TERRITORIALIT DELLE OPERAZIONI Sandro Cerato dottore commercialista e

  • Slides: 186
Download presentation
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista www. notiziefiscali. it

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista www. notiziefiscali. it

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI IVA q DPR 633/72 Norma nazionale (articolo 1 e articoli da

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI IVA q DPR 633/72 Norma nazionale (articolo 1 e articoli da 7 a 7 -septies) q Direttiva “IVA” 2006/112/CE Norma-base europea di riferimento q Regolamento 282/2011 Chiarimenti e indicazioni operative q Circolari dell’Agenzia delle Entrate (37/2011 -Territorialità e 36/2010 – Intrastat) 2

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 29. 7. 11 N. 37/E, PAR. 1

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 29. 7. 11 N. 37/E, PAR. 1 Il regolamento si applica a partire dal 1°luglio 2011 (secondo quanto stabilito dal co. 2 dell’art. 65 del regolamento medesimo). Ne consegue che le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE in esso contenute non compromettono la validità delle scelte normative e interpretative che gli Stati membri abbiano adottato fino a tale data (si veda, al riguardo, il considerando n. 2 del regolamento). In considerazione di tali elementi, si deve ritenere che eventuali comportamenti che i contribuenti abbiano tenuto sino all’emanazione della presente circolare (29. 7. 11) e che non tengano conto delle disposizioni attuative del regolamento non saranno sanzionabili (purché, ovviamente, rispondenti alle modifiche introdotte dal decreto n. 18 e alle indicazioni che emergono dalla prassi che ha commentato le modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE e al DPR 633/72). 3

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ Art. 1 - Sono

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ Art. 1 - Sono operazioni imponibili. . . q le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. . . (presupposto oggettivo) q effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione. . . (presupposto soggettivo) q nel territorio dello Stato (presupposto territoriale) Attenzione alle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ma rilevanti un altro Stato membro. DPR 633/72 - art. 7 Dir. 2006/112/CE – Titolo V Territorialità Localizzazione del tributo 4

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ARTT. DA 7 A 7 -SEPTIES : UN CLASSIFICATORE A 7

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ARTT. DA 7 A 7 -SEPTIES : UN CLASSIFICATORE A 7 CASSETTI Poniamo su ciascuno un’etichetta 7 – definizioni 7 -bis – cessioni di beni 7 -ter – servizi generici 7 -quater – servizi specifici B 2 B/B 2 C 7 -quinquies – servizi specifici B 2 B/B 2 C 7 -sexies – servizi specifici B 2 C Deroghe assolute: B 2 B/B 2 C Deroghe al 7 - ter Deroghe relative: solo B 2 C 7 -septies – servizi specifici B 2 C/Ex. UE 5

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 - DEFINIZIONI q a), b), c) Stato, UE, territori

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 - DEFINIZIONI q a), b), c) Stato, UE, territori esclusi/inclusi art. 7 -bis e seguenti q d) Soggetto passivo stabilito art. 7 -ter (criterio B 2 B o B 2 C) q e) Parte del trasporto intracomunitario di passeggeri art. 7 -bis co. 2 e 7 -quater lett. d) (cessioni di beni e sevizi di ristorazione a bordo di navi, aerei, treni) q f) Trasporto intracomunitario di beni art. 7 -sexies, lett. c) (inizio del trasporto) q g) Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto art. 7 -quater, lett. e) (noleggio a breve termine) e art. 7 -sexies, lett. e) (noleggio non a breve termine) 6

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -BIS - DEFINIZIONI Art. 7 -bis - Cessione di

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -BIS - DEFINIZIONI Art. 7 -bis - Cessione di beni q Cessione di beni immobili (co. 1) q Cessione di beni mobili (co. 1) q Cessioni a bordo di navi, aerei, treni (co. 2) q Cessioni di gas naturale e energia elettrica (co. 3) 7

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI co. 1 Immobili Tutti Nazionali Mobili co. 2 (per la distinzione

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI co. 1 Immobili Tutti Nazionali Mobili co. 2 (per la distinzione tra mobili e immobili, vd. CAE n. 37 sub art. 7 quater) co. 2 Mobili Comunitari se esistenti nel territorio dello Stato Vincolati al regime della temporanea importazione Spediti da altro Stato membro, purché installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto 8

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -TER q Tipologia del servizio q “generico” o “specifico”

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -TER q Tipologia del servizio q “generico” o “specifico” q Tipologia del destinatario q “soggetto passivo” o “privato” 9

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Sono servizi “generici”

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Sono servizi “generici” per esclusione, tutti quelli che non sono contemplati tra i servizi “specifici” (di cui ai successivi articoli 7 -quater, 7 -quinquies, 7 -sexies, 7 -septies) 10

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ATTENZIONE: DALL’ANNO 2010. . . q L’art. 40 del DL 331/93

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ATTENZIONE: DALL’ANNO 2010. . . q L’art. 40 del DL 331/93 ha “perduto” i servizi intracomunitari: co. 4 -bis Lavorazioni di beni materiali co. 5 e co. 7 Trasporti intracomunitari e definizione co. 6 Operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari co. 8 Intermediazioni su cessioni intracomunitarie (già abrogato con L. 88/2009) q I servizi intracomunitari sono disciplinati dall’art. 7 -ter del DPR 633/72 unitamente agli altri servizi “generici”. q Perdita del “plafond” rimborso trimestrale TR. 11

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI REGOLAMENTO 282/2011 Sono servizi “generici” anche. . . q Art. 26

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI REGOLAMENTO 282/2011 Sono servizi “generici” anche. . . q Art. 26 - Diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio q Art. 27 - Servizi di richiesta di rimborsi IVA q Art. 28 - Servizi di organizzazione di un funerale q Art. 29 - Servizi di traduzione di testi q Art. 31 - Servizi degli intermediari per la fornitura di alloggio 12

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI SERVIZI GENERICI Sono servizi “generici”, nei rapporti B 2 B anche.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI SERVIZI GENERICI Sono servizi “generici”, nei rapporti B 2 B anche. . . -PRESTAZIONI DI TRASPORTO BENI -PRESTAZIONI DI AGENZIA SU BENI MOBILI -PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE SU BENI MOBILI Tale impostazione semplifica l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale dell’operazione 13

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI Art. Servizi

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI Art. Servizi B 2 B 7 -ter (business to business) DPR 633/72 resi a soggetto passivo IVA e art. 44 Dir. 2006/112 Servizi B 2 C Art. (business to consumer) 7 -ter DPR resi a non soggetto 633/72 passivo IVA e art. 45 (privato, ente n. c. ) Dir. 2006/112 Criterio del luogo di destinazione IVA rilevante nello S. M. del committente Criterio del luogo di origine IVA rilevante nello S. M. del prestatore 14

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ESAMINIAMO LE DEROGHE q Perché le deroghe ? § Ricondurre la

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ESAMINIAMO LE DEROGHE q Perché le deroghe ? § Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo consumo (L’IVA è un’imposta sui consumi). § Prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell’imposta o di distorsione della concorrenza. q Da interpretare sempre in senso restrittivo. 15

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7 -quater - Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7 -quater - Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi (un primo gruppo di servizi “specifici”) Lett. a) Servizi relativi ad immobili Lett. b) Servizi di trasporto di passeggeri Lett. c) Servizi di ristorazione e catering Lett. d) Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei o treni Lett. e) Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto 16

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Servizi relativi ad immobili Art. (compresi i servizi alberghieri) 7 -quater

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Servizi relativi ad immobili Art. (compresi i servizi alberghieri) 7 -quater (art. 7 -quater lett. a)) DPR resi a soggetto passivo 633/72 o a non soggetto passivo IVA e art. 47 Dir. 2006/112 Criterio del luogo ove è situato l’immobile Art. 7 -quater lett. a) Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi [1] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 -ter, co. 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato; (…) 17

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -QUATER - INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI “SERVIZI IMMOBILIARI” Risoluzione

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -QUATER - INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI “SERVIZI IMMOBILIARI” Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 1 giugno 2010 (. . . ) Ad avviso della scrivente, le prestazioni effettuate dalla società istante (. . . ) nei confronti della committente spagnola (predisposizione di studi di mercato, valutazione dello standard di qualità della clientela, analisi degli standard dei prodotti della concorrenza, assistenza prestata ai clienti della società spagnola, assistenza ai clienti della stessa in caso di contestazioni generate da disservizi riscontrati negli appartamenti e ricerche di marketing), ancorché legate all’utilizzo degli appartamenti siti in Roma, non sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile. Tale assenza di relazione non fa rientrare le prestazioni di servizi in questione tra quelle indicate alla lettera a), comma 1, dell’articolo 7 - quater del DPR 633/72, (. . . ) 18

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI (. . . ) Per quanto riguarda le prestazioni di agenzia,

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI (. . . ) Per quanto riguarda le prestazioni di agenzia, alla luce della disposizione comunitaria contenuta nell’articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che recita testualmente “Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari…”, si ritiene che esse si riferiscano esclusivamente alle prestazioni delle agenzie immobiliari. Atteso quanto finora esposto, le prestazioni effettuate dalla società istante alla società committente spagnola rientrano tra le prestazioni generiche, per cui non sono soggette ad IVA per assenza del presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel Paese di stabilimento del committente. 19

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 1 L’art. 7 -quater si differenzia dal precedente art. 7: q per l’espressa menzione (cui deve essere attribuita portata ricognitiva) della “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”; q per l’espressa menzione della “concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili”. Rientrano nel campo di applicazione della disposizione le prestazioni che comportano l’attribuzione al committente, da parte del prestatore, di diritti di utilizzazione dell’immobile (quali locazione, sub-locazione, concessione e subconcessione). 20

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 1 Rientrano nell’articolo 7 -quater: q le perizie relative a beni immobili; q le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime, vi sono, in particolare, le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti. (. . . ) 21

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 1 (. . . ) Esulano dall’ambito applicativo della disposizione anzidetta, invece, i servizi di consulenza che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un immobile specificamente individuato. In via esemplificativa, deve ritenersi esclusa dal criterio derogatorio in esame l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell’operazione; tali attività, se rese a committenti soggetti passivi d’imposta, rileveranno dunque sotto il profilo territoriale nello Stato del committente, a nulla rilevando il luogo di ubicazione dell’immobile. 22

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 1 Prestazioni di agenzia (rectius: degli agenti immobiliari). (. . . ) è da ritenere che rientrino nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 7 -quater, lettera a), tutte le prestazioni di intermediazione relative: q alla cessione di immobili (locuzione come detto comprensiva della costituzione o del trasferimento di diritti reali sugli stessi) e q alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi (prestazioni di locazione e sublocazione, eminentemente). 23

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 1 Atteso il puntuale riferimento – sia nella normativa comunitaria che in quella nazionale – alle prestazioni di agenzia immobiliare, non sono invece da ritenere ricompresi nell’ambito applicativo della disposizione stessa le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri (si veda, in materia, la risoluzione n. 48/E del 1°giugno 2010). Queste prestazioni: q se rese a soggetti passivi regola generale 7 -ter B 2 B; q se rese a NON soggetti passivi 7 -sexies lett. a) (luogo in cui è situata la struttura alberghiera). 24

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 1 (. . . ) a conclusioni diverse deve pervenirsi ove la prestazione alberghiera sia compresa dall’agenzia di viaggio in un pacchetto turistico (DM 340/99 e art. 74 -ter DPR 633/72). In tal caso, per la prestazione dell’agenzia di viaggio trova applicazione il particolare meccanismo applicativo dell’imposta previsto da tale norma. La prestazione – in base alla disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 307 della direttiva 2006/112/CE, non modificata dalla direttiva 2008/8/CE – si considera in ogni caso effettuata nello Stato in cui ha sede l’agenzia di viaggio, o la stabile organizzazione dell’agenzia di viaggio, che cede il pacchetto turistico. 25

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 2 Distinzione dei beni mobili/immobili (. . . ) si considera “fabbricato” qualsiasi costruzione incorporata al suolo (art. 12, par. 2). (. . . ) quando tali beni siano fissati stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili. (. . . ) si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento (Circ. 38/E, 23. 6. 10, p. 1. 8 a)). 26

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 2 (. . . ) quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili. (. . . ) per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile. 27

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Costituiscono beni immobili anche quelle costruzioni che,

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Costituiscono beni immobili anche quelle costruzioni che, pur se non facilmente smontabili e spostabili, non sono tuttavia indissolubilmente ancorate al suolo (ad esempio, impianti e macchinari ancorati al suolo tramite opere murarie, ovvero anche mediante bullonature di fondazione, la cui rimozione o spostamento potrebbe compromettere la funzionalità degli stessi, ovvero dar luogo a problemi tecnici). 28

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Relativamente ai servizi afferenti i predetti beni

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Relativamente ai servizi afferenti i predetti beni immobili, aderendo all’indirizzo della Corte di Giustizia Ue (sent. 3. 9. 2009, causa C-37/08), secondo cui vi deve essere un nesso sufficientemente diretto con l’immobile, Assonime ritiene sia determinante il legame territoriale tra le prestazioni eseguite e le opere che formano oggetto dell’appalto. Rientrano in tale ambito i servizi di ingegneria, le attività di costruzione, i servizi di supervisione e di controllo nelle varie fasi costruttive degli impianti, nonché le prove ed i collaudi. Non rientrano, invece, le attività di sorveglianza dei cantieri, le attività gestionali di carattere amministrativo, nonché i vari servizi di 29

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Per le prestazioni di intermediazione svolte per

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013 Per le prestazioni di intermediazione svolte per favorire la conclusione di contratti di appalto per la realizzazione degli impianti, gli stessi rientrano tra i servizi generici ex art. 7 ter, poiché solo le prestazioni di agenzia (mediazioni) riferite ai beni immobili rientrano nell’art. 7 -quater, lett. a), del DPR 633/72. 30

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI DEPOSITO E STOCCAGGIO MERCI C. M. 28/E/2011: le prestazioni di deposito

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI DEPOSITO E STOCCAGGIO MERCI C. M. 28/E/2011: le prestazioni di deposito effettuate da una società olandese nei confronti di una società italiana, per merci ubicate in un magazzino olandese, sono da inquadrarsi tra le prestazioni di servizi generiche ex art. 7 ter del DPR 633/72 Sent. Corte di Giustizia UE (C-155/12): la prestazione complessa di stoccaggio merci (ricezione merci, sistemazione nelle apposite aree, imballo, custodia, consegna, ecc. ) si può qualificare come prestazione di servizi relativa a beni immobili quando il bene immobile è espressamente individuato come l’elemento costitutivo 31 della prestazione di servizi

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Servizi di trasporto passeggeri Art. (art. 7 -quater lett. b)) 7

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Servizi di trasporto passeggeri Art. (art. 7 -quater lett. b)) 7 -quater resi a soggetto passivo DPR 633/72 o a non soggetto passivo IVA e art. 48 Dir. 2006/112 Criterio della proporzione alla distanza percorsa Art. 7 -quater lett. b) b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; (…) Direttiva 2006/112 Art. 48 – [Luogo delle prestazioni di trasporto passeggeri] Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse. 32

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 3 (. . . ) si possono riconfermare le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale: q per il trasporto marittimo internazionale: 5 % di ogni singolo intero trasporto (quota che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 co. 1 n. 2 DPR 633/72 (circ. MF n. 11 del 7. 3. 80); q per il trasporto aereo internazionale; 38 % dell'intero tragitto del singolo volo internazionale (prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano) (ris. MF n. 89 del 23. 4. 97). 33

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI SERVIZI DI RISTORAZIONE E “CATERING” A TERRA E A BORDO Servizi

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI SERVIZI DI RISTORAZIONE E “CATERING” A TERRA E A BORDO Servizi di ristorazione e catering Art. (art. 7 -quater lett. c)) 7 -quater resi a soggetto passivo DPR o a non soggetto passivo IVA 633/72 e art. 55 Dir. 2006/112 Servizi di ristorazione e catering Art. (art. 7 -quater lett. d)) 7 -quater resi a soggetto passivo DPR o a non soggetto passivo IVA 633/72 e art. 57 Dir. 2006/112 (diversi dai seguenti) Criterio del luogo di esecuzione del servizio (resi a bordo di navi, aerei, treni, in un trasporto intracomunitario) Criterio del luogo di partenza del trasporto 34

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI REGOLAMENTO 282/2011 Art. 6 - [Definizione dei termini “ristorazione” e “catering”]

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI REGOLAMENTO 282/2011 Art. 6 - [Definizione dei termini “ristorazione” e “catering”] 1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore. 2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1. 35

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 5 (. . . ) Non rientrano, altresì, nella previsione di cui all’articolo 7 -quater, co. 1, lett. d) DPR 633/72 le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, qualora rese nell’ambito di un c. d. pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente. Per le predette prestazioni comprese nel pacchetto turistico (così come definito dal decreto 30 luglio 1999, n. 340), la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 74 -ter DPR 633/72. 36

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Servizi di locazione,

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Servizi di locazione, leasing, noleggio, a breve termine Art. di un mezzo di trasporto 7 -quater (art. 7 -quater lett. e)) DPR resi a soggetto passivo (B 2 B) 633/72 e art. 56 o a non soggetto passivo (B 2 C) Dir. 2006/112 § Criterio del luogo di messa a disposizione del mezzo § Criterio del luogo di utilizzo I servizi sono soggetti ad IVA se: § messi a disposizione in Italia e § utilizzati nella U. E. § messi a disposizione in extra U. E. e § utilizzati in Italia 37

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO q Come distinguere

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO q Come distinguere la “locazione” dal “leasing”, dal “noleggio” (e l’”affitto” ? ) q Come identificare un “mezzo di trasporto”? q Come distinguere il “breve termine” dal “lungo termine”? q Come individuare il luogo di “messa a disposizione” del mezzo? q Come individuare (provare) il “luogo di utilizzo”? 38

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Breve termine Fino

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO Breve termine Fino a 30 gg Fino a 90 gg Lungo termine da 31 gg in poi da 91 gg in poi 39

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 6 (. . . ) Esemplificando, si pensi al caso in cui una società noleggi un automezzo in prima battuta per dieci giorni e successivamente, rendendosi conto di proprie ulteriori necessità, faccia ulteriori contratti: il primo per altri quindici giorni ed il secondo per venti giorni. In assenza di pratiche abusive, i primi due contratti (rispettivamente della durata di dieci giorni e di quindici giorni) debbono essere considerati a breve termine, non oltrepassando la somma delle rispettive durate il limite di trenta giorni previsto dalla norma. (. . . ) 40

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 6 (. . . ) Il terzo contratto - della durata di venti giorni - dovrà invece essere trattato, ai fini del requisito della territorialità, come un contratto di noleggio a lungo termine (pur durando solo venti giorni), dal momento che la sommatoria del contratto medesimo e dei due precedenti porta a valicare il limite temporale proprio dei contratti a breve termine. 10 giorni Breve termine + 15 giorni Breve termine + 20 giorni Lungo termine perché: (10+15+20) > 30 gg. 41

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -QUINQUIES - ALTRI SERVIZI “SPECIFICI” Art. Attività culturali, artistiche,

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -QUINQUIES - ALTRI SERVIZI “SPECIFICI” Art. Attività culturali, artistiche, 7 -quinquies sportive, scientifiche, educative, ricreative DPR e simili, ivi comprese 633/72 fiere e esposizioni 53 Dir. 2006/112 servizi degli organizzatori di dette attività servizi accessori ai precedenti servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra e servizi accessori fino al 31. 12. 10 Criterio del luogo di materiale esecuzione rese a soggetto passivo o a non soggetto passivo IVA 42

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI “SPECIFICI” Art.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI “SPECIFICI” Art. Attività culturali, artistiche, dal 7 -quinquies sportive, scientifiche, 1. 1. 11 educative, ricreative DPR e simili, ivi comprese 633/72 fiere e esposizioni 53 Dir. 2006/112 servizi degli organizzatori di dette attività servizi accessori ai precedenti servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra e servizi accessori (DLgs. 18/2010, art. 3, co. 1) B 2 C B 2 B Criterio del luogo di materiale esecuzione Criterio del domicilio del committente B 2 C / B 2 B Criterio del luogo di materiale esecuzione

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 4 (. . . ) Nozione di “fiere e esposizioni” Si deve intendere che rientrino in tale ambito: q le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento; q le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo; q le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera. 44

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI REGOLAMENTO 282/2011 Art. 33 - [Individuazione dei servizi accessori per l’accesso]

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI REGOLAMENTO 282/2011 Art. 33 - [Individuazione dei servizi accessori per l’accesso] I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti. 45

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 4 (. . . ) Nozione di “servizi accessori” (art. 53/ Dir. e 32/ Reg. ) Si deve ritenere che il concetto di accessorietà nell’ambito dei servizi culturali, scientifici e simili debba essere inteso in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sent. C-327/94 del 26. 9. 96 e C-114/05 del 9. 3. 06). 46

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 3. 1. 4 (. . . ) Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima. 47

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7 -sexies - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7 -sexies - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (Altro gruppo di servizi “specifici”) lett. a) intermediazioni se è in Italia il luogo dell’operazione intermediata lett. b) trasporti non comunitari di beni in proporzione alla distanza percorsa lett. c) trasporti comunitari di beni se è in Italia il luogo di partenza del bene lett. d) lavorazioni di beni, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc. se eseguite in Italia lett. e) noleggio NON a breve di mezzi di trasporto se utilizzate in Italia e se il prestatore è italiano o extra-UE lett. f) servizi prestati tramite mezzi elettronici se resi da soggetti extra-UE a soggetti nazionali lett. g) servizi di se resi da soggetti nazionali a soggetti telecomunicazione e di nazionali o UE, ovvero se resi da extra-UE e teleradiodiffusione utilizzati in Italia

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -SEPTIES - ALTRE DEROGHE PER PARTICOLARI SERVIZI RESI A

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI ART. 7 -SEPTIES - ALTRE DEROGHE PER PARTICOLARI SERVIZI RESI A PRIVATI EXTRACOMUNITARI Sono servizi fuori campo IVA se resi a NON soggetti passivi domiciliati e residenti in extra-UE): NO IVA SI IVA 7 -sexies 7 -septies 49

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7 -septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI Art. 7 -septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (Altro gruppo di servizi “specifici” e “immateriali”) lett. a) Licenze, diritti d’autore, ecc. ; lett. b) pubblicità; lett. c) consulenza tecnica o legale; elaborazione dati; lett. d) prestazioni bancarie/assicurative, ecc. ; lett. e) messa a disposizione di personale; lett. f) locazione di beni diversi dai mezzi di trasporto; lett. g) accesso a sistemi di gas o energia elettrica; lett. h) telecomunicazione e teleradiodiffusione; lett. i) servizi prestati per via elettronica lett. l) servizi inerenti l’obbligo di esercizio o meno delle predette attività 50

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 3 INDAGINI SUL DESTINATARIO PRIMA DOMANDA:

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 3 INDAGINI SUL DESTINATARIO PRIMA DOMANDA: Il destinatario è un privato o un soggetto passivo IVA ? SECONDA DOMANDA: Il destinatario agisce in qualità di “soggetto passivo” (“in quanto tale” ? TERZA DOMANDA: Il destinatario è “stabilito” in ITALIA ? 51

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI RIFLESSIONE SULLA PRIMA DOMANDA Come posso determinare se il destinatario è

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI RIFLESSIONE SULLA PRIMA DOMANDA Come posso determinare se il destinatario è un “soggetto passivo”? (B 2 B/B 2 C) Risponde il DPR 633/72 con: q art. 4 – esercizio di imprese; q art. 5 – esercizio di arti e professioni. (. . . esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva. . . ) 52

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1.

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 1 Non rileva quindi ai fini dell’IVA, per carenza del presupposto soggettivo, una prestazione resa da un soggetto che non agisce nello svolgimento di tali attività, ancorché commessa da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In via esemplificativa, non rileva ai fini IVA una prestazione occasionale di consulenza resa nei confronti di una società stabilita in Italia da un soggetto nazionale, francese o statunitense, che non svolge abitualmente attività imprenditoriale o professionale. 53

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 36/E DEL 21. 6. 10, PAR. 3 Contribuente

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI CIRCOLARE ADE N. 36/E DEL 21. 6. 10, PAR. 3 Contribuente “minimo” (art. 1, co. 96 -117, L. 244/2007) che opera nei confronti di un soggetto passivo comunitario: 1 Acquista beni Effettua un acquisto intracomunitario. Integra la fattura del fornitore, versa l’IVA con F 24, non esercita la detrazione e compila Intrastat beni - acquisti 2 Cede beni Non effettua una cessione intracomunitaria ma uno scambio interno. Fattura senza rivalsa IVA (non compila Intrastat) Integra la fattura del fornitore, versa l’IVA con F 24, 3 Acquista servizi non esercita la detrazione e compila Intrastat servizi - acquisti 4 Presta servizi Non effettua un’operazione intracomunitaria ma uno scambio interno. Fattura senza rivalsa IVA (non compila Intrastat) 54

NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO (art. 43 Dir. 2006/112 art. 7 -ter co. 2)

NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO (art. 43 Dir. 2006/112 art. 7 -ter co. 2)

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO ART. 7 -TER CO. 2 DPR 633/72 Estensione della

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO ART. 7 -TER CO. 2 DPR 633/72 Estensione della nozione di soggetto passivo (…) [2] Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 56

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO COME PROVARE LO STATUS? In pratica, cosa devo fare

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO COME PROVARE LO STATUS? In pratica, cosa devo fare per sapere se il destinatario ha o meno lo status di soggetto passivo ? A) se il destinatario è un soggetto “comunitario”. . . 57

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 Art. 18 - [Verifica

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 Art. 18 - [Verifica dello status di soggetto passivo del destinatario] 1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto; (. . . ) 58

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 2 In merito alla prova dello status di soggetto passivo del committente, fondamentale ai fini dell’applicabilità del criterio di territorialità di cui trattasi, questa risulterà invero più agevole nel caso di prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi comunitari. Per tali prestazioni, un ruolo centrale è sicuramente da attribuire al numero identificativo IVA comunicato dal committente comunitario. Il prestatore stabilito nel territorio dello Stato che pone in essere prestazioni generiche nei confronti di committenti stabiliti in altro Stato membro, tuttavia, dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES (VAT Information Exchange System). 59

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 E se la partita

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 E se la partita IVA non è stata ancora rilasciata. . . ? b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. (. . . ) 60

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO Cosa devo fare se il destinatario è un soggetto

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO Cosa devo fare se il destinatario è un soggetto “non comunitario”? 61

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 3. Salvo che disponga

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità; (. . . ) 62

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 2 Tra gli elementi probatori all’uopo utilizzabili è da annoverare, anzitutto, la certificazione – rilasciata dalle autorità fiscali degli Stati non comunitari i cui contribuenti possono accedere alla forma semplificata di rimborso di cui all’articolo 38 -ter del DPR 633 (Norvegia, Svizzera, Israele) – attestante lo status di soggetto passivo d’imposta [cfr. l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento]. (. . . ) 63

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 E se il destinatario

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18 E se il destinatario non mi fornisce il certificato. . . ? b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 64

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 2 (. . . ) Oltre a tale certificazione possono, tra l’altro, considerarsi validi ai predetti fini probatori: q l’eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito dalle autorità fiscali del relativo Stato ai fini della corrispondente imposizione sulla cifra d’affari o qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e, inoltre, q la verifica circa l’esattezza delle informazioni ricevute dal committente, applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento (si veda, al riguardo, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b) del regolamento). 65

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO UE

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO UE Verifico il numero e il nominativo c/o Agenzia delle entrate si UE Destinatario ha la partita IVA ? no è stata richiesta ? ho ottenuto qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo ? si no operazione B 2 C no si extra. UE posso dimostrare che non mi ha comunicato il n. di partita IVA no ho fatto una verifica di ampiezza ragionevole utilizzando le normali procedure commerciali di controllo ? si operazione B 2 B 66

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO EXTRA

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL DESTINATARIO EXTRA UE si UE Destinatario extra. UE ha rilasciato un certificato della propria autorità fiscale attestante lo status di soggetto passivo e il diritto al rimborso IVA ? no operazione B 2 B operazione B 2 C no si ho fatto una verifica di ampiezza ragionevole utilizzando le normali procedure commerciali di controllo ? si dispone di un numero IVA no o altro numero fiscale ottenuto nel proprio Paese ? ho ottenuto qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo ? 67

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO RIFLESSIONE SULLA SECONDA DOMANDA Come posso determinare se il

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO RIFLESSIONE SULLA SECONDA DOMANDA Come posso determinare se il destinatario soggetto passivo “agisce in quanto tale” ? 68

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CONTROPROVA Cosa devo fare per capire se il destinatario

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CONTROPROVA Cosa devo fare per capire se il destinatario è un soggetto passivo che riceve i servizi “esclusivamente” ad uso privato? 69

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 3 In via di presunzione, l’articolo 7 -ter del DPR n. 633 stabilisce che, nel caso in cui il committente sia un soggetto diverso da una persona fisica, (. . . ) la soggettività passiva (. . . ) sussiste sempre: si presume, pertanto, che le prestazioni di servizi siano acquisite da tali soggetti, diversi dalle persone fisiche, nella veste di soggetto passivo (. . . salva l’unica fattispecie in cui. . . ) i servizi siano destinati esclusivamente ad un uso privato del soggetto committente, ivi compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti. A tale riguardo, si è del parere che la previsione comunitaria citata debba intendersi riferita ai casi in cui il servizio è destinato ad un uso privato delle persone facenti parte degli organi delle società o enti in esame, ovvero dei dipendenti degli stessi. 70

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 3 Nel caso in cui, invece, il committente sia una persona fisica non è sufficiente che lo stesso eserciti attività imprenditoriale, artistica o professionale, ma è necessario che il prestatore del servizio effettui una valutazione di compatibilità complessiva, per verificare che il servizio medesimo sia acquistato nell’esercizio di detta attività. (. . . ) Si pensi a un imprenditore persona fisica, stabilito in Italia, che acquisti da un avvocato spagnolo una consulenza relativa ad un problema matrimoniale (ad esempio, una causa di divorzio): in tal caso, il servizio – pacificamente non attenendo a finalità imprenditoriali – dovrà considerarsi reso a un privato, ancorché il committente abbia comunicato il suo numero di partita IVA. 71

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 3 Sempre in via esemplificativa, si consideri il caso di una consulenza resa a un imprenditore persona fisica, stabilito in Francia, da un prestatore stabilito in Italia, che attiene all’organizzazione dell’impresa gestita da detto imprenditore: in tal caso il servizio – pacificamente attenendo a finalità imprenditoriali – dovrà considerarsi reso a un soggetto passivo e sarà quindi irrilevante ai fini impositivi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 -ter del DPR n. 633, essendo il committente soggetto passivo stabilito in altro Stato e non essendo riconducibile il servizio a quelli per cui trovano applicazione le previsioni derogatorie di cui ai successivi articoli 7 -quater e 7 -quinquies (sempre che il committente comunichi il suo numero di partita IVA). 72

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 3 In tutti gli altri casi, in cui il servizio risulti essere compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto passivo, il prestatore considera la prestazione acquisita dal committente, soggetto passivo comunitario, nell’ambito della propria attività di soggetto passivo a condizione che quest’ultimo comunichi il proprio numero di partita IVA. Per i soggetti non comunitari, nei casi in cui il servizio risulti essere compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto passivo dell’acquirente, il prestatore potrà richiedere al committente gli elementi a supporto della non riconducibilità dell’acquisto alla sfera privata, onde giustificare la mancata applicazione dell’imposta in base al criterio generale dei rapporti B 2 B. 73

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO Acquisto intracomunitario in “qualità” di operatore economico o di

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO Acquisto intracomunitario in “qualità” di operatore economico o di privato Acquisto di beni Il cedente è tenuto ad “indagare” sullo “status” di soggetto passivo del cessionario, ma non di verificare se “agisce in quanto tale” Il cessionario esercita la detrazione solo se l’acquisto del bene è “inerente” all’attività imprenditoriale o professionale Il prestatore deve “indagare” sulla “qualità” del committente, cioè se agisce come operatore economico o come privato Si presume operatore economico Committente “impresa” Acquisto di servizi Committente “professionista” Salvo destinazione esclusiva del servizio a: §organi dell’impresa §dipendenti Si considera operatore economico se ha fornito al prestatore la Partita IVA Si considera operatore economico (B 2 B) anche se utilizza il servizio in parte come privato (salvo prova di abusi)

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO RIFLESSIONE SULLA TERZA DOMANDA Come posso determinare in quale

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO RIFLESSIONE SULLA TERZA DOMANDA Come posso determinare in quale Paese il destinatario è “stabilito”? 75

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO il soggetto passivo è “stabilito” in Italia (in caso

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO il soggetto passivo è “stabilito” in Italia (in caso di stabile organizzazione, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute; se la stabile organizzazione non partecipa alla cessione/prestazione, il soggetto è considerato “non stabilito” – art. 192 -bis – Dir. 2006/112) ovvero il domicilio In assenza di domicilio all’estero ovvero la residenza la sede legale la sede effettiva (se soggetto diverso da persona fisica) se ha nel territorio dello Stato (art. 7, lett. d)) una stabile organizzazione

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 10 - SEDE ATTIVITÀ ECONOMICA

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 10 - SEDE ATTIVITÀ ECONOMICA 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. 3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica. 77

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 2. 1. 4 È appena il caso di precisare che, in base alla medesima lettera d) dell’articolo 7, analoghi criteri valgono con riferimento all’individuazione del luogo di stabilimento del prestatore. Merita, inoltre, rilevare che l’articolo 10 del regolamento individua il luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria attività in quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa, vale a dire in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione. A tale riguardo, si rileva che il luogo individuato dal regolamento coincide, in linea generale, con quello della sede legale, a meno che non emergano elementi in senso contrario. 78

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE 1.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. (. . . ) 79

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE (.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE (. . . ) 2. Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione: (. . . ) 80

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE (.

NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE ORGANIZZAZIONE (. . . ) 3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. Attenzione: Se il soggetto passivo dispone di un numero di identificazione IVA (tramite registrazione diretta o rappresentante fiscale), ma non dispone di una stabile organizzazione, non è un soggetto “stabilito” e gli adempimenti sono a carico del cessionario o committente, se stabilito in Italia (art. 17 co. 2 – “reverse charge”). 81

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE Novità 2013

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE Novità 2013

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17 CO. 2 DPR 633/72 [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 -ter, comma 2, lettere b) e c), “sono” adempiuti (NON “possono”) dai cessionari o committenti. QUINDI: obbligo di reverse charge per beni e servizi q Come ? Autofattura ? q Circ. Ad. E 12/E del 12. 3. 10, par. 3. 2 - Integrazione della fattura del fornitore q Circ. Ad. E 37/E del 29. 7. 11, par. 4. 3 (. . . ) i committenti che ricevono da soggetti UE servizi disciplinati, ai fini della territorialità, dalla regola generale di cui all’articolo 7 -ter, possono scegliere tra l’emissione dell’autofattura di cui sopra, e l’integrazione del documento ricevuto dal prestatore comunitario con la relativa IVA italiana (. . . ) q Legge comunitaria 2010 (15. 12. 2011, n. 217): obbligo di integrazione della fattura del fornitore di servizi comunitario. 83

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE LEGGE 15. 12. 11 N.

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE LEGGE 15. 12. 11 N. 217 – COMUNITARIA 2010 Decorrenza 17. 3. 2012 Inserisce un periodo nel secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72: [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 -ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7 -ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 84

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DL 11. 12. 2011 N.

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DL 11. 12. 2011 N. 216 – DECRETO SALVA INFRAZIONI Decorrenza 1. 1. 2013 Inserisce un periodo nel secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72: [2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 -ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (…. ). 85

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 4. 3 (. . . ) È possibile annotare detti acquisti – sia con riferimento al registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello degli acquisti – in un registro sezionale o in un blocco sezionale, con adozione di una distinta serie di numerazione. Come già riconosciuto con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni (cfr. la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 144/E dell’ 8 settembre 1999), gli obblighi possono ritenersi soddisfatti anche ove si proceda a un’unica numerazione delle “autofatture” e unica annotazione su un apposito registro sezionale, che assume quindi il duplice ruolo di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo che nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque distintamente valorizzarsi l’imposta a debito e l’imposta a credito relative a tali operazioni. 86

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE FINO AL

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE FINO AL 31. 12. 2012 Nell’art. 21 co. 6, obbligo di fatturazione per operazioni non imponibili o esenti e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7 -ter. CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29. 7. 11, PAR. 4. 5 La ratio di tale disposizione risiede nell’introduzione dell’obbligo di comunicazione di dette operazioni mediante l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi, (. . . ). q non sussiste alcun obbligo di fatturazione, dunque, per le operazioni (. . . ) successivi articoli da 7 -quater a 7 -septies); q l’obbligo di fatturazione deve escludersi in caso di prestazioni per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione nell’elenco riepilogativo, e cioè nel caso in cui le operazioni siano esenti o comunque non assoggettate a IVA nello Stato del committente (cfr. l’articolo 50, comma 6, del decreto legge n. 331, come risultante dal decreto n. 18). 87

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE DALL'1. 1.

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE DALL'1. 1. 2013 Art. 21 co. 6 La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta"; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 -bis, 9 e 38 -quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74 -ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio". 88

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE DALL'1. 1.

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE TESTO IN VIGORE DALL'1. 1. 2013 Art. 21 co. 6 -bis I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 -septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 89

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DAL 2013 MODIFICHE ART. 21

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DAL 2013 MODIFICHE ART. 21 DPR 633/72 q Obbligo di fatturazione per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche se diverse da quelle generiche) q Servizi resi a soggetti passivi UE: indicazione “inversione contabile” q Servizi “effettuati extra. Ue”: indicazione “operazione non soggetta” MODIFICHE ART. 17 DPR 633/72 q Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo stabilito in altro Stato UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di integrazione (artt. 46 e 47 DL 331/93) q Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo extra UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di autofattura 90

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE L. 15. 12. 11 N.

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE L. 15. 12. 11 N. 217 – COMUNITARIA 2010 a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7 -ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7 -quater e 7 -quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. » 91

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE L. 15. 12. 11 N.

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE L. 15. 12. 11 N. 217 – COMUNITARIA 2010 Momento di effettuazione servizi (dal 17. 3. 2012) q “generici” (7 -ter) resi da un soggetto passivo UE o extra UE, rileva la data di ultimazione o, se antecedente, quella del pagamento (non rileva l’emissione anticipata della fattura). Se tali servizi sono di carattere periodico o continuativo, si considerano effettuati alla data di maturazione dei corrispettivi q “specifici” (7 -quater e 7 -quinquies), rileva la data del pagamento o, se antecedente, quella di emissione della fattura Come individuare il momento di ultimazione per i servizi generici? C. M. 35/E/2012: “per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (…. )”. 92

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013,

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013, n. 16/E Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione del corrispettivo” qqualora vi sia uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente saranno i documenti scambiati tra le parti sulla base delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta q corrispettivo non determinabile in quanto ancorato ad elementi fattuali non ancora realizzati e quindi non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell’operazione. In tal caso, l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo, possa essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purchè tali criteri siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale 93

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013,

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013, n. 16/E Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione del corrispettivo” q. Si conferma il contenuto della C. M. n. 35/E/2012, secondo cui: q la fattura emessa dal prestatore Ue può essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione; alla ricezione della fattura da parte del committente nazionale decorrono i termini per gli adempimenti (integrazione, registrazione, ecc. ) q nel caso di prestatore extra. Ue, si ritiene che la ricezione di qualsiasi documento emesso da quest’ultimo, che certifichi l’operazione, è indice di effettuazione dell’operazione, conseguente obbligo di emissione di autofattura da parte del committente nazionale 94

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013,

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013, n. 16/E Anticipata integrazione o emissione di autofattura q. Emissione anticipata della fattura da parte del prestatore non residente rispetto all’ultimazione della prestazione: non fa sorgere il momento di effettuazione dell’operazione q. Ricezione di fattura anticipata con annotazione che il servizio non è ancora stato eseguito: la C. M. n. 16/E/2013 precisa che il committente non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta, ovvero per l’anticipata emissione dell’autofattura, a seguito di un errore scusabile nell’individuazione del momento di ultimazione del servizio, salve le ipotesi di abuso 95

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013,

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013, n. 16/E Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio soggetto passivo Ue) q La C. M. n. 16/E/2013 precisa che dal 1°gennaio 2013 il committente nazionale deve: q numerare la fattura del fornitore Ue e integrarla qannotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della stessa, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro Iva vendite qannotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro Iva acquisti, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale qemettere autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 96

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESEMPIO 1 Alfa srl effettua

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESEMPIO 1 Alfa srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti dalla Francia q riceve la fattura dal fornitore FR in data 20. 9. 2013 q riceve la merce in data 21. 9. 2013 In tal caso: -previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel registro vendite entro il 15. 10. 2013 (Iva a debito nel mese di settembre) -annotazione nel registro Iva acquisti entro il 30. 9. 2016 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione) 97

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESEMPIO 2 Beta srl effettua

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESEMPIO 2 Beta srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti dalla Francia q riceve la fattura dal fornitore FR in data 20. 10. 2013 q riceve la merce in data 21. 9. 2013 In tal caso: -previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel registro vendite entro il 15. 11. 2013 (Iva a debito nel mese di ottobre) -annotazione nel registro Iva acquisti entro il 30. 9. 2016 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione) 98

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESEMPIO 3 Gamma srl effettua

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ESEMPIO 3 Gamma srl effettua un provenienti dalla Francia acquisto intracomunitario di beni q non riceve la fattura dal fornitore FR in data 30. 11. 2013 q riceve la merce in data 21. 9. 2013 In tal caso: -deve essere emessa autofattura entro il 15. 12. 2013 -annotazione nel registro delle fatture emesse entro il 15. 12. 2013, e confluenza dell’Iva a debito nella liquidazione di novembre -annotazione nel registro Iva acquisti entro il 30. 9. 2016 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione) 99

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013,

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE C. M. 21. 5. 2013, n. 16/E Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio soggetto passivo extra. Ue) q. In presenza di prestatore del servizio soggetto passivo extra. Ue, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione q. L’autofattura deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione q. L’autofattura deve essere altresì registrata nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta 100

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE NORMA AIDC N. 187 Prestazioni

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE NORMA AIDC N. 187 Prestazioni di agenzia q. Sono da considerarsi servizi “istantanei” e non a carattere perdiodico e continuativo q. Il momento di ultimazione della prestazione va individuata in base alle regole civilistiche presiedono al contratto di agenzia q. Art. 1748 c. c. : il diritto alla provvigione in capo all’agente matura al momento della conclusione dell’affare, e quindi a partire da tale momento sorgono gli obblighi previsti dal DPR 633/72 (emissione della fattura, integrazione, autofattura, ecc. ), nei modi e nei termini visti in precedenza 101

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE VIES (art. 27 DL 78/2010)

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE VIES (art. 27 DL 78/2010)

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE QUADRO NORMATIVO Art. 27 DL 78/2010 (nuovo co. 7 -bis art.

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE QUADRO NORMATIVO Art. 27 DL 78/2010 (nuovo co. 7 -bis art. 35 DPR 633/72): autorizzazione preventiva per effettuazione operazioni intracomunitarie Provvedimento direttoriale 29. 12. 2010, n. 188376: q procedura che deve seguire il contribuente per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni Intra, q procedure e tempi per gli Uffici per negare o revocare l’autorizzazione, q disposizioni particolari per i soggetti attivi alla data del 28. 2. 2011 che non avevano le condizioni per transitare automaticamente nel VIES. 103

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INSERIMENTO NEL VIES L’inserimento nel VIES avviene il 31 esimo giorno

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INSERIMENTO NEL VIES L’inserimento nel VIES avviene il 31 esimo giorno dalla “manifestazione di volontà”, da esprimersi a seconda del momento in cui la stessa viene effettuata: q utilizzo del Quadro “I” dei modelli AA 7/10 o AA 9/11, q presentazione di istanza in carta libera, direttamente o tramite raccomandata, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 104

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INIZIO ATTIVITÀ q Compilazione casella “operazioni intracomunitarie” del quadro I del

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INIZIO ATTIVITÀ q Compilazione casella “operazioni intracomunitarie” del quadro I del modello AA 9 o AA 7 (anche se sole prestazioni di servizi). q Silenzio assenso decorsi 30 giorni. q Sospensione soggettività per operazioni intra nei trenta giorni (soggettività solo per operazioni interne). 105

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ q Istanza in carta libera (fac-simile allegato

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ q Istanza in carta libera (fac-simile allegato 1 della C. M. n. 39/E/2011) da presentare presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia. q Silenzio assenso decorsi 30 giorni. q Sospensione soggettività per operazioni intra nei trenta giorni (soggettività solo per operazioni interne). 106

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES Operazioni attive Trattamento Iva q

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES Operazioni attive Trattamento Iva q Cessioni intracomunitarie di beni verso soggetti passivi Ue q Prestazioni di servizi art. 7 -ter rese a soggetti passivi d’imposta UE C. M. 39/E/2011: l’operazione va “dequalificata” ad operazione interna con applicazione di IVA (sia nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà, sia in caso di diniego o revoca dell’iscrizione) Operazioni passive Trattamento IVA q Acquisti intracomunitari di beni presso soggetti passivi Ue q Acquisti di servizi generici 7 ter presso operatori soggetti d’imposta UE R. M. 42/E/2012: l’acquirente nazionale è un “privato”, con la conseguenza che non deve procedere all’integrazione del documento del fornitore comunitario, con illegittima detrazione dell’IVA sugli acquisti, sanzionabile con il 100% dell’imposta (art. 6 co. 6 DLgs. 471/97) Non rimborsabile l’IVA assolta all’estero (risposta Videoforum 18. 1. 2012) 107

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ALTRI ASPETTI q C. M. 39/E/2011: fa salvi i comportamenti tenuti

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ALTRI ASPETTI q C. M. 39/E/2011: fa salvi i comportamenti tenuti prima del 1°agosto 2011 (non sanzionabili). q L’Agenzia non si è espressa sulla sanzionabilità (da 516 euro a 2. 065 euro ) per violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 35 del DPR 633/72. q Obbligo di iscrizione VIES anche in capo ai minimi (in quanto obbligati ad applicare l’imposta sul fronte degli acquisti). 108

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 q Base imponibile

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 q Base imponibile (art. 13 co. 4); q soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); q volume d’affari (art. 20 co. 1); q fatturazione delle operazioni (art. 21 co. 1 -6, 6 -bis e 6 ter); q fattura semplificata (art. 21 -bis); q tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39 co. 3). 109

MODIFICHE AL DPR 633/72 BASE IMPONIBILE La nuova formulazione dell’art. 13, co. 4, del

MODIFICHE AL DPR 633/72 BASE IMPONIBILE La nuova formulazione dell’art. 13, co. 4, del Decreto IVA – applicabile anche alle operazioni intracomunitarie (art. 43 del DL 331/93) – nazionale stabilisce che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della stessa. In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. 110

MODIFICHE AL DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 2) Nel caso di cessioni

MODIFICHE AL DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 2) Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93. Tale incombente non è, pertanto, più circoscritto soltanto alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7 -ter del DPR 633/72 (art. 8 co. 2 lett. g) L. 217/2011). 111

MODIFICHE AL DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 5) È stato introdotto l’obbligo

MODIFICHE AL DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 5) È stato introdotto l’obbligo di indicazione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, dell’annotazione “inversione contabile”, derubricando a meramente eventuale l’esposizione del riferimento normativo, che aveva, invece, sinora costituito un necessario adempimento. 112

MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) È precisata la nozione

MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d’affari, richiamando le voci B. I. 3) e B. I. 4) dello stato patrimoniale attivo di cui all’art. 2424 c. c. (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), e non più il successivo art. 2425 n. 3. 113

MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) È stata, inoltre, soppressa

MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) È stata, inoltre, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1 co. 1 DLgs. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7 -ter del DPR 633/72. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1 co. 1 lett. a) DL 746/83, operata dall’art. 1 co. 329 L. 228/2012 (c. d. Legge di Stabilità 2013). 114

MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) Pertanto, dal 1°gennaio 2013,

MODIFICHE AL DPR 633/72 VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1) Pertanto, dal 1°gennaio 2013, le cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d’affari, in quanto operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (fattispecie di cui all’art. 21 co. 6 -bis DPR 633/72). Nel calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni. 115

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6 -BIS) È stata introdotta

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6 -BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce – in ossequio all’art. 219 -bis della Direttiva 2006/112/CE – l’obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere alcune operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7 -septies DPR 633/72): q cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea, riportando l’annotazione “operazione non soggetta”, ed eventualmente la fonte normativa; 116

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6 -BIS) q cessioni di

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6 -BIS) q cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art. 10 nn. 1)-4) e 9) DPR 633/72 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato comunitario, in conformità con quanto previsto dagli artt. 220 par. 2, e 221 par. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’IVA – deve essere apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento. 117

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6 -BIS) Nota bene q

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6 -BIS) Nota bene q Controparte soggetto Ue (lett. a): si richiede la qualifica di soggetto passivo “debitore dell’imposta in un altro Stato membro”. q Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue. 118

MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) A recepimento dell’art.

MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) A recepimento dell’art. 223 della Direttiva 2006/112/CE, sono state introdotte alcune deroghe all’obbligo di emissione della fattura in base al momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4 lett. da a) a d): q cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente (triangolare interna) – lett. b): la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (conferma rispetto alla previgente disciplina); 119

MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) q prestazioni di

MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) q prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all’imposta si sensi dell’art. 7 -ter DPR 633/72: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (coincidente con l’ultimazione della prestazione); q prestazioni di servizi di cui all’art. 6 co. 6 primo periodo DPR 633/72 (lett. d), rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (trattasi dei servizi 7 -ter); 120

MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) q cessioni di

MODIFICHE AL DPR 633/72 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) q cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni. 121

MODIFICHE AL DPR 633/72 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 2) Sono state aggiunte

MODIFICHE AL DPR 633/72 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 2) Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie: q numero progressivo di univoca identificazione della fattura (chiarimenti nella R. M. 10 gennaio 2013 n. 1/E); q numero di partita IVA anche del cessionario o committente (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea – numero di identificazione IVA attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come “privato” deve essere indicato il codice fiscale. 122

MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della

MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: q operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall’applicazione dell’IVA, a norma dell’art. 7 -bis co. 1 DPR 633/72; q operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8 bis, 9 e 38 -quater Decreto IVA); 123

MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della

MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: q operazione esente, con riferimento a quelle di cui all’art. 10 DPR 633/72, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 della medesima disposizione; q regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al DL 41/95; q regime del margine – agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 74 -ter del DPR 633/72. 124

MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6 -TER) Analogamente, le

MODIFICHE AL DPR 633/72 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6 -TER) Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l’annotazione “autofatturazione”. 125

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 1) È stata introdotta la

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 1) È stata introdotta la definizione di “fattura elettronica”, stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, accettata da parte del destinatario. È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente. 126

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 3) Il soggetto passivo emittente

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 3) Il soggetto passivo emittente deve assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. 127

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) È stata introdotta una nuova

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce – fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto IVA – la facoltà di emettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di ammontare complessivo non superiore ad € 100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26. 128

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) È, tuttavia, attribuito al Ministro

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) È, tuttavia, attribuito al Ministro dell’Economia e delle Finanze – a norma del co. 3 della nuova disposizione – il potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: q l’aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da € 100 ad € 400; q l’esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all’art. 13 co. 4 e all’art. 21 co. 2 DPR 633/72. 129

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) In ogni caso, l’emissione della

MODIFICHE AL DPR 633/72 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: q cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93); q operazioni disciplinate dall’art. 21 co. 6 -bis lett. a) DPR 633/72 (operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue). 130

MODIFICHE AL D. P. R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) Diversamente, se

MODIFICHE AL D. P. R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21 -BIS) Diversamente, se sussistono i predetti presupposti oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero. È altresì previsto che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile IVA, essendo sufficiente l’esposizione del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (IVA inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata. 131

MODIFICHE AL DPR 633/72 CONSERVAZIONE (ART. 39 CO. 3) La nuova formulazione della disposizione

MODIFICHE AL DPR 633/72 CONSERVAZIONE (ART. 39 CO. 3) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21 co. 5 DLgs. 82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. 132

NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DL 331/93 q Momento di effettuazione (art. 39 co.

NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DL 331/93 q Momento di effettuazione (art. 39 co. 1, 2 e 3); q Fatturazione (art. 46 co. 1, 2 e 5); q Registrazione (art. 47 co. 1 e 4). 133

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) La disposizione è

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. 134

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) Cosa cambia Fino

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) Cosa cambia Fino al 31. 12. 2012 le cessioni seguivano le regole ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 DPR 633/72 (consegna o spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati “nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”. 135

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) La disposizione è

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) La disposizione è stata modificata per tenere conto dell’abrogazione – operata dalla Direttiva 2010/45/UE – dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassati con riferimento alle operazioni intracomunitarie: “se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura”. 136

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) Chiarimenti C. M.

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) Chiarimenti C. M. 12/E/2013 -eventuali pagamenti di acconti anticipati rispetto alla consegna o spedizione, non rilevano ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione -resta ferma la facoltà del cedente di emettere la fattura in relazione all’acconto incassato, nel qual caso l’acquirente deve porre in essere tutti i relativi adempimenti, ovvero emettere un semplice documento ai soli fini contabili 137

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) Nota bene -Ai

MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) Nota bene -Ai fini dell’inclusione dell’operazione negli elenchi Intra, non assume alcun rilievo, come in passato, né il pagamento anticipato, né l’emissione anticipata della fattura, poiché per l’inclusione negli elenchi Intrastat assume rilievo esclusivamente il trasferimento fisico dei beni 138

MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 1) È stata modificata, da obbligo

MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 1) È stata modificata, da obbligo a facoltà, l’indicazione in fattura della norma di riferimento (nazionale o comunitaria) dell’acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta, o non imponibile o esente. 139

MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 2) Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE,

MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 2) Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 del mese successivo, è stato altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46 co. 2 secondo periodo DL 331/93, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 21 co. 4 lett. c) DPR 633/72): la fattura deve, inoltre, riportare l’annotazione “che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale”. 140

MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 5) Il cessionario di un acquisto

MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 5) Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b) DL 331/93 che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve procedere all’emissione della stessa – in un unico esemplare – non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di effettuazione dell’operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 141

MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 1) Il riferimento al “giorno 15

MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 1) Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato inserito anche nel co. 1 dell’art. 47 DL 331/93, per la distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti emessi (art. 23 DPR 633/72) – delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui al precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b), previa integrazione, a norma dell’art. 46 co. 1. Ai fini della detrazione, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’art. 25 DPR 633/72. 142

MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 4) La nuova formulazione della disposizione

MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 4) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 143

CESSIONI INTRACOMUNITARIE PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Con la R. M. 25. 3. 2013, n.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Con la R. M. 25. 3. 2013, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito spunti innovati in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, in alternativa al CMR cartaceo (precedenti R. M. 345/2007 e R. M. 477/2008). In particolare, è stato precisato che il CMR elettronico costituisce elemento valido di prova, in quanto contenente i medesimi dati di quello cartaceo In alternativa, costituisce mezzo idoneo di prova, “un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)” 144

MODELLI INTRASTAT CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010

MODELLI INTRASTAT CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010

MODELLI INTRASTAT PRESTAZIONI DI SERVIZI Negli elenchi Intrastat devono essere inseriti esclusivamente i servizi

MODELLI INTRASTAT PRESTAZIONI DI SERVIZI Negli elenchi Intrastat devono essere inseriti esclusivamente i servizi generici di cui all’art. 7 -ter scambiati (resi e ricevuti) con soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in altro Stato Ue L’art. 50 -bis, co. 4, del D. L. 69/2013 (decreto “Fare”) prevede l’abolizione dal 1° gennaio 2015 dell’obbligo di inclusione negli elenchi Intra dei servizi generici ricevuti da soggetti passivi Ue Nota bene: tale modifica è sganciata dalle altre “semplificazioni” collegate alla comunicazione giornaliera dei dati delle fatture e dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, di cui al medesimo art. 50 -bis, del D. L. n. 69/2013 146

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Soggetti

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi La C. M. 36/E distingue in relazione alle operazioni oggetto di inclusione negli elenchi: prestazioni di servizi o cessioni di beni 147

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI L’Agenzia delle Entrate, nella

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI L’Agenzia delle Entrate, nella C. M. 36/E, osserva come il riferimento al principio giuridico dello stabilimento fa venir meno l’obbligo di includere negli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese Extra UE il quale – benché identificato ai fini IVA nella Comunità – non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione. 148

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI Il chiarimento in esame

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 PRESTAZIONI DI SERVIZI Il chiarimento in esame riveste particolare interesse, in quanto propone una distinzione tra “beni” e “servizi”. In particolare: q per le operazioni riferite ai beni, prevale l’aspetto “oggettivo”, ossia la destinazione dei beni in altro Stato Ue, a prescindere da chi sia il soggetto passivo acquirente (soggetto passivo stabilito nella UE, o soggetto stabilito in un Paese extra UE, ma identificato ai fini IVA in un Paese UE); q per le operazioni riferite ai servizi, invece, prevale l’aspetto “soggettivo”, in quanto il committente della prestazione deve necessariamente essere stabilito nella UE. 149

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli obblighi INTRA per i contribuenti minimi Con riferimento ai soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi – di cui all’art. 1 co. 96 ss. L. 244/2007 – l’Agenzia delle Entrate precisa che per gli stessi trovano applicazione le disposizioni previste per le piccole imprese di cui agli artt. 281 - 292 della Direttiva 2006/112/CE. 150

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Tipologia

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Tipologia di operazioni poste in essere dai contribuenti minimi e relativi obblighi Intra BENI Acquirente di beni ITA – Minimo UE Cedente di beni UE Obblighi contribuente minimo italiano ITA – minimo (acquirente): qintegra la fattura ricevuta dal cedente UE; qnon esercita il diritto alla detrazione dell’IVA; qcompila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. ITA – minimo (cedente): qnon effettua una cessione intracomunitaria, ma interna; ITA - minimo qemette fattura senza IVA; qnon compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni. 151

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Tipologia

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Tipologia di operazioni poste in essere dai contribuenti minimi e relativi obblighi Intra SERVIZI Fruitore / Committente del servizio ITA – minimo UE Prestatore del servizio Obblighi contribuente minimo italiano UE ITA – minimo (committente): qintegra la fattura ricevuta dal prestatore UE; qnon esercita il diritto alla detrazione dell’IVA; qcompila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti. ITA - minimo ITA – minimo (prestatore): qnon effettua una prestazione intracomunitaria, ma interna; qemette fattura senza IVA; qnon compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni rese. 152

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli obblighi INTRA per i soggetti che pongono in essere operazioni con le piccole imprese di cui agli artt. 281 e 282 della Direttiva 2006/112/CE Anche in questo caso è necessario procedere ad una schematizzazione dei diversi obblighi a cui sono sottoposti i soggetti passivi nazionali che intrattengono rapporti commerciali – cessione e acquisti di beni e di servizi – con soggetti comunitari rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese. 153

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA BENI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA BENI Acquirente Cedente di di beni ITA UE – piccole imprese ITA Obblighi contribuente italiano ITA (acquirente): qnon effettua un acquisto intracomunitario; qse non ha ricevuto dal fornitore comunitario apposita documentazione comprovante l’effettuazione dell’operazione, emette autofattura senza applicazione dell’IVA; qnon procede alla compilazione dell’elenco Intra relativo agli acquisti intracomunitari. ITA (cedente): qeffettua una cessione intracomunitaria; qemette fattura senza IVA, in quanto l’Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene (ex art. 41 DL 331/93); qcompila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni. 154

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI Fruitore / Committente del servizio ITA UE – piccole imprese Prestatore del servizio Obblighi contribuente italiano ITA (committente): qnon effettua una prestazione intracomunitaria, in quanto trattasi di un’operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine; UE – piccole qse non ha ricevuto dal fornitore comunitario apposita imprese documentazione comprovante l’effettuazione dell’operazione, emette autofattura senza applicazione dell’IVA; qnon procede alla compilazione dell’elenco Intra relativo ai servizi ricevuti. ITA (prestatore): qeffettua una cessione intracomunitaria; qemette fattura senza IVA, in quanto l’IVA è dovuta ITA nello Stato membro del committente; qcompila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Il

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Il termine di registrazione dell’autofattura L’emissione di autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazioni di servizio, ossia nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Da tale momento, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento, il contribuente dispone di 15 giorni per l’annotazione della medesima autofattura nel registro delle fatture emesse ex art. 23 DPR 633/72. Per la registrazione nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25 DPR 633/72, il contribuente dispone del termine stabilito dall’art. 19 co. 1 del medesimo decreto, secondo cui la scadenza è fissata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Termine di registrazione autofattura Registro Termine Registro fatture emesse ex art. 23 DPR 633/72 Entro 15 giorni dalla data di emissione. Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno Registro fatture di acquisto ex art. 25 DPR 633/72 successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Gli acconti per servizi Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate anche gli acconti corrisposti o percepiti vanno indicati nei modelli Intra L’indicazione nei modelli Intrastat degli acconti relativi a prestazioni di servizi segue il criterio generale del momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, considerando che lo stesso coincide con il momento del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che va fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi. 157

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA AGENZIE

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA AGENZIE DI VIAGGIO – TOUR OPERATOR PACCHETTI TURISTICI: trova conferma l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 74 -ter del DPR 633/72 (tassazione nel Paese in cui è stabilita l’agenzia, a prescindere se B 2 B o B 2 C), senza alcun obbligo di compilazione degli elenchi Intra. RIVENDITA SINGOLO SERVIZIO PREVIAMENTE ACQUISITO: anche per tali rivendite si applica il regime speciale di cui all’art. 74 -ter, senza alcuna indicazione negli elenchi Intra. FORNITURA (vendita) SINGOLO SERVIZIO: servizio generico art. 7 ter (da includere negli Intra se committente soggetto passivo UE). ACQUISTO SINGOLO SERVIZIO: servizio in “deroga” art. 7 -quater e 7 -quinquies (no Intra). 158

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Intermediazioni

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Intermediazioni per servizi di prenotazione hotel, voli ecc. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE Prenotazioni alberghiere in nome e per conto del cliente: servizio generico art. 7 -ter (Intra se committente soggetto passivo UE). Provvigione pagata dagli alberghi ad agenti UE ed extra UE: servizi generici art. 7 -ter (l’albergo che paga il compenso ad operatore UE deve includere detti servizi negli elenchi Intra). Nota bene: nella C. M. 36/E l’Agenzia cambia orientamento rispetto al passato, in cui tali servizi erano stati inquadrati tra quelli di cui all’art. 7 co. 4 lett. a) (ora art. 7 -quater lett. a)), in quanto servizi relativi a beni immobili. 159

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Le

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Le prestazioni della guida turistica L’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di cui sopra ha affermato che nell’attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, motivo per cui tale attività trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 -quinquies del DPR 633/72, per le quali non si rende necessaria la compilazione degli elenchi riepilogativi e la prestazione risulta essere territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione della prestazione culturale. 160

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Prestazioni

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Prestazioni di trasporto “dirette” Il vettore Alfa – ITA esegue il trasporto a favore del committente Beta – UE – il prestatore nazionale (vettore) emette fattura a favore del committente Beta – UE senza applicazione dell’imposta ex art. 7 -ter lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, tale prestazione deve essere indicata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi da Alfa srl nel periodo di riferimento. 161

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Prestazioni

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Prestazioni di trasporto con vettore 162

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA La

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA La prestazione resa dal sub-vettore – Gamma Ita – risulta essere resa a favore di un soggetto passivo nazionale – Alfa – Ita – motivo per cui la relativa fattura deve riportare l’addebito della relativa Iva e tale prestazione non risulta essere oggetto di indicazione nei modelli Intra 163

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Operazioni

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Operazioni soggette al regime del margine e i modelli Intra Le operazioni soggette al regime del margine dei beni “usati”, di cui al DL 41/95, non costituiscono operazioni intracomunitarie, e quindi non devono essere incluse negli elenchi Intrastat. 164

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Corsi

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Corsi di formazione ed aggiornamento del personale Sono riconducibili alla categoria dei servizi generici ex art. 7 -ter, con inclusione negli elenchi Intra se riferiti a rapporti “B 2 B”, a meno che non fruiscano del regime di esenzione di cui all’art. 10 n. 20 del DPR 633/72 (in tale ultimo caso, infatti, si tratterebbe di servizi per i quali l’imposta non è dovuta nello Stato del committente, esclusi dagli Intra ex art. 50 co. 6 del DL 331/93). 165

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PRESTAZIONI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PRESTAZIONI ACCESSORIE Lavorazioni: le lavorazioni sono servizi da includere negli Intra se non sono accessorie ad una cessione di beni, nel qual caso il valore della lavorazione deve essere incluso nella cessione di beni, da indicare nel modello Intra-bis (esempio: azienda che produce sedie, riceve dal committente UE il tessuto per il rivestimento delle stesse. In tal caso, l’intero valore dell’operazione (cessione bene + lavorazione), deve essere incluso nel modello Intra 1 -bis. Trasporti: se accessori alla cessione di beni, vanno inclusi negli elenchi insieme alla cessione del bene. Riparazione con sostituzione di componenti danneggiati: trattasi di prestazione di servizi, da includere nel modello Intra-quater per il valore complessivo. 166

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Operazioni

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Operazioni cessione dei diritti d’autore Qualora il cedente comunitario di diritti d’autore sia l’autore o un suo erede, il soggetto acquirente non deve procedere all’assolvimento dell’IVA attraverso il meccanismo del reverse charge né alla presentazione del modello Intra servizi ricevuti, in quanto tale operazione è fuori campo applicativo dell’IVA ex art. 3 co. 4 lett. a) DPR 633/72. Qualora il cedente comunitario dei diritti d’autore non sia l’autore o un suo erede, invece, l’operazione è soggetta ad imposta in Italia e conseguentemente il soggetto acquirente è tenuto alla compilazione dei modelli Intra. 167

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Commercio

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA Commercio elettronico Software scaricato via internet: trattassi di commercio elettronico diretto. Nel caso di rapporti B 2 B con prestatore UE, l’acquirente italiano deve inserire tali servizi nel modello Intra 2 -quater, indicando la partita Iva del fornitore UE. Prestazioni offerte da “e-bay”: i compensi pagati da un commerciante al dettaglio di abbigliamento per effettuare “commercio elettronico indiretto” della propria merce, rientrano tra i servizi “generici” ex art. 7 -ter, da includere negli elenchi Intra. 168

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ DI INCASSO Modalità di incasso Codice da indicare Bonifico bancario “B” Carta di credito “A” Ricevuta bancaria “X” Compensazione tra il debito e il credito “X” Note Quando sussiste il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro Quando avviene l’accredito in c/c con versamenti che provengono da fonti diverse da un altro c/c Incasso con modalità diverse dal bonifico bancario e dall’accredito 169

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ DI INCASSO La C. M. 36/E precisa che “se il pagamento non è ancora avvenuto il campo «modalità di incasso» va compilato inserendo dati presunti”. 170

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAGAMENTI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAGAMENTI PLURIMI Non è stata chiarita la modalità di compilazione degli elenchi nel caso in cui, a fronte della stessa prestazione di servizi, siano state utilizzate diverse modalità di pagamento (ad esempio, in parte per contanti, in parte con bonifico o compensazione). In tal caso, due possono essere le soluzioni: - utilizzare la modalità “X” (altre); - scomporre in più righe il servizio, frazionando gli importi dell’ammontare dell’operazione a seconda delle modalità di pagamento. 171

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA MODALITÀ DI EROGAZIONE Modalità di erogazione del servizio Erogazione istantanea codice I Significato La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione). È una prestazione di servizi istantanea anche nel caso in cui un avvocato, per un’attività di un recupero di un credito, emetta tante fatture quanti sono gli assegni incassati dal debitore. La modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni Erogazione a più riprese periodiche o il contratto di trasporto che preveda codice R più esecuzioni per essere eseguito). È una prestazione di servizi a più riprese anche la pubblicità su cataloghi con più ristampe. 172

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAESE

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAESE DI PAGAMENTO Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario 173

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAESE

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA PAESE DI PAGAMENTO L’Agenzia non ha chiarito cosa indicare come “Paese di pagamento” nel caso in cui il pagamento stesso avvenga per compensazione (modalità di incasso “X”). In tal caso, si dovrebbe indicare il Paese del prestatore (“destinatario” del “pagamento”). 174

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA L’art. 50 co. 6 del DL 331/93, prevede che gli elenchi Intrastat non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (ossia nello Stato in cui il servizio è territorialmente rilevante, ai sensi dell’art. 7 ter del DPR 633/72). Tale previsione di esclusione ha creato particolari difficoltà applicative a tutti gli operatori interessati, in quanto non era chiaro quali dovessero essere le modalità di accertamento della non debenza dell’imposta, soprattutto nelle ipotesi in cui il servizio (con prestatore residente in Italia) fosse rilevante nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta in altro Stato UE. 175

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C. M. 43 - committente stabilito in Italia, e prestatore stabilito in altro Stato UE: per tali servizi, ai sensi dell’art. 7 -ter del DPR 633/72, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, con la conseguenza che per stabilire se è dovuta l’imposta, è necessario verificare le disposizioni nazionali; - prestatore stabilito in Italia, e committente soggetto passivo in altro Stato UE: in tal caso, ai sensi dello stesso art. 7 -ter, l’operazione è “fuori campo” IVA in Italia, in quanto rilevante territorialmente nello Stato del committente, ragion per cui è necessario verificare le disposizioni vigenti nel Paese del committente. 176

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C. M. 43 PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO IVA IN ITALIA In tali ipotesi, la C. M. n. 43/E premette che “il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente”, e quindi in base alle disposizioni vigenti in tale Stato. 177

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C. M. 43 Caso 1: il prestatore italiano ha ottenuto una dichiarazione redatta dal committente in cui lo stesso afferma che la prestazione è non imponibile o esente nel suo Paese. In merito alle modalità di rilascio, la C. M. n. 43/E, precisa che la stessa “può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente”. Sulla scorta di ciò il prestatore “è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento”. Caso 2: il prestatore italiano non ha ottenuto alcuna dichiarazione da parte del committente stabilito in altro Stato UE. In tale ipotesi, secondo l’Agenzia, “il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente”. 178

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA CAMPIONI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA CAMPIONI GRATUITI E SPESE DI TRASPORTO COMPILAZIONE MODELLI INTRA CAMPIONI GRATUITI SPESE DI TRASPORTO NON NECESSARIO 179

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE UE Acquisto della merce ITA 2 Esegue la lavorazione, consegna la merce a UE ed emette fattura a UE per la lavorazione ITA 1 Vende la merce a UE, consegna la stessa per la lavorazione a ITA 2 180

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE – OBBLIGHI INTRA Operatore ITA 1 ITA 2 Tipologia di operazione effettuata Obbligo di compilazione Riferimento Adempimenti normativo dei modelli Intra Cessione intracomunitari Art. 41 co. 1 Fatturazione a a non lett. a) DL favore di UE imponibile a 331/93 favore di UE Lavorazione della merce a Art. 7 -ter let. Fatturazione a favore del A) DPR favore di UE committente 633/72 UE Ulteriori note SI, per la cessione di beni a UE Deve provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato SI, per la lavorazione dei beni a favore di UE Deve riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, ex art. 50 co. 5 DL 331/93 i beni ricevuti da ITA 1 in lavorazione 181

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA ITA 2 Acquista beni da ITA 1 e vende gli stessi a UE UE Acquista i beni da ITA 2 ITA 1 Vende i beni a ITA 2 e procede alla consegna direttamente a UE 182

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA Secondo quanto già affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella C. M. 13/E/1994: q il rapporto intercorrente tra i due soggetti passivi nazionali (ITA 1 e ITA 2) si configura come una cessione interna, non imponibile ex art. 58 co. 1 DL 331/93; q il rapporto tra ITA 2 e UE, anche in questo caso, assume la qualifica di operazione non imponibile, in quanto è qualificabile come una cessione intracomunitaria ex art. 41 co. 1 DL 331/93. 183

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 CESSIONI/ACQUISTI di BENI e

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 CESSIONI/ACQUISTI di BENI e PRESTAZIONI di SERVIZI a favore dello stesso soggetto nel corso dello stesso giorno Nell’ipotesi in cui si tratti di due distinte operazioni: cessioni/acquisti di beni; prestazioni di servizi Nell’ipotesi in cui si tratti di un’unica operazione (la cessione/acquisto di beni o la prestazione di servizi assumono la qualifica di operazione accessoria) INTRA BENI INTRA SERVIZI UN UNICO INTRA (operazione principale) 184

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 - AUTOTRASPORTATORI SERVIZI RESI

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 C. M. 43/E/2010 - AUTOTRASPORTATORI SERVIZI RESI DAGLI AUTOTRASPORTATORI Registrazione delle fatture Compilazione dei modelli INTRA Art. 74 co. 4 del DPR 633/72 entro il trimestre successivo a quello di emissione Elenco INTRA riferito alla data di emissione della fattura a prescindere dalla data di registrazione 185

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 REALIZZAZIONE DI STAMPI: C. M. 43 SE:

MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010 REALIZZAZIONE DI STAMPI: C. M. 43 SE: 1. c'è la stipula di un unico contratto per la realizzazione dello stampo e per la fornitura dei beni che con esso si producono; 2. lo stampo alla fine della lavorazione viene inviato nel Paese comunitario, viene distrutto o sia ormai inutilizzabile La realizzazione dello stampo è una prestazione accessoria alla produzione/cessione dei beni prodotti con lo stesso SE: 1. Non c'è la stipula di un unico contratto per la realizzazione dello stampo e per la fornitura dei beni che con esso si producono; 2. lo stampo alla fine della lavorazione non viene inviato nel Paese comunitario, non venga distrutto o sia ancora utilizzabile La realizzazione dello stampo è una PRESTAZIONE DI SERVIZIO GENERICA ex art. 7 -ter del DPR 633/72 186