CONTRATTI DI RETE DISTACCO E CODATORIALIT Avv Evangelista

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CONTRATTI DI RETE, DISTACCO E CODATORIALITÀ Avv. Evangelista Basile ICHINO - BRUGNATELLI e ASSOCIATI

CONTRATTI DI RETE, DISTACCO E CODATORIALITÀ Avv. Evangelista Basile ICHINO - BRUGNATELLI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE Studio Legale Ichino- Brugnatelli e Associati 20145 – Milano – Via Mascheroni, 31 E-mail: studio. legale@ichinobrugnatelli. it

LA STORIA DELLA CODATORIALITÀ Origine giurisprudenziale del fenomeno (almeno in Italia): nasce come patologia

LA STORIA DELLA CODATORIALITÀ Origine giurisprudenziale del fenomeno (almeno in Italia): nasce come patologia Un lavoratore con più datori di lavoro: A) se il dipendente lavora per più DDL contemporaneamente B) se un datore di lavoro unico si è fraudolentemente frammentato in più soggetti giuridici distinti C) anche a prescindere dalla frode, se il legale tra le società è talmente intenso da far sì che il DDL sia in verità un unico soggetto o tale vada considerato: unicità del centro di imputazione dei rapporti giuridici (nei gruppi societari)

SEGUE: I requisiti creati dalla Corte di Cassazione: i) Unicità della struttura organizz. e

SEGUE: I requisiti creati dalla Corte di Cassazione: i) Unicità della struttura organizz. e produttiva ii) integrazione forte tra le società iii) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico centro direttivo Utilizzo contemporaneo e promiscuo del personale Evoluzione: esigenza di evitare elusioni alle norme limitative dei licenziamenti (patologia) ed esigenze di flessibilità genuina (fisiologia) Esperienze comparate: il fenomeno altrove viene regolato Nel nostro sistema la codatorialità rimane una possibile patologia (fino al 2013)

IL CONTRATTO DI RETE Decreto legge n. 5 del 2009, conv legge n. 33/09

IL CONTRATTO DI RETE Decreto legge n. 5 del 2009, conv legge n. 33/09 Strumento innovativo e agile di integrazione e collaborazione tre imprese che mantengono propria autonomia Forma vincolate: atto pubblico, scrittura privata autenticata, … Possibilità di partecipare a gare pubbliche (se organo comune ha potere di rappresentanza e mandato a presentare domande di partecipazione)

DISTACCO TRA RETISTE Art. 30 comma 4 ter d. lgs. N. 276/2003 (modificato nel

DISTACCO TRA RETISTE Art. 30 comma 4 ter d. lgs. N. 276/2003 (modificato nel 2013) Distacco con “interesse della distaccante” tipizzato (non una novità assoluta: si veda disciplina dei licenziamenti collettivi, …) Solo l’interesse è tipizzato, ma la restante disciplina sul distacco si applica, per cui esiste una differenza importante con la codatorialità: tempistica, promiscuità di prestazioni, volontarietà, etc. Strategie imprenditoriali: quando il distacco e quando la codatorialità tra le retiste

CODATORIALITA’ TRA RETISTE Ancora art. 30 comma 4 ter d. lgs. N. 276 del

CODATORIALITA’ TRA RETISTE Ancora art. 30 comma 4 ter d. lgs. N. 276 del 2003 Codatorialità e assunzione congiunta (nell’agricoltura) Normativa scarna, lasciata alla autonomia privata (regolamento sulla codatorialità: circ. 35 del 2013) più datori di lavoro possono utilizzare la prestazione, anche promiscuamente e contestualmente Problemi di disciplina e burocratici: sui primi si può intervenire col regolamento, sui secondi servirebbe un chiarimento degli enti

SEGUE: ALCUNE CRITICITÀ 1) potere direttivo e disciplinare 2) chi esegue adempimenti amministrativi 3)

SEGUE: ALCUNE CRITICITÀ 1) potere direttivo e disciplinare 2) chi esegue adempimenti amministrativi 3) chi tutela la sicurezza e salute 4) sulle mansioni e inquadramento contrattuale ? 5) se le retiste applicano diversi contratti collettivi? 6) sui requisiti dimensionali delle retiste, su chi si computa il lavoratore in codatorialità? 7) repechage? 8) responsabilità solidale per retribuzioni e contributi?

RIFLESSIONI FINALI E DOMANDE Codatorialità è strumento di flessibilità e sicurezza, che non pone

RIFLESSIONI FINALI E DOMANDE Codatorialità è strumento di flessibilità e sicurezza, che non pone pericoli sociali (se usato correttamente) Finalmente introdotto anche come strumento fisiologico e non di risposta a una patologia Importante aver lasciato ampia libertà negoziale ai privati, da utilizzare con ragionevolezza e verbalizzare nel regolamento Utile un intervento amministrativo per regolare gli aspetti burocratici del rapporto di lavoro in codatorialità

FINE DOMANDE ?

FINE DOMANDE ?