Sicurezza nella scuola DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009

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Sicurezza nella scuola DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 n. 106 Attuazione dell’art. 1 della

Sicurezza nella scuola DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 n. 106 Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D. lgs. n. 81/2008 L’obiettivo del Decreto è quello di valutare i rischi

Il D. lgs. n. 81/2008 L’obiettivo del Decreto è quello di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa e provvedere alla loro eliminazione o a limitarne gli effetti dannosi per tutti gli utenti dell’ambiente di lavoro

Obblighi fondamentali del D. lgs. n. 81/2008 (art. 15) §VALUTARE tutti i rischi per

Obblighi fondamentali del D. lgs. n. 81/2008 (art. 15) §VALUTARE tutti i rischi per la salute e la sicurezza §PROGRAMMARE la prevenzione §ELIMINARE o ridurre i rischi §LIMITARE l’uso di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro §INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per i lavoratori §INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

§FORNIRE ISTRUZIONI adeguate ai lavoratori §PARTECIPAZIONE e CONSULTAZIONE dei lavoratori §PROGRAMMAZIONE delle misure ritenute

§FORNIRE ISTRUZIONI adeguate ai lavoratori §PARTECIPAZIONE e CONSULTAZIONE dei lavoratori §PROGRAMMAZIONE delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi §INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE di emergenza da attuare §REGOLARE MANUTENZIONE di ambienti, attrezzature, impianti

Destinatari della normativa Datore di lavoro Nella scuola è il Dirigente Scolastico che ha

Destinatari della normativa Datore di lavoro Nella scuola è il Dirigente Scolastico che ha il compito di porre in atto tutti gli adempimenti di carattere generale al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del D. lgs. 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro n n n elaborare il Documento di Valutazione dei

Obblighi del datore di lavoro n n n elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e le modalità di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli alunni; fornire lavoratori ed alunni, se necessario, di idonei dispositivi individuali di protezione (DPI);

§richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni in materia

§richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; §adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio §adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dai locali della scuola §nominare e formare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e all’emergenza e i preposti

Obblighi dei lavoratori n Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza

Obblighi dei lavoratori n Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (DS). (art. 20)

 • contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui

• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (DS) e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i preparati pericolosi ed i dispositivi di sicurezza; • segnalare, immediatamente, al datore di lavoro (DS) o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

 • non rimuovere o modificare, senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

• non rimuovere o modificare, senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (DS)

La valutazione dei rischi Il Documento di valutazione dei rischi rappresenta una valutazione globale

La valutazione dei rischi Il Documento di valutazione dei rischi rappresenta una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività. Tale documento è finalizzato ad individuare le misure adeguate di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e e di sicurezza.

n Danno: una qualunque alterazione, n Rischio: probabilità che sia raggiunto il n transitoria

n Danno: una qualunque alterazione, n Rischio: probabilità che sia raggiunto il n transitoria o permanente, dell’organismo, di una sua parte o di una sua funzione. limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (D. Lgs. 81/08). L’entità di un rischio nasce quindi dalla combinazione della probabilità (P) e della gravità (D)dei possibili danni per l’individuo in una situazione pericolosa (R = P x D).

Valutare il rischio § stimare la probabilità che si verifichi un evento potenzialmente dannoso

Valutare il rischio § stimare la probabilità che si verifichi un evento potenzialmente dannoso § stimare l’entità del danno derivante da quell’evento § predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi § ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile l’entità del danno (per es. : uso dei DPI, formazione dei lavoratori)

Il Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) n L’art. 2 comma 1, lettera l

Il Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) n L’art. 2 comma 1, lettera l del D. Lgs. 81/08 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori “.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D. Lgs. 81/08, art. 2). Generalmente la misura di prevenzione (tecnica, organizzativa, procedurale o informativa) tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno (prevenzione primaria), ma può essere rivolta anche a fermare l’evoluzione e ridurre le conseguenze del danno (prevenzione secondaria).

Protezione: insieme delle misure (quasi sempre tecniche), messe in atto sia a livello collettivo

Protezione: insieme delle misure (quasi sempre tecniche), messe in atto sia a livello collettivo che individuale, volte a ridurre l’esposizione ad uno o più fattori di rischio. Generalmente la misura di protezione tende ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all’esposizione ad un fattore di rischio.

Composizione del SPP n n n Responsabile SPP (RSPP) dell’istituzione scolastica Addetti SPP (ASPP)

Composizione del SPP n n n Responsabile SPP (RSPP) dell’istituzione scolastica Addetti SPP (ASPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Figure sensibili (addetti alle squadre di emergenza e antincendio) Preposti (responsabili di plesso, di laboratori, di aule speciali, di uffici)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE n Il D. lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo (artt. 36 e 37)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE n Il D. lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo (artt. 36 e 37) per il datore di lavoro (DS) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’ambiente di lavoro e una formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute.

L’INFORMAZIONE n n n i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi

L’INFORMAZIONE n n n i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte nella scuola; le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza e emergenza;

§i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e

§i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; §i rischi specifici cui si è esposti in relazione alle attività svolte, le normative di sicurezza e le disposizioni del datore di lavoro in materia; §i pericoli connessi all’uso di sostanze e di preparati pericolosi; §le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

LA FORMAZIONE n n concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti

LA FORMAZIONE n n concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti della scuola, organi di vigilanza, controllo e assistenza; rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza (scuola);

Implicazioni didattiche e educative L’art. 11 del D. Lgs. 81/08 contiene indicazioni relative ad

Implicazioni didattiche e educative L’art. 11 del D. Lgs. 81/08 contiene indicazioni relative ad attività promozionali da attivare negli istituti scolastici. Al comma 1 - lettera c, si fa riferimento al “finanziamento, da parte del Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale, finalizzato all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria […] di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza, nel rispetto delle autonomie didattiche”.

I documenti n n n Documento di valutazione dei rischi (DVR) Piano di emergenza

I documenti n n n Documento di valutazione dei rischi (DVR) Piano di emergenza Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI)