Tassazione del reddito delle societ di capitali IRES

  • Slides: 32
Download presentation
Tassazione del reddito delle società di capitali IRES Internal

Tassazione del reddito delle società di capitali IRES Internal

IRES: Imposta sul Reddito delle Società Presupposto: possesso di redditi in denaro o in

IRES: Imposta sul Reddito delle Società Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura Soggetti passivi: - Società per Azioni, Società in accomandita per azioni, Società a Responsabilità limitata e Società Cooperative residenti nel territorio dello Stato - enti pubblici e privati anche quando non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; - Società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, che producono reddito in Italia Base Imponibile: Reddito d'impresa = utile/perdita risultante dal conto economico (codice civile) corretto per tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale - normativa per le società di persone identica tranne: dividendi, plusvalenze, interessi passivi Aliquota: t=27, 5% (N. B: prima Finanziaria 2008 era 33%) Internal

Internal

Internal

Precisazione dividendi • Gli utili distribuiti da società soggette ad Ires concorrono a formare

Precisazione dividendi • Gli utili distribuiti da società soggette ad Ires concorrono a formare il reddito di impresa della società che li riceve in misura pari al 5% del loro ammontare. Internal

Gli Oneri Finanziari Interessi attivi: concorrono a formare il reddito d'impresa Interessi passivi: -

Gli Oneri Finanziari Interessi attivi: concorrono a formare il reddito d'impresa Interessi passivi: - sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi - l'eventuale eccedenza e deducibile entro il limite del 30% del reddito operativo lordo (ROL) - dall'esercizio 2010: * la quota di ROL non utilizzata potrà essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando così la soglia di deducibilità degli interessi Internal

Gli Oneri Finanziari (cont. ) Nel nostro attuale ordinamento, dunque, può essere uguale a

Gli Oneri Finanziari (cont. ) Nel nostro attuale ordinamento, dunque, può essere uguale a uno o minore di uno: = 1 se Interessi Passivi (IP) < Interessi Attivi (IA) = 1 se IP ≤ IA+30% ROL < 1 se IP> IA+30% ROL, in particolare, poiché IP =IA + 30%ROL, se ne deduce che: = (IA + 30%ROL)/IP Internal

ESEMPIO: CONSIDERIAMO UNA SOCIETA’ DI CAPITALI: - IA = 100 - R. O. L

ESEMPIO: CONSIDERIAMO UNA SOCIETA’ DI CAPITALI: - IA = 100 - R. O. L = 5. 000 Totale max di IP deducibili = IA + 30% R. O. L = (100 + 0, 3 x 5. 000) = =100 + 1. 500= 1. 600 - Se IP = 2. 000 IP> IA + 30% R. O. L IP deducibili = 1. 600; = 1. 600/2. 000 = 0, 8 (<1) NB: la società potrà dedurre i restanti 400 negli esercizi successivi. - Se IP = 1. 600 IP= IA + 30% R. O. L IP interamente deducibili = 1. 600/1. 600 = 1 - Se IP = 1. 000 IP< IA + 30% R. O. L IP interamente deducibili = 1. 600/1. 000 = 1, 6 ma siccome [0; 1] allora consideriamo = 1 NB: la società potrà aumentare di 600 (la parte del R. O. L non utilizzata) la quota di IP deducibili nell’anno successivo. Internal

Gli Oneri Finanziari (cont. ) Esempio Valore della produzione Costi della produzione di cui

Gli Oneri Finanziari (cont. ) Esempio Valore della produzione Costi della produzione di cui Interessi passivi Interessi attivi 12. 000 9. 000 Ammortamenti Canoni Leasing 900 100 2. 000 500 Calcolo il ROL: Valore della produzione - Costi della produzione + Ammortamenti + + Canoni leasing =12. 000 – 9. 000 + 900 + 100=4. 000 Calcolo l’ammontare massimo di interessi passivi deducibile: 30% ROL + Interessi Attivi= 30% 4. 000 + 500 = 1. 700 Interessi passivi (2. 000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1. 700) Interessi passivi indeducibili = 300 Internal

Ammortamenti I • Procedimento con cui il costo di un bene strumentale di durata

Ammortamenti I • Procedimento con cui il costo di un bene strumentale di durata pluriennale è ripartito tra i diversi esercizi di utilizzo. • Termine di riferimento: costo d’acquisto del bene (costo storico): • la somma delle quote di ammortamento non può eccedere il valore del bene al momento dell’acquisto. Internal

AMMORTAMENTI II • Ammortamento ordinario: risulta dall'applicazione di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze

AMMORTAMENTI II • Ammortamento ordinario: risulta dall'applicazione di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al costo dei beni. Il primo anno il coefficiente e' ridotto della metà. Dovrebbe riflettere il logorio normale dei beni utilizzati. • Ammortamento accelerato: l'utilizzazione è superiore a quella normale e l'ammortamento avviene più rapidamente. • Ammortamento anticipato: consiste nel raddoppiare le quote d'ammortamento dei primi tre esercizi dal momento dell'utilizzo del bene. - LF 2008: non sono più ammessi ammortamenti accelerati e anticipati - LS 2015: super-ammortamento al 140% Internal

Internal

Internal

Internal

Internal

La variazione delle scorte • Variazione delle rimanenze finali rispetto alle consistenze iniziali. •

La variazione delle scorte • Variazione delle rimanenze finali rispetto alle consistenze iniziali. • In presenza di prezzi non costanti, si pongono delicati problemi di valutazione delle scorte. • Il legislatore italiano attribuisce ampia libertà alle imprese nella determinazione del valore delle rimanenze: FIFO (first in first out): le rimanenze sono valutate ai prezzi correnti. Se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze aumenta e quindi il profitto aumenta e la base imponibile Ires aumenta LIFO (last in first out): le rimanenze sono valutate al costo storico. Se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze coincide con quello iniziale e quindi il profitto si riduce e la base imponibile Ires si riduce – Alle imprese converrà adottare il LIFO in periodi di inflazione Internal

Internal

Internal

Plusvalenze I Internal

Plusvalenze I Internal

Le plusvalenze II Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso partecipazioni societarie. dal 2004 (riforma

Le plusvalenze II Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso partecipazioni societarie. dal 2004 (riforma Tremonti): Participation exemption (PEX): rientra nella base imponibile solo il 5% delle plusvalenze se: a) La società cui si riferisce la partecipazione non risiede in paradisi fiscali (o se si dimostra che non si sono ottenuti privilegi fiscali dal possesso delle partecipazioni) b) la società partecipata svolge un’attività commerciale c) La partecipazione risulta iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso d) partecipazioni detenute da almeno un anno. Tali requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente Ratio: correttivo alla doppia tassazione: utili non distribuiti o andamento dei mercati azionari? Però: Indeducibilità delle perdite (minusvalenze e svalutazioni) Internal

Internal

Internal

IRES E PROFITTO ECONOMICO Nella legislazione fiscale sono vari gli aspetti che allontanano la

IRES E PROFITTO ECONOMICO Nella legislazione fiscale sono vari gli aspetti che allontanano la base imponibile dal vero profitto • I beni capitali sono ammortizzati al costo storico in periodi di inflazione ciò comporta una sopravvalutazione dei profitti (che una volta era rozzamente compensata con la possibilità di ricorrere all’ammortamento anticipato, oggi non più) • La valutazione delle scorte, qualora sia condotta con l’applicazione del metodo FIFO, comporta una sopravvalutazione dei profitti, in presenza di processi inflattivi • Gli interessi passivi sono deducibili nel loro valore nominale. In periodi di inflazione, in questo caso si sopravvaluta il costo del capitale e si sottovaluta quindi il profitto i = r + Tax interesse nominale Tax interesse reale Internal Mantenimento reale del valore del prestito Mantenimento del valore reale della remunerazione del prestito

Internal

Internal

Tassazione dei Gruppi societari: il consolidato fiscale Le società legate da rapporti di partecipazione

Tassazione dei Gruppi societari: il consolidato fiscale Le società legate da rapporti di partecipazione hanno interesse a compensare i propri utili con le perdite delle società partecipate abbattimento della BI riduzione carico fiscale complessivo. Consolidato fiscale: è possibile determinare in capo alla società capogruppo un’unica base imponibile valida per tutte le società del gruppo. L’imponibile è pari alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società (compensazioni). Requisiti: solo se la partecipazione (diretta o indiretta) della controllante > 50% del capitale sociale e dell’utile della controllata Pro: evita la doppia tassazione (degli utili della partecipata che diventano dividendi per la controllante) Contro: non tutte le società appartengono a Gruppi societari • No compensazione • Parziale doppia tassazione sugli utili distribuiti Problemi di equità Internal

Consolidato relativo a società ed enti residenti Per soggetti residenti a cui si applica

Consolidato relativo a società ed enti residenti Per soggetti residenti a cui si applica l’Ires e i soggetti non residenti controllanti • Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo ma si segue un sistema opzionale biunivoco, ossia l’opzione deve essere esercitata congiuntamente sia dalla società partecipante che dalla partecipata. • L’opzione rimane irrevocabile per un triennio, salvo il venir meno del requisito del controllo. Requisito aggiuntivo: Operare sul territorio nazionale tramite una stabile organizzazione Vantaggiuntivi: Gestione deducibilità IP in consolidato (compensazione IP e IA + 30% R. O. L di tutte le unità del gruppo) Internal

Consolidato relativo a società ed enti non residenti • E’ prevista la possibilità di

Consolidato relativo a società ed enti non residenti • E’ prevista la possibilità di estensione della tassazione di gruppo anche alle società ed enti non residenti. • L’opzione per il consolidato mondiale è facoltativa e vincola i soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi. • Resta fermo il requisito del controllo. Società controllate non residenti; controllante di grado più elevato residente Requisiti aggiuntivi: • principio all in, all out • Revisione dei bilanci dei consolidati da parte di soggetti qualificati Consolidamento dei bilanci PRO QUOTA controllante, secondo regole IRES Esclusione dalla BI dei dividendi distribuiti da una controllata ad un’altra società del gruppo Credito d’imposta per le imposte pagate dalle controllate estere nel proprio paese di residenza (vs doppia tassazione) Internal

Consolidato fiscale (nazionale o mondiale) pone una questione di Equità Non tutte le società

Consolidato fiscale (nazionale o mondiale) pone una questione di Equità Non tutte le società appartengono a gruppi societari No doppia tassazione utili (sono tassati solo a livello individuale) Possibilità di compensare perdite e utili in capo ad ogni singolo socio Internal

Imposta personale e imposta societaria Tesi 1) l'imposta societaria svolge un ruolo autonomo rispetto

Imposta personale e imposta societaria Tesi 1) l'imposta societaria svolge un ruolo autonomo rispetto all'imposta sulle persone fisiche→ capacità contributiva della società autonoma rispetto a quella dell'individuo. La tassazione può avvenire attraverso due diverse modalità: 1. Sistema classico: autonoma e addizionale (doppia tassazione degli utili, società e percettore) 2. Esenzione totale: autonoma e sostitutiva (tassazione utili solo in capo alla società) Tesi 2) l'imposta societaria svolge un ruolo integrativo dell'imposta personale →bisogna tassare in capo alla società la parte di utili non distribuita. Anche in questo caso si possono attivare due diverse modalità: 3. Integrazione completa: attribuzione ai soci di tutto l'utile, indipendentemente dalla distribuzione 4. Credito d'imposta: eliminare la doppia tassazione degli utili (società e percettore) Internal

Effetti dell’imposizione societaria sulla scelta di distribuzione degli utili Neutralità: carico fiscale uguale al

Effetti dell’imposizione societaria sulla scelta di distribuzione degli utili Neutralità: carico fiscale uguale al variare della quota di utili distribuiti Tassazione in capo all’impresa(addizionale o sostitutiva all’imposta personale) 1 Sistema classico (addizionale) Internal

2 Esenzione completa (tassazione sostitutiva in capo all’impresa) • Utili tassati esclusivamente presso l'impresa

2 Esenzione completa (tassazione sostitutiva in capo all’impresa) • Utili tassati esclusivamente presso l'impresa • Dividendi esenti Internal

L’imposta societaria non ha ruolo autonomo (integrazione o imputazione) 3 Integrazione completa L’utile d’impresa

L’imposta societaria non ha ruolo autonomo (integrazione o imputazione) 3 Integrazione completa L’utile d’impresa rientra nella base imponibile dell’imposta personale, indipendentemente dalla sua distribuzione: t=tp Piena neutralità Società di persone, srl che optino per il regime di trasparenza Internal

4 Credito d’imposta totale o imputazione Internal

4 Credito d’imposta totale o imputazione Internal

Tassazione e tipologie di imprese in Italia (1) 1. Imprese individuali e società di

Tassazione e tipologie di imprese in Italia (1) 1. Imprese individuali e società di persone: soggetti Irpef (1974) q Il reddito delle imprese individuali è attributo all’imprenditore; q Il reddito delle società di persone viene imputato proquota in capo ai soci e incluso nell’imponibile Irpef, indipendentemente dalla sua distribuzione q Non si pone problema di doppia imposizione q Aliquote Irpef Integrazione completa NB: dal 2004 anche per le s. r. l che optano per il regime di trasparenza (n° di soci non superiore a 10) Internal

Tassazione e tipologie di imprese in Italia (2) 2. Società di capitali: soggetti Ires

Tassazione e tipologie di imprese in Italia (2) 2. Società di capitali: soggetti Ires (dal 2004; Irpeg: dal 1974) q Aliquota proporzionale del 33% (dal 2004) e del 27, 5% dal 2008 q Possibilità di doppia imposizione in capo ai soci: ü Dividendi ü Plusvalenze Sistema classico, con doppia tassazione degli utili contenuta (non tutto l’utile netto distribuito sotto forma di dividendi entra nella base imponibile dell’Irpef Internal

Integrazione fra imposte personali e societarie in Italia Occorre ricordare la distinzione fra partecipazioni

Integrazione fra imposte personali e societarie in Italia Occorre ricordare la distinzione fra partecipazioni qualificate e non: ü Qualificate: 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e 5% del capitale se società quotate; 20% dei diritti di voto o 25% del capitale se non quotata Situazione dal 2012: Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze azionarie in capo a un socio persona fisica: ü Partecipazioni qualificate: inclusione del 49, 72% dei dividendi nell’imponibile Irpef. La % è stata aumentata dal 40% al 49, 72% a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27, 5% ü Partecipazioni non qualificate: 26% Ø Tassazione delle plusvalenze alla realizzazione 31 Internal

Confronto q Impresa individuale o società di persone (indipendentemente dalla distribuzione degli utili): ü

Confronto q Impresa individuale o società di persone (indipendentemente dalla distribuzione degli utili): ü Irpef con aliquote da 23% a 43% q Società di capitali q. Tassazione dei dividendi: ü Partecipazioni qualificate: 0, 275+t irpef*0, 4972*(1 -0, 275), ossia dal 35, 8% al 43% a seconda t Irpef. Percentuale inclusione calcolata in modo da far sì che tassazione complessiva per socio con reddito ultimo scaglione sia = 43% (aliquota Irpef ultimo scaglione) ü Partecipazioni non qualificate: 0, 275+0, 26*(1 -0, 275)=45% q Tassazione degli utili trattenuti: 27, 5% più tassazione delle plusvalenze (26% o parziale inclusione in Irpef) alla realizzazione Internal