Webinar La rivalutazione prevista dal c d Decreto
Webinar La rivalutazione prevista dal c. d. Decreto Liquidità 12/03/2021 10: 00 – 12: 00 Commissione imposte dirette - Reddito d'impresa - OIC Adopter Relatore: Francesco Iannini
Il Legislatore, nel tempo e a più riprese, ha previsto norme speciali di rivalutazione dei beni d'impresa. La Legislazione d’emergenza ha introdotto diverse disposizioni volte a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa, l'ultima di esse è quella rappresentata dall‘art. 110 del D. L. 14. 8. 2020 n. 104, il «Decreto Agosto» , tali si rifanno comunque e con poche varianti agli artt. 10 ss. della Legge n. 342 del 21. 11. 2000 attuata dal D. M. n. 162 del 13. 04. 2001 e dal D. M. n. 86 del 19. 04. 2002. Con l’art. 1 comma 696 e ss. della Legge di Bilancio 2020 è stata nuovamente aperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa. Il provvedimento in commento prevede che: - i beni debbano risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31. 12. 2018; la rivalutazione debba realizzarsi nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31. 12. 2018 per il quale il termine di approvazione scade
successivamente al 1. 1. 2020 ovvero, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il bilancio 2019. Ambito Soggettivo La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS, alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con Stabile Organizzazione in Italia come da elencazione dell'Agenzia delle Entrate proposta con Circolare n. 14/E del 27. 4. 2017: - Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata e Società in Accomandita per Azioni residenti; - Società Cooperative e di Mutua Assicurazione, anche se beneficiano di regimi di detassazione degli utili; - Società Europee e Società Cooperative Europee residenti; - Imprenditori Individuali per I beni appartenenti all’impresa;
- Società in Nome Collettivo, Società in Accomandità Semplice e soggetti equiparati; - Aziende Speciali; - Enti Commerciali residenti; - Enti non Commerciali residenti (per I beni appartenenti all’impresa); - Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti. Possono inoltre accedere alle norme speciali di rivalutazione dei beni d'impresa anche i soggetti in contabilità semplificata per i quali, tuttavia, non si applica il corpo di norme che regola la fiscalità del saldo attivo di rivalutazione. Affitto d’azienda La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27. 4. 2017 dispone, nel caso di affitto o usufrutto d'azienda che: - se non è stata prevista la deroga all’art. 2561 del c. c. , quindi gli "ammortamenti" sono dedotti dall'affittuario o usufruttuario, la rivalutazione compete all'affittuario o usufruttuario; - se, invece, è stata prevista la deroga, quindi gli ammortamenti continuano ad essere dedotti dal concedente, la rivalutazione compete al concedente.
Nel primo caso, al termine dell'affitto o usufrutto, l'azienda è restituita al concedente comprensiva dei beni rivalutati e del saldo di rivalutazione, sempre che questo non sia già stato utilizzato per la copertura delle perdite. L'imposta sostitutiva, riferibile alla riserva trasferita al concedente, costituisce per quest'ultimo un credito d'imposta. Beni Rivalutabili Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge n. 342 del 21. 11. 2000, ovvero: - i beni materiali ed immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc. ), con eccezione dei "meri" costi pluriennali e con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; - le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Le categorie omogenee sono individuate con i criteri previsti dall’art. 4 del dal D. M. n. 162 del 13. 04. 2001. Rispetto alle precedenti versioni dell’agevolazione sono state ridotte le aliquote dell’imposta sostitutiva, stabilite al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per i beni non ammortizzabili (le ultime leggi di rivalutazione prevedevano diversamente aliquote stabilite rispettivamente nella misura del 16% e del 12%). E’ stata disposta la facoltà di effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo e, nello specifico: - per valori complessivi sino a 3 milioni di Euro, in un massimo di tre rate annuali di pari importo; - per valori complessivi oltre i 3 milioni di Euro, in un massimo di sei rate annuali di di pari importo
Sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi. Rimane, inoltre, la possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello di pagamento F 24 con crediti vantati dal contribuente. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione per i soggetti “solari” con riguardo, ad esempio ed in termini generali, agli ammortamenti, alla valorizzazione ai fini della disciplina delle società non operative ecc. Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione per i soggetti “solari” con riguardo, ad esempio ed in termini particolari alle plusvalenze ed alle minusvalenze.
Ai sensi e per effetto dell’art. 14 della L. 342/2000 può essere eseguito il riallineamento dei valori civili e fiscali mediante versamento dell’imposta sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione. I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’ 1. 12. 2021
IL DECRETO LIQUIDITA’ L’art. 12 -ter del D. L. 8 aprile 2020 n. 23, il «Decreto Liquidità» dispone la possibilità di effettuare la rivalutazione c. d. “ordinaria”, riproposta dall’articolo 1 commi 696 e ss. della Legge di bilancio 2020, nei bilanci dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 ovvero per gli anni 2020, 2021 e 2022. Rappresentando come la norma precisi che, in questo caso, la rivalutazione è realizzata “alle condizioni ivi stabilite”, i nuovi termini riguardano le imprese che si avvalgono della rivalutazione onerosa dei beni d’impresa (la rivalutazione gratuita è, invece, riservata alle imprese dei settori alberghiero e termale).
Obiettivo della norma è quello di concedere tempo alle imprese potenzialmente interessate ma la cui liquidità è ora impegnata ad affrontare la crisi derivata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ambito Soggettivo Possono beneficiare dei nuovi e più ampi termini tutte le imprese ammesse alla rivalutazione dei beni. Nuovi termini per realizzare la rivalutazione L’art. 12 -ter co. 1 del «Decreto Liquidità» interviene su questa previsione di legge stabilendo che la rivalutazione possa essere effettuata, alternativamente: - nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31. 12. 2019 (bilancio 2020, per i soggetti “solari”); - nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31. 12. 2020 (bilancio 2021, per i soggetti “solari”);
- nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31. 12. 2020 (bilancio 2021, per i soggetti “solari”); - nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31. 12. 2021 (bilancio 2022, per i soggetti “solari”). Il requisito del possesso dei beni rimane “cristallizzato” al 31. 12. 2018. Effetti fiscali della rivalutazione Restano ferme le condizioni disposte dalla Legge di Bilancio 2020 ovvero il mantenimento della moratoria triennale degli effetti fiscali della rivalutazione. Riallineamento dei valori civili e fiscali A norma dell’art. 1 comma 703 della Legge di Bilancio 2020 e limitatamente ai
beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 14 della L. 342/2000 si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’ 1. 12. 2021. Il riferimento ai valori iscritti ai sensi dell’art. 14 della L. 342/2000 indica che, per gli immobili, i valori sono riconosciuti anticipatamente dal 2021 solo in caso di riallineamento dei valori civili e fiscali, e non in caso di rivalutazione, ad esempio, se in passato avessimo rivalutato immobili ai soli fini civilistici, potremo ora riallineare i valori fiscali e quelli civili assolvendo sulla differenza non riconosciuta ai fini fiscali le imposte sostitutive. Diversamente, il riallineamento è soggetto alla medesima tempistica della rivalutazione per quanto riguarda il riconoscimento fiscale delle differenze di valori. L’art. 12 -ter comma 1 del «Decreto Liquidità» intervenendo sulla questione stabilisce che le operazioni di riallineamento, se riferite ad immobili, sono riconosciute sotto il profilo fiscale con le seguenti tempistiche:
- dal periodo d’imposta in corso all’ 1. 12. 2022, se l’operazione è eseguita con riferimento al bilancio al 31. 12. 2020; - dal periodo d’imposta in corso all’ 1. 12. 2023, se l’operazione è eseguita con riferimento al bilancio al 31. 12. 2021; - dal periodo d’imposta in corso all’ 1. 12. 2024, se l’operazione è eseguita con riferimento al bilancio al 31. 12. 2022.
Rivalutazione gratuita per le imprese alberghiere La disciplina della rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale si rinviene nell’art. 6 -bis del «Decreto Liquidità» ed è finalizzata al sostegno di settori che più di altri hanno subito le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 derivanti della chiusura forzata delle attività nel primo semestre del 2020. Ambito Soggettivo La rivalutazione “speciale” per le imprese dei settori alberghiero e termale può essere eseguita da imprese di qualsiasi natura giuridica, purché non vengano adottati gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio. Anche nel contesto della rivalutazione di cui trattasi non rileva il regime contabile adottato, per cui sono ammesse anche le imprese in contabilità semplificata.
Settori alberghiero e termale Le imprese interessate dalla disciplina della rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale sono quelle il cui codice ATECO: - è ricompreso nella divisione 55 “Alloggi”; - corrisponde al codice 96. 04. 20 “Stabilimenti termali”. Una diversa definizione, non strettamente legata ai codici ATECO, potrebbe rinvenirsi nelle disposizioni attuative del credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere previsto dall’art. 10 del D. L. 83/2014. L’art. 2 del D. M. 7. 5. 2015 e l’art. 2 del D. M. 20. 12. 2017 definiscono, infatti, la struttura alberghiera quale: “struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi
albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali”; il D. M. 20. 12. 2017, il secondo dei decreti sopra citati, menziona in modo espresso anche le imprese agrituristiche. Affitto d’azienda L’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare n. 14/E del 27. 4. 2017, per le aziende concesse in affitto, pratica usuale nel settore alberghiero, dispone che: - se non è stata prevista la deroga all’art. 2561 c. c. quindi gli “ammortamenti” sono dedotti dall’affittuario o usufruttuario, la rivalutazione compete all’affittuario o usufruttuario; - se, invece, è stata prevista la deroga, quindi gli ammortamenti continuano ad essere dedotti dal concedente, la rivalutazione compete al concedente.
La seconda posizione rappresentata risulta essere più delicata in quanto si potrebbe dubitare che l’impresa che risulta meramente proprietaria dell’azienda si consideri “operante nei settori alberghiero e termale” così come prevede la norma. Un punto maggiormente critico riguarda quelle situazioni in cui oggetto di affitto non è l’azienda alberghiera, ma il mero immobile. La Cassazione, con Sentenza n. 7361 del 08. 1997 ha definito i caratteri distintivi dell’albergo-immobile rispetto all’azienda alberghiera ove l’albergo-immobile “ha funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile funzionalmente, in posizione di subordinazione e di coordinazione”.
Bilanci di rivalutazione A norma dell’art. 6 -bis comma 2 del «Decreto Liquidità» , la rivalutazione deve essere realizzata in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31. 12. 2019. Per le realtà operanti nei settori alberghiero e termale con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalutazione gratuita può essere eseguita, alternativamente: - nel bilancio al 31. 12. 2020; - nel bilancio al 31. 12. 2021; - parte nel bilancio al 31. 12. 2020 e parte nel bilancio al 31. 12. 2021. In ogni caso, i beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31. 12. 2019.
Beni rivalutabili L’art. 6 -bis comma 1 del «Decreto Liquidità» prevede, quali beni rivalutabili, quelli “classici”, così come dalle ultime leggi di rivalutazione compresa quella disciplinata dall’art. 1 comma 696 e ss. della Legge di Bilancio 2020, ovvero i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. Vale la pena rappresentare come, per le partecipazioni, non rilevi l’oggetto sociale o il codice ISTAT della partecipata, per cui la partecipante che esercita attività alberghiera deve ritenersi titolata a rivalutare partecipazioni in società controllate e collegate che esercitano altre tipologie di attività. La rivalutazione non è quindi limitata ai beni immobili ovvero l’albergo o le strutture termali, pur se ragionevolmente essa si indirizzerà verso tali beni. Va in ogni caso rispettato l’obbligo di rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Effetti fiscali L’art. 6 -bis comma 3 del «Decreto Liquidità» dispone che, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni, “non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta”, non è, quindi, dovuta l’imposizione sostitutiva del 10% o del 12% così come invece prevista dall’art. 1 comma 696 e ss. della Legge di Bilancio 2020. Il saldo attivo di rivalutazione è iscritto nel passivo per l’intero valore. Operativamente, si possono utilizzare le consuete tecniche della rivalutazione, ovvero quella del solo costo storico, quella della rivalutazione contestuale del costo storico e del fondo di ammortamento o quella della riduzione del fondo ammortamento.
Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti L’art. 6 -bis del Decreto Liquidità prevede che: - i maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (comma 3); - ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita (comma 6). Ipotizzando che la rivalutazione venga eseguita al 31. 12. 2020, quindi: - in termini generali come ad esempio per gli ammortamenti, il plafond delle spese di manutenzione, la valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative, i maggiori valori sono riconosciuti già dal 2020; - ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze fiscali, invece, i beni sono riconosciuti solo dall’ 1. 1. 2024.
Nel secondo caso, se i beni sono realizzati prima della data indicata, le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate partendo dal costo “ante rivalutazione”; ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. M. 19. 4. 2002 n. 86, dalla data di cessione il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ceduti, non è più in sospensione d’imposta. Natura fiscale del saldo attivo di rivalutazione Il saldo attivo di rivalutazione costituito a fronte della rivalutazione gratuita deve essere imputato al capitale o iscritto in apposita riserva. Il saldo attivo ha natura di riserva in sospensione d’imposta: ciò si deduce indirettamente dalla formulazione dell’art. 6 -bis comma 5 del «Decreto Liquidità» che fa salva la possibilità di affrancare lo stesso con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Questa conseguenza non si ha per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, con riferimento alle quali non si applica tutto il corpo di norme che riguarda il saldo attivo di rivalutazione. In termini generali, la natura di riserva in sospensione d’imposta fa sì che non vi siano salti d’imposta conseguenti al riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti, infatti, nel contesto della rivalutazione gratuita da perfezionare ai sensi dell’art. 6 -bis del «Decreto Liquidità» l’eventuale distribuzione ai soci del saldo attivo viene a determinare che, le somme attribuite, concorrono alla formazione del reddito imponibile. Non determina invece, presupposto d’imposta, l’utilizzo della riserva per la copertura delle perdite; in tali casi non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione L’impresa ha facoltà di affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva del 10% anche in forma rateale. Con la recentissima Sentenza n. 19772 del 22. 9. 2020, la Corte di Cassazione ha disposto che l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione deve essere calcolata sull’importo della riserva così come essa è iscritta in bilancio, al netto, quindi, dell’imposta sostitutiva assolta dalla medesima impresa per la rivalutazione dei beni. Viene così ribaltato l’orientamento interpretativo che l’Agenzia delle Entrate ha storicamente proposto nelle proprie circolari, da ultimo la Circolare del 27. 4. 2017 n. 14/E, § 8, secondo cui occorrerebbe fare riferimento al saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni. La sentenza ha ad oggetto il provvedimento di affrancamento delle riserve di rivalutazione disciplinato dall’art. 1 comma 473 e ss. della L. 266/2005, ma esprime principi più generali, che si devono ritenere valevoli anche nel contesto delle attuali
leggi di rivalutazione ovvero, le disposizioni della L. 266/2005, valevoli ai fini dell’interpretazioni dei fatti di causa, richiamano a loro volta l’art. 1 comma 475 della L. 311/2004, richiamato anche dall’art. 6 -bis co. 7 del «Decreto Liquidità» , così come dall’art. 1 comma 702 della Legge di Bilancio 2020 e dall’art. 110 comma 7 del «Decreto Agosto» . L’art. 1 comma 475 della L. 311/2004 prevede che i saldi attivi affrancati non concorrono alla formazione del reddito imponibile della società o ente; in caso di distribuzione dei saldi attivi affrancati, alla società non spetta il credito d'imposta pari all’imposta a suo tempo assolta per la rivalutazione.
Imprese che hanno già rivalutato i beni L’art. 6 -bis comma 9 del «Decreto Liquidità» dispone che, se le imprese dei settori alberghiero e termale hanno già esercitato la facoltà di cui all’art. 1 comma 696 e ss. della Legge di Bilancio 2020, gli effetti fiscali dell’operazione si producono a decorrere dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31. 12. 2020 ovvero, se le imprese in questione hanno già approvato il bilancio al 31. 12. 2019 ove si è perfezionata la rivalutazione onerosa, in quanto realizzata ai sensi della Legge di Bilancio 2020: - gli effetti fiscali dell’operazione vengono anticipati al 2020; - ciò viene a valere sia per gli effetti fiscali “generali”, che avrebbero altrimenti dovuto prodursi dal 2022, sia per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze che, senza la norma in commento, avrebbero dovuto essere calcolate partendo dal valore rivalutato solo dall’ 1. 1. 2023.
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