Stato e autonomie locali 1 Art 5 Cost

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Stato e autonomie locali. 1 • Art. 5 Cost. : “La Repubblica, una e

Stato e autonomie locali. 1 • Art. 5 Cost. : “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Luigi Marini

Stato e autonomie locali. 2 § Il Titolo V della Costituzione, “Le Regioni, le

Stato e autonomie locali. 2 § Il Titolo V della Costituzione, “Le Regioni, le Province, i Comuni” (artt. 114 -133), è stato modificato con legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che ha accentuato le disposizioni in favore delle autonomie e ha rafforzato il decentramento amministrativo. § Non ha superato il referendum popolare del giugno 2006 la legge costituzionale “Modifiche alla parte seconda della Costituzione” (G. U. 18/11/2005 n. 269) Luigi Marini

Stato e autonomie locali. 3 § Art. 114 Cost. : “ 1. La Repubblica

Stato e autonomie locali. 3 § Art. 114 Cost. : “ 1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione. ” § Soltanto con leggi e decreti emanati negli anni 1970 -75 il Parlamento ha istituito gli enti regionali (complessivamente 20 – v. art. 116). § Comuni (8. 101), Città metropolitane (12), Province (120) e Regioni (20) sono definiti “enti locali”.

Stato e autonomie locali. 4 § Secondo l’art. 116 Cost. , sono regioni dotate

Stato e autonomie locali. 4 § Secondo l’art. 116 Cost. , sono regioni dotate “di forme e condizioni particolari di autonomia”, il Friuli. Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino. Alto Adige e la Valle d’Aosta (c. d. “regioni autonome”) (tale disposizione ha avuto attuazione con separate leggi costituzionali nel periodo 1946 -1948 e, per il Friuli-Venezia Giulia, del 1963) § E’ previsto il bilinguismo nella provincia autonoma di Bolzano (Italiano-Tedesco) e, in parte, nella Regione Valle d’Aosta (Italiano-Francese), con riflessi diretti anche sulla giustizia di pace (V. Aosta) e sulla giustizia tutta (Trentino-A. A. ) Luigi Marini

Stato e autonomie locali. 5 • Le Regioni italiane sono nel numero di 20,

Stato e autonomie locali. 5 • Le Regioni italiane sono nel numero di 20, cui corrispondo 26 (+ 3 sezioni distaccate) distretti di corte di appello • Le Province italiane sono nel numero di 110, cui corrispondono 165 circoscrizioni di tribunale • I Comuni italiani sono nel numero di 8. 101, cui corrispondono 850 uffici del giudice di pace Luigi Marini

Stato e autonomie locali. 6 • a) b) c) h) l) s) Sono di

Stato e autonomie locali. 6 • a) b) c) h) l) s) Sono di esclusiva competenza dello Stato (art. 117, comma 2 Cost. ): I rapporti internazionali e con l’UE; L’immigrazione La difesa …… L’ordine pubblico…… La giurisdizione e la giustizia amministrativa …… L’ambiente e i beni culturali Luigi Marini

Stato e autonomie locali. 7 § Esiste nelle altre materie una legislazione “concorrente” tra

Stato e autonomie locali. 7 § Esiste nelle altre materie una legislazione “concorrente” tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3 Cost. ), nel senso che la potestà di legiferare spetta a queste ultime “salvo che per la determinazione dei pincìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. § L’art. 120 Cost. prevede un residuo “potere sostitutivo” del Governo nei casi tassativamente previsti (applicazione di norme internazionali; sicurezza pubblica…) Luigi Marini

Stato e autonomie locali. 8 § Autonomia amministrativa e impositiva (fiscale) degli enti locali

Stato e autonomie locali. 8 § Autonomia amministrativa e impositiva (fiscale) degli enti locali sono regolate dagli artt. 118 e 119 Cost. § Vige il principio della “sussidiarietà”, intesa nel senso che lo Stato (art. 119, comma 4) può destinare ad alcuni enti locali risorse aggiuntive per ragioni di sviluppo economico, di solidarietà sociale, di rimozione degli squilibri socio-ecomonici, etc. Luigi Marini