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1992 Trattato di Maastricht, Struttura a pilastri 10/10/2014 Dott. ssa Teresa Angela Camelio 2
EUROJUST • Breve storia e attuale struttura • Obiettivi e attività • Prospettive future 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 3
Eurojust: istituzione e coordinamento sovranazionale • Il vertice di Tampere del 1999: un evento straordinario per le materie della cooperazione di polizia e giudiziaria. • Il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie = La nuova pietra angolare della cooperazione giudiziaria nell’UE. • Il coordinamento delle indagini e la previsione di un nuovo organismo (conclusione n. 46) = Un nuovo concetto nel campo della cooperazione giudiziaria. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa Angela Camelio 4
Eurojust: storia • Consiglio Europeo di Tampere, 1999. Conclusione n. 46 • Trattato di Nizza, 2000: art. 29 TUE prima menzione ufficiale • Decisione 2002/187/GAI: istituzione ufficiale di Eurojust • Programma dell’AJA, 2004. Punto 3. 3. 3 • L. 41/05: attuazione in Italia della decisione del 2002 • Decisione 2009/426/GAI: rafforzamento di Eurojust (non ancora implementata dall’Italia) • Trattato di Lisbona, 2009: Art. 85 TFUE • Programma di Stoccolma, 2010 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 5
Eurojust: struttura • Ciascuno Stato Membro ha una sua Rappresentanza (Desk). • Ogni Desk è composto da: 1. 2. 3. 4. Membro Nazionale Assistenti del Membro Nazionale Esperto Nazionale Distaccato (assiste il Membro nazionale nello svolgimento delle sue funzioni; scelto sulla base di criteri di esperienza e competenza professionale nel settore) Assistente Amministrativo • Tutti i membri nazionali prendono parte alle riunioni, solitamente settimanali, del College. • Altre unità: Case Analisys Unit, Legal Service, Autorità di controllo comune, Amministrazione, etc. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 6
Eurojust: partner EUROJUST PAESI NON EU AUTORITA’ NAZIONALI OLAF EUROPOL Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom – Art. 325 TFUE Decisione 2009/371/GAI del Consiglio RETE GIUDIZIARIA EUROPEA Decisione 2008/976/GAI del Consiglio 10/10/2014 MAGISTRATI DI COLLEGAMENTO Azione comune 96/277/GAI Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 7
Eurojust: obiettivi • Stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità nazionali competenti dei vari Stati Membri, relativamente a gravi forme di criminalità transnazionale, specie se organizzata. • Assistere le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali. • I reati per cui si procede devono coinvolgere almeno due Stati Membri e rientrare nelle categorie richiamate dall’art. 4. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 8
Eurojust: reati di competenza (art. 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 10/10/2014 terrorismo, criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, attività illecite di riciclaggio di denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione clandestina di immigrazione, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa d’ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, truffe e frodi, racket ed estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, criminalità informatica, corruzione, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di specie animali protette, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, altri reati connessi ai reati che rientrano nelle categorie su indicate. Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 9
Eurojust: reati di competenza (statistiche 2013) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 10
Eurojust: paesi richiedenti (statistiche 2013) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 11
Eurojust: paesi richiesti (statistiche 2013) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 12
EUROJUST IN AZIONE: DALLA COOPERAZIONE ORIZZONTALE ALLA COOPERAZIONE VERTICALE 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 13
Eurojust: attività (statistiche 2002 -2013) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 14
Il coordinamento attraverso Eurojust • Piano informativo/investigativo: - per evitare "asimmetrie informative" - per promuovere una prospettiva europea sui casi transnazionali • Piano operativo/strategico - per definire una strategia comune (chi, cosa, quando) - per arrivare ai vertici delle organizzazioni criminali • Piano giudiziario/giurisdizionale - per evitare e risolvere conflitti di giurisdizione, ne bis in idem, decisioni sui trasferimenti di procedimenti, confronto su aspetti giuridici (diritti nazionali non sufficientemente armonizzati) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa Angela Camelio 15
Meeting operativi LEVEL I - meeting SL LU. . . FR BE DE. . . 28 Membri Nazionali PL NL UK LEVEL II - meeting BE IT SE LEVEL III – Coordination SL Desk interessati DE meeting SL SL SL BE BE BE DE Desk coinvolti + Competenti Autorità nazionali (polizia e/o magistratura) + Europol + CAU 10/10/2014 UK UK DE DE Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 16
Le riunioni di coordinamento 10/10/2014 17
Coordination meeting (ultimi 3 anni) 250 204 202 194 200 180 179 164 150 Fuori Eurojust Presso Eurojust Totali 100 50 24 30 23 0 2011 10/10/2014 2012 2013 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 18
Coordination meeting (paesi richiedenti) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 19
Coordination meeting (paesi richiesti) 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 20
Coordination centre Il coordination centre di Eurojust facilita lo scambio di informazioni in tempo reale tra Eurojust e i paesi coinvolti 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 21
Eurojust: profili interni (I) • Non è ammissibile il ricorso agli strumenti interni avverso i provvedimenti adottati da Eurojust (ed in particolare il ricorso amministrativo, invece prospettabile per i provvedimenti del Ministro della Giustizia). • Gli atti adottati da Eurojust sono sottoposti al controllo esclusivo di un’Autorità esterna, l’Autorità di controllo comune indipendente (prevista dal’art. 23 della Decisione), per i soli profili inerenti la protezione dei dati personali. • L’art. 7, 3° co. , introduce l’obbligo, per il Procuratore della Repubblica che proceda ad indagini relative a reati rientranti nella competenza di Eurojust, di cui all’art. 4 della decisione, purché coinvolgano almeno due Stati membri dell’U. E. o un Paese terzo (se è stato con esso concluso un accordo di cooperazione ex art. 27, 3° co. ) ovvero la stessa Unione europea, ad es. in caso di frodi o altri illeciti lesivi degli interessi finanziari dell’U. E, di informarne il membro nazionale. Per tale comunicazione non viene tuttavia prevista alcuna limitazione temporale. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 22
Eurojust: profili interni (II) • Il membro nazionale inoltra all’autorità giudiziaria procedente (quindi, a seconda dei casi, pubblico ministero o giudice) le richieste di informazioni o di accesso agli atti di cui alle lettere a) [informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi] e b) [accesso ai registri interni] di cui all’art. 7, co. 1, l. 41/05, ; ove intervenga nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con decreto motivato; nelle fasi successive, provvede il giudice individuato ai sensi dell’art. 91 disp. att. c. p. p. (previa acquisizione del parere del pubblico ministero). • Il suddetto decreto -di accoglimento o di rigetto- è soggetto ad impugnazione da parte del pubblico ministero o del membro nazionale di Eurojust nel termine di 20 giorni, dinanzi alla Corte di Cassazione; l’art. 7, 2 co. prevede altresì l’effetto sospensivo dell’impugnazione. • I casi di rigetto non sono tipizzati ed appaiono rimessi ad una valutazione di opportunità da parte dell’autorità giudiziaria; la mancata individuazione di parametri certi rende ardua anche la determinazione della natura e dell’estensione del controllo demandato alla Suprema Corte. • Tale meccanismo appare in contrasto con lo stesso dettato di cui all’art. 9 § 4 della decisione del 2002 (oggi trasposto nell’art. 9, par. 3), che prevede un potere di accesso incondizionato del membro nazionale. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 23
Eurojust: natura? Sulla base della legge interna di attuazione della decisione del 2002, la Corte costituzionale ha chiarito che la natura amministrativa e non giudiziaria di Eurojust e dei suoi poteri, nonostante l’attività di Eurojust significativamente sulle incida attività direttamente e giurisdizionali interne. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 24
PROSPETTIVE FUTURE: DALLA COOPERAZIONE VERTICALE ALL’INTEGRAZIONE? 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 25
Proposta di Regolamento per Eurojust • Base giuridica: Art. 85 TFUE. • Luglio 2013: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). • Principali obiettivi della Proposta: 1. Aumentare l’efficienza e l’efficacia operativa di Eurojust, anche 2. 3. 10/10/2014 grazie all’omogeneità di status e poteri dei Membri Nazionali (continua comunque a mancare una norma sui requisiti minimi per ricoprire la carica); Coinvolgere il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, nonché la Commissione Europea per alcuni profili organizzativi; Garantire cooperazione con l’istituenda Procura Europea. Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 26
Proposta di Regolamento per Eurojust: punti chiave • Regolamento: direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri (art. 288, par. 2 TFUE) • Maggiore organicità di Eurojust nel quadro istituzionale UE: controllo giurisdizionale Corte di Giustizia dell’Unione Europea, previsione di un contributo obbligatorio da parte dell’UE, relazione annuale al Parlamento Europeo e la Commissione dispone una valutazione quinquennale dell’attività di Eurojust. • Allargato novero di reati di competenza di Eurojust ma nel contempo eliminata la clausola di estensione (attuale art. 4, par. 2) • Membri nazionali avranno più poteri: ad es. , potranno emettere ed eseguire richieste di assistenza giudiziaria, anche senza accordo autorità nazionale, o disporre con il loro accordo (e salvo casi urgenti) misure investigative: natura giudiziaria di Eurojust? • Executive Board competente per alcune funzioni amministrative: più speditezza ed efficacia nelle attività operative di Eurojust? 10/10/2014 Dott. ssa Teresa Angela Camelio 27
CENNI SUL PROCURATORE EUROPEO (EPPO) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) – 17 luglio 2003
Procuratore europeo: punti chiave • Reati che ledono gli interessi finanziari UE. • Un Procuratore Europeo, quattro sostituti, procuratori europei delegati. • Ampi poteri preprocessuali: avvio e conduzione indagini; chiedere o disporre ampie misure investigative; formulare l’imputazione e richiedere il rinvio a giudizio davanti all’autorità giurisdizionale scelta in base a una serie di criteri elencati nella proposta; disporre direttamente l’archiviazione. • Atti adottati hanno regolare efficacia probatoria nei procedimenti interni, senza bisogno di convalida. • Atti procedurali considerati come atti di una autorità nazionale. • Stretti rapporti con Eurojust (sostegno tecnico, scambio informazioni, richiesta a Eurojust di esercitare suoi poteri) ma comunque resta un’unità separata. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa Angela Camelio 29
Proposta di Regolamento per l’istituzione del Pubblico Ministero Europeo REGOLE E PRINCIPI GENERALI • Base giuridica: Art. 86 TFUE. Problema del «from» / «a partire da» . Regolamento: unanimità Consiglio; previa approvazione Parlamento Europeo; possibilità di cooperazione rafforzata tra almeno 9 Stati membri. • Art. 3. Istituzione. 1. La Procura europea è istituita come organismo dell’Unione a struttura decentrata. 2. La Procura europea ha personalità giuridica. 3. La Procura europea coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno amministrativo[…]. • Art. 4. Compiti. 1. La Procura europea combatte i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. 2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui al paragrafo 1, e i loro complici. A tal fine la Procura europea dirige e controlla le indagini ed esercita l'azione penale, comprensiva dell'archiviazione del caso. 3. La Procura europea esercita l’azione penale per i reati di cui al paragrafo 1 dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, comprensiva dell'imputazione e dell'eventuale impugnazione fino a pronuncia del provvedimento definitivo. 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 30
Grazie per l’attenzione! 10/10/2014 Dott. ssa Teresa-Angela Camelio 31
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