STATO SOCIALE e LINVALIDITA CIVILE Aspetti medicolegali Le
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STATO SOCIALE e L’INVALIDITA’ CIVILE: Aspetti medico-legali Le prestazioni di natura assistenziale erogate dall’INPS(settore privato) ed ex INPDAP (settore pubblico) attualmente accorpate nell’INPS sono finalizzate ad assicurare un livello di vita dignitoso alle persone che hanno redditi individuali e familiari insufficienti e al verificarsi di eventi avversi da malattia
Gli eventi avversi di malattia possono insorgere sia in età lavorativa che dopo il pensionamento e in entrambe i casi devono essere preveduti e assicurati. L’INPS è l’ente erogatore di pensioni sociali , pensioni d’invalidità e assegni e diritti pensionabili al sopraggiungere di eventi morbosi che determinano uno stato parziale o totale d’invalidità.
SICUREZZA SOCIALE Previdenza Sociale Rivolta ai lavoratori obbligatoriamente assicurati ( INPS) Liberare il cittadino da un bisogno (perdita di un bene essenziale ed indispensabile) al concretizzarsi di un rischio (evento sfavorevole generatore di bisogno) Le prestazioni sono finanziate da: n Contributi Previdenziali versati dal datore lavoro all’INPS n Finanziamento pubblico dalla tassazione generale
CONCETTO MEDICO LEGALE DI SALUTE Il bene personale della salute è un patrimonio di capacità psico-fisiche personali che si realizzano sulla base dell’efficienza fisica , psichica, culturale condizione e del contesto sociale nel quale l’individuo si sviluppa. Tutti questi fattori fanno si che si realizzi l’autonomia personale condizione che consente di realizzare un progetto di vita e di lavoro libero da dipendenza altrui.
Il binomio salute/autonomia In età evolutiva deve essere sviluppato e realizzato rimuovendo ostacoli di natura socioambientale, scolastici, economici (valore della scuola ) Nella maturità il parametro di capacità lavorativa risponde in modo ottimale alla valutazione del binomio In vecchiaia il parametro autonomia deve essere valutato insieme alla componente somatopsichica e funzionale (decremento fisiologico )
Art. 38 Costituzione Italiana Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera
Principali prestazioni erogate dall’INPS § § § Pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile, Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, quando siano riscontrati i requisiti previsti dalla legge 222/84; Pensione di reversibilità ai superstiti del lavoratore assicurato inclusa la causa di servizio e l’assegno una tantum per i superstiti quando alla morte non era stata raggiunta la soglia contributiva; c) pensioni di guerra (dirette e indirette) ; d) pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni con redditi insufficienti, dei non vedenti civili, dei non udenti civili e degli invalidi civili; e) assegni vitalizi agli ex combattenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, e assegni di Medaglia e Croce al valore militare.
PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE: Assegni familiari n Indennità di maternità (BONUS) n Indennità di disoccupazione involontaria e da cassa integrazione n Indennità per TBC n Indennità per cure termali n
CHI HA DIRITTO § REGIME GENERALE: tutti i lavoratori dipendenti, operai e impiegati, di qualsiasi sesso e nazionalità, che abbiano compiuto 18 anni e che prestino lavoro retribuito alle altrui dipendenze, in Italia o all’estero § REGIME SPECIALE: lavoratori autonomi, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori § REGIME INTEGRATIVO: personale addetto al trasporto pubblico, alle telecomunicazioni, aziende elettriche, gas, clero cattolico e non,
Legge 222 del 12 Giugno 1984 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile) ART. 1: “SI CONSIDERA INVALIDO, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AD ASSEGNO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L’ INVALIDITA’, LA VECCHIAIA E I SUPERSITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI GESTITA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, L’ASSICURATO LA CUI CAPACITA’ DI LAVORO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI, SIA RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A CAUSA DI INFERMITA’ O DIFETTO FISICO O MENTALE A MENO DI UNA TERZO”
Legge 222 del 12 Giugno 1984 ART. 1: “SUSSISTE DIRITTO AD ASSEGNO ANCHE NEI CASI IN CUI LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA, OLTRE I LIMITI STABILITI DAL COMMA PRECEDENTE, PREESISTA AL RAPPORTO ASSICURATIVO, PURCHE’ VI SIA STATO AGGRAVAMENTO O SIANO SOPRAGGIUNTE NUOVE INFERMITA’ ’”
Per quanto riguarda l’elemento causale la legge fa riferimento alla nozione di infermità o difetto fisico o mentale che comprende ogni forma di condizione patologica , incluse le malformazioni congenite o acquisite , che influenzano negativamente la capacità lavorativa in modo permanente. La novità delle legge 222 attualmente vigente sta anche nel concetto di “occupazioni confacenti” per intendere che la perdita della capacità lavorativa non deve consentire un “declassamento” della mansione lavorativa abituale. Quindi viene assicurata la incapacità lavorativa assoluta e non la mera capacità di guadagno. Quindi non fa riferimento a Tabelle come nella malattia professionale.
Legge 222 del 12 Giugno 1984: riforma INPS Nasce il concetto di capacità di lavoro n Possesso di integrità psico-fisica idoneità al lavoro 1. 2. Generica Specifica
Legge 222 del 12 Giugno 1984 ART. 2: “SI CONSIDERA INABILE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITA’, LA VECCHIAIA ED I SUPESTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI GESTITA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, L’ASSICURATO O IL TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITA’ CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE IL QUALE, A CAUSA DI INFERMITA’ O DIFETTO FISICO O MENTALE, SI TROVI NELL’ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA”
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato, obbliga alla cancellazione da qualsiasi Albo professionale, impone la rinuncia a qualsiasi trattamento previdenziale, salvo infortunio sul lavoro ….
Legge 222 del 12 Giugno 1984 (superinvalidità) assegno mensile per assistenza personale e continuativa ART. 5: “AI PENSIONATI PER INABILITA’, CHE SI TROVINO NELLA
L’invalidità nei suoi lineamenti è concepita come un evento anomalo dell’ordine sociale, relativo ad un lavoro non più esercitabile a causa di una malattia, che può essere alleviato con lo svolgimento di una occupazione confacente oppure qualora impossibile, con l’intervento economico dell’assicurazione.
L’esistenza dello stato invalidante è affidata ad un accertamento medico-legale, che ponga in evidenza le due componenti essenziali dell’invalidità: § § L’elemento causale rappresentato da una malattia fisica e/o psichica, non potendosi avere invalidità senza la menomazione somato-psichica L’elemento professionale, che concerne la riduzione del potenziale fisico e psichico individuale per lo svolgimento del lavoro
INVALIDITA’ CIVILE La legge 222 del 12 giugno 1984 attualmente in vigore, introduce un nuovo regime di tutela previdenziale con tre prestazioni differenziate: 1) Assegno ordinario di invalidità (triennale, n rinnovabile, definitivo dopo tre volte che viene confermato salvo facoltà di revisione) 2) 3) Pensione di inabilità (permanente, non rivedibile) Assegno mensile per assistenza personale e continuativa (non spetta se l’assistito è curato in luoghi di ricovero pubblici)
PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ Inabilità: Valutazione qualitativa n La pensione è reversibile agli eredi n Non è un giudizio prognostico ma si valuta quello che si trova al momento n Non è prevista la revisione n Non deve essere in grado di adempiere “all’obbligo del contratto di lavoro”, per cui non si può fare riferimento alla confacenza al lavoro n E’ incompatibile con l’attività lavorativa
PATOLOGIE PREVALENTI CAUSA DI INVALIDITÀ ED INABILITÀ n Cause di inabilità: 1. 2. 3. n Neoplasie estese Malattie cardiovascolari Traumatismi Cause di invalidità: 1. 2. 3. Malattie cardiovascolari Neoplasie Malattie psichiatriche, osteoarticolari, etc. .
LEGGE 222 DEL 12 GIUGNO 1984 Fruizione della prestazione solo se vengono soddisfatti i requisiti: 1. 2. Assicurativi: minino 5 anni di attività lavorativa Contributivi: versamento dei contributi per almeno per 3 anni nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazione assicurativa
ITER PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI n n n Modello SS 3 compilato dal medico di fiducia L’assicurato presenta il modello alla sede INPS Visita medico-legale INPS (modello SS 4) 1. 2. 3. 4. Anamnesi lavorativa Anamnesi clinica Esame obiettivo (valutazione delle menomazioni in atto) Esame della documentazione agli atti
Legge 118/71 Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi
Legge 118 del 10 Marzo 1971 Stabilisce che cittadini con minorazioni congenite e acquisite con riduzioni della capacità lavorativa non inferiori ad un terzo (46%) hanno diritto ad agevolazioni particolari: -Iscrizione in liste di lavoro -Collocamento mirato -Agevolazioni fiscali -Protesi e Ausili
LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA , INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI PERSONE CON HANDICAP LEGGE 104 / 1992 Trattasi di persona handicappata, quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che compromette l’apprendimento , la relazione e l’integrazione lavorativa e che comporta uno svantaggio sociale, I benefici ottenuti sono finanziati dalla fiscalità generale e non dai versamenti assicurativi previdenziali
Art 1 a) b) c) d) Garantisce pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e ne promuove integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana…. . omissis Persegue il recupero funzionale e sociale della persona con minorazioni fisiche psichiche e sensoriali Predispone interventi volti a superare stati d’emarginazione e di esclusione sociale
LEGGE 104/92 Concessione di permessi ai familiari lavoratori che assistano una persona con handicap o allo stesso disabile ’ DEVE SUSSISTERE RICONOSCIMENTO DI SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art 3 comma 3 la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da render necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale)
LEGGE 104/92 AVENTI DIRITTO n GENTITORI LAVORATORI n PARENTI O AFFINI n CONIUGE LAVORATORE n DISABILE MAGGIORENNE 3 GIORNI DI PERMESSO AL MESE, FRAZIONABILI ANCHE IN 2 ORE AL GIORNO
INVALIDITA’CIVILE : Il percorso burocratico e il nuovo sistema informatico dal 1/1/2010
INVALIDITÀ CIVILE : innovazione 2010 Si è realizzato un sistema integrato tra tutti i soggetti interessati alla gestione delle domande di invalidità civile (cittadini, aziende sanitarie, patronati, INPS) che mette al centro del sistema le esigenze del cittadino n Tempo di liquidazione < 4 mesi (eliminare comunicazioni cartacee, domande in formato elettronico, utilizzo di canali affidabili per la presentazione delle domande, …) n Personalizzazione del servizio (possibilità di indicare delle preferenze per la data della visita o modificare in un secondo tempo la data proposta dal sistema, invio di comunicazioni via email, …) n Trasparenza (tracciabilità della domanda)
IL PROCESSO DELL’INVALIDITÀ CIVILE Domande presentate fino al 31/12/2009: Medico di Famiglia Invalidità civile ASL: Requisiti sanitari INPS CMVP: Verifica ASL: Definizione cecità Ente Concessore (INPS, ASL, COMUNI, PREFETTURE REGIONI): Istruttoria amministrativa sordità Domande presentate dal 1/1/2010: disabilità handicap INPS: Domanda Medico di Famiglia ASL: Requisiti sanitari INPS: Istruttoria e liquidazione INPS: Liquidazione
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA step 1: compilazione del certificato medico Il cittadino richiede al proprio medico di fiducia (medico certificatore) il certificato medico attestante le patologie invalidanti. CERTIFICATO CARTACEO Il medico può produrre un certificato cartaceo su modello predisposto dall’INPS e scaricabile da www. inps. it, compilarlo e consegnarlo al cittadino CERTIFICATO DIGITALE Il medico può acquisire il certificato online. In questo caso il certificato sarà a disposizione sul sistema per essere successivamente abbinato alla domanda.
CONVOCAZIONE E VERBALE Il cittadino viene convocato a visita da parte della “Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS (CMI)”. La visita viene effettuata presso l’Ufficio Invalidi del distretto di competenza. La Commissione Medica emette il “Verbale sanitario”. DATI DEL VERBALE SANITARIO • • • CODICE e percentuale di invalidità [3]; data presentazione domanda [2]; data visita commissione medica ASL [1]; data eventuale revisione; documento di riconoscimento; anamnesi; diagnosi; esame obiettivo; codici malattia secondo la codifica ICD-9; giudizio medico-legale espresso all’unanimità o a maggioranza.
VISITA MEDICA GIUDIZIO A MAGGIORANZA Se il giudizio della commissione è A MAGGIORANZA il verbale viene sospeso per ulteriori accertamenti fino alla determinazione del giudizio definitivo. Il Responsabile del Centro Medico Legale (CML) effettua la validazione definitiva o dispone l’effettuazione di una visita diretta da concludersi entro i successivi venti giorni. INPS CML Validazione su atti Visita diretta
UFFICIO PROVVIDENZE ECONOMICHE CONTROLLO dei REQUISITI l'U. O. Provvidenze Economiche provvede a controllare e a istruire le pratiche di invalidità e a verificare i requisiti per l'eventuale concessione dei benefici economici. DETERMINA Quando sono stati acquisiti tutti i dati e la pratica risulta completa l’U. O. Provvidenze Economiche emette la “determina” che è il provvedimento amministrativo con il quale la ASL attribuisce o meno i benefici economici. La determina viene notificata all’utente. TRASMISSIONE all'INPS L'INPS è l'ente preposto all'erogazione dei benefici economici. Se la determina stabilisce che l'utente ha diritto al benefici economici, i dati di riferimento vengono trasmessi all'INPS per via telematica. L’INPS provvederà ad erogare quanto spettante. 1 – N° pratica 5 – “Decisione” 2 – Categoria INPS 6 – Benefici economici 3 – Dati dell’utente 7 – Decorrenza 4 – Requisiti di legge 8 – Data trasmissione
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