Sicurezza nella scuola DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009
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Sicurezza nella scuola DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 n. 106 Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D. lgs. n. 81/2008 L’obiettivo del Decreto è quello di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa e provvedere alla loro eliminazione o a limitarne gli effetti dannosi per tutti gli utenti dell’ambiente di lavoro
Obblighi fondamentali del D. lgs. n. 81/2008 (art. 15) §VALUTARE tutti i rischi per la salute e la sicurezza §PROGRAMMARE la prevenzione §ELIMINARE o ridurre i rischi §LIMITARE l’uso di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro §INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per i lavoratori §INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
§FORNIRE ISTRUZIONI adeguate ai lavoratori §PARTECIPAZIONE e CONSULTAZIONE dei lavoratori §PROGRAMMAZIONE delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi §INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE di emergenza da attuare §REGOLARE MANUTENZIONE di ambienti, attrezzature, impianti
Destinatari della normativa Datore di lavoro Nella scuola è il Dirigente Scolastico che ha il compito di porre in atto tutti gli adempimenti di carattere generale al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del D. lgs. 81/2008.
Obblighi del datore di lavoro n n n elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e le modalità di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli alunni; fornire lavoratori ed alunni, se necessario, di idonei dispositivi individuali di protezione (DPI);
§richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; §adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio §adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dai locali della scuola §nominare e formare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e all’emergenza e i preposti
Obblighi dei lavoratori n Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (DS). (art. 20)
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (DS) e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i preparati pericolosi ed i dispositivi di sicurezza; • segnalare, immediatamente, al datore di lavoro (DS) o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
• non rimuovere o modificare, senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (DS)
La valutazione dei rischi Il Documento di valutazione dei rischi rappresenta una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività. Tale documento è finalizzato ad individuare le misure adeguate di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e e di sicurezza.
n Danno: una qualunque alterazione, n Rischio: probabilità che sia raggiunto il n transitoria o permanente, dell’organismo, di una sua parte o di una sua funzione. limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (D. Lgs. 81/08). L’entità di un rischio nasce quindi dalla combinazione della probabilità (P) e della gravità (D)dei possibili danni per l’individuo in una situazione pericolosa (R = P x D).
Valutare il rischio § stimare la probabilità che si verifichi un evento potenzialmente dannoso § stimare l’entità del danno derivante da quell’evento § predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi § ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile l’entità del danno (per es. : uso dei DPI, formazione dei lavoratori)
Il Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) n L’art. 2 comma 1, lettera l del D. Lgs. 81/08 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori “.
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D. Lgs. 81/08, art. 2). Generalmente la misura di prevenzione (tecnica, organizzativa, procedurale o informativa) tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno (prevenzione primaria), ma può essere rivolta anche a fermare l’evoluzione e ridurre le conseguenze del danno (prevenzione secondaria).
Protezione: insieme delle misure (quasi sempre tecniche), messe in atto sia a livello collettivo che individuale, volte a ridurre l’esposizione ad uno o più fattori di rischio. Generalmente la misura di protezione tende ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all’esposizione ad un fattore di rischio.
Composizione del SPP n n n Responsabile SPP (RSPP) dell’istituzione scolastica Addetti SPP (ASPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Figure sensibili (addetti alle squadre di emergenza e antincendio) Preposti (responsabili di plesso, di laboratori, di aule speciali, di uffici)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE n Il D. lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo (artt. 36 e 37) per il datore di lavoro (DS) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’ambiente di lavoro e una formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute.
L’INFORMAZIONE n n n i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte nella scuola; le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza e emergenza;
§i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; §i rischi specifici cui si è esposti in relazione alle attività svolte, le normative di sicurezza e le disposizioni del datore di lavoro in materia; §i pericoli connessi all’uso di sostanze e di preparati pericolosi; §le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
LA FORMAZIONE n n concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti della scuola, organi di vigilanza, controllo e assistenza; rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza (scuola);
Implicazioni didattiche e educative L’art. 11 del D. Lgs. 81/08 contiene indicazioni relative ad attività promozionali da attivare negli istituti scolastici. Al comma 1 - lettera c, si fa riferimento al “finanziamento, da parte del Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale, finalizzato all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria […] di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza, nel rispetto delle autonomie didattiche”.
I documenti n n n Documento di valutazione dei rischi (DVR) Piano di emergenza Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI)
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- Decreto legislativo 566/20
- Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 aggiornato 2021
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