VERSO NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILITA E AUTONOMIA INFORMATIVA
VERSO NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA INFORMATIVA SULLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI DISABILITA’
L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’ n n n CARITATIVO – ASSISTENZIALE MEDICO SOCIALE
APPROCCIO CARITATIVO - ASSISTENZIALE n n n La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di aiuto; Le soluzioni sono di tipo istituzionale o monetario; I protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona.
APPROCCIO MEDICO n n n La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di cure e riabilitazione; Le soluzioni sono ospedali o centri specializzati; I protagonisti sono gli operatori sanitari.
APPROCCIO SOCIALE n n n La società è un problema per le Pc. D: la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti; Le soluzioni sono l’eliminazione delle discriminazioni per favorire le pari opportunità; I protagonisti sono le Pc. D e le loro organizzazioni
I DOCUMENTI INTERNAZIONALI n n n Dichiarazione dei diritti delle Pc. D; 1975 Anno internazionale delle P. Handicappate; 1981 Decennio ONU delle P. Handicappate; 1983 -1992 n n Convenzione del Fanciullo; 1989 Regole Standard Pari Opportunità; 1993
LE REGOLE STANDARD ONU Condizioni preliminari per una uguale partecipazione 1. Accrescimento consapevolezza 2. Assistenza medica 3. Riabilitazione 4. Servizi di sostegno
European Disability Forum (EDF) n n 15 Consigli Nazionali + Islanda e Norvegia 70 ONG Europee Consigli Nazionali Paesi dell’Accesso www. edf-feph. org
Consiglio Nazionale sulla Disabilità n n 35 Associazioni Nazionali Rappresentante Italia presso il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) E-mail: sede. legale@aism. it www. edf-feph. org
TRATTATO DI AMSTERDAM n Art. 13: ……. il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
DIRETTIVA EU 78/2000 Parità di trattamento nell’occupazione ed impiego n n Discriminazione diretta Discriminazione indiretta Accomodamento ragionevole Onere della prova
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NIZZA 2000 n n Art. 21: stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità Art 26: riconosce quale diritto fondamentale “il diritto delle Pc. D di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita sociale”.
VERSO UN’EUROPA SENZA OSTACOLI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ n n n COM (2000) 284 definitivo La parità di opportunità per le persone con disabilità è la nuova strategia per la Comunità Europea Dichiarazione dell’Anno 2003 Anno Europeo delle Persone con Disabilità
DICHIARAZIONE DI MADRID n n Punto di partenza per analisi situazione Pc. D; Pone le basi per la piena integrazione; Lotta alla discriminazione, all’esclusione sociale, alla povertà; Non discriminazione + azioni positive = inclusione sociale.
CONVENZIONE ONU n n Approccio basato sui diritti umani; Evoluzione delle norme internazionali; Rafforzamento coerenza tra azione internazionale dell’UE; Riconoscere l’utilità di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante.
CONVENZIONE DEL FANCIULLO I quattro valori basilari n non discriminazione (art. 2), n l’interesse superiore del fanciullo (art. 3), n diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo (art. 6), n rispetto dell’opinione del fanciullo (art. 12),
LA CONVENZIONE DEL FANCIULLO I quattro grandi temi: n Partecipazione n Realizzazione n Sopravvivenza e benessere n Protezione
PARTECIPAZIONE · · · diritto di espressione e associazione (art. 12, 15) diritto di accesso all'informazione (art. 13, 17) diritto di partecipazione alla vita culturale e artistica (art. 31)
REALIZZAZIONE · · · diritto all'istruzione (art. 28, 29) diritto alla famiglia (art. 20, 21) diritto per le minoranze alla propria lingua, cultura, religione (art. 30) diritto di esprimere pienamente i propri talenti e le proprie potenzialità (art. 29) diritto per i bambini disabili a cure speciali (art. 23)
SOPRAVVIVENZA E BENESSERE · · diritto a un livello di vita sufficiente (art. 3, 27) diritto a una vita sana e sicura (art. 6, 27) diritto alla salute e ai servizi sanitari (art. 24, 25, 26) diritto allo svago e al riposo (art. 31)
PROTEZIONE · · · diritto a trattamenti speciali in caso di arresto (art. 37, 40) diritto a speciale protezione in caso di guerra (art. 38, 39) diritto a protezione contro lo sfruttamento, il maltrattamento e l'abuso (art. 19, 32, 34)
ARTICOLO 23 n Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
LA PAROLA “SPECIALE” Segregazione ¨ Elusione ¨ Approccio ai bisogni individuali ¨
ARTICOLO 3 n n n Il superiore interesse del fanciullo: n basta conoscerlo? n Interesse superiore rispetto agli interessi contrapposti persona e non soggetto imperfetto scale giuste delle priorità
OPPORTUNITA’ E LIMITI - - Attività di monitoraggio internazionale Le realtà più attive nella tutela dell'infanzia tendono a considerare il bambino con disabilità al di fuori della loro programmazione Lo stesso modello di report proposto dal Comitato internazionale confina la disabilità in uno spazio a sé, nel quadro delle attività a difesa della salute. In qualche modo ciò veicola un'idea non inclusiva
PUNTI CRITICI attenzione quasi esclusiva sul tema del diritto all'istruzione n integrazione scolastica / educazione inclusiva n supporto alla famiglia / cultura dei diritti del bambino n
NON DISCRIMINAZIONE n inteso come il diritto di TUTTI i bambini, senza distinzione di sorta, a veder riconosciuti tutti i principi e le norme enunciate nella convenzione, con particolare attenzione ai gruppi di bambini più vulnerabili ed alle possibili disparità economiche tra le diverse aree geografiche del territorio.
DIRITTO ALLA VITA n Inteso come ambito a cui si ricollegano tutte le dimensioni relative alla promozione della salute, alle cure necessarie per garantire un ottimale sviluppo psicofisico, alla protezione ed alla tutela dell’incolumità fisica e psicologica del bambino.
DIRITTO ALLO SVILUPPO n concetto che sottintende tutte le tematiche relative alla crescita cognitiva, sociale, culturale ed affettiva del bambino nella prospettiva del pieno sviluppo della sua personalità.
DIRITTO OPINIONE E PARTECIPAZIONE n Intesa come l’insieme delle opportunità, delle possibilità e degli strumenti forniti al bambino di modificare ed interagire in modo significativo ed in accordo con le proprie capacità evolutive, con le circostanze contestuali che direttamente o indirettamente lo coinvolgono.
CONCLUSIONI sviluppare l'applicabilità di tutti i diritti stabiliti dalla convenzione a ogni bambino, compresi i bambini con disabilità n superare la tendenziale invisibilità del bambino con disabilità nei contesti pensati per l'infanzia in generale n
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