UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA CORSO VALORE PA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA CORSO VALORE PA 2018 IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Gli effetti della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico sull’assetto delle fonti. PROF. GIOVANNI ROMA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Lavoro pubblico: le fonti I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. (così modificato dall’art. 33 lett. a) del D. Lgs. 150/2009). (art. 2, c. 2 d. lgs. 165/2001)
Fonti dei rapporti di lavoro • I rapporti individuali di lavoro di cui al c. 2 sono regolati contrattualmente. • I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; • I contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 45 , c. 2. • L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o alle condizioni previste, mediante contratti individuali. (art. 2, c. 3, D. lgs. 165/2001)
Rapporto di lavoro pubblico regolato da Codice Civile e leggi sul lavoro subordinato nell’impresa Disposizioni speciali del d. lgs. 165/2001 Contratti (collettivi e individuali)
Il rapporto legge/contrattazione collettiva (Art. 2, c. 2, d. lgs. 165/2001) Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, 1) salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario (versione 2001) 2) solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (così modificato dall’art. 1, comma 1, della L. 15/2009, queste parole sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 75/2017) 3) possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. (così modificato dall’art. 1, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 75/2017) 1) Esempio di delegificazione 2) Esempio di rilegificazione 3) Esempio di semi delegificazione
Ratio della delegificazione: si voleva impedire l’aggiramento ‘lobbistico’ in sede legislativa di discipline concordate in sede collettiva. La delegificazione supportava l’adattabilità del sistema di fonti regolative alla specificità di ciascuna p. a. e non metteva in discussione la gerarchia delle fonti (è la stessa legge che si rende dispositiva)
Oggi, la deroga è solo eventuale: nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto La deroga non è (e non era) definitiva: a differenza dell’abrogazione, non incide sulla vigenza delle norme, ma solo sul loro ambito di efficacia e di applicabilità (il venir meno della norma contrattuale derogatoria di una precedente norma legale, a seguito della sopravvenienza di altro contr. coll. , fa “rivivere” la norma derogata).
La rilegificazione • Si ripropone l’antica pretesa di governare, con norme astratte e generali, un’organizzazione complessa e differenziata, come la p. a. , che deve rispondere, con un elevato grado di flessibilità, ai diversi inputs provenienti dal contesto • Si ritorna ad utilizzare lo strumento legislativo non per dettare norme di principio, ma regole da applicare senza alcuna ulteriore mediazione
La rilegificazione nel D. Lgs 150/2009 • è la legge a definire le modalità della valutazione della prestazione/performance (Titolo II); • è la legge a definire gli effetti delle procedure di valutazione (Titolo III); • è la legge a definire e ad attribuire le voci, le quantità, i destinatari della retribuzione accessoria per produttività, eccellenza, innovazione (Titolo III), • è la legge a definire le modalità e le quantità della “carriera” e della progressione verticale (Titolo III);
La rilegificazione nel D. Lgs 150/2009 • è la legge a definire che gli incrementi stipendiali previsti dalla legge finanziaria siano erogati in via provvisoria, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali (art. 47 bis, co. 1, D. Lgs 165/2001) • è la legge a stabilire che in caso di mancato rinnovo del contratto nazionale sia riconosciuta ai lavoratori “una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale” (art. 47 bis, co. 2, D. Lgs 165/2001)
La rilegificazione nel D. Lgs 150/2009 • è la legge ad affermare che, se non si raggiunge l’accordo per la stipula del contratto integrativo, le amministrazioni possono unilateralmente “provvedere … sulle materie oggetto del mancato accordo” per evitare un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa (art. 40, co. 3 ter, D. Lgs 165/2001); • è la legge a stabilire il numero massimo dei comparti (art. 40, co. 2, D. Lgs 165/2001); • è la legge a definire che l’inquadramento non può prevedere meno di 3 distinte aree funzionali (art. 52, co. 1 bis, D. Lgs 165/2001).
L’inderogabilità (bilaterale) della legge Le norme del d. lgs. 165/2001 “costituiscono disposizioni a carattere imperativo”. (art. 2, 2° comma) “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli art. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (art. 2, comma 3 -bis) Art. 1339 – Inserzione automatica di clausole Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Art. 1419 – Nullità parziale …. . La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative L’inderogabilità è posta a presidio dell’equilibrio tra le fonti e quindi tutela l’interesse pubblico (non risponde alla tradizionale logica del favor praestatoris)
Norme di legge dichiarate inderogabili Art. 19, D. lgs. 165/2001 (Incarichi di funzioni dirigenziali) comma 12 -bis Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (comma inserito dall’art. 3 della L. 145/2002)
Norme di legge dichiarate inderogabili Art. 30, D. lgs. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) Comma 2. 2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. * Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. * Il primo periodo del comma 2. 2 è stato inserito dall’art. 3, comma 1 D. Lgs. 75/2017.
Norme di legge dichiarate inderogabili Art. 35, D. lgs. 165/2001 (reclutamento del personale) Comma 5 -bis* I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi *Comma inserito dall’art. 1, comma 230 L. 266/2005
Norme di legge dichiarate inderogabili Art. 55, D. lgs. 165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) 1, Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino all’articolo 55 -octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. . . . 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. .
Norme di legge dichiarate inderogabili Art. 55 -septies, D. lgs. 165/2001 (controlli sulle assenze) Comma 4 L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi
Norme di legge dichiarate inderogabili Art. 71, 6° comma, D. L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 (assenze per malattie e permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi
Incrementi retributivi previsti da leggi. . . . L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. . . Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. (Art. 2, c. 3, d. lgs. 165/01)
Ratio: difendere il sistema dalle invasioni di fonti unilaterali e controllare la spesa pubblica Oggetto: qualsiasi incremento retributivo, previsto a favore della generalità, o solo di alcune categorie di dipendenti pubblici. L’eliminazione dei trattamenti economici disposti da legge, regolamenti o atti amministrativi è: - inevitabile (non si può disporre diversamente); - definitiva (l’eventuale eliminazione della norma contrattuale abrogante non fa rivivere la norma abrogata) - opera a qualsiasi livello contrattuale
La ‘sovranità’ (indebolita) del contratto collettivo nella attribuzione di trattamenti economici L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3 -ter e 3 -quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47 -bis, o alle condizioni previste, mediante contratti individuali. (art. 2, c. 3, D. lgs. 165/2001) Riconoscimento di un potere unilaterale della P. A. nella erogazione dei trattamenti economici
La ‘sovranità’ (indebolita) del contratto collettivo nella attribuzione di trattamenti economici 3 -ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40 -bis. (comma inserito dal D. Lgs. 150/2009) 3 -ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 -bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. É istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. (comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. d) D. Lgs. 75/2017)
La ‘sovranità’ (indebolita) del contratto collettivo nella attribuzione di trattamenti economici 3 -quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell’area di contrattazione. (comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. e) D. Lgs. 75/2017)
La ‘sovranità’ (indebolita) del contratto collettivo nella attribuzione di trattamenti economici Articolo 47 -bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici. ) 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. (articolo introdotto dal comma 2 dell’articolo 59 del d. lgs. 150/2009)
Il confine tra area pubblicistica e area privatistica MACRO-ORGANIZZAZIONE: Art. 2, comma 1, d. lgs. 165/2001 a regime pubblicistico MICRO-ORGANIZZAZIONE: Art. 5, comma 2, d. lgs. 165/2001 a regime privatistico
MACRO-ORGANIZZAZIONE Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Art. 2, comma 1
MICRO-ORGANIZZAZIONE • • 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici* sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ** fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. * Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. *** Art. 5, comma 2 • • • * parole inserite dall’art. 2 comma 1 D. Lgs. 75/2017 **parole soppresse e sostituite dal D. Lgs. 75/2017 *** parole soppresse dal D. Lgs. 75/2017
Modelli di partecipazione sindacale • • Articolo 9 (Partecipazione sindacale) 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. • • Articolo 9 (Partecipazione sindacale) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. (comma sostituito dall’art. 36 del D. Lgs. 150/2009)
Il potere gestionale della dirigenza viene rafforzato e neutralizzato dalla ingerenza sindacale (ulteriore divaricazione rispetto al lavoro privato, ove i confini dello spazio negoziale sono quelli posti dalle parti) Permane, ovviamente, il limite costituito dal necessario rispetto dei diritti individuali riconosciuti al lavoratore dalla legge e/o dal contratto collettivo
Circolare Dip. Funzione Pubblica 13. 5. 2010, n. 7 “La contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa, non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione […] ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l’ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali”. “Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale […] Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, regrediscono all’informazione”
Linee-guida ANCI “Sono immediatamente precettive le disposizioni che, innovando gli artt. 5 e 9 del d. lgs. 165/01, intervengono espressamente sulle relazioni sindacali relative ai poteri gestionali e organizzativi della dirigenza, con la conseguenza che le singole disposizioni dei contratti nazionali (ed eventualmente) decentrati in contrasto con le nuove norme hanno già perso efficacia e sono state sostituite dalle disposizioni legislative”
Trib. Torino, 2. 4. 2010 “in assenza di espressa disposizione circa l’immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti”, è antisindacale la condotta dell’INPS che ha violato gli obblighi di concertazione previsti dal CCNL”
Trib. Torino 28. 6. 2010 Conferma la precedente decisione e aggiunge: “ appare perlomeno dubbio, dal punto di vista costituzionale, che il legislatore possa, unilateralmente e immediatamente, caducare tutto il sistema normativo rappresentato dai vigenti contratti collettivi, delegittimando il risultato ottenuto dal confronto con le parti sociali: tale conclusione cozza irrimediabilmente con il valore costituzionale della libertà sindacale e pone seri quesiti sulla ragionevolezza di un intervento così brutale e tranciante del legislatore”
Trib. Pesaro, 19. 7. 2010 La rubrica dell’art. 65, D. lgs. 150/2010 “appare univoca nel riferirsi al contenuto dei contratti e non al procedimento di formazione degli stessi”. “Ne discende la salvezza degli effetti negoziali dei ccnl già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto di riforma (che ad essi non si applicano) bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva”. “Si realizza in tal modo […] un adeguamento non traumatico del vecchio sistema normativo, fondato sul primato della fonte contrattuale, al nuovo ordinamento, in cui tale rapporto è rovesciato”.
Trib. Trieste 5. 10. 2010 L’art. 65, 5° comma, va inteso nel senso che “le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai CCNL stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNL già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto Brunetta, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva” La circostanza che il Comune si sia adeguato alla circolare 7/2010 “non esclude il carattere antisindacale della condotta; infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di violazione di disposizioni contrattuali relative ai diritti sindacali di origine legale o contrattuale, l’elemento soggettivo non assume alcun rilievo nella sussistenza della condotta antisindacale”
Trib. Pesaro, 2. 12. 2010 La previsione del contratto collettivo riguardante la necessaria concertazione con le oo. ss. prima dell’adozione di nuove disposizioni organizzative è sostituita di diritto dal nuovo art. 5, d. lgs. 165/2001, che in ipotesi di tal fatta stabilisce unicamente la previa comunicazione. L’art. 65, 5° co. , d. lgs. 150/2009 riguarda solo le disposizioni del titolo III, d. lgs. 165/2001. SI ROMPE IL FRONTE GIUDIZIALE!!
Trib. Roma, 7. 1. 2011 La procedura di passaggio tra aree funzionali, indetta con atto del Direttore della Agenzia delle dogane, senza la concertazione prescritta dal CCNL, costituisce condotta antisindacale, poiché la normativa contrattuale non è caducata per effetto del d. lgs. 150/2009. L’art. 65, 5° comma, si riferisce sia alle procedure negoziali, sia al contenuto dei CCNL in vigore, che vengono fatti salvi fino alla loro scadenza
Il Governo corre ai ripari con lo schema di d. lgs. correttivo presentato dal Cd. M il 21. 1. 2011 L’art. 65, 5° co, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi
Sistema di relazioni sindacali CONTRATTAZIONE nazionale integrativa può articolarsi in sub-livelli (v. Scuola) preventiva INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE CONCERTAZIONE ? successiva CONSULTAZIONE contrattazione tertium genus fra consultazione
La struttura della contrattazione collettiva CCNQ Accordo Quadro CCNL Contratto di Comparto CCI Contratto Integrativo Nel settore privato, le relazioni sindacali si svolgono in assenza di una normativa legale: sono le parti sociali stesse a determinare assetti e regole della contrattazione collettiva. Nel settore pubblico, invece, anche dopo la riforma, le regole generali sul il sistema contrattuale sono poste direttamente dalla legge
CCNQ Regola istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti e aree. Viene negoziato e stipulato tra l’ARAN e le confederazioni maggiormente rappresentative, ossia quelle alle quali, in almeno 2 comparti o 2 aree contrattuali siano affiliate oo. ss. rappresentative ai fini del CCNL (art. 43, co. 4, D. lgs. 165/2001). Il CCNQ non ha una periodicità fissa, in quanto si collega ad interventi dilazionati nel tempo, con intervalli non necessariamente regolari. Esempi di materie regolate con CCNQ - distacchi, permessi sindacali; - costituzione/funzionamento r. s. u. ; - t. f. r. e previdenza complementare - procedure di conciliazione e arbitrato; - determinazione dei comparti e delle aree di contrattazione.
CCNL OGGETTO Art. 40, 1° co. , D. lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 11, comma 1 lett. a) D. Lgs. 75/2017 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchè quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
• Art. 40, 1° co. , D. lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009 • 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Materie espressamente sottratte alla contrattazione collettiva - quelle attinenti all'organizzazione degli uffici; - quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9; - quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli artt. 5, comma 2, 16 e 17; - il conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali; - quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), L. 421/1992 (v. slide successiva) Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (art. 40, 1° co. D. lgs. 165/2001)
Art. 2, comma 1, lettera c) l. 421/1992 le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva. 6) la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici 1)
AMBITO determinazione rimessa all’autonomia collettiva (art. 40, 2° co. , D. lgs. 165/2001), ma con un numero legale massimo di 4. Nell’ambito dei comparti posso essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità quadriennio 2006 -2009 a) i comparti (CCNQ 11 giugno 2007) b) le aree (CCNQ 1° febbraio 2008)
I Comparti prima della riforma - Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo; - Ministeri - Regioni ed autonomie locali - Sanità - Scuola - Agenzie fiscali - Enti pubblici non economici - Istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione - Università - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Enti ex art. 70, Dlgs. 165/2001 (ENAC) - Accademie e Conservatori
Le Aree pre ultima tornata -Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute ex art. 2, L. 120/2007. - Area II: dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. - Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale. - Area IV: dirigenza medico-veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale. - Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. - Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici, ivi compresi i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, collocati in apposita separata sezione ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 165/2001. - Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. - Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ATTO DI INDIRIZZO QUADRO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL TRIENNIO 2010 -2012. (8 aprile 2010) L’ARAN prevederà quattro comparti cui corrisponderanno separate aree di contrattazione collettiva, distinguendo gli stessi in relazione al personale dipendente da amministrazioni statali e centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici, dal personale dipendente da autonomie locali e regioni. Per questi ultimi dovranno essere previsti un comparto ed area di contrattazione collettiva comprendente i dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio ed i segretari comunali e provinciali e un comparto ed area di contrattazione collettiva relativamente al personale delle Regioni, relativi enti dipendenti, e amministrazioni del S. S. N. Per quanto concerne il personale di cui all’art. 41, co. 3, d. lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 56, d. lgs. 150/2009, da collocare nei nuovi comparti ed aree di contrattazione, l’ARAN dovrà tener conto delle peculiarità sotto il profilo ordinamentale del personale della Scuola nonché per la rilevanza del medesimo in termini numerici (circa 1. 200. 000 unità) rispetto al restante personale delle amministrazioni. Circa la collocazione delle amministrazioni nei diversi comparti ed aree di contrattazione collettiva, potrà farsi riferimento a quanto previsto nei vigenti contratti collettivi nazionali quadro dell’ 11. 6. 2007 e dell’ 1. 2. 2008. Al riguardo potranno essere previste sezioni contrattuali che assicurino la garanzia delle funzioni esercitate nell’ambito degli attuali comparti di contrattazione collettiva”.
Accordo ARAN CCNQ 2016 1) Comparto delle Funzioni centrali 2) Comparto delle Funzioni locali 3) Comparto dell’Istruzione e della ricerca 4) Comparto della Sanità
DURATA Secondo l’art. 40, 3° co. , D. lgs. 165/2001, “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”. Secondo l’Intesa 30 aprile 2009 per l’attuazione dell’AQ del 22. 1. 2009 nel settore pubblico “il CCNL ha durata triennale, tanto per la parte economica che normativa” Secondo l’art. 9, comma 17, D. l. 31. 5. 2010, n. 78 “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010 -2012 ….
PROCEDIMENTO FASE I Determinazione oneri di spesa (art. 48) amministrazioni statali: a carico del bilancio dello Stato, mediante norma da inserire nella Finanziaria. - - altre amministrazioni pubbliche: a carico dei rispettivi bilanci. - le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei CCNL delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del SSN sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie
FASE II Deliberazione indirizzi da parte dei Comitati di settore (art. 47) 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi 20 gg. , può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
FASE III Apertura e svolgimento delle trattative (art. 43) a) L’ARAN ammette alle trattative le organizzazioni di categoria e le relative confederazioni che abbiano nel comparto o nell’area una soglia di rappresentatività non inferiore al 5% in media tra dato associativo ed elettorale b) La trattativa si conclude con la sottoscrizione di un’ipotesi d’accordo, che sostanzialmente chiude la vertenza. L’ARAN verifica la soglia di rappresentatività dei sindacati che aderiscono all’ipotesi di accordo: - 51%, in media tra dato associativo ed elettorale, oppure - 60% del solo dato elettorale
RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ALLE TRATTATIVE DI LIVELLO NAZIONALE SOGLIA MINIMA: MEDIA DEL 5% TRA IL DATO ASSOCIATIVO E IL DATO ELETTORALE DATO ASSOCIATIVO: E’ RILEVATO IN BASE ALLE DELEGHE CONFERITE ALLE AMM. NI DAI DIPENDENTI ATTRAVERSO LA TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER I CONTRIBUTI SINDACALI DATO ELETTORALE: DERIVA DAI RISULTATI OTTENUTI IN SEDE DI AMMINISTRAZIONE NELLE ELEZIONI DELLE RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE)
FASE IV Iter propedeutico alla sottoscrizione del testo definitivo - Acquisizione del parere favorevole del Presidente del Consiglio (tramite il Ministro per la P. A. e l’innovazione) ovvero del Comitato di settore: art. 47, comma 4 -Verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte della Corte dei conti: art. 47, commi 5, 6 e 7 Potere interdittivo del controllo contabile “in caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo”
I soggetti della amministrazioni 1) contrattazione dal a livello lato delle nazionale: Presidente l’ARAN: Collegio di indirizzo e di controllo organi Il compito principale dell’ARAN è quello di rappresentare, legalmente, tutte le pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale. Questa forma di rappresentanza in sede negoziale, configurata dalla legge come necessaria ed obbligatoria, è esercitata autonomamente in coerenza con gli spazi di valutazione e decisione tecnica ad essa riconosciuti, ma sempre, comunque, nel rigoroso rispetto degli atti di indirizzo preventivamente formulati dai Comitati di settore di ciascun comparto. L’ARAN regola i suoi rapporti con i Comitati di settore sulla base di appositi protocolli
I soggetti della amministrazioni 2) i Comitati contrattazione dal a livello di settore lato delle nazionale: (art. 41) Dimezzati 1 per le Regioni + SSN 1 per enti locali + camere di commercio + segretari comunali e provinciali 1 per tutte le altre pp. aa. Legittimati ad assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative Pur essendo espressione delle istanze rappresentative delle pp. aa. , sono dotati di una propria individualità soggettiva. Le decisioni da esse assunte in materia di contrattazione sono definitive e non necessitano di alcuna successiva ratifica Attraverso tali Comitati, si garantisce alle diverse pp. aa. una più diretta ed immediata partecipazione alla formazione della volontà contrattuale
I soggetti della contrattazione dal lato delle amministrazioni a livello nazionale: 3) il Governo - Esprime le sue valutazioni sugli atti di indirizzo dei Comitati di settore entro 10 gg. (art. 47, co. 2); - Viene informato dall’Aran, al pari del Comitato di settore, dell’andamento della trattativa (art. 47, co. 3);
L’efficacia soggettiva del contratto collettivo L’efficacia generalizzata si realizza indirettamente mediante: - La rappresentanza legale delle p. a. da parte dell’ARAN (art. 46, comma 1, D. lgs. 165/2001) - L’obbligo legale delle p. a. di rispettare il contratto collettivo (art. 40, comma 4, D. lgs. 165/2001) - L’obbligo per le p. a. di assicurare la parità di trattamento contrattuale e, comunque, di riconoscere trattamenti (solo economici? ) non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi (art. 45, comma 2, D. lgs. 165/2001) - L’obbligo di definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio sulla base dei contratti collettivi (art. 45, comma 1, D. lgs. 165/2001)
Corte cost. 309/1997 - “E’ infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2, commi 2 e 3, 4, comma 1, seconda parte, 45, commi 2, 7, e 9, 49, comma 2, del d. lgs. n. 29/93 in relazione all’art. 39, comma 4 Cost. , poiché l’applicazione del contratto collettivo di lavoro. . non deriva da una generalizzata previsione di obbligatorietà, violativa del meccanismo previsto dall’art. 39 Cost. , ma deriva dal dovere gravante sulle pubbliche amministrazioni, tutte rappresentate, nella contrattazione collettiva, dall’Aran, di conformarsi, ai sensi dell’art. 45, agli impegni assunti in sede negoziale. La forza cogente del contratto collettivo costituisce la premessa per realizzare la garanzia della parità di trattamento sancita dall’art. 45, comma 2, e d’inderogabilità dei livelli minimi fissati dai contratti collettivi. ” - “Sul versante della posizione soggettiva del dipendente pubblico, invece, l’applicazione del contratto collettivo nei suoi confronti deriva dal rinvio alla disciplina collettiva contenuto nel contratto individuale di lavoro, per effetto del quale il contratto collettivo diviene impegnativo per tutti i dipendenti. In altri termini, la prestazione e le condizioni contrattuali della stessa trovano la loro origine, non già in una formale investitura, bensì nell’avere il singolo dipendente accettato che il rapporto di lavoro si instauri (o prosegua) secondo regole definite, almeno in parte, nella sede della contrattazione collettiva. ”
L’ interpretazione autentica del contratto collettivo (art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001) • “ Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. L’eventuale accordo … sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto”
• Alcuni dubbi interpretativi: • 1) L’eventuale accordo deve essere stipulato da tutti i soggetti dell’accordo “interpretato”? • 2) Quale efficacia ha l’accordo sui diritti individuali già acquisiti e, dunque, sui giudizi già instaurati?
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO Trova la sua fonte di disciplina nel CCNL, che regola, ai sensi dell’art. 40, D. lgs. 165/2001: - durata - struttura contrattuale e rapporti tra i diversi livelli - limiti, vincoli e materie - soggetti e procedure - termine delle sessioni negoziali - modalità di utilizzo delle risorse per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti FUNZIONE ORDINANTE DEL CCNL QUALE STRUMENTO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 40, D. lgs. 165/2001 Vecchio testo 3. […] Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Nuovo testo 3 -quinquies. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. […]** ** vedi slide 12
Coordinate per ulteriori informazioni ed approfondimenti Prof. Giovanni Roma Associato di diritto del lavoro Dipartimento di Scienze Politiche Università degli studi di Bari Aldo Moro Tel. e fax 0805717748 giovanni. roma@uniba. it
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