S p a Modello organizzativo particolarmente adatto alle

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S. p. a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta

S. p. a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci, anche se non necessariamente Limitazione del rischio individuale dei soci autonomia patrimoniale perfetta (2325, co. 1, cc) Frazionamento del capitale in azioni (partecipazioni sociali di uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti, 2348, co. 1, cc) Azione come titolo di credito (2346, co. 1, cc), Consente la mobilizzazione del capitale investito ed il ricambio dei soci Smobilizzazione dell’investimento senza sottrarne la sua destinazione produttiva Azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori Organizzazione corporativa 3 organi: decisionale, di gestione, di controllo interno

Interessi da tutelare nella s. p. a. Tutela dei soci di minoranza/tutela della massa

Interessi da tutelare nella s. p. a. Tutela dei soci di minoranza/tutela della massa dei piccoli azionisti Tutela dei creditori di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la maggioranza del capitale e degli amministratori loro espressione Tutela del corretto funzionamento del mercato azionario Tutela del pubblico degli investitori

S. p. a e raccolta del capitale s. p. a si dividono in 2

S. p. a e raccolta del capitale s. p. a si dividono in 2 categorie: aperte e chiuse Nelle prime è particolarmente forte l’interesse alla smobilizzazione dell’investimento s. p. a aperte a loro volta si suddividono in due sottocategorie: Quotate (TUF) Non quotate, ma che ricorrono al mercato del capitale di rischio (art. 2325 -bis)

Costituzione s. p. a. Fattispecie a formazione progressiva (procedimento) 1. Redazione di atto costitutivo

Costituzione s. p. a. Fattispecie a formazione progressiva (procedimento) 1. Redazione di atto costitutivo e statuto (art. 2328, co. 3, identica natura giuridica) Elementi: denominazione, oggetto, capitale sociale, ecc. Atto pubblico e controllo notarile (art. 2328, co. 2) Condizioni di costituzione (art. 2329, controllo notarile e del registro) 2. Iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331, co. 1) Costituzione istantanea e per pubblica sottoscrizione (2333 -2336)- raro Redazione di un programma (oggetto e principali norme dell’atto costitutivo) da parte di promotori, cui aderiscono i soci, riuniti in assemblea dei sottoscrittori che procede alla redazione dello statuto

Atto costitutivo La spa può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (2328,

Atto costitutivo La spa può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (2328, co. 1) Forma: atto pubblico (2328, co. 2) a pena di nullità della società (2332, n. 1) Contenuto: 1. Generalità soci/promotori e n. azioni assegnate 2. Denominazione, sede/sedi secondarie deve indicare spa (2326); divieto confusione (2567) 3. Oggetto sociale (tipo di attività economica 4. Ammontare K sottoscritto e versato 5. N. e eventuale valore nominale delle azioni, caratteristiche e modalità di emissione e circolazione 6. Indicazione conferimenti diversi dal denaro: valore dei crediti e dei beni in natura 7. Criteri su divisione utili 8. Benefici per fondatori/promotori (nel rispetto dei limiti legali 2340 e 2341) 9. Sistema di amministrazione, n. amm. e poteri, rappresentanza 10. n. componenti collegio sindacale 11. Nomina primi amministratori e sindaci (o rispettivi nel D e M) 12. Spese di costituzione 13. Durata della società (2437, 3 co: se a t indet, diritto di recesso dopo 1 anno con preavviso 180 gg)

Condizioni di costituzione Capitale minimo € 50. 000 1. Intera sottoscrizione K sociale 2.

Condizioni di costituzione Capitale minimo € 50. 000 1. Intera sottoscrizione K sociale 2. Rispetto disciplina sui conferimenti (2342 e 2343: 25% versato, 100% se unipersonale) 3. Autorizzazioni/altre condizioni ex l. speciali L’atto costitutivo va iscritto al reg. imprese entro 90 gg dalla stipulazione. Soggetti obbligati al deposito: - Il notaio deve depositare l’atto entro 30 gg dal suo ricevimento. - Gli amministratori (qualora il notaio non provveda) - Ogni socio, a spese della società (2330)

Iscrizione nel registro Controllo di regolarità del registro (art. 2330, co. 3) Effetti dell’iscrizione

Iscrizione nel registro Controllo di regolarità del registro (art. 2330, co. 3) Effetti dell’iscrizione (art. 2331, entro 90 giorni) Acquisto di personalità giuridica – efficacia costitutiva Emissione di azioni Responsabilità illimitata per operazioni anteriori all’iscrizione sorte delle operazioni in caso di iscrizione 2331, co. 2 Art. 2328, co. 2, n. 12 Possibile approvazione della società 2331, co 3 (accollo cumulativo) Prima dell’iscrizione: divieto emissione azioni e divieto offerta al pubblico

Nullità di s. p. a. Esigenze di certezza Prima della registrazione: contratto di società

Nullità di s. p. a. Esigenze di certezza Prima della registrazione: contratto di società (1418 ss) Dopo la registrazione: società soggetto giuridico Art. 2332 casi tassativi: 1. Mancanza forma atto costitutivo 2. Illiceità oggetto sociale 3. Mancanza nell’atto costitutivo o statuto di OGNI indicazione rig. denominazione, conferimenti, ammontare K e oggetto sociale La dichiarazione di nullità è causa di scioglimento e apre la liquidazione (liquidatori nominati dal tribunale con la sentenza di nullità) Fermi gli effetti degli atti compiuti (no efficacia retroattiva) Obbligo di conferimento Sanabile (prima della dichiarazione di nullità) Resta azione imprescrittibile e che può essere fatta valere da qualunque interessato

S. p. a. unipersonale Esempio di modello che non fa ricorso al mercato dei

S. p. a. unipersonale Esempio di modello che non fa ricorso al mercato dei capitali Resta comunque beneficio della responsabilità limitata (art. 2362) Salvo limitate eccezioni (mancato versamento integrale dei conferimenti e mancanza di iscrizione della unipersonalità nel registro) Responsabilità in caso di insolvenza (non dunque responsabilità solidale) 2342 (conferimenti) e 2362 (pubblicità) Particolare disciplina di contratti con socio unico (art. 2362, co. 5)

Patrimoni destinati Art. 2447 -bis, co. 1, c. c. (Patrimoni destinati ad uno specifico

Patrimoni destinati Art. 2447 -bis, co. 1, c. c. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) “La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare Patrimonio destinato operativo; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi” Patrimonio destinato finanziario.

Patrimoni destinati Caratteristiche: - complesso di beni separato dal patrimonio generale. - finalizzato all’esclusivo

Patrimoni destinati Caratteristiche: - complesso di beni separato dal patrimonio generale. - finalizzato all’esclusivo svolgimento di uno specifico affare. - Può essere integrato con apporti di terzi. LIMITI LEGALI : - LIMITE QUANTITATIVO: i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore cumulativamente superiore al 10% del patrimonio netto. - LIMITE QUALITATIVO: il patrimonio destinato non può essere costituito per lo svolgimento di attività speciali riservate per legge.

Patrimoni destinati EFFETTI: I beni costituenti il patrimonio destinato, pur rimanendo di proprietà della

Patrimoni destinati EFFETTI: I beni costituenti il patrimonio destinato, pur rimanendo di proprietà della società, vengono sottratti alle pretese generali dei creditori di quest’ultima, secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Nella SOSTANZA e non nella forma, l’ipotesi è operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della società

Patrimoni destinati La costituzione del patrimonio separato avviene tramite delibera adottata dall’organo amministrativo, salvo

Patrimoni destinati La costituzione del patrimonio separato avviene tramite delibera adottata dall’organo amministrativo, salvo diversa previsione dello statuto e pubblicata presso il registro delle imprese. La delibera deve indicare (CONTENUTO DELLA DELIBERA): - L’affare al quale è destinato il patrimonio. Esso non può essere generico, ma deve avere un oggetto ben definiti e di durata determinata (o determinabile); - I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio; - Il piano economico e finanziario che dia informazioni circa l’adeguatezza del patrimonio destinato rispetto allo svolgimento dell’affare e al risultato che si intende raggiungere, le modalità relative allo svolgimento e le garanzie offerte ai terzi; - Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare; - La possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. - La delibera costitutiva deve obbligatoriamente indicare le regole di rendicontazione dell'affare TUTELA CREDITORI: I creditori possono fare opposizione alla delibera nel termine di 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Patrimoni destinati EFFETTI : 2 classi di creditori (generali e speciali) e 2 patrimoni

Patrimoni destinati EFFETTI : 2 classi di creditori (generali e speciali) e 2 patrimoni (generale e speciale) Decorsi sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, se non vi sono opposizioni dei creditori della società anteriori all’iscrizione, il patrimonio destinato si “distacca” dal restante patrimonio della società, nel senso che i creditori della società (si intende: non da specifico affare) non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato. Ciò significa anzitutto che i creditori sociali anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese non potranno più fare affidamento su tale compendio patrimoniale per il soddisfacimento dei proprio credito, allo stesso tempo per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato, salvo che per tali obbligazioni la delibera istitutiva preveda espressamente una responsabilità sussidiaria del patrimonio generale. Il patrimonio destinato cessa di esistere quando si realizza lo specifico affare oppure quando quest’ultimo è divenuto impossibile o per le altre cause previste dalla delibera di costituzione.

Domande relative a questa sezione Il procedimento di costituzione di s. p. a. Atto

Domande relative a questa sezione Il procedimento di costituzione di s. p. a. Atto costituivo e statuto: contenuto necessario e facoltativo Spa unipersonale Le operazioni anteriori all’iscrizione Responsabilità Nullità di s. p. a. Patrimoni destinati: Nozione efficacia pubblicità