALTA’ § A leggere il testo del decreto sulla concorrenza varato dal consiglio dei ministri ci si accorge che la norma si limita a parlare di «sconti significativi» senza alcun parametro numerico o percentuali; § l’unico paletto per le imprese assicurative è garantire uno sconto superiore ai costi sostenuti dall’assicurato per installare scatole nere o etilometri. Avv. Gino M. D. ARNONE

REALTA’ § Sconti inesistenti : su un premio annuo di 1. 000 euro, una

REALTA’ § Sconti inesistenti : su un premio annuo di 1. 000 euro, una compagnia potrebbe promettere uno sconto di 100 -200 euro al cliente che accetta di installare la «scatola nera» . § La norma recita che l’istallazione della scatola e gratuito ma nulla dice sui costi di gestione / canone che nel silenzio della legge rischiano di essere posti a carico dell’acquirente Avv. Gino M. D. ARNONE

REALTA’ § "La spesa per la gestione e la manutenzione (70 -80 Euro circa

REALTA’ § "La spesa per la gestione e la manutenzione (70 -80 Euro circa secondo le stime Ania) della scatola nera, se a carico degli automobilisti, non solo vanificherebbe lo sconto sulle tariffe rc auto promesso dal Governo, ma addirittura determinerebbe rincari in quelle zone d'Italia dove le tariffe rc auto sono più basse. § Se invece tali costi fossero a carico delle compagnie si assicurazioni, inevitabilmente verrebbero traslati sugli assicurati attraverso i prezzi delle polizze". § Si tratta dell'ennesimo provvedimento spot del Governo, che non portera' alcun beneficio reale al paese e ai cittadini". Avv. Gino M. D. ARNONE

DDL CONCORRENZA: LA SCATOLA NERA § Forte pressione per l’istallazione della scatola nera sugli

DDL CONCORRENZA: LA SCATOLA NERA § Forte pressione per l’istallazione della scatola nera sugli autoveicoli § Le garanzie fornite alla compagnia assicurativa ci consentiranno di accedere a condizioni vantaggiose privilegiate e risparmiare fino a 100 euro sull’importo annuo della polizza Rca (leggermente maggiore come visto per le polizze stipulate on line). § «le risultanze del dispositivo formano piena prova (? ? ), nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo» § «è fatto divieto all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere inservibile il dispositivo elettronico» Avv. Gino M. D. ARNONE

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Nel testo del decreto c’è la prova di tutta la superficialità e la difesa

Nel testo del decreto c’è la prova di tutta la superficialità e la difesa degli interessi del comparto assicurativo Singolare ed estemporanea appare la decisione di intervenire nel processo civile, con un provvedimento che addirittura interferisce sul libero convincimento del giudice, nella delicata fase di acquisizione e valutazione delle prove Il concetto di “piena prova” riguarda la valutazione che compie il giudice sulle prove offerte a sostegno della domanda. E’ quindi diverso da quello di “prova legale” (cui forse avrebbe voluto alludere (l'incauto estensore): tale espressione si riferisce al (diverso) sistema delle presunzioni o delle prove tipiche. La norma inoltre denota una sostanziale non conoscenza dei meccanismi processuali e dal punto di vista sostanziale rischia di essere non solo inutile ma controproducente. Avv. Gino M. D. ARNONE

PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA SULLA NORMA DEL DECRETO DESTINZAIONE ITALIA 1) la previsione solleva

PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA SULLA NORMA DEL DECRETO DESTINZAIONE ITALIA 1) la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c. d. scatola nera – in relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri “il mancato funzionamento del dispositivo”; la “prova contraria” appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare “il mancato funzionamento” della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull’attendibilità dei dati dell’apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché a fonte dell’assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l’attivazione dei poteri istruttori del giudicante; Avv. Gino M. D. ARNONE

RIFLESSIONE § Il sistema ottimale è quello attuale: il danneggiato che agisce in giudizio

RIFLESSIONE § Il sistema ottimale è quello attuale: il danneggiato che agisce in giudizio è sempre e comunque tenuto a fornire la prova delle proprie allegazioni e i risultati della scatola nera, ove contrastanti, non fanno altro che aggravare gli oneri probatori che già incombevano sulla parte. § La norma, per com’è scritta, è poi gravemente ingiusta poiché fa ricadere le conseguenze dei “risultati” del dispositivo tecnico anche sul soggetto danneggiato, che di fatto è la controparte del proprietario veicolo che monta l’ apparato e che non ne ha la materiale disponibilità, non potendo accedere ai dati del dispositivo per avvalersene o confutarne l’interpretazione. § In questo caso dunque la norma è contraria all’art. 111 della Costituzione, che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo. Avv. Gino M. D. ARNONE

COMMISSIONE GIUSTIZIA § 2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale

COMMISSIONE GIUSTIZIA § 2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all’art. 2712 c. c. (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. § Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze - simili a quelle contenute nella “scatola nera” – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al “mancato funzionamento dell’apparato”) (Cass. , Sez. lav. , n. 9006/02; 16098/01); Avv. Gino M. D. ARNONE

COMMISSIONE GIUSTIZIA § 3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che

COMMISSIONE GIUSTIZIA § 3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all’art. 2712 c. c. ; al capoverso 1 -bis occorre quindi sostituire le parole “salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo”, con le seguenti: “salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo”. § In tal modo, si escluderebbe la natura di “prova legale” delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi (esempio scarto misurazione gps, incidente capitato in galleria, in condizioni atmosferiche rendevano disturbata la segnalazione gps, opportunità di fare una perizia informatica) Avv. Gino M. D. ARNONE

VALORE PROBATORIO DELLA SCATOLA NERA? ? ? § Ricordo a tutti che la prova

VALORE PROBATORIO DELLA SCATOLA NERA? ? ? § Ricordo a tutti che la prova legale è quella prova la cui attendibilità non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ma è predeterminata dal legislatore. In altri termini, l'inferenza che porta dal dato probatorio (factum probans) al fatto da provare (factum probandum) non è fatta di volta in volta dal giudice ma stabilita una volta per tutte dal legislatore. § Quindi l’unica interpretazione da dare al parere della Commissione Giustizia e quindi alla norma di legge nella suo nuova formazione è quella di ritenere che le risultanze della scatola nera costituiscano una presunzione semplice, anche se particolarmente rafforzata dall’onere di contestazione specifica. Avv. Gino M. D. ARNONE

ESEMPI DI CONTESTAZIONE § § § § § scarto misurazione gps; incidente capitato in

ESEMPI DI CONTESTAZIONE § § § § § scarto misurazione gps; incidente capitato in galleria; condizioni atmosferiche rendevano disturbata la segnalazione gps; Incompatibilità tra risultanze della perizia medico legale e interpretazione dei dati della scatola nera; Incompatibilità tra le risultanze delle testimonianze acquisite in causa e interpretazione dei dati della scatola nera; Incompatibilità tra le risultanze del verbale di incidente e interpretazione dei dati della scatola nera; Incompatibilità tra le risultanze della perizia cinematica e interpretazione dei dati della scatola nera; Mancanza di copia forense dei dati relativi alla scatola nera; Impossibilità di esaminare la scatola nera perché collocata sul veicolo di controparte; Mancata disponibilità della controparte o della compagnia a permettere l’esame della scatola nera. Avv. Gino M. D. ARNONE

DIFETTI ATTUALI DELLA SCATOLA NERA: MANCANZA DI PRECISIONE § “i dati raccolti non avranno

DIFETTI ATTUALI DELLA SCATOLA NERA: MANCANZA DI PRECISIONE § “i dati raccolti non avranno alcuna utilità per la ricostruzione del sinistro. La posizione del veicolo viene rilevata con approssimazioni che vanno, secondo la bontà del segnale che arriva al satellite, da qualche metro a venti e più metri, e questo, se si pensa ad un incrocio, è addirittura fondamentale e non consente alcuna sicura valutazione”. § Un discorso è il dato della scatola nera, altro discorso l’interpretazione del dato della scatola nera specie se impiegato per fondare una ricostruzione cinematica. § Neppure la velocità potrà essere apprezzata con sufficiente precisione (vi è un scarto di tempo tra la reale velocità e quella registrata dalla scatola nera dovuta al ritardo di segnale del satellite) e quindi i dati relativi alla velocità di percorrenza degli automobilisti non possono tradursi in una contestazione specie qualora l’automobilista abbia anche di poco superato i limiti previsti. Il tutto si tradurrebbe in un artificioso risparmio non più per i consumatori ma per il comparto assicurativo che disporrebbe di argomenti per ridurre od escludere il risarcimento. Avv. Gino M. D. ARNONE

VALUTAZIONE SULL’EFFICIENZA LESIVA § L’informazione che verrà utilizzata in maniera strumentale per negare il

VALUTAZIONE SULL’EFFICIENZA LESIVA § L’informazione che verrà utilizzata in maniera strumentale per negare il risarcimento nell’ambito delle micro lesioni (colpo di frusta)? L’accelerazione / decelerazione G per valutare l’efficienza lesiva del sinistro. § il collo è sottoposto quotidianamente a sollecitazioni durante le normali attività giornaliere, volontarie ed involontarie, quali girare il capo, tossire, starnutire, saltare, lasciarsi cadere su di una sedia, tutte evidentemente prive di effetti nocivi. Avv. Gino M. D. ARNONE

VALUTAZIONE SULL’EFFICIENZA LESIVA § La entità delle forze inerziali che queste attività generano sul

VALUTAZIONE SULL’EFFICIENZA LESIVA § La entità delle forze inerziali che queste attività generano sul capo è stata scientificamente misurata ed espressa in g: facendo rilevare misure che vanno da un minimo tra gli 0, 1 e 0, 6 g (voltarsi di lato) ad un massimo tra gli 1, 8 ed i 5, 6 g (lasciarsi cadere su una sedia). § Arriveranno a negare efficienza lesiva posto che nessuno si reca all’ospedale dopo aver starnutito od essersi seduto § Per stessa ammissione dell’ANIA «i dati relativi all’evento che permettono di risalire alla forza e all’area di impatto, alla velocità del veicolo al momento dell’urto ed ai percorsi effettuati dal veicolo prima e dopo la collisione e pertanto risulta più facile ricostruire quanto accaduto» non quindi l’efficienza lesiva. Avv. Gino M. D. ARNONE

QUESTIONE PRIVACY § Francamente sconcertante appare la leggerezza con cui si è inteso costituire

QUESTIONE PRIVACY § Francamente sconcertante appare la leggerezza con cui si è inteso costituire un “grande fratello” al quale dovranno affluire tutti i dati relativi alla circolazione di milioni di autoveicoli. § Nessuno ha pensato alle conseguenze epocali della costituzione di una tale banca dati le cui regole di funzionamento non vengono stabilite dalla legge ma bensì demandate ad atti amministrativi e regolamenti, quindi senza alcun controllo di legalità da parte del Parlamento. § Si ritiene debba essere esclusiva competenza del Parlamento, e non certo dell’esecutivo o di qualche Autorità priva di responsabilità politica, valutare le conseguenze, in termini di garanzia dei diritti, della creazione di un simile sistema, specialmente alla luce della previsione che “è fatto divieto di rimuovere” il dispositivo parificandolo ai sistemi di controllo dei detenuti ammessi al beneficio dei domiciliari, e al fatto che non è previsto alcun accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano. Avv. Gino M. D. ARNONE

GIURISPRUDENZA: I DUE ORIENTAMENTI § Il Giudice di Pace di Viterbo ha considerato valido

GIURISPRUDENZA: I DUE ORIENTAMENTI § Il Giudice di Pace di Viterbo ha considerato valido lo strumento. Nel caso in questione sia il conducente sia la trasportata chiedevano un risarcimento per i danni subiti a seguito di un tamponamento. Nel corso della consulenza tecnica d’ufficio (cosiddetta CTU) venivano evidenziati sia i dati riportati dal dispositivo Unibox, il quale non registrava nessun impatto (urto sotto i 2 g), sia le lesioni minime riportate dalle auto. La sentenza del Giudice di Pace ha quindi respinto le richieste degli attori relativamente al risarcimento del danno subito. CONTRA § Giudice di Pace di Noci che ha affermato – in senso contrario alla precedente sentenza – che i dati forniti dalla “scatola nera” non possono prevalere sul giudizio sull’incidente e sulle lesioni già fornito, in causa, dal Ctu medico-legale; lo stesso magistrato ha affermato che i dati della “scatola nera” non possono invalidare gli altri elementi di prova raccolti, univocamente convergenti sulla sussistenza del nesso tra sinistro e danno lamentato. Avv. Gino M. D. ARNONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! WWW. DANNOALLAPERSONA. IT Avv. Gino M. D. ARNONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! WWW. DANNOALLAPERSONA. IT Avv. Gino M. D. ARNONE