TUTOR MAGISTRALIS Scritti concorso di magistratura 2020 I

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TUTOR MAGISTRALIS Scritti concorso di magistratura 2020 I e II settimana di amministrativo SETTIMANE

TUTOR MAGISTRALIS Scritti concorso di magistratura 2020 I e II settimana di amministrativo SETTIMANE DAL 14 LUGLIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019

Istruzioni per STUDIARE in modo RAGIONATO, condizione indispensabile per scrivere un tema CREATIVO, prodromico

Istruzioni per STUDIARE in modo RAGIONATO, condizione indispensabile per scrivere un tema CREATIVO, prodromico alla stesura di una SENTENZA Lo studio degli argomenti va fatto seguendo l’assegno bisettimanale che viene indicato nelle slides. Deve essere rispettato il solo ordine degli argomenti perché esso è stato strutturato in modo di permettere di sussumere le nozioni che il discente acquisisce o che ha già acquisito sotto un comune elemento denominatore favorendo i collegamenti fra gli istituti e le norme che li disciplinano. La scelta del testo (o dei testi) è LIBERA ma vanno rispettate le seguenti fasi: La scelta del testo (o dei testi) è LIBERA 1. Iniziare a studiare ogni argomento sul manuale corredando lo studio con la consultazione delle norme citate nei MACROARGOMENTI ( e in quelle che enucleate come rilevanti dal manuale) e con il CODICE COMMENTATO. 2. Procedere ad un approfondimento di ogni macroargomento su di un altro testo (se si vuole, le mie DISPENSE, ma si può anche consultare un testo diverso già posseduto) 3. E’ consigliabile all’esito dello studio di ciascun MACRO Argomento redigere una SCHEDA RIASSUNTIVA in cui appuntarsi: l’inquadramento teorico di ciascun istituto, la sua natura giuridica e disciplina, i suoi collegamenti con altri istituti, anche (e soprattutto) di carattere interdisciplinare.

Argomenti da «DISPENSE» Sommario Generale da Dispense Amministrativo 1 Nozione e origini del diritto

Argomenti da «DISPENSE» Sommario Generale da Dispense Amministrativo 1 Nozione e origini del diritto amministrativo. 2. La scienza del diritto amministrativo. 3 la nascita del diritto amministrativo europeo. 4. I principi del diritto amministrativo europeo. 5. I principi generali del diritto processuale amministrativo. 6. Verso un diritto amministrativo europeo. 7. I rapporti fra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario. 8. Le fonti del diritto comunitario. 9. Le fonti nazionali, regionali e degli enti locali. 10. Il ruolo ed il valore delle fonti locali dopo la riforma costituzionale. 11. L’ambito degli statuti e Regolamenti locali. 12. L’autonomia impositiva dei Comuni e i limiti alla potestà regolamentare. 12. Autonomia impositiva delle Regioni pag. 36. 14 Autonomia impositiva delle Province e dei Comuni p. 37. 15. Impugnazioni dei Regolamenti e degli atti generali p. 45. 16. L’attività regolatoria delle Autorità indipendenti. 17 Le funzioni amministrative esercitate dalle Autorità. 18. Il fondamento della delega dei poteri normativi alle Autorità. 19. Il procedimento amministrativo. Il diritto di accesso agli atti delle Autorità p. 55. 20 la tutela giurisdizionale dei regolamenti p. 61. 21. Le fonti associazioni, 22. Norme tecniche. 23 I piani regolatori p. 67. 24. Le ordinanze contingibili ed urgenti p. 82. 25. Conseguenze nullità e annullabilità e giurisprudenza p. 85. 26. La legge sicurezza n. 48/2017 p. 87. 27. Le Circolari p. 91. 28. Bando di gara p. 94. 29. Il regime di impugnazione dei bandi di gara p. 154. 30 Il termine per impugnare l’aggiudicazione definitiva p. 159

 1. Macro Argomento le fonti di diritto europeo in ambito amministrativo con particolare

1. Macro Argomento le fonti di diritto europeo in ambito amministrativo con particolare riguardo ai principi disposti dall’ UE La rilevanza della supremazia dell’ordinamento europeo nell’ambito amministrativo non può prescindere da una corretta disamina delle fonti di diritto europeo e dalla loro incidenza sull’azione amministrativa dello Stato Va in primo luogo osservato che l’art. 1 c. p. a. espressamente dispone che « la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» . Tel norma, interpretata nel senso della effettività della giurisdizione stabilisce il primato dell’ordinamento europeo rispetto al diritto europeo» interno mutuando tale principio dall’art. 117 Cost, che, come è noto, vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto delle norme costituzionali e nonché da «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» . Sono fonti di diritto europeo: 1. I trattati istitutivi dell’UE che hanno effetto immediato negli ordinamenti statali con particolare riguardo agli I trattati istitutivi dell’UE effetti verticali, ai diritti soggettivi azionabili direttamente dai soggetti privati nei confronti degli Stati membri e agli effetti orizzontali (fra effetti verticali, ai diritti soggettivi privati) sussistenti solo nella misura in cui il precetto abbia portata generale ed assoluta ( esempio: divieto di discriminazione). La privati) esempio: divieto di discriminazione) supremazia della disposizione europea si risolve nell’immediata applicazione del principio da parte del giudice interno con obbligo di disapplicazione della norma interna in contrasto. 2. I Regolamenti, che secondo l’Art 2 T FUE hanno «portata generale» e possono essere Regolamenti impugnati solo dalle istituzioni e non hanno bisogno di alcuna integrazione normativa statale avendo forma immediata dispositiva 3. Le Decisioni che non hanno portata generale, producono effetti verticali nei confronti destinatari cui vanno notificate. 4 Le Direttive che Decisioni Direttive vincolano solo gli Stati membri (art. 3 TFUE) per il risultato da raggiungere imponendo loro – medio tempore – di non adottare misure incompatibili con lo stesso. In particolare se la direttiva contiene obblighi di non fare, questi sono automaticamente operanti. Particolarmente problematica è la questione relativa alla mancata ricezione della Direttiva da parte degli Stati nei casi di inerzia o di recepimento nono corretto, situazione che legittima il ricorso al giudice a condizione che (i) il principio enucleabile dalla Direttiva sia chiaro, preciso e suscettibile di applicazione immediata e che (ii) non vi sia margine di manovra nell’attuazione della Direttiva e che sia scaduto il termine per adempiere ivi indicato. In tutti questi casi è riconosciuto il diritto del privato al risarcimento per la mancata attuazione. 5. Le risarcimento raccomandazioni ed i pareri (atti non vincolanti). I principi di diritto europeo che informano l’azione amministrativa degli Stati e generano la responsabilità dello Stato aderente alla UE che vi I principi di diritto europeo abbia contravvenuto sono stati elaborato dalle Corti di Giustizia Europea e sono stati divisi in due grandi categorie: a) i principi comuni a tutti Corti di Giustizia Europea gli Stati aderenti e comunque presupposti; b) i principi espressamente sanciti dall’ordinamento europeo: 1. principio di imparzialità, di buon andamento e di economicità; 2. principio di sussidiarietà e di efficacia, 3. principio d el legittimo affidamento e della proporzionalità; 4. principio di pubblicità e di trasparenza

 2. Macro Argomento le fonti secondarie del diritto amministrativo – I Regolamenti statali

2. Macro Argomento le fonti secondarie del diritto amministrativo – I Regolamenti statali Con il termine fonti secondarie di diritto amministrativo si intendono le fonti sottordinate a quelle primarie che costituiscono un «numerus clausus» e che sono a loro volta poste in posizione gerarchicamente inferiori rispetto alle fonti di diritto europeo e a quelle costituzionali. Sono fonti primarie: la legge ordinaria, gli statuti regionali, i Regolamenti parlamentari e gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge). La fonte secondaria per eccellenza è il Regolamento, espressione del potere esecutivo, presenta una duplice valenza, amministrativa e normativa; inoltre, trattandosi di fonte normativa, deve rispondere al principio di legalità (art. 70 e 101 Cost. ). . E’ importante chiarire che il regolamento, pur essendo gerarchicamente sottordinato alla fonte primaria, costituisce una fonte normativa, ragione per cui al regolamento si applicano i principi generali della legge (efficacia generale, principio iuri novit curia, vizio di violazione di legge dell’atto amministrativo che sia con esso confliggente, possibilità di esperire il ricorso per cassazione nel caso in cui il giudice abbia disatteso il Regolamento, possibilità di disapplicazione da parte del G. A. del Regolamento confliggente con la norma di carattere primario). I Regolamenti vanni distinti dagli atti amministrativi generali (come ad esempio il bando di gara) che non sono fonti di diritto e per i quali non si applicano i criteri precedenti (perciò gli atti amministrativi susseguenti agli atti amministrativi generali non sono affetti dal vizio della violazione di legge ma da eccesso di potere, nei confronti di essi è possibile esperire la class action amministrativa). I criteri necessari per operare una distinzione fra regolamenti e atti amministrativi generali vanno combinati fra di loro e si sostanziano: a) nel criterio formale (con riguardo cioè all’organo che li ha emessi), b) nelle caratteristiche del precetto (che è generale ed erga omnes per i Regolamenti), c) nel contenuto politico dell’atto ( il Regolamento è espressione di un potere altamente discrezionale dell’Autorità che lo ha emesso). Il criterio più sicuro di distinzione attiene alla generalità ed astrattezza della norma precettiva Vi sono poi delle caratteristiche comuni fra i Regolamenti e gli atti amministrativi generali: 1. Per entrambi non è previsto l’obbligo di motivazione (art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241); 2. per entrambi Vi sono poi delle caratteristiche comuni fra i Regolamenti e gli atti amministrativi generali: 1. sono applicabili le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento (art. 13, 1 comma L. 1990/241) ; 3. per entrambi non è possibile il sindacato di costituzionalità previsto dall’art. 134 Cost. I limiti dei Regolamenti discendono dalla tipologia di appartenenza. Pertanto non possono derogare alla Costituzione, contrastare con le leggi ordinarie, regolare a materie che la Costituzione riserva alle legge costituzionale o alla legge ordinaria. Infine non possono derogare alla materia per la quale è contemplata la possibilità della loro emissione (rapporto di competenza). I I Regolamenti statali sono disciplinati dalla art. 17 L. 23 agosto 1988 n. 400. Si distinguono perciò in: 1. Regolamenti esecutivi (sono deputati ad eseguire la legge, i decreti legislativi e i Regolamenti statali regolamenti comunitari) previsti dall’art. 17 lett. a) , 2. I regolamenti attuativi ed integrativi previsti dall’art. 17 lett. b), 3. I regolamenti indipendenti (sulla cui legittimità si discute perché in contrasto con il principio di legalità (art. 17 lett. c). 4 I Regolamenti di organizzazione (che pongono il problema della loro compatibilità con l’art. 17 lett. c), 5. I regolamenti di riordino e di delegificazione (art. 17 comma 4 bis 1 n. 400 del 1988 e art. 17, comma 4 ter) ) delegificazione ( Particolarmente problematico è il regime impugnatorio del regolamento, di norma ammissibile attesa la sua duplice veste di atto soggettivamente amministrativo e atto normativo. Pertanto, a Particolarmente problematico è il regime impugnatorio del regolamento, causa della sua portata astratta e generale, generalmente si ritiene che l’impugnazione sia ammissibile nella sola ipotesi in cui il Regolamento determini una lesione soggettiva ancor prima della sua concreta attuazione da parte della PA. Ne deriva che nel caso in cui il regolamento si attesti in una fase volitiva meramente preliminare (e quindi non idonea a incidere sulla sfera soggettiva del destinatario che in ipotesi potrebbe essere leso) la sua impugnazione dovrà essere fatta congiuntamente con l’atto amministrativo e il termine decadenziale decorre dalla data dell’adozione dell’atto applicativo. Viceversa, se il Regolamento si attesta nella fase volitiva di azione, il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla data in cui esso ha provocato di per sé la lesione. Nel caso, infine, di regolamenti misti sarà necessario discernere volta per volta sul contenuto delle prescrizioni che si assumono essere state illegittime e che abbiano comportato la lesione. Delicata appare anche la questione dei controinteressati, la cui identificazione è difficile attesa la portata generale del provvedimento impugnato. La dottrina e la giurisprudenza sono di norma attestate per optare per un’individuazione sostanziale e considerare controinteressati coloro che abbiano tratto dal Regolamento impugnato un qualche beneficio. Ulteriormente problematica è l’efficacia erga omnes della sentenza costitutiva di annullamento, oltre che la caducazione dei provv. Applicativi del regolamento annullato (cosidetta invalidità

 3. Macro Argomento il potere regolatorio delle Autonomie locali L’attuazione dei principi costituzionali

3. Macro Argomento il potere regolatorio delle Autonomie locali L’attuazione dei principi costituzionali del buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di autonomia territoriale impongono che agli enti locali ( Regioni, Comuni, Province, città metropolitane) siano attribuiti poteri di autonomia e di potesta regolatoria nell’ambito delle loro competenze territoriali (art. 128 Cost. e 117 Cost). Espressione di tale potere è il principio di sussidiarietà secondo il quale le funzioni amministrative devono essere eseguite dall’ente più vicino al cittadino e, solo in caso di inerzia o di incapacità di quest’ultimo, tali compiti passano al sussidiarietà livello superiore di governo. Tale principio è stato poi costituzionalizzato con la legge cost. n. 3/2001, che, nel riformare il titolo V, ha previsto nell’art. 118 Cost. che, di regola, le funzioni amministrative devono essere esercitate dal Comune, salvo che sia necessario assicurarne l’esercizio unitario. Ancor prima della riforma costituzionale erano intervenuti la legge n. 265/1999, con la quale è stata conferita delega al Governo per elaborare un testo unico che raccogliesse tutte le norme in materia di ordinamento degli enti locali, dando così origine al d. lgs. 267/2000, meglio noto come testo unico enti locali. Alla riforma costituzionale ha dato poi attuazione la legge n. 131/2003. In primo luogo agli enti locali è attribuita la potestà statutaria che trova il suo fondamento nell’art. 114 Cost e sulla cui valenza o forza normativa molto si discute. Di norma viene operata una fondamentale differenza fra gli Statuti regionali che disciplinano la forma di Governo della Regione e quelli Comunali. Lo Statuto delle regioni ad autonomia differenziata ha rango costituzionale mentre lo Statuto delle altre Regioni viene di norma considerato alla stregua di una legge ordinaria rinforzata (art. 123 Cost. ). Per quanto attiene invece agli statuti degli altri enti locali, ed in particolare di quelle comunali, l’assenza di una sua disciplina specifica contenutistica, ne determina la caratteristica di fonte subprimaria atipica che intrattiene con la legge nazionale un rapporto che non è tanto di natura gerarchica, quanto di competenza. Altri ancora l’hanno considerata una fonte primaria gerarchicamente superiore rispetto al regolamento e non inferiore alla legge nazionale, . Gli statuti non possono essere oggetto di impugnativa perché non determinano, di norma, un’immediata lesione soggettiva. Si discute se possa essere disapplicati nell’ambito del contenzioso relativo al provvedimento che ne dia loro attuazione solo se determinano una diretta lesione soggettiva e possono essere oggetto di disapplicazione Ai sensi dell’art. 4, comma 4 L. 5 giugno 2003 n. 131 ai Comuni, le province e le Città metropolitane è attribuita potestà regolamentare in relazione all’’organizzazione e alla disciplina di funzionamento nel quadro della legislazione statale e regionale. Il fondamento costituzionale di tale potere consente, secondo la giurisprudenza amministrativa, di estendere il potere regolamentare anche al di fuori delle materie specificamente indicate all’art. 7 del dlgvo 18 agosto 2000 n. 267. Tra le fonti normative atipiche Comunali adottate dal Sindaco in caso di situazioni particolari di necessità e di urgenza vi sono le ordinanze, fonti atipiche dal punto di vista contenutistico che però devono rispondere al principio di stretta proporzionalità in quando devono far fronte alla situazione di pericolo utilizzando risorse pubbliche e prevedendo il minor sacrificio possibile per il privato. Resta salvo il rispetto dei principi di diritto europeo ed il limite temporale legato alla situazione di eccezionalità che giustifica l’emissione del provvedimento, Ulteriore requisito fondamentale dell’ordinanza è l’obbligo della motivazione. Un particolare potere regolamentare è infine conferito al Sindaco ai sensi dell’art. 54 Tu 18 agosto 2000 n. 267 nella sua qualità di Ufficiale di governo. Si tratta di un ampio potere normativo esercitabile dal Sindaco in gravi situazioni di pericolo che autorizza l’Ufficiale di derogare alla legge ordinaria in via provvisoria tenuto conto della particolare situazione contingibile ed urgente riscontrata sul territorio. I più ritengono che i provvedimenti di tal fatta, avendo efficacia derogatoria limitata rispetto alla legge, non perdano la loro caratteristica di atti amministrativi sia che si rivolgano a soggetti determinati o che non lo facciano. Vanno infine menzionati come fonti di indubbia inclusione nelle fonti di diritto amministrativo i Piani regolatori generali che sono strumenti programmatici e sono disciplinati dagli artt. 17 e segg. L. 17 agosto 1942 n. 1150 , Autorevole dottrina (GIANNINI) sostiene la natura regolamentare dei Piani attesa la loro caratteristica di astrattezza e generalità. Altri li ritengono invece degli atti amministrativi generali, con la conseguenza che tale natura ne impone l’immediata impugnazione nel caso di sua adozione conseguente individuazione dei soggetti controinteressati. La prevalente giurisprudenza è orientata per attribuire a tali atti natura mista.

 4. Macro Argomento le altre fonti di diritto amministrativo I capitolati generali d’oneri

4. Macro Argomento le altre fonti di diritto amministrativo I capitolati generali d’oneri regolano in via generale ed astratta un’intera categoria di contratti. E’ il caso dei capitolato dei lavori pubblici I capitolati generali d’oneri che vanno distinti da quelli speciali aventi natura negoziale. La giurisprudenza riconosce natura normativa ai soli capitolati generali d’appalto limitatamente ai contratti di Stato e non anche ai contratti con enti pubblici I Bandi militari sono adottati dalle autorità militari e sono volti anch’essi a fronteggiare situazioni eccezionali I Bandi militari I provvedimenti tariffari sono adottati dal CIPE per alcune categorie di beni. La fissazione del prezzo è demandata all’Autorità I provvedimenti tariffari amministrativa o dal privato sulla base di un tariffario. Tali provvedimenti sono da considerarsi atti amministrativi dotati di alta discrezionalità politico-amministrativa della PA. L’opinione prevalente è quella secondo cui si tratta di atti amministrativi generali e si ritiene che siano suscettibili di impugnazione diretta. le Norme interne dettate dalla PA nell’ambito del più generale potere organizzativo si sostanziano in precetti rivolti ai soggetti che Norme interne dettate dalla PA nell’ambito del più generale potere organizzativo operano al suo interno. Non sono considerate fonti normative. Nelle categorie delle norme interne si collocano le circolari, considerati atti interni tipici destinati all’autoregolamentazione di organi ed uffici. Trattasi di norme vincolanti per gli organi interni che non hanno atti interni tipici destinati all però rilevanza per i soggetto esterni alla compagine amministrativa. Inoltre la vincolatività di tali atti permane solo se il precetto legittimo. Molto discussa è la categoria delle circolari regolamento che possono avere un’efficacia mediata. La giurisprudenza esclude che la circolare possa essere oggetto di autonoma impugnazione, anche se ne è consentita la doppia impugnazione unitamente al provvedimento attuativo

 5. MACRO ARGOMENTO L’attuale stato dell’arte sulle Linee Guida ANAC Con Decreto Legge

5. MACRO ARGOMENTO L’attuale stato dell’arte sulle Linee Guida ANAC Con Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, come convertito dalla L. 55/2019 (c. d. Sblocca Cantieri), anticipando la futura riforma degli appalti, si è iìnteso superare il sistema del c. d. soft law, cioè delle Linee Guida Anac, in particolare di quelle vincolanti, che dovevano integrare la disciplina del Codice Appalti, a favore di un ritorno al passato, cioè al Regolamento Unico Appalti, che sarà di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Va innanzitutto ricordato che il Consiglio di Stato, con parere 1° aprile 2016, n. 855, ribadito con successivo parere 3 marzo 2017 sullo schema di decreto correttivo (D. lgs. n. 56/2017), ha ritenuto che le linee guida approvate con decreti ministeriali o interministeriali possiedono una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza delle disposizioni ivi previste. Ne consegue che, indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega e dallo stesso Codice, tali atti devono essere considerati quali “regolamenti ministeriali” ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988, con tutto quel che ne deriva in termini di: I) forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate e disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale); II) forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 III) implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (articolo 117, comma 6, Cost. ), tenuto conto dell’esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime; IV) rispetto alle regole codificate nell’articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali. Differenti considerazioni richiedono le linee guida a carattere “vincolante” adottate direttamente dall’Autorità e riconducibili all’espressione “altri atti di regolamentazione flessibile”. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 855/2016 e con il parere n. 1767/2016, ha disatteso la proposta volta ad attribuire carattere normativo extra ordinem, esprimendo perplessità di tipo sistematico e ordinamentale. I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, invece, preferibile l’opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante, appunto l’ANAC, la quale si configura a tutti gli effetti come un’Autorità amministrativa indipendente, con funzioni anche di regolazione. Detto ciò, pertanto, si è ritenuto logico ricondurre le linee guida, e gli atti a esse assimilati, alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e, per l’effetto, di regolazione. Ne deriva, come è stato sottolineato, la giustiziabilità delle linee guida dell’ANAC innanzi al giudice amministrativo, affermata chiaramente già dalla legge delega (lett. t), non con lo strumento della disapplicazione, ma con quello dell’impugnazione secondo le stesse coordinate valevoli per i bandi di gara (impugnazione immediata in caso di immediata lesività, doppia impugnativa in caso contrario Il ritorno del Regolamento Unico di attuazione del Codice Appalti è la novità più importante del c. d. Decreto Sblocca Cantieri, entrato in vigore il 19 aprile 2019, e poi confermata, con alcune modifiche, dalla legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019. la disposizione transitoria di cui all’art. 216, 27 comma octies cod. appalti ha infatti stabilito in via transitoria che tutte le disposizioni VINCOLANTI esposte nelle linee Guida volte a disciplinare nel dettaglio gli obblighi delle stazioni appaltanti e le modalità di azione per migliorare le procedure di affidamento debbono essere sostituite da un regolamento UNICO attuativo che dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge. La procedura è quella del Decreto del Presidente della Repubblica, procedura che richiede una grande quantità di interventi (dalle competenti commissioni parlamentari fino al parere del Consiglio di Stato), ai quali si aggiungono, per espressa previsione normativa, i pareri della Conferenza Unificata. In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento continueranno a rimanere in vigore le Linee Guida in precedenza adottate in quanto compatibili con il codice degli appalti e purchè non siano state oggetto di procedura di infrazione 201/2090 e 2018/2273 in relazione alle quali sono ammesse modifiche L’oggetto del Regolamento Unico Appalti Il nuovo comma 27 octies prevede un elenco delle materia in cui interverrà il Regolamento Unico: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali

5. 5. MARO Argomento SEGUE: L’attuale stato dell’arte sulle Linee Guida ANAC La L.

5. 5. MARO Argomento SEGUE: L’attuale stato dell’arte sulle Linee Guida ANAC La L. 55/2019 (c. d. Sblocca Cantieri), anticipando la futura riforma degli appalti, ha nel frattempo sospeso l’applicabilità di alcune disposizioni del codice degli appalti che riteneva particolarmente punitive per il rilancio dei lavori pubblici e snellito alcune procedure «minori» di affidamento che considerava particolarmente complicate. Ha cosi sospeso fino al 2020 : 1. la vigenza dell’art. 37, comma IV, cod. app. in tema di acquisizione diretta di forniture e servizi di importi inferiori all’importo di euro 40. 000 e di lavori inferiori a 150. 000 euro e fino a 1 milione per i COMUNI NON CAPOLUOGO per i quali era previsto il ricorso alla centrale di committenza o la costituzione dell’Unione di Comuni 2. La vigenza dell’art. 59, comma I, cod. app. quarto periodo nella parte in cui vietava l’affidamento congiunto alla progettazione e all’esecuzione dei lavori 3. La vigenza dell’art. 77, comma III cod. app. nella parte in cui stabiliva che la commissione aggiudicatrice dei lavori dovessere costituita da esperti tratti da elenchi predisposti da ANAC La legge ha stabilito che - fino al 2020 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e degli impianti) possono essere affidati secondo la procedura della scelta del contraente sulla base del solo progetto definitivo (costituito da una relazione generale, elenco prezzo, computometrico, progetto di sicurezza e prospetto dei relativi costi), non essendo prevista, per essi il progetto esecutivo - Fino al 31. 12. 2020 i pareri obbligatori del consiglio dei lavori pubblici devono essere resi per lavori di importo superiore a 75 milioni di euro (e non 509 e che per gli importi inferiori il parere è espresso dai comitati tecnici istituiti presso i provveditorati regionali - Fino al 31. 12. 2020 è stato esteso l’accordo bonario anche sugli aspetti progettuali ed è stata potenziata la possibilità di ricorrere ad un collegio consultivo di assistenza Sono state poi parzialmente modificate le seguenti disposizioni: 1. All’art. 23 cod. app. è stato anticipato il contenuto del futuro regolamento unico e sono stati pertanto definiti i livelli della progettazione per gli appalti per le concessioni dei lavori e per i servizi. In particolare i livelli sono stati individuati: a) nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (preceduto per i lavori superiori alla soglia di cui all’art. 35 dal documento di fattibilità delle alternative contenente anche l’indicazione delle eventuali procedure espropriative); b) nel progetto definitivo: c) nel progetto esecutivo 2. All’art. 105 cod. app. è stata ampliata la deroga inerente la soglia dei subappalti che, pur dovendo essere previsti nel bando di gara, non possono superare il 40 % dell’importo complessivo dei lavori del contratto 3. All’art. 36 cod. app. sono state precisate e ampliate le possibilità degli affidamenti relativi ai contratti sotto soglia per i quali è stato stabilito il principio in virtù del quale i lavori vengono attribuiti sulla base del criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa 4. All’art. 47 cod. app. sono stati definiti gli affidamenti in favore dei consorzi ed è stato chiarito che il possesso dei requisiti per vincere la gara d’appalto si valuta con riguardo alla persona dei consorziati. E’ stato inoltre previsto che i consorzi eseguano le prestazioni con la propria struttura o con quella dei consorziati senza che ciò possa integrare l’ipotesi del subappalto

 REDAZIONE del TEMA e della scaletta LA REDAZIONE DELA SCALETTA E DI UN

REDAZIONE del TEMA e della scaletta LA REDAZIONE DELA SCALETTA E DI UN TEMA CORREDATO DA SCALETTA SECONDO LE TRACCE CHE SONO INDICATE QUI DI SEGUITO DEVE INTERVENIRE ALL’ESITO DELLO STUDIO RAGIONATO. SIA IL TEMA CHE LA SCALETTA VANNO REDATTE RISPETTANDO LE REGOLE CONSIGLIATE NELLE DUE SLIDES ESPOSTE QUI DI SEGUITO DIAMO PER SCONTATO CHE INCONTRERETE DIFFICOLTA’ NEL REDIGERE IL PRIMO TEMA E LA RELATIVA SCALETTA. VI CONSIGLIO PERCIO’: 1 - DI SCRIVERE A MANO E DI MANDARMI SEMPRE LA SCALETTA INSIEME AL TEMA SVOLTO. POTETE MANDARMI L’ELABORATO IN PDF DOPO AVERNE FATTO LA SCANSIONE. VE LO RESTITUIRÒ NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA CORRETTO. CHI DI VOI HA RAGGIUNTO LA PIUCHESUFFICIENZA SARA’ ONERATO DI TRASCRIVERLO IN WORD E DI RIMANDARMELO PER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE NEL SITO. ALL’ESITO DELL’INVIO E CORREZIONE DI TUTTI TEMI, COMPILERO’ UNA PAGELLA COMPARATIVA RECANTE IL NOME E COGNOME DI CHI HA CONSEGNATO ED IL VOTO. 2 - DI UTILIZZARE PER LE PRIME VOLTE IL CODICE COMMENTATO MA DI NON FARE RICERCHE PRELIMINARI ALLA STESURA DEL TEMA O DELLA SCALETTA

 REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA TRACCIA 1. LEGGERE ATTENTAMENTE LA TRACCIA E

REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA TRACCIA 1. LEGGERE ATTENTAMENTE LA TRACCIA E INDIVIDUARE LE PAROLE CHIAVE 2. RICERCARE LE NORME DI RIFERIMENTO PER CIASCUNA PAROLA CHIAVE 3. ANNOTARE LE NORME IN SCALETTA E DEDURRE IL PRINCIPIO DI LEGGE 4. INDIVIDUARE IL CUORE (O I CUORI) DEL PROBLEMA 5. STENDERE IL TESTO SUDDIVIDENDO IN PARAGRAFI CORRISPONDENTI AI CUORI 6. SCRIVERE OGNI PERIODO CURANDO IL COLLEGAMENTO LOGICO CON QUELLO PRECEDENTE E ANDANDO A CAPO SOLO NEL CASO DI MUTAMENTO DI CONCETTO 7. NON RIPETERSI 8. CORREDARE IL TESTO DELLA PREMESSA E DELLA CONCLUSIONE N. B : LA PRIMA CONDIZIONE PER RENDERE APPETIBILE IL TEMA È UTILIZZARE UNA FORMA E UNA CALLIGRAFIA COMPRENSIBILE. IL TEMA DEVE ESSERE BEN SCRITTO E DEVE RISULTARE GRADEVOLE E SCORREVOLE, ALTRIMENTI SI CORRE IL RISCHIO CHE L’ESAMINATORE NEANCHE COMPIA LO SFORZO DI PROVARE A CAPIRE COSA SI E’ VOLUTO DIRE

 Contenuti del tema OGNI ISTITUTO RICHIAMATO NELLE PAROLE CHIAVE DEVE ESSERE ANALIZZATO CON

Contenuti del tema OGNI ISTITUTO RICHIAMATO NELLE PAROLE CHIAVE DEVE ESSERE ANALIZZATO CON RIGUARDO: 1. ALLA NATURA GIURIDICA E INQUADRAMENTO DOGMATICO 2. ALLA DIFFERENZA O INTERFERENZA CON ISTITUTI ANALOGHI IN RELAZIONE AI QUALI VA OPERATA LA DISTINZIONE 3. AI RIMEDI APPRONTATI DALL’ORDINAMENTO PER LA SUA TUTELA RICORDARSI SEMPRE: 1. L’INQUADRAMENTO DEI PRINCIPI DI DIRITTO EUROPEO 2. L’INTERDISCIPLINARIETÀ- IN PARTICOLARE LE PAROLE CHIAVE VANNO RICERCATE ANCHE NEI CODICI DELLE MATERIE NON AFFERENTI IL TEMA E DEGLI ARTICOLI TROVATI VA EFFETTUATO IL COLLEGAMENTO 3. L’ESEMPLIFICAZIONE, ESSENZIALE NEI TEMI DI PENALE LE CONCLUSIONI DEVONO ESSERE PRESENTI E SI SOSTANZIERANNO NEL RICHIAMO AI PRINCIPI DI FONDO DELLA TRACCIA

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I traccia : solo scaletta Il principio di legalità delle fonti secondarie con particolare riguardo alla categoria dei Regolamenti indipendenti

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II traccia : scaletta + svolgimento il candidato, premessa una compiuta disamina sul regime impugnatorio e/o disapplicativo del Regolamento illegittimo, esamini le questioni collegate all’efficacia della sentenza di annullamento e a quelle inerenti l’invalidità derivata dei provvedimenti attuativi.