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1 Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Giurisprudenza Corso di Diritto commerciale

1 Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Giurisprudenza Corso di Diritto commerciale avanzato a. a. 2015/2016 Prof. Mario Campobasso Società di Persone. Utili. Perdite responsabilità patrimoniale

Utili 2 Art. 2265. Patto leonino. E’ nullo il patto con il quale uno

Utili 2 Art. 2265. Patto leonino. E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

Utili 3 Art. 2263. Ripartizione dei guadagni e delle perdite. Le parti spettanti ai

Utili 3 Art. 2263. Ripartizione dei guadagni e delle perdite. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali. …. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

Utili 4 Art. 2262. Diritto agli utili. Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto

Utili 4 Art. 2262. Diritto agli utili. Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

Perdite 5 Art. 2280. [In sede di liquidazione, ] se i fondi disponibili risultano

Perdite 5 Art. 2280. [In sede di liquidazione, ] se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti (…) e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

6 Responsabilità patrimoniale (s. s. ) Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali. I

6 Responsabilità patrimoniale (s. s. ) Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali. I creditori della società [semplice] possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

Responsabilità patrimoniale (S. n. c. ) 7 Art. 2291. Nozione. Nella società in nome

Responsabilità patrimoniale (S. n. c. ) 7 Art. 2291. Nozione. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

8 Responsabilità patrimoniale (S. s. e s. n. c irregolare) Art. 2268. Escussione preventiva

8 Responsabilità patrimoniale (S. s. e s. n. c irregolare) Art. 2268. Escussione preventiva del patrimonio sociale. Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

9 Responsabilità patrimoniale (s. n. c. regolare) Art. 2304. Responsabilità dei soci. I creditori

9 Responsabilità patrimoniale (s. n. c. regolare) Art. 2304. Responsabilità dei soci. I creditori sociali, anche se la società [in nome collettivo regolare] è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

10 Creditore particolare del socio (s. s. e s. n. c. irregolare) Art. 2270.

10 Creditore particolare del socio (s. s. e s. n. c. irregolare) Art. 2270. Creditore particolare del socio. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

11 Creditore particolare del socio (s. n. c. regolare) Art. 2305. Creditore particolare del

11 Creditore particolare del socio (s. n. c. regolare) Art. 2305. Creditore particolare del socio. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso