SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Altre fonti di finanziamento
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Altre fonti di finanziamento
Sottocapitalizzazione e finanziamento srl • Capitale = somma del rischio assunto da tutti i soci NO garanzia delle obbligazioni sociali QUINDI CAPITALE COME MEZZO DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA • Capitale= strumento per favorire i prestiti di terzi? NO Il merito di credito si valuta sulla base del patrimonio effettivo Art. 2482 -bis – le perdite che non incidono sul minimo legale sono rilevanti solo per i soci. E’ possibile non procedere alla copertura della perdita fino all’approvazione del bilancio Se l’assemblea va deserta i soci possono chiedere al Tribunale l’adeguamento capitale reale-capitale nominale (altro tempo) Se non si chiede al Tribunale la srl vive sottocapitalizzata; l’omessa denuncia genera responsabilità solo degli amministratori e organo di controllo
problema • La previsione di un capitale pari ad 1€ per la srl amplifica la problematica poiché finchè non si intacca € non si verifica la causa di scioglimento COME POSSONO TROVARE GARANZIA NEL CAPITALE I NUOVI FINANZIATORI? Piuttosto sembra rilevare il patrimonio inteso come valore della srl comprensivo della storia, della capacità di fare reddito, delle eventuali garanzie personali o reali di assistenza del credito La sottopatrimonializzazione della srl giustifica il ricorso al finanziamento ma influenza il merito creditizio = cercare mezzi finanziari esterni non bancari
Finanziamento soci • Art. 2467 c. c. = versamenti a titolo di mutuo indipendentemente dalla previsione degli interessi (da escludere i versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o in conto ripianamento perdite • Art. 11 Tub = vietato la raccolta del risparmio tra il pubblico in quanto la srl non è soggetto qualificato (v. anche Delibera CICR 1058/2005 esclude che il finanziamento soci sia raccolta del risparmio tra il pubblico se soci iscritti nel libro soci/Registro imprese da lameno 3 mesi e che detengano almento il 2% del capitale sociale) • Il fiannziamento è possibile ove espressamente previsto in Statuto
segue • Art. 2467 c. c. prevede i finanziamenti «anomali» = quelli in sostituzione di un conferimento di capitale di rischio che determinano una sottopatrimonializzazione perché il patrimonio è inadeguate rispetto all’attività dell’impresa • Rileva: 1. Il patrimonio netto della srl 2. Capacità oggettiva di ottenere credito NB. Si intende contrastare il fenomeno dell’impresa la cui capacità di indebitamento è sproporzionata rispetto alla capacità di fare reddito = mostro che trova finanziamenti anche in ipotesi di default • Si vuole evitare distorsioni alle regole di mercato
segue • Il riferimento al fallimento può far pensare che solo se la srl versa in stato d’insolvenza si realizzi la postergazione = situazione innaturale e residuale MA 1) La valutazione dello squilibrio si valuta al momento di concessione del finanziamento. L’eventuale insolvenza successiva non rileva ai fini della postergazione 2) La postergazione opera quando la srl non è in grado di adempiere integralmente le proprie obbligazioni; diversamente i creditori saranno tutti soddisfatti postergati o no Ø La ratio della norma consente il rimborso dei finanziamenti soci postergati quando esiste lo squilibrio tra indebitamento e patrimonio ma con una srl in bonis Ø La dismissione della qualità di socio non fa venir meno la postergazione del finanziamento «anomalo» così come l’acquisizione di questa qualità dopo aver effettuato il finanziamento
Finanziamenti bancari • Le micro imprese sono circa il 95% delle PMI • Queste hanno un’esposizione bancaria superiore a quella delle PMI DUNQUE • IL MERITO DI CREDITO NON DIPENDE DALL’IMPRESA IN SE’ MA ANCHE DAL SETTORE NEL QUALE OPERA E DALLA PROPRIA CAPACITA’ DI AUTOFINANZIARSI • NB La scelta della dotazione di capitale iniziale è molto importante e deve considerare non solo le risorse economiche dei soci, ma anche il tipo di attività che si vuole compiere
Segue: basilea • Gli accordi di Basilea condizionano l’erogazione del credito = direttive alle banche sulla gestione del rischio di credito • Basilea 1 = accantonamento prudenziale dell’ 8% degli impieghi per garantire la restituzione delle somme a richiesta dei depositanti (le banche prestano il denaro raccolto) • Basilea 2 = rating interno o esterno del debitore (possibilità di solvibilità) cui sarà commisurato il merito di credito (Standar&Poor’s; Ftch; strumenti predefiniti della stessa banca) • Cosa si valuta: 1. Capacità storica e futura di produrre reddito, 2. Il patrimoni, 3. Qualità dei ricavi; 4. Qualità e tempestività delle informazioni; 5. Efficienza del managment Il tutto alla luce delle caratteristiche del mercato di riferimento, dell’andamento storico del rapporto banca/impresa e sistema bancario/società.
segue • Il rating non è richiesto se la srl fattura meno di € 5. 000, 00 e richiede finanziamenti inferiori a € 1. 000, 00 perché se non vi sono situazioni o fatti particolari il rischio è considerato basso • Le banche potrebbero anche finanziare una srl a capitale 1€ anche in assenza di garanzie MA devono accantonare somme proporzionali al rischio che si assumono
Finanziamenti innovativi • La microimprese ricorrono sempre al finanziamento bancario e fino alla crisi finanziaria degli ultimi anni questo ricorso non ha mai creato problemi • La crisi finanziaria ha indotto una stretta creditizia QUINDI le micro imprese tendono a rivolgersi altrove • Decreto sviluppo, decreto sviluppo bis e decreto Italia si interviene sulla disciplina degli strumenti finanziari innovativi rendendo gli strumenti noti più agevolmente utilizzabili dalle imprese • Strumenti innovativi per le srl sono: le cambiali finanziarie e i titoli di debito(sono escluse le micro imprese cioè le srl sottocapitalizzate) • Borsa italiana ha predisposto un apposito segmento di mercato dedicato a questi strumenti • E’ una forma di finanziamento che consente alle imprese solide di differenziare le fonti di finanziamento riducendo i rischi derivanti dalle contrazioni dei finanziamenti esterni
Segue: le cambiali finanziarie • L. 13 gennaio 1994 n. 43; i decreti recenti le definiscono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a 36 mesi. Possono essere dematerializzate • Circolano con la girata e con la clausola «senza garanzia» vengono girate ad investitori professionali che non siano soci della srl. • Devono contenere l’indicazione dei proventi eventualmente pattuiti ed avere i requisiti dei titoli all’ordine «cambiali» • Costituiscono raccolta del risparmio ai sensi dell’art. 11 del Tub che le disciplina • La società deve essere assistita da un soggetto autorizzato nella procedura di emissione e collocamento sul mercato dei titoli
Segue: titoli di debito • Art. 2483 c. c. = titoli sottoscritti e negoziati solo da investitori professionali • Possono contenere clausole di partecipazione agli utili della srl (commisurandola agli esiti dell’attività d’impresa) o di subordinazione (definisce i termini della postergazione) purchè la scadenza dei titoli sia uguale o superiore ai 36 mesi • In caso di clausola di subordinazione si applica la disciplina dell’art. 2435 c. c.
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