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Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche Sezione di Medicina

Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche Sezione di Medicina Legale INDICAZIONI OPERATIVE PER MMG SU NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI Prof. Carlo Moreschi Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Udine Sabato 26 novembre 2016

Legge 23 marzo n. 41 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo

Legge 23 marzo n. 41 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 Vigente dal 25 marzo 2016 Introduzione del reato di omicidio stradale (Art. 589 bis) e del reato di lesioni personali stradali (Art. 590 bis).

OMICIDIO STRADALE – Art. 589 -bis Dopo l’articolo 589 del Codice Penale (Omicidio Colposo)

OMICIDIO STRADALE – Art. 589 -bis Dopo l’articolo 589 del Codice Penale (Omicidio Colposo) sono stati inseriti i seguenti: “Art. 589 -bis (Omicidio stradale) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope … cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni …”

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME (Art. 590 -bis) L’articolo 590 -bis del Codice

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME (Art. 590 -bis) L’articolo 590 -bis del Codice Penale è sostituito dai seguenti: “Art. 590 -bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (…)

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME (Art. 590 -bis) (…) Chiunque ponendosi alla guida

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME (Art. 590 -bis) (…) Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope … cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per lesioni gravissime …”

Lesioni personali gravi o gravissime Secondo l’art. 582 c. p. (lesioni personali) e l’art.

Lesioni personali gravi o gravissime Secondo l’art. 582 c. p. (lesioni personali) e l’art. 583 c. p. (circostanze aggravanti) la lesione personale è definita grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa; ovvero una malattia o un’incapacità ad attendere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni personali gravi o gravissime La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

Lesioni personali gravi o gravissime La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Procedibilità dei nuovi reati Per tutte le fattispecie rientranti nell’ambito dell’omicidio stradale e delle

Procedibilità dei nuovi reati Per tutte le fattispecie rientranti nell’ambito dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime è prevista la procedibilità d’ufficio. Per quanto concerne l’omicidio stradale non vi sono sostanziali differenze rispetto all’omicidio colposo. Per le lesioni stradali emerge la necessità, per l’Autorità Giudiziaria, di essere informata se queste possono o meno integrare gli estremi delle lesioni personali stradali ex art. 590 -bis. Necessità di un giudizio prognostico o valutativo da parte del medico.

Codice di Procedura Penale Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Codice di Procedura Penale Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: … b) all’articolo 359 -bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “ 3 -bis. Nei casi di cui agli articoli 589 -bis e 590 -bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini …

Codice di Procedura Penale … il decreto di cui al comma 2 e gli

Codice di Procedura Penale … il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi …”

Sanzioni amministrative accessorie E’ inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie connesse all’accertamento

Sanzioni amministrative accessorie E’ inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie connesse all’accertamento dei suddetti reati. Art. 222 Codice della Strada comma 3 -bis: “… per i reati di cui all’articolo 589 -bis , secondo, terzo e quarto comma … l’interessato non può conseguire una patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca …” Art. 222 Codice della Strada comma 3 -ter: “ … per i reati di cui agli articoli 589 -bis, primo comma, e 590 -bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca …”.

Concetto di malattia La relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale (1929) definì

Concetto di malattia La relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale (1929) definì la malattia come: “Qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. Definizione troppo ampia ed omnicomprensiva, non soddisfacente sul piano clinico e medico-legale. Secondo tale dicitura anche una semplice e circoscritta ferita cutanea superficiale, senza alcun disturbo funzionale rappresenterebbe uno stato di malattia.

Concetto medico-legale di malattia “Modificazione peggiorativa dello stato anteriore, avente carattere dinamico, estrinsecantesi in

Concetto medico-legale di malattia “Modificazione peggiorativa dello stato anteriore, avente carattere dinamico, estrinsecantesi in un disordine funzionale apprezzabile di una parte o di tutto l’organismo, che si ripercuote sulla vita organica e soprattutto di relazione e che necessita di un intervento terapeutico, per quanto modesto”. (Gerin)

Concetto medico-legale di malattia Secondo la più accreditata dottrina medico-legale, la malattia è definita

Concetto medico-legale di malattia Secondo la più accreditata dottrina medico-legale, la malattia è definita come: “qualsiasi alterazione anatomo-funzionale, peggiorativa dello stato anteriore, ancorché localizzata e non necessariamente impegnativa delle condizioni dell’organismo nel suo insieme, dotata di una percepibile capacità di evolvere, tesa al ristabilimento di un successivo equilibrio, con eventuali residui postumi medico-legalmente apprezzabili”.

Elementi fondamentali Modificazione peggiorativa dello stato anteriore È necessario effettuare un confronto fra ciò

Elementi fondamentali Modificazione peggiorativa dello stato anteriore È necessario effettuare un confronto fra ciò che la persona era prima che si verificasse un determinato antecedente giuridicamente rilevante e ciò che quella persona è divenuta dopo. Dinamismo e evolutività Condizione attiva, evolutiva, protratta nel tempo (diversamente dal postumo) legata ai fenomeni reattivi o riparativi dell’organismo, destinata alla guarigione con o senza postumi o alla cronicizzazione.

Obblighi per il medico Al riscontro di lesioni gravi o gravissime, secondarie ad incidenti

Obblighi per il medico Al riscontro di lesioni gravi o gravissime, secondarie ad incidenti del traffico, il medico dovrà: redigere Referto all’Autorità Giudiziaria redigere Denuncia all’Autorità Giudiziaria se riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio

Obblighi per il medico REFERTO: atto scritto di all’Autorità giudiziaria informazione Art. 365 C.

Obblighi per il medico REFERTO: atto scritto di all’Autorità giudiziaria informazione Art. 365 C. P. – (Omissione di referto) - Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità …(giudiziaria). . , è punito con la multa … Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Obblighi per il medico Procedura del Referto – Art. 334 cpp 1. 2. 3.

Obblighi per il medico Procedura del Referto – Art. 334 cpp 1. 2. 3. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Obblighi per il medico DENUNCIA O RAPPORTO Atto scritto di segnalazione-informazione all’Autorità giudiziaria quando

Obblighi per il medico DENUNCIA O RAPPORTO Atto scritto di segnalazione-informazione all’Autorità giudiziaria quando il medico rivesta qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Obblighi per il medico Art. 361 c. p. (Omessa denuncia di reato da parte

Obblighi per il medico Art. 361 c. p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa … Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. Art. 362 c. p. (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità … un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa … Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela …

Obblighi per il medico Procedura della denuncia – Artt. 331 e 332 c. p.

Obblighi per il medico Procedura della denuncia – Artt. 331 e 332 c. p. p. … i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio e a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito … La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché delle fonti di prova già note …

Risvolti pratici - Esempi Obbligo di segnalazione relativamente alla durata di malattia: Medico di

Risvolti pratici - Esempi Obbligo di segnalazione relativamente alla durata di malattia: Medico di Pronto Soccorso che formula una prognosi superiore ai 40 giorni, nel caso di lesioni conseguenti a sinistro stradale. Medico di Medicina Generale o Medico specialista che, in occasione di una visita, certifica un prolungamento della prognosi oltre i 40 giorni. Medico specialista, sia in struttura pubblica che in regime di libera professione, che in occasione di un controllo specialistico prolunga la prognosi oltre i 40 giorni. Medico di Medicina Generale o Specialista che viene in possesso di precedente documentazione attestante una durata di malattia superiore ai 40 giorni, senza notizia di avvenuta segnalazione all’A. G.

Risvolti pratici - Esempi Obbligo di segnalazione, nel caso di indebolimento permanente di un

Risvolti pratici - Esempi Obbligo di segnalazione, nel caso di indebolimento permanente di un senso o di un organo, per: Qualsiasi medico che, all’esaurirsi del periodo di malattia (anche se inferiore ai 40 giorni), obiettiva e certifica la sussistenza di un indebolimento permanente che, in concreto, riduce la funzione di un organo. Medico Legale che, a qualsiasi titolo (libero-professionale, fiduciario di compagnia assicurativa ecc. ), nella valutazione di postumi permanenti, riscontri certificazioni, singole o plurime, attestati una effettiva durata di malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiori ai 40 giorni o l’indebolimento permanente di un organo

Caso 1 – Paziente coinvolto in sinistro stradale per responsabilità di terzi. All’effettuazione del

Caso 1 – Paziente coinvolto in sinistro stradale per responsabilità di terzi. All’effettuazione del controllo ortopedico a 35 giorni di distanza dal trauma veniva annotato: DENUNCIA SI o NO?

Caso 2 – Paziente tamponato alla guida della propria auto. In Pronto Soccorso veniva

Caso 2 – Paziente tamponato alla guida della propria auto. In Pronto Soccorso veniva annotato: “… trauma distorsivo cervicale … “ con successiva esecuzione di RX cervicale, risultato negativo con prognosi di 7 giorni. A distanza di 15 giorni dall’evento effettuava visita ortopedica: “… all’esame obiettivo si rileva contrattura dei muscoli paravertebrali cervicali e dei trapezi e dolorabilità alla pressione sul tratto vertebrale, con difficoltà alla mobilizzazione nei piani dello spazio …” Lo specialista consigliava RMN cervicale, riposo, tecarterapia cervicale e rieducazione funzionale concedendo ulteriori 45 giorni di prognosi. REFERTO SI o NO?

Caso 3 - Paziente tamponato alla guida della propria auto. Segnalato in Pronto Soccorso

Caso 3 - Paziente tamponato alla guida della propria auto. Segnalato in Pronto Soccorso un trauma distorsivo del rachide cervicale con prognosi di 5 giorni. RX rachide cervicale negativo. A distanza di 20 giorni visitato dal curante che rilascia certificato medico attestante: “Postumi di trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale. Prognosi 60 giorni s. c. ” REFERTO SI o NO?

Caso 4 – Pedone investito da automobile a bassa velocità Dimesso dal PS con

Caso 4 – Pedone investito da automobile a bassa velocità Dimesso dal PS con i seguenti consigli: “Si riaffida al curante con i seguenti consigli: - riposo funzionale dell’arto inferiore sn per alcuni giorni, eventualmente aiutarsi con una stampella per la deambulazione. – mantenere e ferite asciutte e ben deterse. – antidolorifici comuni per 3 giorni” Certificazione del curante dopo 3 giorni: “trauma contusivo al ginocchio sn e al gomito destro. Permane impaccio a muovere la stessa articolazione. La prognosi è di ulteriori venti giorni di malattia. ” Continua…

… Dopo venti giorni ulteriore certificato del curante: “continua a lamentare dolore al ginocchio

… Dopo venti giorni ulteriore certificato del curante: “continua a lamentare dolore al ginocchio sn. Per tale motivo lo ho mandato a fare visita ortopedica e rx di controllo. La prognosi è di ulteriori venti giorni di malattia. ” Visita ortopedica dopo esecuzione RX: “… Diagnosi: postumi dolorosi contusione ginocchio sn, borsite post-traumatica …” Certificazione del curante: “presenta postumi di contusione al ginocchio sn, borsite post traumatica. La prognosi è di ulteriori trenta giorni di malattia. ” REFERTO SI o NO?