CONSENSO REQUISITI MODALITA DI PRESTAZIONE ILCONSENSO NELLA LEGGE

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CONSENSO • REQUISITI • MODALITA’ DI PRESTAZIONE • ILCONSENSO NELLA LEGGE 91/1999

CONSENSO • REQUISITI • MODALITA’ DI PRESTAZIONE • ILCONSENSO NELLA LEGGE 91/1999

I REQUISITI DEL CONSENSO • • PERSONALE CONSAPEVOLE O INFORMATO ATTUALE (tempi e accertamenti

I REQUISITI DEL CONSENSO • • PERSONALE CONSAPEVOLE O INFORMATO ATTUALE (tempi e accertamenti del trattamento) MANIFESTO (forma orale o scritta) LIBERO (da influenze del medico o della famiglia, ecc. ) COMPLETO GRATUITO RECETTIZIO (ha effetto dal momento in cui il medico ne viene a conoscenza) • RICHIESTO (il medico deve sempre prospettarne la necessità)

La completezza il medico dovrà illustrare in termini comprensibili: • la condizione patologica in

La completezza il medico dovrà illustrare in termini comprensibili: • la condizione patologica in atto; • le scelte programmate tanto ai fini diagnostici che terapeutici; • i rischi connessi all'attuazione dei mezzi diagnostici-terapeutici prescelti, prospettando, ove possibile, le possibili alternative; • i risultati prevedibili di ciascuna scelta; • gli effetti collaterali, le menomazioni e le mutilazioni inevitabili (. . . ); • le percentuali di rischio connesse, in particolare in relazione alla sopravvivenza".

Consenso cosciente • La parola “Consent” appare per la prima volta nel Codice di

Consenso cosciente • La parola “Consent” appare per la prima volta nel Codice di Norimberga (1946 - United State Vs. Karl Brandt): “Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale…[la persona] deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolta, tali da metterla in condizione di prendere una decisione cosciente e illuminata…”

Consenso informato • 1957 - Salgo Vs. Leland Standford Jr. University Board of Trustees:

Consenso informato • 1957 - Salgo Vs. Leland Standford Jr. University Board of Trustees: Entra nel lessico giuridico la nozione “Consenso informato” , per la prima volta al dovere di ottenere il consenso del paziente si unisce l’esplicito dovere del medico informare.

Sentenza Salgo (1957) • “[…] ogni paziente costituisce un problema diverso … la situazione

Sentenza Salgo (1957) • “[…] ogni paziente costituisce un problema diverso … la situazione mentale ed emotiva del malato è importante e in alcuni casi può essere decisiva … nel parlare del possibile rischio si una certa discrezione, compatibile con la completa comunicazione dei dati necessari per un consenso informato”.

XVIII Assemblea Medica Mondiale “Raccomandazioni che devono guidare i medici nella ricerca biomedica che

XVIII Assemblea Medica Mondiale “Raccomandazioni che devono guidare i medici nella ricerca biomedica che coinvolga soggetti umani” q. Dichiarazione di Helsinki (1964). Tokio (1975) Venezia (1983) Hong Kong (1989) • Somerset West, Sud Africa (1996).

Consiglio d’Europa • Convenzione sui Diritti Umani e sulla Biomedicina, art. 5. (Oviedo 1997).

Consiglio d’Europa • Convenzione sui Diritti Umani e sulla Biomedicina, art. 5. (Oviedo 1997). • Rapporto Esplicativo alla Convenzione, art. 5. (1997).

ITALIA Il consenso “normativizzato” Codice di Deontologia medica (1995 -1998): - non è atto

ITALIA Il consenso “normativizzato” Codice di Deontologia medica (1995 -1998): - non è atto legislativo, ma corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione. Codificazione del principio in giurisprudenza: -caso Massimo. Corte d’Assise di Firenze, Sent. n. 13 del 8. 11. 1990. Legge 28 marzo 2001 n. 145: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani"

Il consenso nel Codice di Deontologia medica (1998) • Art. 32. Acquisizione del consenso.

Il consenso nel Codice di Deontologia medica (1998) • Art. 32. Acquisizione del consenso. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'articolo 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possono comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 34.

 • Art. 30. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione

• Art. 30. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta […]

CONSENSO PRESUNTO Termine che delinea l’operare a priori, in particolari casi previsti dall’ordinamento giuridico,

CONSENSO PRESUNTO Termine che delinea l’operare a priori, in particolari casi previsti dall’ordinamento giuridico, di una presunzione riguardante il consenso dell’interessato.

QUANDO SI VERIFICA: • l’individuo pone in essere un comportamento dal quale si desume

QUANDO SI VERIFICA: • l’individuo pone in essere un comportamento dal quale si desume inequivocabilmente la sua volontà di consentire al trattamento medico (es: chi si rivolge volontariamente al Pronto Soccorso). • Il paziente, maggiorenne e non affetto da infermità mentale, è materialmente incapace di prestare, a causa della malattia stessa, il proprio consenso e sussistono la necessità e l’urgenza dell’intervento.

CONSENSO PRESUNTO / SILENZIO ASSENSO • Silenzio assenso: Il soggetto è sollecitato ad esprimere

CONSENSO PRESUNTO / SILENZIO ASSENSO • Silenzio assenso: Il soggetto è sollecitato ad esprimere un suo parere in modo ufficiale entro un limite di tempo, oltre al quale, la mancanza di una espressa pronuncia è equiparata ad un assenso. • Consenso presunto: Lo Stato ritiene a priori tutti i cittadini potenziali donatori, a meno che qualcuno di essi non dichiari di opporsi.