TUTOR MAGISTRALIS Scritti concorso di magistratura 2020 I

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TUTOR MAGISTRALIS Scritti concorso di magistratura 2020 I e II settimana di civile SETTIMANE

TUTOR MAGISTRALIS Scritti concorso di magistratura 2020 I e II settimana di civile SETTIMANE DAL 1 LUGLIO 2019 AL 14 LUGLIO 2019

Istruzioni per STUDIARE in modo RAGIONATO, condizione indispensabile per scrivere un tema CREATIVO, prodromico

Istruzioni per STUDIARE in modo RAGIONATO, condizione indispensabile per scrivere un tema CREATIVO, prodromico alla stesura di una SENTENZA Lo studio degli argomenti va fatto seguendo l’assegno bisettimanale che viene indicato nelle slides. Deve essere rispettato il solo ordine degli argomenti perché esso è stato strutturato in modo di permettere di sussumere le nozioni che il discente acquisisce o che ha già acquisito sotto un comune elemento denominatore favorendo i collegamenti fra gli istituti e le norme che li disciplinano. La scelta del testo (o dei testi) è LIBERA ma vanno rispettate le seguenti fasi: 1. Iniziare a studiare ogni argomento sul manuale corredando lo studio con la consultazione delle norme citate nei MACROARGOMENTI ( e in quelle che enucleate come rilevanti dal manuale) e con il CODICE COMMENTATO. 2. Procedere ad un approfondimento di ogni macroargomento su di un altro testo (se si vuole, le mie DISPENSE, ma si può anche consultare un testo diverso già posseduto 3. E’ consigliabile all’esito dello studio di ciascun MACRO Argomento redigere una SCHEDA RIASSUNTIVA in cui appuntarsi: l’inquadramento teorico di ciascun istituto, la sua natura giuridica e disciplina, i suoi collegamenti con altri istituti, anche (e soprattutto) di carattere interdisciplinare. SETTIMANE DAL 1 LUGLIO 2019 AL 14 LUGLIO 2019

Argomenti da «DISPENSE» Sommario Generale da «DISPENSE» 1. Diritto privato e diritto pubblico. 2

Argomenti da «DISPENSE» Sommario Generale da «DISPENSE» 1. Diritto privato e diritto pubblico. 2 le Fonti del diritto civile comunitario e interno (p. 6) 3. I Regolamenti comunitari (p. 8). 4. L’applicazione e interpretazione della legge (p. 15). 5. Persona fisica e persona giuridica (p. 18). 6. L’incapace e i suoi strumenti di protezione. L’amministratore di sostegno (p. 23) 7. I diritti della personalità e i diritti umani (p. 26). 8. Il diritto alla vita e alla salute (p. 32). 9. Il testamento biologico (p. 37). 10. Il diritto all’identità personale (p. 41). 11 il diritto all’immagine (p. 59) 12. Il diritto alla riservatezza e L’identità digitale (p. 62). 13. Privacy e minori (p. 73). 14 Privacy ed internet (p. 74). 15. Diritti soggettivi e interessi legittimi (p. 78). 16. Gli enti (p. 86. ) 17. Le associazioni non riconosciute e non (p. 90). 18. L’impresa p. (101). 19. Il contratto sociale e Società (p. 103) 20. Società di fatto e società apparente (p. 118). 19. Società di capitali (p. 124).

1. Macro Argomento le fonti di diritto pubblico e privato L’unicità delle fonti sia

1. Macro Argomento le fonti di diritto pubblico e privato L’unicità delle fonti sia in diritto privato che in diritto pubblico (art. 1 – 17 delle preleggi) La rigidità del sistema delle fonti in seguito alla entrata in vigore della Costituzione italiana e la loro rigida bipartizione in base all’interesse pubblico o privato che le sottende è entrata in crisi a seguito del principio della supremazia delle fonti comunitarie sovranazionali che costituiscono il criterio in base al quale «leggere e interpretare» sia le norme di diritto pubblico che diritto privato. L’identificazione di una fonte di diritto è oggi particolarmente problematica e di preminente importanza perché comporta conseguenze rilevanti: a) la sua violazione determina l’antigiuridicità della condotta; b) la sua interpretazione risponde a regole precise; c) l’accertamento delle norme giuridiche per il giudice è differente da quello relativo agli elementi di fatto (il giudice deve conoscere la legge e vale per lui il principio iura novit curia) d) la caratteristica della fonte rileva ai fini della COMPETENZA dell’Autorità giurisdizionale chiamata d applicarla. L’antinomia delle fonti si risolve attraverso i seguenti criteri: a) criterio cronologico (la fonte successiva di uguale rango prevale su quella precedente) b) criterio gerarchico; c) criterio della competenza. Il principio iura novit curia si riferisce al solo diritto oggettivo e cioè alle norme connotate da normatività e giuridicità. La teoria delle fonti non può prescindere dalla teoria dell’interpretazione che nel settore privato riguarda oltre che le fonti normative anche quelle contrattuali. Non esiste una specifica gerarchia dei criteri interpretativi. In generale si può osservare che il significato tecnico prevale su quello linguistico ed ha, di norma, rilievo rilevante l’identificazione della ratio della norma. Particolare rilevanza hanno le lacune del sistema cui si sopperisce con l’interpretazione analogica

2. Macro Argomento La persona fisica e i diritti della personalità La loro tutela

2. Macro Argomento La persona fisica e i diritti della personalità La loro tutela innanzi al g. o. Con il termine diritti della personalità si vuole fare tradizionalmente riferimento ai diritti propri della persona fisica intesa non solo come centro di imputazione di interessi ma come valore in se. All’interno della categoria dei diritti della personalità si collocano i diritti fondamentali, fondamentali detti tali perché di diretta derivazione costituzionale o sovranazionale. L’assenza di un sistema coerente e preciso di tali diritti ha creato spesso contrapposizioni e confusioni. In relazione a tali diritti si è soliti affermare che, nei rapporti fra i privati le norme che li prevedono e li tutelano devono trovare diretta e immediata applicazione, senza il filtro della previsione della legge ordinaria. Tale interpretazione postula il superamento dello schema tipico del diritto soggettivo assoluto, che si mostra oggi insufficiente a rappresentarli. I diritti fondamentali oggi vengono individuati come delle categorie omnicomprensive della persona fisica intesa nella sua interezza ragione per cui la pretesa alla loro non interferenza costituisce solo un aspetto della tutela la quale si esplica perciò anche sulla base di differenti profili quali la pretesa ad un comportamento attivo da parte dello Stato (vedi dovere di solidarietà e diritto di asilo, diritto alla salute e alla cura adeguata) o ancora come diritto alla partecipazione e al controllo in riferimento alla distribuzione dei pubblici poteri. Sono diritti fondamentali : 1. diritti di libertà (intesi come diritto alla libertà personale senza costrizioni fisiche e quindi come libertà di domicilio, di circolazione, di pensiero e di parola, di riunione, di associazione) che trovano un loro limite nelle altre libertà e che si estrinsecano nell’autonomia privata e, dunque, nell’esercizio di tutte le libertà private (libertà contrattuale e commerciale, di matrimonio e di testamento); 2. il diritto alla salute, salute inteso come diritto primario ed assoluto, non solo come diritto all’integrità fisica e al benessere psico-fisico ma anche come diritto alla prestazione sanitaria. Il diritto alla salute, nonostante la sua valenza di indisponibilità, è accompagnato dal diritto all’autodeterminazione nel quadro del rapporto paziente – medico, con particolare riguardo al diritto ad avere adeguata informazione sulla cura e sulla scelta a non subire condotte di accanimento terapeutico (cfr. art. 5 c. c. e la disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo che, come è noto, sono vietati se cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, ragione per cui gli atti di disposizione, se contravvengono a detti limiti, devono ritenersi nulli. Sia il suicidio che gli atti di autolesionismo sarebbero da ritenersi estranei agli atti di disposizione del proprio corpo perché si tratterebbero di meri FATTI e non di ATTI ) 3. Il diritto alla riservatezza risponde all’esigenza di tutelare la sfera privata più intima della persona. Il suo fondamento normativo è stato individuato nella tutela dell’immagine e della corrispondenza (art. 10 c. c. e art. 97 legge d’autore) e nell’art. 2 COST. Tale diritto può essere riconosciuto sia all’individuo come tale che ad un ambiente specifico (familiare, lavorativo) oltre che come diritto a mantenere l’anonimato ( la cui estrinsecazione maggiore si sostanzia nel diritto all’oblio) I limiti naturali del diritto alla riservatezza si sostanziano nell’interesse ad informare e ad essere informati. Inoltre il diritto alla riservatezza deve essere conciliato con il diritto all’accesso agli atti amministrativi (sottospecie specifica in questo senso è il diritto alla conoscenza delle proprie origini). La tutela del diritto alla riservatezza è oggi minuziosamente disciplinata dal codice della privacy (dlgs 196/2003) alla cui applicazione sovrintende il Garante alla privacy. L’intera materia è stata aggiornata dalla legge n. 163/2017 La tutela dei diritti della personalità si estrinseca essenzialmente attraverso le AZIONI INIBITORIE e da luogo al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del diritto. In punto allegazione ed onere della prova, la giurisprudenza ha da sempre valorizzato oltre che la risarcibilità del danno morale conseguente alla lesione anche quello derivante dalla compromissione della vita di relazione sempre che sia economicamente valutabile. Ai fini della quantificazione materiale dei danni sono poi considerati rilevanti i comportamenti del danneggiato, il suo tempestivo ricorso agli strumenti di tutela e l’effettiva esistenza ed entità del pregiudizio

3. Macro Argomento PERSONE GIURIDICHE ED ENTI L’acquisto della personalità giuridica – previa abrogazione

3. Macro Argomento PERSONE GIURIDICHE ED ENTI L’acquisto della personalità giuridica – previa abrogazione dell’art. 12 c. c. – è oggi disciplinato dal DPR 10 febbraio 2000 n. 361 che regola il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica degli enti individuandone i requisiti: a) devono essere soddisfatte le condizioni previste dalla legge o dai regolamenti per la costituzione dell’ente; b) lo scopo deve essere lecito; c) il patrimonio deve essere adeguato. L’acquisto della personalità giuridica consegue all’iscrizione nel registro delle p. s. da parte del prefetto. Sono esclusi dalla disciplina del riconoscimento gli enti pubblici, le società e le persone giuridiche straniere. Il riconoscimento e la relativa iscrizione del registro hanno efficacia costitutiva e riguardano le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. Circa la natura giuridica del provvedimento di iscrizione, si ritiene abbia natura costitutiva. Inoltre trattandosi di un provvedimento amministrativo, può essere oggetto di impugnativa innanzi al g. a. Di particolare rilevanza è inoltre la disciplina delle obbligazioni assunte dall’ente costituendo prima della registrazione. Si ritiene che, in assenza del riconoscimento della personalità giuridica, l’obbligazione vincoli il soggetto che ha operato. Il codice del terzo settore introdotto con dpr n. 361/2017 disciplina una pluralità di enti privati costituiti «con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi» il codice disciplina le regole fondamentali per la costituzione e l’attività di tali enti e dedica particolare rilevanza alla definizione di attività di volontariato. Gli enti del terzo settore sono tipici e sono registrati nel Registro unico del terzo settore che fa luogo al registro delle ONLUS. A seguito dell’iscrizione si perde la qualifica di ONLUS e si è ammessi ad un particolare regime di agevolazione fiscale oltre al controllo sottoposto alla Cabina di regia costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non sono enti del terzo settore le pubbliche amministrazioni, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali, di norma le fondazioni bancarie. Gli Enti del terzo settore possono svolgere anche attività diverse da quelle indicate nella legge istitutiva purchè lo statuto lo consenta e si tratti di attività strumentali. Se l’’Ente svolge attività di impresa deve iscriversi anche nel registro delle imprese (cd. Impresa sociale), qualifica che possono comunque assumere anche le società, le cooperative sociali e i consorzi Le associazioni e fondazioni (art. 14 – 28 c. c. ) debbono essere costituite per atto pubblico. Le fondazioni possono essere costituite anche per testamento (art. 14 c. c. ). L’atto costitutivo delle associazioni è un contratto plurilaterale diretto al perseguimento di uno scopo collettivo nel quale sono ravvisabili due diverse componenti, l’una causale e l’altra organizzativa. L’atto costitutivo delle fondazioni è un negozio unilaterale non ricettizio, mediante il quale il fondatore manifesta la sua volontà di dar vita ad un ente avente uno scopo tipico. Nel caso di costituzione della fondazione per testamento, la nascita dell’ente avviene al momento della morte. La costituzione per testamento della fondazione costituisce un negozio a se stante del tutto autonomo rispetto alle altre disposizioni testamentarie ed è soggetto all’azione di riduzione perché ha natura di atto a titolo gratuito. Gli amministratori degli enti (art. 16 c. c. ) sono responsabili verso gli stessi secondo le norme del mandato (art. 1710 c. c. ). La responsabilità dell’amministratore (nel caso di amministrazione congiunta) deve essere deliberata dall’assemblea (art. 22 c. c. ) ed è limitata alla partecipazione all’atto che si assume essere stato dannoso per l’ente. Se vi sono limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori, queste non possono essere opposte ai terzi se non risultano del registro delle persone giuridiche Le altre istituzioni associative di diritto privato atipiche (associazioni non riconosciute, enti non registrati) (art. 36 c. c. e seguenti). La dottrina e la giurisprudenza sono ormai concordi nel riconoscere soggettività giuridica anche agli enti non riconosciuti. Infatti a questi enti (tra i quali ci sono la gran parte dei partiti politici) è riconosciuta capacità giuridica, diritti personalissimi oltre che patrimoniali potendo acquistare ed alienare beni senza controllo. La giurisprudenza è concorde nell’applicare analogicamente alle associazioni non riconosciute la disciplina delle associazioni riconosciute. L’elemento differenziale risiede – oltre nell’assenza di pubblicità – nella limitazione della responsabilità patrimoniale per coloro che hanno agito (art. 36 e 38 c. c. ) I Comitati (art. 39 c. c. ) sono enti costituiti per scopi collettivi ed esterni ai promotori utilizzando raccolta fondi a mezzo sottoscrizione. Al comitato viene attribuito una duplice natura giuridica di associazione e di fondazione. Sui fondi raccolti vi è un vincolo reale. Non sono considerate caratteristiche vincolanti né la struttura chiusa né la durata temporanea. I comitati possono rientrare negli enti del terzo settore sotto la dizione degli altri ENTI DI DIRITTO PRIVATO di cui alla normativa speciale della legge 361/2017

4. Macro Argomento Le società in generale e le società semplici 1. Per Società

4. Macro Argomento Le società in generale e le società semplici 1. Per Società s’intende una struttura organizzata finalizzata all’esercizio di un’attività produttiva tendenzialmente imprenditoriale dotata di autonomia patrimoniale. La società si costituisce per atto negoziale che può essere contrattuale (società semplice, s. a. p. a. , cooperativa) o unilaterale (spa e srl art. 2328 e 2463 c. c. ). La definizione di società data dall’art. 2247 c. c. non è esaustiva. Essa però chiarisce la necessità di tre elementi fondamentali del contratto sociale istitutivo delle società, lo scopo di lucro, l’esercizio comune dell’attività sociale e l’attività economica. 2. Il contratto sociale è un contratto consensuale, di durata, con cui le parti danno vita alla società e la costituiscono. Esso è caratterizzato dalla comunione di scopo ed aperto all’ingresso e/o all’uscita di altri consociati. Dal punto di vista funzionale il contratto persegue uno scopo comune, nel senso che le prestazioni dei consociati e gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto sociale sono la necessaria premessa per raggiungere il fine societario, ragione per cui l’adempimento delle prestazioni richieste ai soci non esaurisce la funzione economico – sociale del contratto. La comunione di scopo non esclude, in linea di principio, che il contratto sociale possa presentare le caratteristiche di un contratto a prestazioni corrispettive, anche se non trovano applicazione nel contratto sociale gli istituti della risoluzione del contratto per inadempimento in ragione della specifiche disposizioni in tema di esclusione di soci (artt. 2286, 2473 c. c. ) e di mancato adempimento dell’obbligo di conferimento (art. 2344 e 2466). Molto problematica è la questione inerente l’invalidità della partecipazione del singolo socio. Essa di norma non inficia la validità del contratto sociale a meno che i soci non siano solo due ed il venire meno di uno estingue la società. Sugli effetti dell’invalidità, si ritiene che essa determini la necessitò del recesso del socio con la conseguenza dell’obbligo di restituzione dei conferimenti; la disciplina dei conferimenti varia a seconda del tipo di società. I vizi invalidanti del contratto sociale non sono tipici così come previsto dall’art. 2332. c. c. : La forma del contratto è per atto pubblico ad substantiam solo per le spa. In ogni caso la necessità della forma scritta può derivare anche dal tipo del conferimento. Di norma è ammesso il contratto preliminare di società anche è discusso se in detto contratto debba essere necessariamente indicato lo scopo comune. Si nega la possibilità, in caso di inadempimento al contratto preliminare della costituzione della società semplice per via giudiziaria ex art. 2932 c. c. mentre la soluzione contraria positiva è stata affermata per le società di capitali 3. Le società sono un numero clausus (art. 2249 c. c. ) Vi è comunque spazio per il principio dell’autonomia negoziale. Infatti, oltre alla libertà dei soci di scegliere il tipo di società previsto dalla legge, è possibile la trasformazione del tipo societario in ogni momento ed è comunque consentito l’inserimento di clausole atipiche vincolanti per i soci, anche se si ritiene che non sono ammesse clausole atipiche modifichino la disciplina delle responsabilità e delle regole di democrazia interna della società potendo essere modificate solo quelle del funzionamento della società e dei suoi organi. 4. Le società di persone (art. 2251 – 2290 c. c. ) La società semplice si costituisce contratto sociale non soggetto a specifica forma. La disciplina per essa dettata dal codice civile si applica anche alle altre forme di società in quanto compatibili. La società semplice non può avere ad oggetto un’attività commerciale di impresa pur dovendo avere ad oggetto un’attività economica, ; di norma, questo tipo di società viene utilizzato per le società agricole e libero professionali. Il contratto sociale delle società di persone è detto di INTUITUS PERSONAE in quanto in queste società grava sui soci un obbligo di collaborazione con la società. Non sono previsti organi societari anche se il metodo assembleare è considerato la norma. Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. 5. Le società in nome collettivo (artt. 2291 - art. 2312 c. c. ) sono società che esplicano attività commerciale e sono caratterizzate dalla responsabilità sussidiaria dei soci rispetto a quella della società, nel senso che solo i creditori sociali possono agire nei confronti dei soci e non anche la società. Va da se che il socio che abbia pagato il debito sociale ha regresso nei confronti della società Per quanto attiene al regime pubblicitario delle società di persone, esso non ha natura costitutivo ma semplicemente dichiarativo, ragione per cui la mancata registrazione di una società semplice non determina l’invalidità del contratto sociale ma soltanto la sua irregolarità. Con il termine società di fatto s’intende invece una società costituita per facta concludentia; la società di fatto è comunque dotata di soggettività giuridica. E’ possibile perciò l’indagine sulla sussistenza della società di fatto la quale viene di norma condotta dal giudice sulla verifica della sussistenza dell’affectio societatis

5. Macro Argomento Le società di capitali e le società per azioni 1. Per

5. Macro Argomento Le società di capitali e le società per azioni 1. Per Società di capitali s’intende una struttura organizzata finalizzata all’esercizio di un’attività produttiva tendenzialmente imprenditoriale dotata di autonomia patrimoniale perfetta. La caratteristica distintiva rispetto alla società semplice risiede nella disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali in ordine alle quali la società risponde unicamente con il suo patrimonio. Sul tema inerente le società di capitali (con particolare riguardo alla società di capitali per eccellenza, la società per azioni) si sono susseguite, nel tempo, innumerevoli Direttive Comunitarie al fine di assicurare un’omogeneità di disciplina e di struttura nell’UE. Degne di rilievo sono quelle rese in tema di fusioni e di scissioni (Dir. 25. 10. 2012 n. 2012/30 e Dir. 26. 6. 2013 ), e quelle più recenti in tema di un riordino sistematico di tutta la disciplina relativa alla salvaguardia del capitale sociale e alla pubblicità e rappresentanza della società (Dir. 14. 6. 2017 n. 2017/1132). Da segnalare inoltre il fatto che, per effetto della Dir. 89/667/CEE che ha legittimato le spa unipersonali è stato modificato l’art. 2325, II comma c. c. che ha sancito la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona solo nel caso i conferimenti non siano stati ancora effettuati (art. 2342 c. c. ) e fino a quando non sia stata attuata la pubblicità legale attuata dall’art. 2362 c. c. le società di capitali previste dal codice civile sono: 1. le società per azioni (art. 2325 – 2448 c. c. ). 2. le società in accomandita per azioni (detta anche s. a. p. a. ) (art- 2452 – 2461 c. c. ). 3. Le società a responsabilità limitata (art. 2462 – 2483 c. c) Di particolare interesse sono le norme previste dagli artt. 2484 – 2496 c. c. in tema di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle società. E quelle che disciplinano il coordinamento e direzione delle società (art- 2497 septies che si applicano a tutti i i tipi di società Degna di nota è quest’ultima norma che sembrerebbe disciplinare i contratti di dominio, quei contratti, cioè, con i quali una società accetta di assoggettarsi all’attività di direzione e coordinamento di un’altra, ipotesi da tenere ben distinta da quella relativa ai gruppi di società ed ai conseguenti rapporti fra la capogruppo e le società controllate). 2. La società per azioni (caratterizzata da due elementi costitutivi fondamentali l’autonomia patrimoniale perfetta e il capitale suddiviso in azioni) è la società di capitali per eccellenza. La sua disciplina è molto articolata ed è stata oggetto di una specifica riforma dal dlgs n. 6/2003 modificato dal dlgs. N. 37/2004. la riforma si è posta come obiettivo quello di garantire un equo contemperamento fra le ragioni creditorie, quelle dei soci, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi. Di particolare interesse sotto questo specifico profilo, è la norma di cui all’art. 2325 bis c. c. che ha operato una fondamentale distinzione far le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e quelle con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante). La distinzione fa capo espressamente all’art. 2 bis del Regolamento CONSOB, Queste società hanno una disciplina regolatoria rispetto a quelle delle altre spa perché per esse è considerata preminente l’esigenza di attribuire una maggiore trasparenza all’attività sociale. Per tali società si applicano pertanto le norme del TUF ove siano derogatorie ai principi codificati dal codice civile. Si ricordano in particolare le norme che disciplinano la pubblicità dei patti parasociali (art. 2341 ter c, c, ), il diritto di voto (art. 2351 c. c. ) che non costituisce un obbligo per il socio e che è discusso se debba essere esercitato nell’interesse sociale, la costituzione e validità delle delibere assembleari ( art. 2368 c. c. ) con particolare riguardo ai quorum costitutivi e deliberativi e alle regole inerenti di seconda convocazione e aquelle successive (art. 2369 c. c. ), il diritto di intervento all’assemblea e l’esercizio del diritto di voto (art. 2370 c. c. ), la rappresentanza nell’assemblea (art. 2372 c. c. ), l’annullabilità delle deliberazioni assembleari (art. 2377 c. c. ) che vengono considerati atti negoziali con efficacia meramente interna, interna le operazioni con parti correlate ( art. 2391 c. c. ) che devono essere oggetto di specifica informazione e disciplina da parte della società, l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c. c. ) nel caso di violazione degli obblighi di diligenza imposti dallo statuto e dalla legge. 3. Un particolare approfondimento meritano i seguenti argomenti: 1. la disciplina del conflitto di interessi prevista dall’art. 2323 c. c. postula la limitazione dell’esercizio di voto da parte del socio che si trovi in conflitto di interesse, indagine che deve essere comunque condotta in concreto e non in astratto Ricorre infatti un’ipotesi di conflitto si interesse tutte le volte in cui il socio sia portatore di un duplice interesse a contenuto patrimoniale, quello personale e quello della società, ragione per cui egli non può realizzare l’uno senza compromettere l’altro. La delibera viziata dal voto di un socio in conflitto di interessi può essere annullata solo nell’ipotesi in cui essa abbia arrecato un danno alla società. Il conflitto di interessi va tenuto distinto dall’abuso del diritto di voto; 2. la disciplina dei patti parasociali ( art. 2341 bis c. c. ) che hanno una durata di tempo limitata nell’ipotesi in cui tendano a mutare l’assetto proprietario o il governo della società , ipotesi che è stata tipizzata dal legislatore e pone problemi interpretativi con riguardo alla definizione dei patti che limitano il trasferimento delle azioni. 3. la disciplina del diritto di recesso del socio (art. 2437) le cui cause si distinguono in quelle inderogabili ,

REDAZIONE del TEMA e della scaletta LA REDAZIONE DELA SCALETTA E DI UN TEMA

REDAZIONE del TEMA e della scaletta LA REDAZIONE DELA SCALETTA E DI UN TEMA CORREDATO DA SCALETTA SECONDO LE TRACCE CHE SONO INDICATE QUI DI SEGUITO DEVE INTERVENIRE ALL’ESITO DELLO STUDIO RAGIONATO. SIA IL TEMA CHE LA SCALETTA VANNO REDATTE RISPETTANDO LE REGOLE CONSIGLIATE NELLE DUE SLIDES ESPOSTE QUI DI SEGUITO DIAMO PER SCONTATO CHE INCONTRERETE DIFFICOLTA’ NEL REDIGERE IL PRIMO TEMA E LA RELATIVA SCALETTA. VI CONSIGLIO PERCIO’: 1 - DI SCRIVERE A MANO E DI MANDARMI SEMPRE LA SCALETTA INSIEME AL TEMA SVOLTO. POTETE MANDARMI L’ELABORATO IN PDF DOPO AVERNE FATTO LA SCANSIONE. VE LO RESTITUIRÒ NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA CORRETTO. CHI DI VOI HA RAGGIUNTO LA PIUCHESUFFICIENZA SARA’ ONERATO DI TRASCRIVERLO IN WORD E DI RIMANDARMELO PER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE NEL SITO. ALL’ESITO DELL’INVIO E CORREZIONE DI TUTTI TEMI, COMPILERO’ UNA PAGELLA COMPARATIVA RECANTE IL NOME E COGNOME DI CHI HA CONSEGNATO ED IL VOTO. 2 - UTILIZZATE PER LE PRIME VOLTE IL CODICE COMMENTATO MA NON FATE RICERCHE PRELIMINARI ALLA STESURA DEL TEMA O DELLA SCALETTA

REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA TRACCIA 1. LEGGERE ATTENTAMENTE LA TRACCIA E INDIVIDUARE

REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA TRACCIA 1. LEGGERE ATTENTAMENTE LA TRACCIA E INDIVIDUARE LE PAROLE CHIAVE 2. RICERCARE LE NORME DI RIFERIMENTO PER CIASCUNA PAROLA CHIAVE 3. ANNOTARE LE NORME IN SCALETTA E DEDURRE IL PRINCIPIO DI LEGGE 4. INDIVIDUARE IL CUORE (O I CUORI) DEL PROBLEMA 5. STENDERE IL TESTO SUDDIVIDENDO IN PARAGRAFI CORRISPONDENTI AI CUORI 6. SCRIVERE OGNI PERIODO CURANDO IL COLLEGAMENTO LOGICO CON QUELLO PRECEDENTE E ANDANDO A CAPO SOLO NEL CASO DI MUTAMENTO DI CONCETTO 7. NON RIPETERSI 8. CORREDARE IL TESTO DELLA PREMESSA E DELLA CONCLUSIONE N. B : LA PRIMA CONDIZIONE PER RENDERE APPETIBILE IL TEMA È UTILIZZARE UNA FORMA E UNA CALLIGRAFIA COMPRENSIBILE. IL TEMA DEVE ESSERE BEN SCRITTO E DEVE RISULTARE GRADEVOLE E SCORREVOLE, ALTRIMENTI SI CORRE IL RISCHIO CHE L’ESAMINATORE NEANCHE COMPIA LO SFORZO DI PROVARE A CAPIRE COSA SI E’ VOLUTO DIRE

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Contenuti del tema OGNI ISTITUTO RICHIAMATO NELLE PAROLE CHIAVE DEVE ESSERE ANALIZZATO CON RIGUARDO: 1. ALLA NATURA GIURIDICA E INQUADRAMENTO DOGMATICO 2. ALLA DIFFERENZA O INTERFERENZA CON ISTITUTI ANALOGHI IN RELAZIONE AI QUALI VA OPERATA LA DISTINZIONE 3. AI RIMEDI APPRONTATI DALL’ORDINAMENTO PER LA SUA TUTELA RICORDARSI SEMPRE: 1. L’INQUADRAMENTO DEI PRINCIPI DI DIRITTO EUROPEO 2. L’INTERDISCIPLINARIETÀ- IN PARTICOLARE LE PAROLE CHIAVE VANNO RICERCATE ANCHE NEI CODICI DELLE MATERIE NON AFFERENTI IL TEMA E DEGLI ARTICOLI TROVATI VA EFFETTUATO IL COLLEGAMENTO 3. L’ESEMPLIFICAZIONE, ESSENZIALE NEI TEMI DI PENALE LE CONCLUSIONI DEVONO ESSERE PRESENTI E SI SOSTANZIERANNO NEL RICHIAMO AI PRINCIPI DI FONDO DELLA TRACCIA

I traccia : solo scaletta Il candidato, premessi brevi cenni sugli atti di disposizione

I traccia : solo scaletta Il candidato, premessi brevi cenni sugli atti di disposizione patrimoniale testamentaria, esamini l’ipotesi di istituzione della fondazione per testamento individuandone i limiti di validità e di efficacia.

II traccia : scaletta + svolgimento Il candidato, premessi brevi cenni sulla natura giuridica

II traccia : scaletta + svolgimento Il candidato, premessi brevi cenni sulla natura giuridica e disciplina del contratto sociale, esamini il regime giuridico delle società tra professionisti con particolare riguardo a quelle fra avvocati.