VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE VISITE DIDATTICHE E

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VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE

VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE

VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno

VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, se ritenuto necessario, occorre designare un qualificato accompagnatore, che non deve essere necessariamente il docente per il sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, ecc…). Nel secondo ciclo (ex scuola superiore) può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità. Il Dirigente Scolastico deve comunque garantire la realizzazione della gita e la partecipazione di tutti. Può chiedere collaborazione alla famiglia per individuare l’accompagnatore. Il costo del viaggio dell’Accompagnatore (anche se familiare dell’alunno) non deve gravare sulla famiglia. Né debbono gravare sulla famiglia eventuali richieste di compenso da parte di un accompagnatore lavoratore (assistente privato o educativo o socio di una cooperativa sociale degli enti locali che chiedano lo straordinario per le ore in più di servizio).

Tutto questo in virtù del principio di eguaglianza di fatto di cui all’art. 3

Tutto questo in virtù del principio di eguaglianza di fatto di cui all’art. 3 comma 2 della Costituzione e della legge sulla “non discriminazione sociale delle persone con disabilità”. Nel caso la scuola non disponga di risorse economiche per sostenere questa spesa, può ricorrere ad uno sponsor esterno oppure deve ripartire il costo dell’accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe, compreso l’alunno con disabilità. Nel caso la gita venga negata all’alunno con disabilità, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge n° 104/92, occorre insistere presso il Dirigente Scolastico e, se necessario, presso gli uffici competenti della Direzione Scolastica Regionale o il referente per l’integrazione dell’USP. Se non si trova una soluzione che renda possibile la partecipazione dell’alunno con disabilità, l’intera classe non dovrebbe fare la gita altrimenti si disattende la legge n° 67/06 sulla “non discriminazione delle persone con disabilità”.