Nascita Unione Europea Da CECA 1951 CEE 1957

  • Slides: 16
Download presentation
Nascita Unione Europea • Da CECA (1951), CEE (1957), Euratom (1957) … a CE

Nascita Unione Europea • Da CECA (1951), CEE (1957), Euratom (1957) … a CE e UE (1992, unificate nel 2007, Lisbona) • Allargamento Stati membri: da 6 9 (1972), 12 (1981 e 1986), 15 (1995), 25 (2004), 27 (2007) (28° nel 2013) • Da metodo “intergovernativo” a “comunitario” (da Compromesso Lussemburgo ’ 66 Atto Unico europeo ’ 86)

Istituzioni UE • Consiglio europeo • Consiglio (dei ministri) UE • Commissione [Alto rappresent.

Istituzioni UE • Consiglio europeo • Consiglio (dei ministri) UE • Commissione [Alto rappresent. Affari esteri e politica sicurezza] • Parlamento europeo [Comitati (econ. e sociale; delle Regioni)] Corte di Giustizia (Corte dei Conti; Mediatore) - Banca Centrale europea (BCE) - BEI (Agenzie)

La UE tra organizzazione internazionale e Federazione • Competenze proprie esclusive (+ concorrenti…) •

La UE tra organizzazione internazionale e Federazione • Competenze proprie esclusive (+ concorrenti…) • Norme giuridiche direttam. efficaci per cittadini • Personalità giuridica internaz. (politica estera) -Trattato CEE (oggi TUE e TFUE): non mero accordo internazionale Fonda Ordinamento giur. autonomo da Stati Membri; - Anche i cittadini degli Stati sono soggetti dell’ordinamento UE.

Principio di Attribuzione • L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono

Principio di Attribuzione • L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati m. nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all’UE nei trattati appartiene agli Stati (a. 5 TUE) MA… • Il Consiglio, all'unanimità, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle normative degli Stati m. che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune (a. 115 Tf. UE) • Quando un'azione della UE risulti necessaria per raggiungere uno degli obiettivi dei trattati, senza che questi abbiano previsto i poteri necessari, il Consiglio, all'unanimità, adotta le disposizioni appropriate (a. 352 Tf. UE)

Principio di Attribuzione • Carta dei diritti fondamentali dell’UE (c. d. carta di Nizza)

Principio di Attribuzione • Carta dei diritti fondamentali dell’UE (c. d. carta di Nizza) e dottrina USA dell’incorporation… • Art. 51 Carta di Nizza: 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. … 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Principio Sussidiarietà (a. 5 TUE) • In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori

Principio Sussidiarietà (a. 5 TUE) • In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati m. (…) ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione SUSSIDIARIETÀ: restringe, in alcuni casi, allarga, in altri, le competenze UE

UE: Organi e “forma di governo” Consiglio europeo: ≈ “Capo di Stato collettivo” Consiglio

UE: Organi e “forma di governo” Consiglio europeo: ≈ “Capo di Stato collettivo” Consiglio europeo ≠ Consiglio dei ministri UE • Consiglio (dei Ministri) UE [organo intergovernativo: Indirizzo Pol. +Bilancio+Legislaz. +Esecuz. (pol. estera e trattati UE)] • Commissione (org. “burocratico”: Esecutivo sui generis, Iniziativa atti UE, vigilanza su Stati m. ; esegue il bilancio) • Parlamento (org. democratico: Consultivo + Controllore (approva il bilancio) + Colegislatore)

Voti del Consiglio dell’UE (voto “ponderato”) pre Lisbona (non più vigente dal 2017) -

Voti del Consiglio dell’UE (voto “ponderato”) pre Lisbona (non più vigente dal 2017) - Germania, Francia, Italia e Regno Unito……… 29 - Spagna e Polonia………………. . . 27 - Romania……………………. . 14 - Paesi Bassi…………………… 13 - Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria Portogallo……………………… 12 - Austria, Bulgaria, Svezia…………… 10 - Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia Finlandia e Croazia………………. . 7 - Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia……. …………………. . 4 Malta…………………… 3 TOTALE 352

Maggioranze richieste in Consiglio (regole in via di superamento) Normalmente: voto a “magg. qualificata”

Maggioranze richieste in Consiglio (regole in via di superamento) Normalmente: voto a “magg. qualificata” Eccezione: unanimità (PESC, imposte, immigraz. …) MAGG. QUALIFICATA • almeno 260 voti favorevoli (su 352: 73, 9% del totale) E… • maggioranza q. di Stati membri (18 Paesi su 28) (x votare proposta della Commissione basta ≥ 260 voti; x superare voto contrario di Comm. o Parlam. unanimità) Ogni Stato m. può chiedere verifica che voti favor. ≥ 62% della popolaz. tot. UE (“clausola demografica”)

LE 10 “VESTI” del CONSIGLIO (min. ) UE • • • Affari generali Relazioni

LE 10 “VESTI” del CONSIGLIO (min. ) UE • • • Affari generali Relazioni esterne (pres. Alto Rappres. ) Affari economici e finanziari (" ECOFIN" ) Giustizia e affari interni Occupazione, politica sociale, salute e tutela consumatori; Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca) Trasporti, telecomunicazioni ed energia Agricoltura e pesca Ambiente Istruzione, gioventù e cultura. Ma il Consiglio rimane un'istituzione unica! (≠ COREPER…)

Parlamento Europeo • Da rappresentante: dei Parlam. naz. (Assemblea CEE), “dei popoli degli Stati”

Parlamento Europeo • Da rappresentante: dei Parlam. naz. (Assemblea CEE), “dei popoli degli Stati” della CE (a. 189 TCE)… “dei cittadini dell’UE” (a. 14. 2 TUE) - Legittimaz. democr. diretta (elezioni a suffr. univ. dir. ) FUNZIONI: - “CO-LEGISLATIVA” (con Consiglio, ma non in tutte materie) e revisione dei Trattati - CONTROLLO POL. Commissione (-/ Consiglio) - APPROVAZ. BILANCIO (con Consiglio) - Procedura di Consultazione, di Parere Conforme, di cooperazione, di CODECISIONE

PE: seggi per Stato m. • • • • GERMANIA FRANCIA ITALIA, REGNO UNITO

PE: seggi per Stato m. • • • • GERMANIA FRANCIA ITALIA, REGNO UNITO SPAGNA, POLONIA ROMANIA PAESI BASSI BELGIO, REP. CECA, GRECIA, UNGHERIA, PORTO. SVEZIA AUSTRIA, BULGARIA DANIMARCA, SLOVACCHIA, FINLANDIA IRLANDA, LITUANIA, CROAZIA LETTONIA SLOVENIA LUSSEMBURGO, ESTONIA, CIPRO, Malta • TOTALE 96 74 73 54/51 32 26 21 20 18/17 13 11 8 8 6 751 PE decide a magg. sempl. /ass. dei membri, no “magg. x Stati” o “clausola demografica” (≠ Consiglio)

Composizione e seggi Parl. eur. Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) 221 Gruppo Socialisti

Composizione e seggi Parl. eur. Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) 221 Gruppo Socialisti e Democratici (S&D) 191 Gr. Conservatori e riformisti europei 70 Gr. Alleanza Democratici e Liberali per l’Europa (ADLE) 67 Gr. Sinistra unitaria europea - Sinistra verde nordica 52 Gr. Verde/Alleanza libera europea (V/ALE) 50 Gr. Europa della Libertà e della Democrazia 48 Non iscritti 52 TOTALE Oltre a Gruppi parlam. , Commissioni permanenti 751 per materia (commercio, ambiente…, bilancio, aff. cost. )

Commissione europea COMPOSIZIONE: Presidente + 1 “Commissario” per Stato m. (1+28). FORMAZIONE (rinnovo ogni

Commissione europea COMPOSIZIONE: Presidente + 1 “Commissario” per Stato m. (1+28). FORMAZIONE (rinnovo ogni 5 aa. , come PE): a) Consiglio europeo Pres. Comm. “designato” b) PE “elegge” tale Pres. designato c) Consiglio eur. (con Pres. eletto e Governi Stati m. ) - - - Membri Comm. d) PE (“interroga” i “Commissari” ed) esprime un voto di approvazione sull'intero collegio e) Consiglio eur. Pres. e membri Commissione.

(… Commissione eur. ) • Pres. Comm. attribuisce le “competenze” ai Commissari; può chiederne

(… Commissione eur. ) • Pres. Comm. attribuisce le “competenze” ai Commissari; può chiederne le dimissioni. • Comm. è responsabile dinanzi al solo PE, che può destituirla con una mozione di censura (sfiducia). • Comm. NON risponde a logica intergovernativa: Governi naz. non possono “sfiduciare” i commissari, i quali – entro Commiss. – decidono collegialmente, senza “voto ponderato” [come PE] • I membri della Comm. agiscono nell'interesse UE NO istruzioni dai governi nazionali (a. 245 Tf. UE: Comm. rappresenta solo interessi dell’UE!)

Trattato di Lisbona: modifiche istituzionali • Istituzionalizz. Cons. europeo e sua Presidenza • “Ministro

Trattato di Lisbona: modifiche istituzionali • Istituzionalizz. Cons. europeo e sua Presidenza • “Ministro degli esteri UE” (Alto rappresentante) • Modalità voto del Consiglio: no voto ponderato ma 2 magg. [55% Stati + 65% popolaz. (min. di blocco da almeno 4 SM, che rappres. almeno 35% popolaz. )] • Comm. : (da nov. 2014) riduzione membri: uno per Stato per un tot. di 2/3 degli Stati (riforma bloccata) • Ruolo Parlamenti nazionali potenziato (controllo sussidiarietà…)