PRINCIPALI NOVIT IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO Artt

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PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO Artt. 1 – 13 D. Lgs. 151/2015

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO Artt. 1 – 13 D. Lgs. 151/2015

LINEE GUIDA E ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE Prevista la definizione entro 180 gg, con

LINEE GUIDA E ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE Prevista la definizione entro 180 gg, con uno o più decreti ministeriali, di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di alcuni principi, tra cui: Analisi delle caratteristiche del posto di lavoro anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore è tenuto ad adottare; � Promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo, deputato alla predisposizione di progetti personalizzati e risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro; � Estensione dell’applicabilità della legge 68/99 anche alle persone la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;

DATORI DI LAVORO 15 -35 E ASSUNTI SENZA TRAMITE DEL COLLOCAMENTO MIRATO Dal 1°

DATORI DI LAVORO 15 -35 E ASSUNTI SENZA TRAMITE DEL COLLOCAMENTO MIRATO Dal 1° gennaio 2017 viene soppressa la previsione secondo cui l’obbligo di assunzione per i datori di lavoro dai 15 e 35 scatta solo in caso di nuove assunzioni; Recepita la prassi amministrativa, consentendo la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto, non assunti tramite il collocamento mirato, se riduzione della capacità lavorativa >60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa >45%

60 PER MILLE Riqualificazione della fattispecie: da esclusione dalla base di computo degli addetti

60 PER MILLE Riqualificazione della fattispecie: da esclusione dalla base di computo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille a esonero parziale mediante autocertificazione e pagamento del contributo a fondo disabili; disposizione sostitutiva della precedente e non interpretativa, quindi non retroattiva; Viene operato rinvio ad apposito decreto (da adottare entro 60 gg) per stabilire le modalità di versamento;

ASSUNZIONE MEDIANTE RICHIESTA NOMINATIVA E POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE FUORI PROVINCIA Possibilità di assumere le

ASSUNZIONE MEDIANTE RICHIESTA NOMINATIVA E POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE FUORI PROVINCIA Possibilità di assumere le persone con disabilità mediante richiesta nominativa (eventualmente richiedendo preselezione delle figure), senza più limiti percentuali, o mediante stipula di convenzioni ex art. 11; In caso di mancata assunzione entro 60 giorni, avviamento dei disabili secondo ordine di graduatoria per qualifica richiesta o altra concordata con il datore; Viene prevista la possibilità, per il disabile, di iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato anche fuori dall’ambito territoriale di residenza, previa cancellazione da quello di precedente iscrizione;

INCENTIVI PER ASSUNZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016 Previsti incentivi a seconda

INCENTIVI PER ASSUNZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016 Previsti incentivi a seconda del grado di invalidità: 70% della RML per 36 mesi per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra; � 35% della RML per 36 mesi per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra; � Ulteriore incentivo (70% della RML per 60 mesi) previsto per assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato di durata non < 12 mesi) � Beneficio corrisposto dall’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, condizionato alla disponibilità delle relative risorse (da determinare mediante decreto ministeriale), riconosciuto sulla base dell’ordine cronologico di presentazione �

FONDO REGIONALE Il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili non sarà più alimentato dai

FONDO REGIONALE Il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili non sarà più alimentato dai contributi versati datori di lavoro per gli esoneri Il Fondo erogherà contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% (incluso apprestamento di telelavoro o rimozione di barriere architettoniche limitino integrazione lavorativa, nonché istituzione, laddove previsto, del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.