Introduzione al corso di Antichit e Istituzioni medievali

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Introduzione al corso di Antichità e Istituzioni medievali II semestre 2019/2020 Il medioevo del

Introduzione al corso di Antichità e Istituzioni medievali II semestre 2019/2020 Il medioevo del diritto: cultura e pratica giuridica nell’Occidente medievale File vocale: Prof. Lorenzo Tanzini tanzini@unica. it

Perché un corso sul diritto nel Medioevo? • Perché gran parte dei documenti da

Perché un corso sul diritto nel Medioevo? • Perché gran parte dei documenti da cui conosciamo la storia medievale sono connessi alla sfera del diritto: leggi, redazioni di consuetudini, verbali di processi, privilegi, grazie, contratti, atti notarili. Intendere il diritto medievale vuol dire capire il linguaggio delle nostre fonti • Perché nella cultura medievale il diritto è la disciplina scolastica per eccellenza, quindi gran parte della riflessione sulla vita sociale nel millennio medievale veniva elaborata secondo le categorie del diritto • Perché il Medioevo è il momento storico in cui la cultura romana si trasforma e si diffonde: la civiltà giuridica moderna è il frutto del diritto romano elaborato e trasformato nel Medioevo. Quindi stiamo studiando le stesse radici della nostra civiltà

Ma cosa intendiamo quando diciamo ‘diritto’? Questo non è un corso di Giurisprudenza, quindi

Ma cosa intendiamo quando diciamo ‘diritto’? Questo non è un corso di Giurisprudenza, quindi non approfondiremo questioni teoriche. Diciamo che nel nostro discorso sul diritto noi intenderemo tre cose fondamentali: 1) Le regole secondo le quali funzionano i rapporti sociali e l’autorità pubblica 2) La funzione del risolvere le controversie o giudicare i reati 3) Il lavoro di riflessione degli intellettuali e insegnanti su entrambi questi punti Vediamoli uno per uno

1) Le regole Ogni società vive secondo delle regole. Spesso sono regole non scritte

1) Le regole Ogni società vive secondo delle regole. Spesso sono regole non scritte e nemmeno mai espressamente dichiarate, e allora parliamo di etica. Perché queste regole si intendano come diritto bisogna che siano espresse in qualche modo riconoscibile, e anche legate a una sanzione (ES: ‘non rubare’ è un precetto etico, anche religioso. ‘chi avrà rubato dovrà risarcire il derubato e subire una detenzione da un mese a un anno’ è una norma giuridica) Quando queste regole sono formulate ed emanate da una autorità (il re, la collettività di persone) si parla di LEGISLAZIONE Se queste regole sono il patrimonio di una tradizione, tramandate di generazione in generazione senza che nessuno le abbia mai esplicitamente ‘fondate’ si parra di CONSUETUDINE

1) Le regole Per la nostra cultura moderna il diritto tende a coincidere con

1) Le regole Per la nostra cultura moderna il diritto tende a coincidere con la legislazione: una massa gigantesca di leggi, regolamenti, ordinamenti, decreti tutti emanati da una qualche autorità pubblica (dalle normative europee fino alle ordinanze del sindaco), spesso raccolti in Codici. Si tratta di una situazione che esiste solo dal XVIII secolo circa, frutto dell’illuminismo e dell’Impero napoleonico Prima, per secoli, i sovrani sono stati molto meno attivi come legislatori. Sono esistiti certo grandi opere di legislazione ma avevano sempre un carattere parziale, limitato: lasciavano fuori molto di non detto: si pensi ai Capitolari carolingi. Non di rado i re medievali si limitavano a redigere per scritto quello che già esisteva come consuetudine: è il caso dell’Editto del re longobardo Rotari Di fatto la società ‘funzionava’ attraverso la consuetudine, o comunque era regolata in forma non legislativa: e qui entra in gioco il secondo elemento

2) La funzione del giudicare Ovviamente non basta, non è mai bastato enunciare una

2) La funzione del giudicare Ovviamente non basta, non è mai bastato enunciare una regola: bisogna anche risolvere il problema del conflitto tra le persone a) Quando qualcuno ha arrecato un danno ad un altro (il ‘penale’) b) Quando due soggetti si contendono un diritto, come nei casi di conflitti di successione, di esecuzione di contratti, di possesso di beni (il ‘civile’) Entra in gioco quindi la funzione di chi fa ‘funzionare’ le regole ascoltando i contendenti. Questo è ciò che chiamiamo GIURISDIZIONE: è la funzione del giudice. Il giudice ascolta, valuta, e decide comminando una pena o stabilendo il diritto di uno dei contendenti

2) La funzione del giudicare E sulla base di cosa decide il giudice? Della

2) La funzione del giudicare E sulla base di cosa decide il giudice? Della legge, nel modello della cultura ‘napoleonica’, in cui c’è una legge per ogni situazione di fatto che si presenta nella realtà (come dicono i giuristi, una ‘fattispecie’). E siccome non tutte le regole sono uguali (il regolamento di condominio non vale quanto una legge dello stato), esiste quello che i giuristi chiamano ‘gerarchia delle fonti’, ordine di validità dei diversi tipi di norme. Ma in epoca medievale, come si è visto, la legislazione è povera e intermittente. Ci sono molte ‘fattispecie’ per le quali non c’è una regola. Il giudice sceglie quindi sulla base di ragionamenti di analogia, valori etici, norme di buon senso: un po’ come il re biblico Salomone Per questo nel diritto medievale la funzione del giudice ha un ruolo enorme, più centrale di quella del legislatore, perché ‘copre’ quelle aree della vita sociale che la legislazione non ha previsto o non è capace di regolare.

Questa centralità della funzione del giudice è così forte che i sovrani si presentano

Questa centralità della funzione del giudice è così forte che i sovrani si presentano principalmente come giudici. Del resto non è Cristo stesso ad essere raffigurato come il sommo Giudice?

PS: un medioevo familiare? Tra parentesi, il mondo contemporaneo è forse più vicino al

PS: un medioevo familiare? Tra parentesi, il mondo contemporaneo è forse più vicino al Medioevo che all’epoca delle codificazioni del ‘ 700. La nostra società è troppo complicata e mutevole perché la legislazione riesca a ‘tenere il passo’: ci sono temi (la bioetica, il contratti per i servizi sulla Rete) che aprono temi troppo nuovi perché i parlamenti possano (o vogliano) intervenire. E quindi il problema di interpretare le situazioni passa il giudice: capita spesso di sentire che questioni ad esempio bioetiche siano risolte da una sentenza prima che da una legge

3) La dottrina giuridica Dal momento che il lavoro del giudice è difficile e

3) La dottrina giuridica Dal momento che il lavoro del giudice è difficile e delicato, e spesso non dispone di una legge ‘pronta all’uso’, la sua capacità di interpretare, di adattare leggi esistenti a fattispecie diverse deve essere educata. Ecco quindi la funzione della DOTTRINA, cioè della riflessione degli studiosi sul diritto per chiarire i concetti e affinare la metodologia di interpretazione. La storia della dottrina ha conosciuto nel Medioevo fasi alterne. Dopo il V secolo in Occidente le scuole di diritto scompaiono quasi del tutto, ma dall’XI secolo si assiste ad una grande rinascita degli studi e dell’insegnamento, che conduce al cosiddetto ‘Rinascimento giuridico’, animato dalle Università