CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Dalla Corte permanente di

  • Slides: 7
Download presentation
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA § Dalla Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) alla Corte

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA § Dalla Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) alla Corte internazionale di giustizia (CIG). § Massimo esempio di istituzionalizzazione dell’arbitrato internazionale. § Composizione: 15 giudici in carica per 9 anni. § Lo Statuto della CIG e le regola di procedura. § Una ‘storia’ tra ‘alti e bassi’.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: v Soltanto gli Stati (anche non parti delle

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: v Soltanto gli Stati (anche non parti delle NU) possono adire la CIG in funzione contenziosa (e il caso attuale della Palestina? ). v Accettazione della giurisdizione della CIG: – compromesso arbitrale; – clausola compromissoria; – trattato generale di arbitrato; – accettazione della giurisdizione da parte dello Stato convenuto successivamente alla proposizione del ricorso da parte dello Stato attore (forum prorogatum); – dichiarazioni ex art. 36, par. 2, dello Statuto della CIG (atti unilaterali che creano de facto un sistema convenzionale).

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: Articolo 36, par. 2 -4 dello Statuto della

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: Articolo 36, par. 2 -4 dello Statuto della CIG: 2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto: a. l’interpretazione di un trattato; b. qualsivoglia questione di diritto internazionale; c. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale; d. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale. 3. Le dichiarazioni possono essere incondizionate o condizionate alla reciprocità rispetto a certi Stati, oltre ad avere una durata definita nel tempo. 4. Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle NU, il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: v I presupposti per l’esercizio della giurisdizione della

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: v I presupposti per l’esercizio della giurisdizione della CIG: o il momento di insorgenza della giurisdizione; o la perpetuatio iurisdictionis (confine marittimo colombiano); o l’esistenza della controversia (Isole Marshall); o l’interesse ad agire (Sud-Ovest africano, Hissène Habré e Balene). v La non comparizione (confini venezuelani). v L’intervento di terzi: o interesse di ordine giuridico – art. 62 (immunità giurisdizionali); o trattato di cui il terzo è parte – art. 63 (piattaforma libica). v La c. d. ‘regola dell’oro monetario’ (oro di Roma, Timor Est).

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: q Le misure provvisorie – art. 41 (La.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione contenziosa: q Le misure provvisorie – art. 41 (La. Grand, Avena, conflitto tra Georgia e Russia). q Il diritto applicabile art. 38, par. 1, dello Statuto. q Le sentenze e l’accertamento del diritto. q Il problema dell’esecuzione delle sentenze e il ruolo del Consiglio di sicurezza ex art. 94, par. 2, della Carta delle NU (attività in Nicaragua).

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione consultiva: • Enti abilitati ad adire la CIG in

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Funzione consultiva: • Enti abilitati ad adire la CIG in funzione consultiva: – Assemblea generale e Consiglio di sicurezza; – altri organi delle NU (se autorizzati); – istituti specializzati delle NU (se autorizzati). • Oggetto della richiesta di parere (armi nucleari). • Carattere non vincolante dei pareri … che sono comunque pronunce di grande rilievo (muro). • Pareri ‘vincolanti’ per gli istituti specializzati (accordo di sede tra Egitto e OMS).

ALTRI TRIBUNALI INTERNAZIONALI § Tribunale internazionale del diritto del mare. § Tribunali internazionali penali.

ALTRI TRIBUNALI INTERNAZIONALI § Tribunale internazionale del diritto del mare. § Tribunali internazionali penali. • Corte penale internazionale; • Tribunali penali internazionali ad hoc; • Tribunali penali misti. § Organi di controllo competenti in materia di diritti umani: • Corte europea dei diritti umani; • Commissione e Corte interamericana dei diritti umani; • Commissione e Corte africana dei diritti umani; • Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani. § Dispute Settlement Body dell’OMC. § Tribunali arbitrali competenti per gli investimenti (ICSID). § Corte di giustizia dell’Unione europea. § Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali. .