Startup innovative ed incubatori ladozione delle imprese giovani
Start-up innovative ed incubatori: l’adozione delle imprese giovani Sabrina Bruno Professore Associato Diritto Commerciale Università della Calabria 20 settembre 2014
INTRODUZIONE • Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea nel 2012: trattamento di favore per le imprese che investono su ricerca e sviluppo tecnologico. • Governo italiano: Decreto Crescita 2. 0: D. L. 179 del 18 ottobre 2012 (modificata dal DL 28 giugno 2013, n. 76 convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 99) = scopo = promuovere l'occupazione, l'innovazione imprenditoriale oltreché favorire lo sviluppo tecnologico e il progresso scientifico.
Funzione economica Start up “innovativa” Veicolo per irrorare innovazione nel sistema economico, crescita ed internazionalizzazione del nostro paese, sviluppo tecnologico, nuova imprenditorialità ed occupazione soprattutto giovanile.
REQUISITI START-UP Costituzione: Forma = Società di capitali: Spa, Srl o Srls, Sapa, società cooperativa, o Societas Europaea; • Residenza fiscale in Italia; • Quote oppure azioni non quotate;
REQUISITI (segue) • Nuova costituzione oppure già costituita e svolgente attività d'impresa da non più di 48 mesi; • Sede principale dei propri affari e interessi in Italia; • Dal secondo anno di attività, totale valore produzione annua (ex ultimo bilancio approvato) non > 5 milioni di euro; • Non distribuisca e non abbia distribuito utili; • Oggetto sociale esclusivo o prevalente = sviluppo, produzione e commercializzazione prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; • Non costituita da fusione/scissione/cessione di azienda o di ramo azienda • +
REQUISITI (segue) • Almeno uno (requisiti alternativi ) = “innovazione” : • Spese ricerca e sviluppo = o < 15% maggiore valore fra costo e valore totale produzione; • Almeno 1/3 dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo = Ph. D o Laurea Magistrale o Dottorando di ricerca o ricercatore presso istituto di ricerca; • Titolare o depositaria o licenziataria di almeno 1 privativa industriale (su invenzione industriale, biotecnologica) o topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale ovvero titolare diritti per programma per elaboratore originario registrato (presso Registro pubblico speciale programmi per elaboratore), purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
REQUISITI (SEGUE) • Alcuni dubbi interpretativi/applicativi: • Che succede se la società è stata costituita da più di quarantotto mesi ma ha iniziato solo dopo a svolgere attività d’impresa? No, se si accetta la regola giurisprudenziale che identifica costituzione della società e “inizio" dell’impresa”; Attività non esclusiva ma prevalente. Statuto: oggetto sociale = attività innovativa + settori maturi. Prevalenza ? Non “documentale” ma risultati economici attività effettivamente svolta; Trasformazione ? MISE (parere 8/10/2013) “trasformazione ( scissione/ fusione/cessione) non rientra i requisiti ostativi al riconoscimento” (in quel caso la società di capitali aveva acquisito il patrimonio di un’impresa individuale che aveva depositato un brevetto); Spese ricerca e sviluppo = escluse spese per acquisto e locazione di beni immobili. Però incluse spese per sperimentazione, prototipazione e sviluppo business pian, servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, spese legali per registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. Se manca bilancio primo anno di vita = dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Ma è requisito che può essere verificato solo ex post per le nuove start up…. • • •
REQUISITI (SEGUE) • Con le modifiche del 2013 aboliti o semplificati alcuni requisiti: ad es. non è più necessario che la maggioranza dei soci siano persone fisiche = anche persone giuridiche. • In ogni caso i prerequisiti devono essere conservati anche dopo la costituzione! Sen vengono a mancare = disciplina ordinaria
• Iscrizione presso Sezione Speciale Registro Imprese (+ sezione ordinaria ai fini codice civile): • Semplificata = on-line con firma digitale, autocertificazione, totale esenzione diritti segreteria e imposta di bollo (per 4 anni), facsimile di dichiarazione è online. • L’attività deve essere avviata contestualmente altrimenti non può essere iscritta nella Sezione Speciale
Iscrizione nella Sezione Speciale è conditio sine qua non per usufruire delle deroghe e dei benefici di legge
START-UP A VOCAZIONE SOCIALE Art. 25, comma 5, sottocategoria = stessi requisiti + operatività solo nei settori elencati (assistenza sociale, sanitaria, educazione etc. , tutela ambiente, turismo, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca, formazione extra-scolastica, servizi strumentali ad imprese sociali). Stesso regime di favore + ulteriori misure di sostegno di natura fiscale.
INCUBATORE CERTIFICATO Definizione = • Aziende che raccolgono le idee imprenditoriali, stimate ad alto potenziale economico, ed offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative. • Stessi requisiti di forma societaria, nazionalità e residenza fiscale start-up + oggetto è quello di sostenere nascita e sviluppo start-up +
INCUBATORE CERTIFICATO • • • + Ex D. M. 22 febbraio 2013 (MISE) : adeguate strutture per accogliere Start-up Innovative: (superficie minima in 400 m 2. ); attrezzature adeguate all'attività di Start-up: (Allegato A : connessione veloce ad internet / macchinari per test /sale prove prototipi); struttura manageriale adeguata = esperti in ambito imprenditoriale (almeno 3 lavoratori, collaboratori o professionisti che operino continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicati in modo specifico al supporto e alla consulenza alle Start-up Innovative, e caratterizzati da competenze ed esperienze specifiche + esperienza di durata non > 15 anni in materia di impresa e di innovazione del personale; Collaborazione con enti, pubblici o privati, che realizzino progetti in collaborazione con Startup Innovative: contratti e/o convenzioni quadro con centri di ricerca e Università finalizzati allo sviluppo delle Start-up Innovative, oppure, contratti e/o convenzioni quadro attivi con istituti di credito e/o fondi di Venture Capital finalizzati allo sviluppo delle Start-up, o contratti e/o convenzioni quadro attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc. ), finalizzati allo sviluppo di Start-up; avere "adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative“ (v. Allegato B, almeno 4 condizioni tra quelle previste).
INCUBATORE CERTIFICATO La finalità di questa normativa è quella di sostenere la progressiva crescita dimensionale degli incubatori, valorizzando nel territorio nazionale le strutture di eccellenza capaci di imprimere un forte sviluppo al sistema produttivo, evitando così finanziamenti a pioggia poco meritocratici.
INCUBATORE CERTIFICATO • Se e solo se sussistano tutti i requisiti = • iscrizione dell'Incubatore nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese territorialmente competente (stessa semplicità). • Requisiti devono permanere per intera esistenza della società = altrimenti cancellazione dalla sezione del Registro. • Non è previsto per gli Incubatori Certificati un limite massimo di tempo per cui usufruire delle agevolazioni previste dalla legge ( start-up ).
AGEVOLAZIONI PER START-UP ED INCUBATORI: ONERI FISCALI ETC. CONDIZIONATE AD ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE REGISTRO. 1) No bolli e dir. segreteria per iscrizione Registro, né diritto annuale per CCIAA ( Srls); però se si costituiscono in forma diversa dalla Srls = sì oneri notarili. Start-up = fino a 4 anni. 2) Agevolazioni fiscali per i finanziatori: persone fisiche = fino al 19% Irpef somma investita per almeno 2 anni nel capitale sociale; società = fino al 20% Ires (ma limite massimo agevolazioni); per start-up a vocazione sociale (25% e 27%).
(segue) DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO 1) Riduzione del capitale perdite < 1/3 o al di sotto minimo legale (artt. 2446, 2482 -bis, 2447, 2482 -ter c. c. ) = estensione di 12 mesi del periodo c. d. rinvio a nuovo delle perdite (cioè chiusura del secondo esercizio successivo) e della decisione di ricapitalizzare o trasformare = dilatazione tempi per consentire assorbimento perdite [per questo no distribuzione utili]; 2) Per srl = possibilità di attribuire particolari diritti ai soci (quote senza dir. voto o con voto non proporzionale a partecipazione o dir. voto limitato) = diversificazione opzioni investimento (= spa) + sì ad operazione su proprie quote per fidelizzare ed incentivare il management + emissione di strumenti finanziari con dir. patrimoniali o amministrativi per chi presta opera o servizi + offerta al pubblico per quote (anche crowdfunding, portali on-line per la raccolta capitali, v. art. 30 DL 179/2012); [per modifiche atto costitutivo = no limite dei 4 anni = srl “anomale”] 3) No disciplina società di comodo
(segue) DEROGHE AL DIRITTO FALLIMENTARE 1) Inapplicabilità fallimento e altre procedure concorsuali finché si mantenga la qualifica di start-up innovativa (art. 31 DL 179/2012); 2) In caso di crisi solo: Capo II l. 27. 1. 2012 n. 3 = procedura di composizione crisi da sovraindebitamento.
DEROGHE AL DIRITTO LABURISTICO Su contratti a tempo determinato deroghe per facilitare flessibilità in uscita (v. art. 28 DL DL 179/2012)
i. Srl = tipo ulteriore ? • Problema si è posto per i. Srl che mostra le maggiori deroghe rispetto al diritto societario ?
i. Srl = tipo ulteriore ? • “Solo esenzioni al diritto comune per ridurre i costi (soprattutto del lavoro dipendente e tributari) e favorire la provvista dei mezzi propri e di credito e “diluire" nel tempo i rischi dell’indebitamento a beneficio di quanti sviluppino iniziative di produzione di beni e servizi ad alto valore tecnologico” (Spada-Maltoni) • Peraltro le deroghe non sono obbligatorie ma facoltative da inserire nello statuto (opt-in) + tempo limitato = variante modello di base.
Dati statistici Al 30. 3. 2014 (Infocamere): 1792 Start-up Innovative Quasi totalità = Srl (Ordinaria, Semplificata, con Socio Unico o a Capitale Ridotto); solo 29 = s. p. a. ; 24 = società cooperative (e 3 società cooperative a resp. lim. ) Settori: soprattutto produzione software e consulenza informatica, ricerca e sviluppo.
DATI STATISTICI (1): forma Srl <1% 2% 2% 1% Srl. S 6% Srl a Socio Unico Sp. A Cooperativa Srl. CR Scrl 6% 83%
DATI STATISTICI (2): capitale sociale Meno di 0, 10 mln di € Tra 0, 11 e 0, 50 mln di € 1%% <1 11% 1% 87% Tra 0, 51 e 1, 00 mln di € Tra 1, 01 e 2, 00 mln di € Tra 2, 01 e 5 mln di €
DATI STATISTICI (3): numero dipendenti 1% 10% 3% Meno di 4 Tra 5 e 9 Tra 10 e 19 Più di 20 86%
DATI STATISTICI (4): settori Servizi 4% <1 <1 % % 18% Industria/Artigian ato Commercio 77% Agricoltura/Pesca Turismo
• • • I FINANZIAMENTI Risk Sharing Instrument: per stimolare, con strumenti di garanzia, banche e intermediari finanziari nell’erogazione di prestiti a piccole e medie imprese che mostrino e assicurino attività inerenti a ricerca/sviluppo/innovazione (nell’ambito del 7 PQ proposto da Commissione Europea e attivato dal Fondo Europeo Investimenti). Finanziamenti subordinati ad una serie di requisiti (cioè non basta essere start-up ma “impresa ad alta crescita”, premio innovazione, brevetto registrato etc. ) Business angels: investitori informali (imprenditori, dirigenti, consulenti etc. ) con capitali propri, rete di conoscenze, esperienza e qualità imprenditoriali o dirigenziali. Persona fisica che professionalmente investa in piccole e medie imprese = acquisizione, gestione, dismissione partecipazioni o intervento attivo nelle dinamiche imprenditoriali. Statuto Associazione italiana B. A. (IBAN) e Italian Angels for Growth (IAG). Patrimonio proprio: denaro, credito, beni tangibili o intangibili (idee, esperienza). Investimenti in energie rinnovabili, alta tecnologia, elettronica. Venture capital: sottoscrizione o acquisto di quote o azioni rilevanti in soggetti imprenditoriali a non breve scadenza (ma comunque temporaneo) = guadagno dalla rivendita delle quote acquistate. Mira alla crescita della realtà imprenditoriale, ma non gestione diretta o controllo; comunque importante tasso di crescita. Early stage financing (es. Start-up, in fase embrionale o di avvio) o Expansion financing.
L’INCUBATORE UNICAL: IL TECHNEST • Fondato nel 2010 presso Università della Calabria. Ha sede presso il campus Unical, presso il Cal. Park, il Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria. Il Liason Office d’Ateneo cura gli aspetti amministrativi della gestione (contratti, acquisti, fatture). Finalità = incentivazione e sostegno di idee innovative d’impresa. • Finanziamenti erogati nell’ambito del progetto “Crescita”, istituito presso il MISE (DM 1. 8. 2006) destinato a settori caratterizzati dalla notevole rilevanza dell’elemento tecnologico. 3 fasi di pre-incubazione: 1) selezione, con bando pubblico, di possibili idee imprenditoriali (30); 2) tutoring da parte di 11 advisor con competenze diverse (gestione aziendale, marketing strategico) per aiutare e sostenere le idee (formazione, consulenza per redigere studio di fattibilità tecnico/ec. ) + voucher di 1000 euro per gruppo per attività formative personalizzate (frequenza di corsi, workshop etc. , 3) ulteriore bando di gara per selezione imprese destinate all’incubazione vera e propria (bando aperto a qualunque impresa innovativa, non solo ai 30). Sono stati scelti 15 progetti che per i 3 anni successivi hanno goduto dei servizi offerti dal Technest. • Nel 2011 il Technest ha incubato i 15 progetti imprenditoriali selezionati fornendo loro i propri servizi: assistenza logistica, telematica, organizzativa, servizi informativi, di consulenza, formativi (es. analisi di mercato, proprietà intellettuale, supporto a progettazione, networking per capitali di rischio).
L’INCUBATORE UNICAL: IL TECHNEST • Imprese selezionate: 3 settori = qualità della vita e salute (7 aziende incubate), materiali e nanotecnologie (3 soggetti incubati), ICT (5 soggetti incubati). • Rapporto Technest soggetti incubati sorge da un “contratto di incubazione” in cui sono specificati i servizi offerti dall’incubatore alla start-up.
L’INCUBATORE UNICAL: IL TECHNEST • Oggetto del contratto di prestazione servizi di incubazione: uso locali attrezzati ad ufficio all’interno del Technest + sala multimediale comune per riunioni, seminari etc. (parte dei costi è addebitato all’impresa incubata) + servizi amministrativi e logistici a cura del Liason Office + formazione/assistenza professionale (anche su brevetti e proprietà intellettuale o su finanziamenti), incentivo all’internazionalizzazione (Liason Office + Technest), a forme di partnerships. Personale interno (no costi) o esterno. • Monitoraggio da Technest costante e comunque al termine di ogni anno per vagliare sviluppo e controllare permanenza requisiti (Rapporto di monitoraggio). • Piccole realtà con bassi fatturati.
Una buona notizia ! 2 Incubatori italiani nella TOP 10 mondiale: H-Farm (Roncade, Treviso) e Nuvolab (Milano. Pisa) entrambe associate ad Università (Cà Foscari, Cattolica/Scuola Superiore S. Anna) da Il Sole 24 ore, 17. 9. 2014
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