TUTELA DELLA PRIVACY Lutilizzo di certificazioni mediche comporta

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TUTELA DELLA PRIVACY L’utilizzo di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema

TUTELA DELLA PRIVACY L’utilizzo di certificazioni mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell’applicazione della legge sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono “dati sensibili”. Il regolamento approvato con D. Lvo. n° 135/99 ha esplicitato in modo inequivocabile “il prevalente interesse pubblico” nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il dirigente scolastico che è “responsabile del trattamento” può quindi legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno con disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità amministrative per attivare gli interventi necessari all’integrazione scolastica. Al rispetto di tale norma è tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l’amministrazione scolastica.

TUTELA DELLA PRIVACY Resta fermo l’obbligo di chiedere il consenso scritto alla famiglia. Il

TUTELA DELLA PRIVACY Resta fermo l’obbligo di chiedere il consenso scritto alla famiglia. Il Dirigente Scolastico deve altresì comunicare ai membri dei singoli consigli di classe ed ai componenti del GLHO (di cui all’art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) la Diagnosi Funzionale della A. S. L. per la formulazione del PDF e del PEI. Tutte queste persone non possono duplicare la Diagnosi Funzionale, possono prenderne visione ed eventualmente prendere degli appunti, ma sono comunque tenuti all’obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione è duramente sanzionata a livello penale. Ovviamente, i genitori hanno diritto ad avere, a proprie spese, copia del PEI e di tutti gli altri documenti relativi al percorso scolastico del figlio.

TUTELA DELLA PRIVACY I docenti e l’ufficio di segreteria delle scuole devono rispettivamente custodire

TUTELA DELLA PRIVACY I docenti e l’ufficio di segreteria delle scuole devono rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità, evitando l’accessibilità degli stessi a persone diverse dai genitori o da persone da loro espressamente delegate. In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell’albo della scuola. Non è consentito inserire in tale albo i dati indicanti la situazione di disabilità, che sono comunque inseriti nei verbali. L’obbligo di annotare in calce ai tabelloni il riferimento al PEI differenziato è stato soppresso.

LA LEGGE SULLA TRASPARENZA Si può ricorrere alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi,

LA LEGGE SULLA TRASPARENZA Si può ricorrere alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, in tutte quelle circostanze in cui sono affermate o gestite, da parte della scuola, situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità. Ad esempio, grazie a tale legge, la scuola non si può rifiutare di dare alle famiglie documenti riguardanti l’alunno con disabilità. La famiglia deve solo