TFR COME FORMA DI AUTOFINANZIAMENTO Laccantonamento annuale del

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TFR COME FORMA DI AUTOFINANZIAMENTO • L’accantonamento annuale del TFR che viene considerato come

TFR COME FORMA DI AUTOFINANZIAMENTO • L’accantonamento annuale del TFR che viene considerato come un costo relativo al personale, va riportato nell’apposita sezione: Ø del CONTO ECONOMICO: viene aggregato l’insieme dei costi e dei ricavi dell’impresa e, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2425 c. c. , deve contenere i costi di produzione e i costi di personale (salario, oneri previdenziali e assistenziali e TFR); Ø dello STATO PATRIMONIALE: nello stato patrimoniale andrà inserito il fondo accantonamento il cui importo è pari alla somma degli accantonamenti degli anni passati, poiché il fondo TFR rappresenta una sorta di debito nei confronti dei dipendenti; • Si tratta in buona parte di un costo figurato nel senso che non è rappresentativo di uscite di cassa (ossia di un flusso finanziario), se non per le liquidazioni pagate nell'anno (ai dipendenti che vanno in pensione o a quanti chiedono un anticipo). È, quindi, un accantonamento contabile, non monetario; • Il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a disposizione dell'impresa, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento; viene utilizzato dalle aziende come una sorta di «liquidità di autofinanziamento cassa» ; • Questo modo di pensare generalizzato, molto probabilmente, è dovuto alla mancanza di una corretta informazione sulla materia, perché, nella realtà, il conferimento del TFR in un fondo pensione può soltanto generare vantaggi economici all’azienda;

VANTAGGI FISCALI PER L’AZIENDA CHE TRASFERISCE IL TFR DEL DIPENDENTE AD UN FONDO PENSIONE

VANTAGGI FISCALI PER L’AZIENDA CHE TRASFERISCE IL TFR DEL DIPENDENTE AD UN FONDO PENSIONE APERTO • • RIDUZIONE DELLE IMPOSTE: (art. 10 Misure compensative Dlgs 252/2005) Ø DEDUCIBILITA’ DEL REDDITO D’IMPRESA DI UN IMPORTO PARI AL 4% (6% PER LE AZIENDE CON MENO DI 50 DIPEDENTI) DELL’AMMONTARE DEL TFR ANNUALMENTE DESTINATO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI; Ø DEDUCIBILITA’ SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DEL DATORE DI LAVORO DAL REDDITO DI IMPRESA; RIDUZIONE DEL COSTO DEL TFR: (art. 10 Misure compensative Dlgs 252/2005) Ø IL DATORE DI LAVORO E’ ESONERATO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA TFR DELL’INPS (0, 20% DELLA RETRIBUZIONE LORDA); Ø ESONERO DALL’OBBLIGO DI RIVALUTAZIONE (1, 5% + 75% DESTINATA AL FONDO PENSIONE; DELL’INDICE DEI PREZZI ISTAT) DELLA QUOTA DI TFR RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO: (art. 10 Misure compensative Dlgs 252/2005) Ø RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO MEDIANTE RIDUZIONE DEGLI ONERI IMPROPRI (contributi sociali a carico del datore di lavoro quali assegni familiari, contributi al fondo per la disoccupazione o per la maternità) CORRELATO AL FLUSSO TFR «MATURANDO» CONFERITO AUMENTATO NEL TEMPO DAL 0, 19% (DEL MONTE RETRIBUTIVO) NEL 2008, A 0, 28% DAL 2014 IN POI; Ø PER I CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO AI DIPENDENTI NEL FONDO PENSIONE APPLICAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DEL 10% IN LUOGO DELLA ORDINARIA CONTRIBUZIONE INPS (33%) SEMPLIFICAZIONE GESTIONALE: Ø CONFERIRE LE QUOTE DEL TFR ANICHE’ AD UNA PLURALITA’ DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI AD UNA SOLA; Ø LEBERARSI DALLA GESTIONE DI TUTTI GLI ONERI BUROCRATICI ED ECONOMICI CONNESSI CON LE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE DEL TFR, IN QUANTO ANDRANNO RIVOLTE DIRETTAMENTE AL FONDO PENSIONE

CARATTERISTICHE E DISCPLINA NORMATIVA DEL TFR IN AZIENDA • Il TFR viene erogato in

CARATTERISTICHE E DISCPLINA NORMATIVA DEL TFR IN AZIENDA • Il TFR viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, ecc. La legge riconosce ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, rubricato Disciplina del trattamento di fine rapporto il quale stabilisce che: • Garanzia del TFR: «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13, 5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni» ; • Rivalutazione del TFR (4° e 5° comma): «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1, 5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente» ; • Anticipazione del TFR: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta; • La richiesta deve inoltre essere giustificata dalla necessità di: Ø a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; Ø b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da contratto preliminare (compromesso) o atto notarile di compravendita. • L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • IN CASO DI PRIMA OCCUPAZIONE (art. articolo

CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • IN CASO DI PRIMA OCCUPAZIONE (art. articolo 8 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252): Ø Può destinarlo in via definitiva ad una forma pensionistica complementare, oppure non aderendo, lasciarlo presso l’azienda secondo le modalità previste dall’art. 2120 c. c. ; Ø Entro 6 mesi a decorrere dall’assunzione, il lavoratore deve decidere cosa fare del TFR; Ø La scelta di aderire ad un fondo previdenziale va espressa compilando il modulo «Tfr-2» che il lavoratore consegnerà all’azienda nel tempo prescritto, allegando al modulo di iscrizione al Fondo complementare prescelto; Ø Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve consegnare ai dipendenti un’adeguata informativa circa le possibili scelte per il lavoratore; una seconda informativa dev’essere resa, almeno 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, ai lavoratori che ancora non si sono espressi, per indicare loro quale sia la naturale destinazione del tfr maturando allo scadere del termine; Ø La scelta di aderire ad una forma complementare è irreversibile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può essere modificata in qualsiasi momento; Ø In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore (adesione o non adesione) opera il meccanismo del silenzio-assenso (c. d. adesione tacita): se al termine del semestre, il lavoratore non avrà espresso alcuna scelta, il «silenzio» del lavoratore andrà interpretato come «assenso» a devolvere il Tfr al Fondo Pensione previsto dal contratto di lavoro; oppure, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti; Ø Se non c’è un Fondo pensionistico di riferimento, il TFR viene versato a Fond. Inps, la forma pensionistica complementare appositamente costituita presso l’INPS; Ø Oltre al TFR, il lavoratore può versare contribuzione aggiuntiva a sua scelta, e così pure il datore di lavoro;

CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • IN CASO DI NUOVO RAPPORTO DI LAVORO:

CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • IN CASO DI NUOVO RAPPORTO DI LAVORO: Ø Se nel precedente rapporto di lavoro a scelta del lavoratore era stata quella di conservare il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, fermo restando la possibilità del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare; Ø Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva aderito alla previdenza complementare e ha riscattato interamente la posizione individuale maturata (per perdita dei requisiti di partecipazione es licenziamento, dimissioni) entro 6 mesi dalla nuova assunzione deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere se destinarlo ad un fondo pensione o destinarlo in azienda. Se non si esprime , alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio assenso (c. d. adesione tacita); Ø Chi nel precedente rapporto aveva scelto di destinare il TFR in una forma di previdenza complementare e non ha riscattato la posizione individuale maturata può rimanere iscritto al vecchio fondo;

CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • POSSIBILE DESTINAZIONE NON INTEGRALE DEL TFR (ART.

CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE • POSSIBILE DESTINAZIONE NON INTEGRALE DEL TFR (ART. 8, co. 2 , D. Lgs 252/2005): Ø la modifica dell’art. 8 del Dlgs 252/2005, ad opera dell’art. 1, co. 38, lett a) della legge n. 124/2017 ha ribaltato la normativa vigente legittimando la possibilità, per le fonti istitutive dei Fondi pensione, di modulare la quota da destinare al finanziamento della pensione di scorta da 0 a 100%; se le fonti istitutive non danno indicazioni in merito, il conferimento deve intendersi al 100%; Ø le modifiche normative non incidono sul meccanismo del c. d. silenzioassenso: l’adesione tacita, quindi, comporta la devoluzione integrale del tfr; anche tali soggetti potranno esprime in momento successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza solamente la quota prefissata dalle fonti istitutive

TASSAZIONE DEL TFR IN AZIENDA • TFR IN AZIENDA: Ø Non viene tassato subito,

TASSAZIONE DEL TFR IN AZIENDA • TFR IN AZIENDA: Ø Non viene tassato subito, ma quando il lavoratore lo riceverà come liquidazione al termine del rapporto di lavoro; Ø Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dal l’ 1, 5% in misura fissa cui si aggiunge uno spread pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT (negli ultimi anni, il rendimento medio netto è stato del 2, 41%) Ø Sulle somme liquidate al termine dell’attività lavorativa si applica la tassazione separata in base all’aliquota media IRPEF a cui è soggetto il lavoratore (tassazione separata IRPEF 23% del reddito) Ø Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% (tassazione plusvalenze)

TASSAZIONE DEL TFR IN FORME PENSIONISTICHE • TFR IN FONDO PENSIONISTICO: Ø non viene

TASSAZIONE DEL TFR IN FORME PENSIONISTICHE • TFR IN FONDO PENSIONISTICO: Ø non viene tassato subito, ma quando il lavoratore lo riceverà come liquidazione Ø Gli importi saranno rivalutati in base ai comparti di investimento sui quali i flussi di TFR verranno conferiti: - LINEA GARANTITA - LINEA PRUDENTE - LINEA EQUILIBRATA - LINEA DINAMICA Ø Il TFR versato nel Fondo pensionistico è tassato con aliquote agevolate: infatti, quest’ultimo viene incassato al momento del pensionamento come rendita pensionistica o, nei limiti previsti, come capitale, quindi, al momento dell’erogazione viene tassato con aliquota massima del 15% (che può scendere sino al 9%); Ø Sulle rivalutazioni si applica un’imposta sostitutiva del 20% azioni e obbligazioni – 12, 5% Titoli di Stato

DESTINAZIONE DEL TFR IN AZIENDE CON PIU’ DI 50 ADDETTI • AZIENDE CON PIU’

DESTINAZIONE DEL TFR IN AZIENDE CON PIU’ DI 50 ADDETTI • AZIENDE CON PIU’ DI 50 ADDETTI: Ø Dal 1° GENNAIO 2007, Le imprese con più di 50 addetti sono tenute a versare i contributi al Fondo di Tesoreria istituto presso l’INPS, la quota del TFR maturata da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari; Ø Il Fondo è tenuto ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità; Ø La liquidazione del TFR viene comunque effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota spettante al Fondo

 • FONDO DI TESORERIA: Ø Il Fondo di Tesoreria è un Fondo dello

• FONDO DI TESORERIA: Ø Il Fondo di Tesoreria è un Fondo dello Stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare, ma che raccoglie il TFR di coloro che non aderiscono ai fondi pensione e che sono dipendenti di aziende con almeno 50 lavoratori. È un fondo creato per motivi di finanza pubblica; • FONDO INPS: Ø • è la forma pensionistica complementare, a contribuzione definita istituita presso l’Inps cui si applicano le regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiscono i versamenti di coloro che aderiscono tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o, tra più forme collettive di riferimento, non è individuabile quella di destinazione. Fondinps, a partire dal 1 ottobre 2009, ha avviato la gestione finanziaria, attraverso l’affidamento delle risorse ad un gestore professionale, che è stato scelto attraverso un processo di selezione ad evidenza pubblica. Dal 01 ottobre 2014 il gestore di Fondinps è UNIPOLSAI Assicurazioni S. p. A. ; FONDO DI GARANZIA DEL TFR: Ø Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente; Ø È alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0, 20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0, 40% della retribuzione imponibile;

TFR LASCIATO IN AZIENDA FONDO PENSIONE APERTO Le richieste sono soddisfatte entro i LA

TFR LASCIATO IN AZIENDA FONDO PENSIONE APERTO Le richieste sono soddisfatte entro i LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERMETTE MAGGIORI DIprevisti ACCESSO limiti del 10% degli aventi diritto e TUTTE LE ANTICIPAZIONI POSSIBILITA’ Non sono limiti ALLE RISPETTO AL TFR LASCIATO IN AZIENDA comunque del 4% del. ANTICIPAZIONI totale dei dipendenti Per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche è possibile ottenere fino al 70% del TFR. La condizione è che il lavoratore possa far valere almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale chiede l’anticipo Per l’acquisto della prima casa è possibile ottenere fino al 70% del TFR maturato. A che il richiedente abbia almeno 8 anni di anzianità di servizio presso il datore di lavoro al quale chiede l’anticipo E’ possibile ottenere anticipi per congedi parentali e formativi; le condizioni possono essere stabilite contrattualmente MOTIVI DI SALUTE Per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata. Non è richiesta alcuna condizione di anzianità di iscrizione PRIMA CASA ALTRE ANTICIPAZIONI Per l’acquisto della prima casa o per la realizzazione sulla prima casa di abitazioni degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata. Occorre almeno 8 anni dalla prima iscrizione Si può chiedere fino al 30% del maturato genericamente «per ulteriori esigenze» , dopo almeno 8 anni di iscrizione

SCELTE DI INVESTIMENTO FINALITA’ LINEA GARANTITA Periodo minimo (5/7 anni) Importo minimo garantito a

SCELTE DI INVESTIMENTO FINALITA’ LINEA GARANTITA Periodo minimo (5/7 anni) Importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione; rendimenti con elevata probabilità pari o superiori a quelli riconosciuti sul TFR in un orizzonte temporale pluriennale LINEA PRUDENTE Breve/medio periodo (3/6 anni) LINEA EQUILIBRATA Redditività del capitale investito e la salvaguardia del potere d’acquisto del capitale Aderente con una bassa propensione al rischio o prossimo alla pensione Profilo di rischio BASSO Aderenti prossimi al pensionamento o che prediligono investimenti prudenti Profili di rischio MEDIO-BASSO Bilancia gli investimenti tra azioni ed obbligazioni, per opportunità di rendimenti più elevati; consente la crescita del capitale Medio/lungo periodo (7/10 anni) Aderenti non prossimi al pensionamento o comunque disposti ad accettare una componente di rischio Profilo di rischio MEDIO-ALTO LINEA DINAMICA Opportunità di rendimenti più elevati Lungo periodo (oltre 10 anni) DESTINATARI Aderenti che hanno un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento e sono disposti ad accettare un’elevata esposizione al rischio Profilo di rischio ALTO All’adesione, l’Aderente sceglie uno o più Comparti per i propri versamenti e può successivamente modificare tale scelta. I contributi degli iscritti vengono investiti nei mercati finanziari secondo le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione dell’aderente (comparti)

CONTRIBUZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE (adesione in forma collettiva) Adesione al Fondo Pensione Aperto sulla

CONTRIBUZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE (adesione in forma collettiva) Adesione al Fondo Pensione Aperto sulla base di un accordo collettivo (art. 8 D. Lgs n. 252/2005) L’adesione ad un Fondo Pensione Aperto è libera e volontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa L’adesione al Fondo Pensione Aperto può avvenire su: • su base individuale; • • su base collettiva, in tal caso i lavoratori appartenenti a una determinata impresa possono aderire al Fondo Pensione Aperto secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro, dagli accordi o dai regolamenti aziendali; I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto «Linea Garantita» • Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contribuiti a carico: Ø del lavoratore; Ø del datore di lavoro; Ø solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; • Relativamente ai lavoratori dipendenti, con adesione a base collettiva, la modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, decorrenza e periodicità dei versamenti sono fissate da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che prevedono l’adesione al Fondo; • In ogni caso, è concessa la possibilità del lavoratore di determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura superiore rispetto a quella stabilita dai Fondi; • Il contributo del Datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui, al Fondo viene versato anche il contributo minimo a carico del lavoratore; • Gli accordi collettivi possono stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare (N. B. in attesa di tale indicazione, il conferimento è totale); è comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo