AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA CORSO AZIENDALE

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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA CORSO AZIENDALE PER VOLONTARI - ANNO 2016 LA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA CORSO AZIENDALE PER VOLONTARI - ANNO 2016 LA CONVENZIONE E IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. CENNI SULLA PRIVACY Dott. Felice Schena 3 dicembre 2016

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 14, comma 7, D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 (Riforma

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 14, comma 7, D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 (Riforma sanitaria): “È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative. ” 2

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 7, Legge 11/08/1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato): “

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 7, Legge 11/08/1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato): “ 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. ” 3

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario Chi è

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario Chi è il volontario Volontario è colui che in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, presta attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti, secondo le modalità e i tempi di volta in volta concordati dall’Associazione di appartenenza con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti presso tale Unità e di ogni altra regola imposta dal Direttore e dal Coordinatore. Diritti e doveri del volontario Il volontario ha diritto: di accedere alle strutture aziendali, se in possesso del cartellino di riconoscimento, il quale viene rilasciato all’esito della partecipazione al corso aziendale per i volontari, che ha validità triennale; deroghe sono previste per i volontari che si limitano a fare attività di raccolta fondi nell’atrio dell’Ospedale (gli viene rilasciato, su richiesta dell’Associazione, un cartellino di tipo diverso, senza necessità di partecipare a corsi), per quelli che professionalmente esercitano un’attività di natura socio-sanitaria a contatto con pazienti (sono dispensati dalla partecipazione al corso aziendale, ma hanno diritto al cartellino) e per quelli che entrano a far parte 4

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario dell’Associazione in

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario dell’Associazione in un momento successivo alla effettuazione del corso annuale (nell’attesa di partecipare al corso successivo non hanno diritto al cartellino, ma possono accedere alle strutture accompagnati da volontari già formati); alle medesime tutele che competono al lavoratore dal punto di vista della sicurezza sul luogo in cui presta la propria opera, e dunque: - il diritto di avere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in ambiente ospedaliero e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tale proposito, l'Azienda elabora, d'intesa con le Associazioni di appartenenza dei volontari, un apposito documento di valutazione dei rischi cui il volontario stesso è esposto; - il diritto alla sorveglianza post - esposizione ad agenti biologici per il caso di eventuale e imprevedibile esposizione a rischi del genere, conseguente divieto, a fini preventivi, di accedere ad aree interdette per il pericolo di radiazionizzanti o a qualunque altra zona con limitazioni di accesso, nonché di assistere pazienti sottoposti a indagini di medicina nucleare con impiego di radioisotopi; - il diritto alla vaccinazione antinfluenzale e a quella contro l'epatite A e B; alla copertura assicurativa contro i rischi di infortuni e malattie, nonché per il caso di danni arrecati a terzi non per dolo o colpa grave, ferma la responsabilità dell'Azienda per i danni occorsi al volontario nell'esercizio della sua attività riconducibili a carenze dell'Azienda medesima; 5

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario al rimborso

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, e debitamente documentate, per il tramite della propria Associazione, alla quale l'Azienda le riconosce in modo forfetario sulla base di una stima presentata a inizio anno. Il volontario ha il dovere: • di rispettare la dignità e la riservatezza dei pazienti che assiste, osservando il più rigoroso riserbo sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte. A tale proposito, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che i volontari possono ricevere informazioni sui loro assistiti, a condizione che si impegnino “ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dall’Azienda per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale”; • di rispettare le regole che disciplinano l’attività delle Unità Operative coinvolte, agendo con il massimo spirito di collaborazione con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso tali Unità in modo da creare un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti; • di non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari. L’attività del volontario è sempre di supporto morale e sociale, e mai si sostituisce all’attività sanitaria; 6

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario • di

IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario • di indossare un abbigliamento consono al luogo di cura in cui viene a operare, e funzionale all'attività che va a prestare (di regola, camice); • di munirsi di cartellino di riconoscimento, e dunque di partecipare, ogni tre anni, al corso aziendale organizzato per i volontari, salve le deroghe sopra accennate; in caso di fuoriuscita dall’Associazione o di cessazione dell’attività di volontariato in ospedale, il cartellino va riconsegnato al Presidente dell’Associazione stessa, che lo restituirà all’Azienda. Per le nuove Associazioni l’accesso in Azienda è condizionato, nelle more della partecipazione dei loro volontari al primo corso aziendale utile, ad una valutazione di congruità dei corsi formativi da esse di regola organizzati, che viene riconosciuta se tali corsi sono giudicati assimilabili, per contenuti e durata, a quello indetto dall’Azienda; • se presta servizio in reparto, di firmare l’apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa, e posto sotto la responsabilità del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, ove deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome e l'ora di entrata e di uscita. La firma del Registro in questione è molto importante permettere la concessione dei rimborsi spese alle Associazioni che ne facciano richiesta. Da notare, in chiusura, che per l’ipotesi di inosservanza agli obblighi di condotta sopra accennati il Regolamento aziendale prevede, in via cautelare, l’immediato allontanamento del volontario dal reparto, che, nei casi più gravi, può evolvere nella sua definitiva espulsione, nel rispetto della procedura ivi prevista. 7