LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA Tutela

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LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA Tutela degli anziani

LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA Tutela degli anziani

LA DISCIPLINA DELLA FAMIGLIA VINCOLI FAMIGLIARI • Il diritto di famiglia regola: 1. Il

LA DISCIPLINA DELLA FAMIGLIA VINCOLI FAMIGLIARI • Il diritto di famiglia regola: 1. Il matrimonio e il rapporto tra i coniugi 2. La filiazione e i rapporti tra i coniugi ed i figli 3. L’adozione • La costituzione tutela la FAMIGLIA negli articoli 29 -31 i quali riconoscono i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e sanciscono che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figlia, anche se nati fuori dal matrimonio. • Stato ha il compito di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi e di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo • NB riforma del diritto di famiglia del 1975 sancita assoluta parità dei coniugi • Con la legge 219/2012 sancita la totale uguaglianza tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nate da presone legate da vincolo matrimoniale Libro I del CODICE CIVILE intitolato DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

VINCOLI FAMIGLIARI La famiglia è per definizione il complesso di persone tra loro legate

VINCOLI FAMIGLIARI La famiglia è per definizione il complesso di persone tra loro legate dal VINCOLO CONIUGALE ( o coniugio= vincolo tra due persone unite dal matrimonio) o da quello di PARENTELA (= vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite). PARENTELA si deve tenere conto della linea e del grado. La linea può essere DIRETTA (persone discendenti una dall’altra come nonno, padre, figlio) o COLLATERALE ( persone che pur avendo uno stipite in comune non discendono l’una dall’altra come fratelli, cugini, nipoti rispetto a zii) Il grado di parentela si calcola contando le persono fino allo stipite comune senza calcolare il capostipite. Diversa è l’AFFINITA’ che risulta essere il vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognato, suocero, genero e nuora) anche l’affinità si distingue per linee e gradi come la parentela in base alla regola secondo la quale nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei due coniugi, egli è AFFINE dell’altro coniuge MINORI Considerati incapaci di agire CAPACITA’ DI AGIRE = la capacità di acquistare e ad esercitare diritti nonché di assumere obblighi; si acquisisce con la maggiore età ( in Italia 18 anni)

GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DEI MINORI La protezione degli incapaci di agire avviene attraverso

GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DEI MINORI La protezione degli incapaci di agire avviene attraverso gli istituti: 1. Della responsabilità genitoriale sui figli 2. Della tutela dei minori (privi di genitori) TUTELA Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni DIVERSI TIPI DI TUTELA: 1. Volontaria: la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore 2. : Legittima tutela affidata a parenti prossimi o affini del minore 3. Dativa: affidata ad altre persone, che non siano parenti scelte liberamente dal giudice tutelare 4. Assistenziale: affidata ad un ente di assistenza RESPONSABILITA’ GENITORIALE (prima definita potestà dei genitori) consiste nel poteredovere spettante ai genitori di proteggere , educare, istruire i figli minorenni I genitori hanno la rappresentanza legale dei minori: 1. Curano l’amministrazione dei loro beni ( gli atti di ordinaria amministrazione possono esser compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori; quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente) 2. Godono dell’usufrutto legale dei loro beni

OBBLIGO SCOLASTICO Ruolo significativo nell’ambito delle politiche di assistenza sociale ricoprono gli interventi per

OBBLIGO SCOLASTICO Ruolo significativo nell’ambito delle politiche di assistenza sociale ricoprono gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sviluppo e di vita dei minori. • Il «Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva» indica i principi generali che informano tutte le azioni per la salvaguardia dell’interesse superiore del fanciullo e pone l’accento al ruolo fondamentale che la scuola deve svolgere per la crescita dei minori. • Obiettivo principale dell’azione della scuola deve essere 1. Lo sviluppo nella persona di una progettualità come bene individuale 2. Che metta in grado il soggetto di interagire attivamente con il proprio conteso sociale (come bene collettivo) perché strumento di promozione del successo formativo e di sviluppo economico del paese I MINORI E LA SCUOLA Le principali norme prendono spunto dall’art 34 cost che sancisca l’universalità del diritto di istruzione che deve essere garantito a tutti. In tal senso intervento dello Stato per assicurare un livello di istruzione adeguato alle necessità e all’inserimento sociale e lavorativo dei minori si articola in diversi compiti supportati da azioni di tipo economico sociale, rivolate a predisporre strutture servizi attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico ISTRUZIONE (legge 296/2006) è obbligatoria per almeno 10 anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo

I MINORI E IL LAVORO Esigenza fondamentale del nostro ordinamento giuridico è quella di

I MINORI E IL LAVORO Esigenza fondamentale del nostro ordinamento giuridico è quella di assicurare lo sviluppo psico-fisico dei minori garantendo il completamento del periodo di istruzione obbligatoria e vietando lo svolgimento di attività lavorative che ne potessero comprometterne la salute e la dignità • Nei confronti dei minori esiste quindi una normativa protettiva speciale ( già prima della costituzione l. 653/1934 sulle condizioni di lavoro di donne e fanciulli, art 37 costituzione tutela il lavoro dei minori con speciali norme e stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato) • Legge 296/2006 stabilendo la durata decennale dell’istruzione ha modificato età lavorativa E’ VIETATO ADIBIRE AL LAVORO I BAMBINI salvo per attività di carattere culturale artistico sportivo e nel settore dello spettacolo purché si tratti di attività che non ne pregiudichino la sicurezza e l’integrità psicofisica la frequenza scolastica. In questi casi necessaria DOPPIA AUTORIZZAZIONE ( dei genitori e della direzione provinciale per il lavoro competente ADOLESCENTI stabilito il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore I lavoratori minori di età si distinguono tra: BAMBINI minori che non hanno compiuto i 16 anni o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico ADOLESCENTI i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni compiuti non più soggetti all’obbligo scolastico

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA’ FAMIGLIARI Il riferimento normativo è la legge 328/2000 riconosce

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA’ FAMIGLIARI Il riferimento normativo è la legge 328/2000 riconosce e sostiene il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e sostiene e valorizza i molti compiti che le famiglie svolgono nello sviluppo della vita quotidiana Osservatorio nazionale sulla famiglia è organismo di supporto tecnico-scientifico per elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia supporta la predisposizione del PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA che costituisce il quadro conoscitivo promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia PRIORITA’ nel sistema integrato di interventi e servizi sociali: 1. Erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e servizi socio-educativi della prima infanzia 2. Le politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura 3. I servizi formativi ed informativi a sostengo alla maternità e paternità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto 4. Le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico in particolare famiglie con disabili o altre persone in difficolta 5. I servizi di sollievo per affiancare le famiglie nel lavoro di accudimento quotidiano di persone bisognose di cure particolari o per sostituirli nelle stesse responsabilità nell’orario di lavoro 6. I servizi di affido famigliare per sostenere qualificati interventi e percorsi formativi , i compiti educativi delle famiglie interessate

CONSULTORIO FAMIGLIARE Servizio socio-sanitario territoriale che offre: 1. Con il servizio sociale informazioni ed

CONSULTORIO FAMIGLIARE Servizio socio-sanitario territoriale che offre: 1. Con il servizio sociale informazioni ed orientamento all’accesso a risorse socioassistenziali pubbliche e private 2. Consulenza psicologica al minore e al suo nucleo famigliare 3. Consulenza sanitaria ( procreazione consapevole, problematiche di adattamento e disaddattamento evolutivo, problematiche circa evoluzione sessuale) ASILI NIDO Sono strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e a sostenere le famiglie ed i genitori. Svolgono innanzitutto un ruolo educativo e nel contempo una forma di sostegno alle famiglie provvedendo alla cura e alla temporanea custodia dei figli agevolando i genitori lavoratori ASSISTENZA DELLA MATERNITA’ Tipi di interventi assitenziali: 1. Informazione sui diritti spettanti alla gestanti e sui servizi sociali sanitari e assistenziali concretamente operanti sul territorio 2. Informazioni sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante 3. Attuazione diretta di speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE Si tratta di prestazioni economiche

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE Si tratta di prestazioni economiche in presenza di determinati redditi famigliari da calcolare in base all’ISEE ( riguardare lezione su prestazioni previdenziali) sono: 1. ASSEGNO AI NUCLEI FAMIGLIARI CON ALMENO TRE FIGLI 2. ASSEGNO DI MATERNITA’ DI BASE a favore delle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno. È un contributo economico per le madri che non hanno la copertura previdenziale prevista per astensione obbligatoria dal lavoro o tale copertura è insufficiente.

TUTELA DEGLI ANZIANI Qualche concetto importante su un altro momento particolare della vita dell’individuo:

TUTELA DEGLI ANZIANI Qualche concetto importante su un altro momento particolare della vita dell’individuo: ANZIANO • In campo sanitario viene utilizzato il concetto di globalità dell’intervento sull’anziano che tenga conto del grado di autosufficienza, delle autonomie residue e delle capacità mentali attuali • I principi per realizzare questo tipo di assistenza sono individuabili nel: 1. Favorire l’auto-assistenza 2. Rafforzare la capacità di autonomia 3. Eliminare o ridurre al minimo le limitazioni dell’autosufficienza 4. Fornire l’assistenza diretta quando l’anziano non può soddisfare alcuni bisogni in modo autonomo 5. Ridurre le ospedalizzazioni non legate a patologie UNITA’ VALUTATIVE GERIATRICHE Per la valutazione degli interventi: 1. Analisi delle capacità funzionali residue 2. Verifica delle condizioni mentali 3. Esame dello stato clinico 4. Analisi della condizione sociale 5. Analisi delle risorse economiche Gli interventi sono : Pianificati Centrati sui bisogni Finalizzati al raggiungimento di obiettivi Orientati alla soluzione dei problemi Con valutazione svelte e decisioni