VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART 2426 c c n

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VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 1 e n. 3 «le

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 1 e n. 3 «le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto … Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori» «l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore…deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 4 (1) «le immobilizzazioni consistenti

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 4 (1) «le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 -bis. »

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 4 (2) «Quando la partecipazione

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 4 (2) «Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile»

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 9 e n. 10 «…

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 2426 c. c. , n. 9 e n. 10 «… le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritt(i)e al costo di acquisto, …, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi» «Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» ; o «ultimo entrato, primo uscito» ;

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OIC 21 Rilevazione iniziale: Le partecipazioni sono iscritte al costo di

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OIC 21 Rilevazione iniziale: Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. Valutazioni successive delle partecip. immobilizz. : a) al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OIC 21 La perdita durevole di valore è determinata confrontando il

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OIC 21 La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante La perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale,

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OIC 21 b) Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI OIC 21 b) Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. (v. OIC 17“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”)

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Il metodo del patrimonio netto è

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione (di controllo o di collegamento) con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Il metodo del patrimonio netto tende

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Il metodo del patrimonio netto tende a produrre sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio che produce il metodo del consolidamento integrale sul risultato e sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Rilevazione iniziale: Le partecipazioni valutate con

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Rilevazione iniziale: Le partecipazioni valutate con il metodo del PN sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Al momento dell’acquisto occorre procedere alla determinazione dell’eventuale differenza tra costo d’acquisto e corrispondente valore del PN della partecipata

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Situazione patrimoniale di riferimento: a) Quella

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Situazione patrimoniale di riferimento: a) Quella alla data d’acquisto della partecipazione (soluzione tecnicamente preferibile) b) Quella risultante dall’ultimo bilancio della partecipata

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Trattamento differenze iniziali nel primo bilancio

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Trattamento differenze iniziali nel primo bilancio successivo all’acquisto e in quelli successivi a) Differenza positiva (C. Acq. ˃ V. PN) dovuta a plusvalenze latenti e/o avviamento : può essere mantenuta nel valore della partecipazione, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l’avviamento. b) Differenza positiva (C. Acq. ˃ V. PN) non giustificata ( «cattivo affare» ): svalutazione della partecipazione

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) c) Differenza negativa (C. Acq. ˂

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) c) Differenza negativa (C. Acq. ˂ V. PN) dovuta a «buon affare» : rivalutazione della partecipazione con accreditamento di una riserva indistribuibile d) Differenza negativa (C. Acq. ˂ V. PN) generata dalla previsione di perdite future della partecipata (c. d. avviamento negativo): la partecipazione è iscritta al C. D’ACQ. ; nella SP extracontabile della partecipata si iscrive un F. do rischi perdite future che servirà ad «assorbire» dette perdite future non influendo in misura corrispondente sul valore della partecipazione

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Variazioni del PN della partecipata per

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Variazioni del PN della partecipata per RE a) Bilancio di riferimento: • bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante (è accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata) o bilancio intermedio • Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell’esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni: 1. La differenza non ecceda i tre mesi; 2. la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante; 3. la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante; 4. vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) b) Rettifiche del risultato della partecipata

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) b) Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell’applicazione del metodo del PN: 1) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante; 2)rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell’esercizio della collegata e quello della partecipante nell’ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo precedente;

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) 3) rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) 3) rettifiche derivanti dall’eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie; 4)rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall’iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Rilevazione negli esercizi successivi degli utili

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva Gli utili/perdite si imputano al CE della partecipante in proporzione alla percentuale di partecipazione Gli utili si imputano successivamente a Riserva in sede di destinazione del RE della partecipante

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Perdite che eccedono il valore della

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore • Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. • La partecipazione si svaluta comunque in presenza di perdite durevoli di valore, determinate ai sensi di quanto disposto dall’OIC 21, anche nei casi in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la partecipazione ad un importo inferiore a quello determinato applicando il metodo del patrimonio netto. Ciò si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori che non trovano riflesso immediato nei risultati negativi della partecipata.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Variazioni del patrimonio netto della partecipata

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell’esercizio A) Se il patrimonio netto della partecipata aumenta o diminuisce per ragioni diverse dal risultato d’esercizio, in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indistribuibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) B) Nel caso di operazioni sul

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17) B) Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante ( ad es. per un aumento di capitale a favore di un altro socio o per acquisti di proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle) • Se l’ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D 18 a) “rivalutazioni di partecipazioni” • se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D 19 a) “svalutazioni di partecipazioni”.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17): distribuzione di dividendi e utili •

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI METODO DEL PN (OIC 17): distribuzione di dividendi e utili • I dividendi e gli utili distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito. Tuttavia, essendo stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere imputati nel conto economico, pena un’evidente duplicazione. • I dividendi e gli utili percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce “partecipazioni”; nel contempo si libererà, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE (OIC 21) • Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE (OIC 21) • Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato • Riferimento temporale per Azioni quotate in mercati organizzati: occorre assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato. Ad es. la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa (salvo casi particolari quali situazioni di mercato caratterizzate da forti flessioni per cui il riferimento temporale potrebbe essere più breve)

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE (OIC 21) Valore di mercato di azioni non quotate

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE (OIC 21) Valore di mercato di azioni non quotate «Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione»