SOSsostegno MODULO I INCONTRO 15 dicembre 2016 CTI
SOS…sostegno MODULO I INCONTRO 15 dicembre 2016 CTI – COMO LAGO
Scopo dell’incontro: Fornire la cassetta degli attrezzi sulla tematica dell’inclusione a scuola
Coordinate dell’intervento Panorama normativo Chi sono gli alunni disabili Strumenti che favoriscono l’inclusione La valutazione L’insegnante di sostegno
Il panorama normativo Breve storia dell’integrazione nella normativa La legge 104/92 Linee guida sulla disabilità Convenzione dell’ONU Circolari ministeriali sui BES
La via italiana all’inclusione scolastica L’Italia è stata tra i primi Paesi a scegliere la via dell’integrazione degli alunni con disabilità in scuole e classi comuni • dall’esclusione all’inserimento • dall’inserimento all’integrazione • dall’integrazione all’inclusione
Il cammino normativo dall’isolamento all’inclusione 1928 Riforma Gentile: scuole speciali, classi differenziali o istituti per “corrigendi” 1962 Legge n. 1859: scuola media unica, classi di aggiornam ento e classi differenziali 1968 Legge n. 444: scuola materna statale, sezioni speciali e scuole materne speciali 1971 1977 Legge n. 118: Legge n. 517: istruzione dell’obbligo nelle classi normali, tranne casi gravissimi ” abolizione classi differenziali (non delle scuole speciali)” 1982 Legge n. 270: ruolo dell’insegna nte di sostegno 1992, Legge quadro n. 104: azione globale per favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap 1994 DPR 24 febbraio -atto di indirizzo definisce i compiti delle unità sanitarie locali in relazione all’applicazione della Legge 104 -descrive accuratamente DF, PDF e PEI e ruoli e compiti di tutte le istituzioni coinvolte Luglio 2009 Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità (MIUR). 1987 sentenza della Corte Costituziona le: la scuola superiore deve accogliere i soggetti handicappat i
Legge n. 517 /1977 Sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap. Viene inoltre stabilito che le classi in cui viene inserito un portatore di handicap, non devono avere più di 20 alunni ed inoltre devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio- psico- pedagogico e forme particolari di sostegno (art. 7) Legge n. 270/1982: istituzione del ruolo dell’ insegnante di sostegno
La legge 104/1992 e l’atto di indirizzo 1994 Legge quadro, azione globale per la piena integrazione delle persone handicappate • unifica e completa tutta la normativa precedente Quattro sono gli ambiti di intervento: • principi generali e definizioni (accertamento dell’handicap, diritti, prevenzione, cura e riabilitazione, …) • diritto all’educazione e all’istruzione e integrazione scolastica • integrazione lavorativa • altri provvedimenti per facilitare l’integrazione sociale (barriere architettoniche, mobilità e trasporti, diritto di voto …)
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. Art. 13. Integrazione scolastica: strumenti per l’integrazione che debbono essere messi a disposizione in modo coordinato dalla scuola, dagli Enti Locali e dalla ASL Art. 14. Modalità di attuazione dell’ Integrazione. Strategie per il successo formativo: Diagnosi funzionale Profilo dinamico funzionale Piano educativo individualizzato Continuità degli interventi In verticale (al successivo ordine di scuola) In orizzontale (gli accordi di programma)
LA LEGGE 104 SANCISCE • il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola (art. 12); • Nessuna difficoltà di apprendimento può impedire il diritto all'istruzione; • L'integrazione stessa avviene nelle classi comuni (art. 13); • Si conferisce la con-titolarità ai docenti specializzati; • Si stabilisce l'obbligo di formazione e aggiornamento sui temi dell'integrazione a tutti i docenti. (art. 14); • Si stabilisce che la valutazione del rendimento e delle prove d'esame devono rapportarsi al PEI. ( art. 16);
La scuola deve sempre accogliere il disabile Art. 12 Legge 104/92 Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università IMPORTANTE: La Corte Costituzionale stabilisce che la scuola è obbligata a garantire tutte le condizioni perché gli alunni disabili possano iscriversi a tutti gli ordini e gradi di scuola. “Neanche di fronte ad un caso gravissimo, recita la sentenza, puo’ essere rifiutata l’iscrizione e la frequenza in modo aprioristico” SENTENZA N. 215/1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA CM 262/1988
Linee Guida del M. I. U. R. Prot. n. n° 4274/09 (Integrazione scolastica degli alunni con disabilità) Richiama alcuni riferimenti internazionali di primaria importanza : La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (ratificata con Legge dello Stato italiano n. 18/09) La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.
L'art 24 dedicato all'educazione riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (. . . ) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita…. A supporto di ogni norma ricordiamo 1. la Conferenza mondiale sui diritti umani dell’ONU che già nel 1993 ha precisato come “tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”. 2. Classificazione Internazionale del funzionamento – ICF (approvata dall’OMS nel 2001) “International Classification of Functioning”, che si propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.
Focalizzazione sulle responsabilità proprie di ciascuna Istituzione scolastica e sui “fattori di qualità” così schematizzati: • Ruolo di garante dell’integrazione assegnato al Dirigente scolastico • Piena responsabilizzazione di ciascun docente della classe e degli altri operatori • Piena integrazione dell’alunno nel gruppo classe • Cura individualizzata degli aspetti relazionali, educativi e didattici • Piena integrazione professionale tra docenti di sostegno e docenti di classe • Pieno riconoscimento reciproco delle diverse professionalità coinvolte • Alleanza tra scuola, servizi e famiglia, con piena responsabilizzazione di ciascuno • Effettiva regia da parte dell’USR per l’integrazione interistituzionale sul territorio
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Assemblea ONU – dic 2006 Parlamento Italiano – feb 2009) strumento concreto per • combattere discriminazioni e violazioni diritti persone con disabilita • riconoscere status di cittadini • art. 7, garanzie per le bambine e i bambini con disabilità (libertà, sicurezza, istruzione adeguata) • Art 9 – Accessibilita : adozione di misure adeguate a garantire alle persone con disabilita , su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso [. . . ] all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione
Art 19 – Vita indipendente e inclusione nella società : misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare [. . . ] la loro piena integrazione e partecipazione nella società art. 24, 2 b: le persone con disabilità devono poter accedere ad una educazione primaria e secondaria inclusiva, di qualità e gratuita, nelle stesse condizioni delle altre persone e nella comunità in cui vivono.
C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 ·deficit del linguaggio ·deficit delle abilità verbali e non verbali ·deficit della coordinazione motoria ·disprassia ·funzionamento cognitivo limite o misto (F 83); 2, 5% della popolaz. scolastica (200. 000 alunni) ·ADHD e spettro autistico di tipo ·lieve (1%; 80. 000 alunni) ·comportamento oppositivo provocatorio disturbo della condotta in adolescenza
DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012 BES : STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
STRUMENTI PER L’INCLUSIONE - P. T. O. F. -P. A. I. - R. A. V
La scuola è uno strumento di iniziazione sociale, è il luogo per eccellenza in cui si può intraprendere la strada dell’inclusioneper evitare la perdita di risorse preziose. L’integrazione si realizza in primo luogo attraverso gli organismi previsti dalla normativa (GLH/GLI d’Istituto – GLH operativo) che sono utili se e quando sono luoghi di condivisione di strumenti di osservazione per i bisogni educativi del disabile e per superare la logica dell’emergenza. La definizione collegiale e partecipata dei percorsi educativi e formativi segnano la presa in carico dell’alunno diversamente abile da parte di tutto il consiglio di classe, famiglia, ASTT, ecc
Azioni di ogni istituzione scolastica • Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione ( G. L. I. ); • Elaborazione del piano annuale per l’inclusivita’ ( PAI ); • Delibera del PAI da parte del C. D. e (invio URSS Glip e Glir); • Aggiornamento PTOF/RAV; • Rilevazione e monitoraggio inclusivita’ della scuola del grado di
G. L. I. Gruppo di lavoro per l’inclusione. Funzioni: • rilevazione dei BES presenti nella scuola; • raccolta e documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere; • focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; • elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)
AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE I CTS come interfaccia: q fra l’Amministrazione e le scuole, q fra le scuole stesse come rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. Le scuole dovranno impegnarsi a perseguire accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali: ØASST, ØServizi sociali e scolastici comunali e provinciali, ØEnti del privato sociale e del volontariato, ØPrefetture 23
(C. M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02
Ruolo dell’insegnante di sostegno E’ un insegnante specializzato nominato dal U. S. P. e assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe in cui è presente l’alunno disabile certificato; è contitolare della classe a cui l’alunno appartiene ed opera per la sua integrazione nei modi, tempi e luoghi definiti nella progettazione condivisa. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C. M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D. Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
L’INSEGNANTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO DEVE ESSERE IN GRADO DI GARANTIRE Un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative per favorire una progressiva riduzione della didattica cosiddetta frontale Un lavoro di consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie individualizzanti e quindi dirette a costruire un Piano Educativo Personalizzato per l’allievo Div. abile La conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e le risorse dell’alunno Div. abile a partire dalla conoscenza di metodologie particolari, che non sono in possesso dell’insegnante curricolare
I compiti dell’insegnante per le attività di sostegno 1. Accogliere l’alunno 2. Contattare la scuola di provenienza, raccogliere le informazioni per favorire il passaggio tra ordini di scuola 3. Presentare il caso al Consiglio di Classe all’inizio dell’anno, con l’eventuale supporto degli specialisti ASL, dei genitori e degli insegnanti dell’anno precedente per gli alunni iscritti per la prima volta 4. Coordinare le informazioni sull’alunno, favorendo così i rapporti tra scuola, famiglia, servizi 5. Partecipare alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui è inserito l’alunno certificato, compresi gli scrutini e gli esami finali, escluso l’esame di Stato 6. Svolgere, eventualmente coadiuvato dalla figura dell’educatore, la funzione di “regia” del programma di integrazione/inclusione nella classe dell’alunno diversamente abile.
Definizione Legge 104/92 Art. 3. Soggetti aventi diritto 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’iter per ottenere la certificazione 1. I docenti segnalano le difficoltà degli studenti alla famiglia 2. La famiglia può rivolgersi ad un medico sia privato che pubblico, che rilascia la CERTIFICAZIONE CLINICA; 3. La famiglia chiede poi la valutazione relativa all'accertamento dell'alunno disabile, effettuata a cura della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), tramite appositi collegi di accertamento (composti da 1 neuropsichiatra infantile, 1 psicologo, 1 assistente sociale) che redigono il VERBALE DI ACCERTAMENTO (atto formale indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità (DPCM 185/2006, Regione Lombardia DGR 3449 del 7. 11. 2006 e DGR 2185 del 4. 8. 2011). «nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» .
4. Viene infine rilasciata la DIAGNOSI FUNZIONALE dai competenti servizi dell’ASST, sottoscritto dalla famiglia, nel quale si evidenziano difficoltà, capacità e potenzialità di sviluppo dell’alunno). La Diagnosi funzionale (D. F. ) è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap (D. P. R. 24/2/94, art. 3, comma 1). E’ un atto di competenza esclusiva dell’unità multidisciplinare e riporta la descrizione funzionale con particolare attenzione alle potenzialità dei soggetti. La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale (P. D. F. )
I documenti che accompagnano l’alunno disabile 1. Verbale di accertamento 2. Diagnosi funzionale D. F. 3. Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 4. Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili Costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 L. 196/2003 le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D. lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D. lgs 135/99)
Il Profilo Dinamico Funzionale è il documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno con disabilità. Descrive, a partire da quanto indicato nella Diagnosi Funzionale, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte, ciò che l’alunno sa fare e quello che potrà presumibilmente raggiungere al termine degli interventi educativi e didattici. Esso è redatto e verificato collegialmente da Scuola, ASST e famiglia. Il suo aggiornamento avviene generalmente al cambio dei cicli scolastici, ma è una scelta flessibile. È la base essenziale per la successiva formulazione del PEI.
Il PEI deve essere redatto per tutti gli allievi certificati e nel caso in cui “un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione. ” (OM. n. 90/01 art 15 comma 5).
Il P. E. I. è redatto congiuntamente agli operatori sanitari individuati dalle ASST e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola in collaborazione con i genitori o gli esercenti la patria potestà dell’alunno. (Legge 104/92 art. 12; D. P. R. 24/2/94, art. 5; Accordo di Programma). Il PEI è SEMPLIFICATO quando gli obiettivi disciplinari sono coerenti con gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali ed è DIFFERENZIATO quando gli obiettivi didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi ministeriali, in questo caso può essere articolato per aree disciplinari e non soltanto per materie.
P. E. I. SEMPLIFICATO Parere n° 348 del 10 – 04 -1991 del Consiglio di Stato art 15 co 3 dell’OM 90 del 2001 -punta all’acquisizione delle conoscenze e competenze fondamentali -diversificazione della metodologia di comunicazione dei contenuti ed uso di eventuali sussidi specifici - presenza dell’insegnante di sostegno nella classe - interventi individualizzati essenzialmente in classe - possibili passerelle interne -nessuna riduzione d’orario - tempi più lunghi rispetto alla classe anche nell’esecuzione delle prove -verifiche orali programmate con argomenti circoscritti - interrogazioni brevi e frequenti anche con domande dal posto -Prove equipollenti DIFFERENZIATO art. 14 dell’O. M. 90 / 2001 -costituisce il segmento didattico del progetto di vita dell’alunno con particolari attenzioni alle abilità sociali e strumentali di base -evidenzia le finalita’ generali, gli obiettivi, i moduli e i contenuti alla cui acquisizione partecipano, con il loro specifico, tutte le discipline coinvolte -contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive potenzialità dell’alunno che possono essere differenziati anche solo per alcune discipline -uso di sussidi e materiali specifici - presenza in classe dell’insegnante di sostegno -interventi individualizzati - partecipazione ad attività mirate di laboratorio - possibili passerelle interne -possibile riduzione d’orario anche con l’esclusione di alcune discipline - possibili progetti speciali – v -Verifiche relative alle attività individualizzate svolte --valutazione: considera il percorso effettivo compiuto, certifica conoscenze e competenze acquisite
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ Scuola secondaria di primo grado (art. 11 O. M. 90/2001) In sede di scrutinio, l’alunno, qualora abbia raggiunto gli obiettivi previsti nel PEI, viene promosso alla classe successiva. Nella terza classe della scuola secondaria di primo grado, il consiglio di classe decide se ammettere l’alunno a sostenere gli esami prevedendo, qualora lo ritenga opportuno e basandosi sul percorso pregresso dello studente, la predisposizione di prove differenziate, le quali devono “essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali” (comma 12). Solo nel caso in cui l’alunno non raggiunga gli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere se fargli ripetere la classe o se fargli sostenere l’esame al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo (comma 12) che, comunque, gli permetterà la prosecuzione del percorso scolastico, anche se solo ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Solo nei casi di particolare gravità il consiglio di classe non rilascia detto titolo ma riconosce i crediti formativi.
LA VALUTAZIONE DEVE COMUNQUE AVERE LUOGO Poiché ha un valore positivo da un punto di vista formativo educativo (parere del Consiglio di Stato 1991) È RELATIVA Agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla base del P. E. I. CAPACITÀ E MERITO Vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazione di minorazione (sentenza Corte Costituzionale 215/87)
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Una scuola inclusiva deve sempre “ promuovere il diritto dell’alunno di essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE prof. ssa del Conte Michela Referente inclusione Istituto professionale “G. Pessina
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