Trattati internazionali poteri delle Regioni Costituzione della Repubblica
Trattati internazionali – poteri delle Regioni Costituzione della Repubblica italiana Art. 117 […] (ultimo comma) Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Trattati internazionali – poteri delle Regioni Legge 5 giugno 2003, n. 131 Art. 6. […] 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni…
Trattati internazionali – poteri delle Regioni 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico -amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. …
Trattati internazionali – poteri delle Regioni (segue) …A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali… Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati… La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale…accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. . . Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
Trattati internazionali – poteri delle Regioni Corte costituzionale, sentenza n. 238/2004 Le disposizioni dell'art. 6 della l. 5 giugno 2003 n. 131…devono essere intese in conformità con i principi emergenti dall'art. 117 cost…. I principi e i criteri da seguire nella conduzione dei negoziati devono essere intesi solo come espressione della esigenza di salvaguardia degli indirizzi della politica estera. Il Governo può legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato. L'esigenza del conferimento del pieni poteri di firma da parte del Ministero degli affari esteri nell'ipotesi di accordo fra una Regione e uno Stato estero deriva dal diritto internazionale… Lo Stato centrale, titolare esclusivo della politica estera, è responsabile sul piano del diritto internazionale degli accordi e delle relative conseguenze.
Riserve ai trattati Riserva = dichiarazione unilaterale che esclude o modifica l’applicazione di alcune parti del trattato nei confronti dello Stato riservante Uso nei soli trattati multilaterali
ICJ – Reservations to the Convention on Genocide A. O. (1951) “…a State which has made and maintained a reservation which has been objected to by one or more of the parties to the Convention but not by others, can be regarded as being a party to the Convention if the reservation is compatible with the object and purpose of the Convention ; otherwise, that State cannot be regarded as being a party to the Convention”
ICJ – Reservations to the Convention on Genocide A. O. (1951) “…if a party to the Convention objects to a reservation which it considers to be incompatible with the object and purpose of the Convention, it can in fact consider that the reserving State is not a party to the Convention”.
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