LA NUOVA DISCIPLINA SUL DISTACCO IL DISTACCO EUROPA

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LA NUOVA DISCIPLINA SUL DISTACCO

LA NUOVA DISCIPLINA SUL DISTACCO

IL DISTACCO EUROPA e ITALIA - Direttiva 96/71/CE - Direttiva 2014/67/UE D. Lgs. 72/2000

IL DISTACCO EUROPA e ITALIA - Direttiva 96/71/CE - Direttiva 2014/67/UE D. Lgs. 72/2000 D. Lgs. 136/2016 Mentre la direttiva 2014 concerne «l’applicazione» della precedente direttiva 96/71, il decreto legislativo 136/2016 abroga tutte le disposizioni del precedente D. Lgs 72/2000 27/09/2017 1

ELEMENTI DI CONTINUITA’ 1. IL DISTACCO • L’istituto giuridico in forza del quale un

ELEMENTI DI CONTINUITA’ 1. IL DISTACCO • L’istituto giuridico in forza del quale un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. • [a livello UE definizione più ampia: chiunque venga a lavorare in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, mantenendo in essere il rapporto di lavoro con il datore di lavoro straniero – secondment no interesse] • TEMPORANEITA’ 27/09/2017 2

IL D. LGS. 136/2016 DEFINISCE IL DISTACCO 1. da parte di un’azienda avente sede

IL D. LGS. 136/2016 DEFINISCE IL DISTACCO 1. da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato presso una propria filiale situata in Italia; 2. da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c. d. distacco infragruppo); 3. nell’ambito di un contratto di natura commerciale (es. appalto) stipulato con un committente avente sede legale o operativa nel territorio italiano. N. B. Stati membri / Stati terzi comunque soggetti alla disciplina del D. Lgs. 136/2016 27/09/2017 3

ELEMENTI DI CONTINUITA’ 2. MEDESIME CONDIZIONI DI LAVORO • Ai rapporti di lavoro tra

ELEMENTI DI CONTINUITA’ 2. MEDESIME CONDIZIONI DI LAVORO • Ai rapporti di lavoro tra lavoratori distaccati e imprese distaccanti si applicano, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (ferie CCNL) • Responsabilità in solido 27/09/2017 4

ELEMENTI DI CONTINUITA’ 3. SOMMINISTRAZIONE • Il decreto si applica alle agenzie di somministrazione

ELEMENTI DI CONTINUITA’ 3. SOMMINISTRAZIONE • Il decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia. • L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro. 27/09/2017 5

NOVITA’ A. L’IMPORTANZA DELLA ATTIVITA’ ISPETTIVA • La nuova formulazione della direttiva e, quindi,

NOVITA’ A. L’IMPORTANZA DELLA ATTIVITA’ ISPETTIVA • La nuova formulazione della direttiva e, quindi, del nostro recepimento è incentrata sull’attività ispettiva chiamata a valutare l’AUTENTITICITA’ DEL DISTACCO in un’ottica di cooperazione tra Stati (informazioni disponibili) 27/09/2017 6

NOVITA’ B. L’AUTENTICITA’ DEL DISTACCO • Elementi per valutare la genuinità del distacco: a)

NOVITA’ B. L’AUTENTICITA’ DEL DISTACCO • Elementi per valutare la genuinità del distacco: a) b) c) d) N. B. medesimi elementi per distaccare all’estero il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore; la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia; la data di inizio del distacco; […] 27/09/2017 7

 • La rilevanza dei criteri sub b) e d) la circostanza che il

• La rilevanza dei criteri sub b) e d) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; […] d) la data di inizio del distacco; […] b) A nostro avviso non è più possibile assumere il lavoratore allo scopo di essere immediatamente distaccato (vedi Vademecum novembre 2010) 27/09/2017 8

NOVITA’ B. L’AUTENTICITA’ DEL DISTACCO • Elementi per valutare la genuinità del distacco: e)

NOVITA’ B. L’AUTENTICITA’ DEL DISTACCO • Elementi per valutare la genuinità del distacco: e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. 27/09/2017 9

 • La rilevanza del punto sub h) h) l'esistenza del certificato relativo alla

• La rilevanza del punto sub h) h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile • Modello A 1 fino a un massimo di 24 mesi; • La circolare del Ministero 1/2017 prende posizione; • Il modello A 1 DEVE essere riconosciuto dalle autorità di sicurezza sociale del Paese di invio del lavoratore che, quindi, non potranno chiedere il pagamento dei contributi da parte della distaccante. 27/09/2017 10

NOVITA’ (? ? ? ) C. LE CONSEGUENZE DEL DISTACCO NON GENUINO • Il

NOVITA’ (? ? ? ) C. LE CONSEGUENZE DEL DISTACCO NON GENUINO • Il lavoratore è considerato alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione • Distaccante e distaccatario sono condannati al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (min. € 5. 000 – max. € 50. 000) 27/09/2017 11

NOVITA’ D. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI • Entro

NOVITA’ D. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI • Entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco + ogni modifica entro 5 gg • Compilazione del modello telematico UNI_DISTACCO_UE • https: //www. cliclavoro. gov. it/ N. B. simili previsioni nella direttiva, quindi anche altri Stati membri dovranno recepirla prevedendo simili adempimenti 27/09/2017 12

 • Contenuto della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro: a) b) c) d)

• Contenuto della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro: a) b) c) d) e) f) g) h) i) dati identificativi dell'impresa distaccante; La trasferta ? ? ? numero e generalità dei lavoratori distaccati; data di inizio, di fine e durata del distacco; luogo di svolgimento della prestazione di servizi; dati identificativi del soggetto distaccatario; tipologia dei servizi; generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b); generalità del referente di cui al comma 4; numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. N. B. nel settore del trasporto su strada vi sono disposizioni specifiche 27/09/2017 13

NOVITA’ E. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI • • Effettuare la comunicazione di distacco del personale entro

NOVITA’ E. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI • • Effettuare la comunicazione di distacco del personale entro il giorno precedente all’inizio del distacco; Conservare, per la durata del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro in lingua italiana; Designare un proprio referente residente in Italia per ogni eventuale comunicazione con gli organi ispettivi e di vigilanza; Designare un delegato che agisca in qualità di rappresentante legale per mettere in contatto l’impresa con le parti sociali interessate, per un’eventuale contrattazione collettiva 27/09/2017 • Sanzione amministrativa da € 150 a € 500 per lavoratore interessato • Sanzione amministrativa da € 500 a € 3. 000 per lavoratore interessato • Sanzione amministrativa da € 2. 000 a € 6. 000 N. B. : l’importo complessivo delle sanzioni non può in ogni caso essere superiore a € 150. 000 N. B. Sanzioni solo per la distaccante 14