Regolamento per lApplicazione della Normativa sul Divieto del

  • Slides: 15
Download presentation
Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Articolo 1 PRINCIPI Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela

Articolo 1 PRINCIPI Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto (art. 137 del Trattato di Nizza, art. 32 della Costituzione, DL 9 aprile 2008 - 81 e successive modifiche).

Articolo 2 LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO Varcato il cancello

Articolo 2 LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO Varcato il cancello dell’Istituto è vietato fumare. Pertanto non si fuma nei bagni e neanche durante l’intervallo negli spazi esterni!

Articolo 3 SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ü Il DS individua il

Articolo 3 SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ü Il DS individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa. ü TUTTO il personale della scuola (docenti e non) concorre alla piena applicazione del Regolamento Antifumo. ü In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il DS può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte.

Articolo 4 PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE ü Gli accertatori si occupano delle

Articolo 4 PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE ü Gli accertatori si occupano delle multe e della flagranza della violazione. ü La vigilanza intesa anche come presenza, segnalazione o altro è di tutto il personale scolastico. ü Di norma svolgono le funzioni di agenti accertatori i docenti dello staff di Dirigenza, la DSGA e almeno tre docenti individuati dal Dirigente. Incaricati all'osservanza della norma, dell’accertamento e contestazione delle infrazioni per l'anno in corso sono i Proff. Paola Imperadori, Elio Tosoni e Vincenzo Carola.

Articolo 5 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (1) Trasgressore minorenne ü Gli Accertatori procedono all'accertamento della

Articolo 5 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (1) Trasgressore minorenne ü Gli Accertatori procedono all'accertamento della violazione e redigono l’apposito verbale in duplice copia: • in caso di contestazione immediata → la prima copia del verbale viene inviata ai genitori dello studente (al tutore o a chi esercita la potestà) con ricevuta di avvenuta consegna; • in caso di impossibilità di contestazione immediata → la prima copia del verbale viene inviata ai genitori dello studente (al tutore o a chi esercita la potestà) con ricevuta di avvenuta consegna entro 90 giorni dall’accertamento; • per il tragressore minorenne → si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Corresponsabilità.

Articolo 5 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (2) Trasgressore maggiorenne ü Gli Accertatori procedono all'accertamento della

Articolo 5 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO (2) Trasgressore maggiorenne ü Gli Accertatori procedono all'accertamento della violazione e redigono l’apposito verbale in duplice copia: • in caso di contestazione immediata → al trasgressore viene consegnata la prima copia del verbale unitamente al bollettino postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato – Sez. di Brescia, per il versamento della sanzione (data e numero del verbale saranno riportati sul retro a dagli Accertatori); • in caso di impossibilità di contestazione immediata → al trasgressore verrà notificata, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di cui sopra; • entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, il contravventore provvederà al pagamento della sanzione ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta di pagamento; • i Responsabili preposti, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto alla Prefettura di Brescia, che provvederà in merito.

Articolo 7 SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI (1) ü I trasgressori sono soggetti alla sanzione

Articolo 7 SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI (1) ü I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275, 00. ü Durante l'attività di servizio, anche nelle pertinenze esterne dell’istituto, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale, i docenti, i collaboratori scolastici e il personale ATA si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'Istituto. ü I dipendenti che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 7 SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI (2) Le sanzioni previste sono in applicazione di

Articolo 7 SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI (2) Le sanzioni previste sono in applicazione di una serie di direttive, circolari e decreti tra Ii quali: ü Regio decreto 2316 del 24. 12. 1934, art. 25 → [divieto per i minori di 16 anni di fumare in luogo pubblico] ü Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28. 03. 2001 → <Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo> → scuole di ogni ordine e grado → “aule, corridoi, segreteria studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc. ” ü DL n° 104 del 12. 09. 2013, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole): • Comma 2 → "È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie" [. . . ] • Comma 3 → "Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. "

Articolo 8 SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Articolo 8 SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ü In caso di non ottemperanza, gli Agenti accertatori sono passibili di sanzione amministrativa da € 2200. ü Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Comment transformer un désastre en profit (cortometraggio con sottotitoli in italiano 00: 01: 25)

Comment transformer un désastre en profit (cortometraggio con sottotitoli in italiano 00: 01: 25)

Composizione della sigaretta

Composizione della sigaretta

DOCUMENTO UFFICIALE • http: //www. antoniettiseo. gov. it/wp-content/uploads/2016/09/All. ARegolamento-ANTIFUMO-ANTONIETTI-ISEO-1. pdf ü ü ü sezione

DOCUMENTO UFFICIALE • http: //www. antoniettiseo. gov. it/wp-content/uploads/2016/09/All. ARegolamento-ANTIFUMO-ANTONIETTI-ISEO-1. pdf ü ü ü sezione «LA SCUOLA» sottosezione «REGOLAMENTI» «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DEL FUMO» approvato dal CD 16. 06. 2016