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L’effettività Due chiavi di lettura. (a) Quale è lo scopo della norma incriminatrice? Paradigma

L’effettività Due chiavi di lettura. (a) Quale è lo scopo della norma incriminatrice? Paradigma normativista e paradigma funzionalista (b) La legislazione penale simbolica

(a) Paradigma normativista e paradigma funzionalista. Un confronto

(a) Paradigma normativista e paradigma funzionalista. Un confronto

Paradigma normativista La funzione della norma sanzionatoria è di “certificare” la validità della norma

Paradigma normativista La funzione della norma sanzionatoria è di “certificare” la validità della norma Corollari: (a) l’uso della pena è legittimo se è necessario a “certificare” la validità (il valore) del precetto di comportamento (La legge penale deve dire ciò che è giusto o ingiusto). (b) il destinatario principale della norma è la collettività, non l’autore e la vittima

Paradigma funzionalista La funzione della norma sanzionatoria è di proteggere i beni giuridici da

Paradigma funzionalista La funzione della norma sanzionatoria è di proteggere i beni giuridici da determinate forme di aggressione. Corollari: (a) l’uso della pena è legittimo se è necessario a proteggere il bene giuridico (b) I destinatari principali della norma sono gli autori e le vittime del reato

Conseguenza fondamentale • Per il paradigma funzionalista una norma è valida se è realmente

Conseguenza fondamentale • Per il paradigma funzionalista una norma è valida se è realmente in grado di proteggere il bene giuridico. • Per il paradigma normativista una norma è valida se è in grado di dire ciò che è giusto e ogni considerazione sulla effettiva capacità di tutela del bene giuridico diventa secondaria

In sintesi: una norma incriminatrice inidonea a raggiungere il suo dichiarato scopo di tutela,

In sintesi: una norma incriminatrice inidonea a raggiungere il suo dichiarato scopo di tutela, ma idonea a “certificare” la validità della norma di comportamento (cioè a comunicare ciò che è giusto o ingiusto sarà: • sprovvista di legittimazione per il paradigma funzionalista • provvista di legittimazione per il paradigma normativista Ma in concreto cosa cambia?

Tre esempi 1. Aborto 2. Competenza penale “indiretta” dell’Unione europea 3. Corruzione e concussione

Tre esempi 1. Aborto 2. Competenza penale “indiretta” dell’Unione europea 3. Corruzione e concussione nella normativa previgente

1. Aborto • La pena è necessaria per il paradigma normativista Corte costituzionale tedesca

1. Aborto • La pena è necessaria per il paradigma normativista Corte costituzionale tedesca 25. 2. 1975 (ma v. sentenza del 1990) “La legge penale non è solo strumento per la guida dei processi sociali secondo conoscenze o prognosi sociologiche; essa è anche espressione stabile di valutazioni etico sociali e conseguentemente giuridiche delle azioni umane; essa deve dire che cosa per il singolo è giusto o ingiusto”. • 1. 2. 3. 4. La pena non è necessaria per il paradigma funzionalista Sperimentata inefficacia dissuasiva della minaccia penale (cifra nera) Più efficace un sistema di intervento non penale Rischi per la salute della donna Enormi effetti criminogeni

2. Competenza penale indiretta dell’Unione europea Sentenza CGCE C-176/03 del 13 settembre 2005 “

2. Competenza penale indiretta dell’Unione europea Sentenza CGCE C-176/03 del 13 settembre 2005 “ 47. (. . . ) Orbene, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità (. . . ). 48. Quest’ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente” Cosa dice questa sentenza in tema di tutela penale dell’ambiente?

3. Lotta alla corruzione: la coppia concussione/corruzione ante riforma del 2012 • 317 c.

3. Lotta alla corruzione: la coppia concussione/corruzione ante riforma del 2012 • 317 c. p. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 318 c. p. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 321. Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318 (…) si applicano anche a chi dà o promette al p. u. o all’ i. p. s. il denaro o altra utilità

(b) La legislazione simbolica • Definizione: i destinatari del messaggio sono diversi dai destinatari

(b) La legislazione simbolica • Definizione: i destinatari del messaggio sono diversi dai destinatari della norma (la norma non parla e non pensa all’autore e alla vittima, ma esclusivamente alla collettività Tre sottotipi al punto di vista strutturale

(1) Legislazione simbolica ad ineffettività semplice • La norma non è in grado di

(1) Legislazione simbolica ad ineffettività semplice • La norma non è in grado di tutelare il bene giuridico Ad esempio: per basso tasso di chiarimento (immigrazione, aborto), per ragioni endoprocessuali (corruzione/concussione, reati ambientali ed evento di danno, maternità surrogata). per inefficienza degli apparati (abbandono di siringhe), per distanza del tipo dalla realtà criminologica (c. d. costanti criminologiche: cfr. 416 e mafia, 319 e corruzione sistemica, art. 2634 c. c. ) Art. 2634 c. c. Infedeltà patrimoniale. 1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(2) Legislazione simbolica ad ineffettività antinomica • La criminalizzazione genera l’effetto contrario: si finisce

(2) Legislazione simbolica ad ineffettività antinomica • La criminalizzazione genera l’effetto contrario: si finisce per ledere il bene giuridico che si intende tutelare. Esempi. • Obbligo del casco in bicicletta (cfr. invece il casco in motorino come esempio ) • Reato di immigrazione clandestina (ineffettivo all’apparenza) • Divieto di consumo di alcolici (proibizionismo) • Legge 40 del 2004 sulla P. M. A.

(3) Legislazione simbolica ad ineffettività disnomica • La norma reca (dolosamente) in sé la

(3) Legislazione simbolica ad ineffettività disnomica • La norma reca (dolosamente) in sé la sua paralisi • Art. 2621. False comunicazioni sociali pre riforma. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

Consiglio di lettura • Paliero C. E. , Il principio di effettività nel diritto

Consiglio di lettura • Paliero C. E. , Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. , 1990, p. 430 ss.