Servizio Sanitario REGIONE SARDEGNA S e r v

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale LE NORME DI BIOSICUREZZA NEL NUOVO PIANO DI ERADICAZIONE DELLA PSA IN SARDEGNA ORISTANO 4 MAGGIO 2016

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale DEFINIZIONE DI BIOSICUREZZA Ø Rigida applicazione di norme igieniche Ø Severi controlli su animali e ambiente per prevenire l’ingresso di agenti patogeni

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE Una prevenzione efficace contro le malattie comporta da una parte un aumento di gestione dei costi generali ma permette di ridurre drasticamente i costi derivati

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale L’ANAGRAFE SUINA Registrazione dell’azienda Ø Sono tenuti a registrarsi anche i possessori di un solo suino Ø Tramite sportello SUAP (presentazione DUAP) se titolari di Partita IVA Ø Direttamente al Servizio veterinario se non titolari di Partita IVA

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale TIPI DI ALLEVAMENTO PER AUTOCONSUMO FAMILIARE Ø Allevamento fino a 4 capi Ø Destinato all’autoconsumo Ø Non a scopo commerciale Ø Non movimenta verso altri allevamenti

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale TIPI DI ALLEVAMENTO Ø DA RIPRODUZIONE: vengono allevati verri e scrofe destinati alla riproduzione Ø DA INGRASSO: suini in accrescimento fino al finissaggio, destinati al macello o ad altri allevamenti all’ingrasso

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale LA BDN SUINA GLI OBBLIGHI DEL DETENTORE 1. 2. 3. Tutti gli animali di un'azienda devono essere identificati tramite l’applicazione di un tatuaggio all’orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d’origine dei prosciutti. E’ consentito, in aggiunta al tatuaggio, l’uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell’orecchio destro. Tutti i riproduttori sono identificati singolarmente con una marca auricolare sono valide anche le marche utilizzate per il prelievo del piano peste.

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale LA BDN SUINA GLI OBBLIGHI DEL DETENTORE 1. 2. 3. Nel caso in cui il tatuaggio non sia chiaramente visibile, e in tutti i soggetti con cute pigmentata nelle orecchie è altresì obbligatorio, oltre al tatuaggio l'apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale. Nelle aziende ricadenti nelle zone di restrizione per focolai di PSA nel domestico e/o nel selvatico, entro il 45' giorno di vita dei suini, e comunque prima di ogni movimentazione sia per vita che per il macello, in tutte le altre zone i capi devono identificati entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati. oltre al tatuaggio, è altresì obbligatoria per i riproduttori l'apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante un numero progressivo;

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale LA BDN SUINA GLI OBBLIGHI DEL DETENTORE 1. 2. 3. Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento. (. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta ) Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest’ultima provvederà a registrare in BDN l’evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione; Il registro aziendale può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale COMPITI DEL DETENTORE Ø Acquista il registro di carico e scarico dei suini (Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3. 000 euro) Ø Fa registrare l’allevamento presso la ASL (il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5. 000 euro a 30. 000 euro)

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale COMPITI DEL DETENTORE Ø Identifica i suini con tatuaggio all’orecchio sinistro entro 70 gg. di età (Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato ) Ø Tiene aggiornato il registro (Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1. 800 euro, per ogni operazione non registrata ) Ø Presenta la consistenza dell’allevamento al 30 marzo (Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1. 000 euro a 6. 000 euro. )

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale NOVITA’ DELL’IDENTIFICAZIONE Ø Nei suini a cute pigmentata (neri) o se il tatuaggio non è leggibile si deve apporre la marca auricolare nel padiglione destro riportante il codice aziendale. Ø Nelle zone di restrizione per focolai PSA la marca + il tatuaggio è obbligatoria già dal 45° giorno di vita; Ø Tutti i riproduttori devono essere identificati individualmente; a tal fine è valido l’identificativo applicato dalla ASL per il piano peste. Ø La Asl consiglia di ordinare presso i fornitori di marche delle marche oltre al numero progressivo rechino anche il numero di codice aziendale;

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale REQUISITI DI BIOSICUREZZA Il sito aziendale deve essere recintato con recinzione inamovibile (ancoraggio cordolo in cemento) con altezza minima di 1, 50 metri o barriera (muro) in grado di impedire il contatto con altri suini o cinghiali

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale OBBLIGHI PER LA SPECIE SUINA OBBLIGO DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA OVICAPRINA E SUINA • • • DIVIETO DI DETENZIONE DI SOSTANZE ORMONALI CODICE AZIENDALE • REGISTRO AZIENDALE • REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI ENTRO 3 GG NEL REGISTRO E 7 IN BDN • COMUNICAZIONE CONSISTENZA ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO • ALLEVAMENTO PER AUTOCONSUMO MAX 4 SUINI • TATUAGGIO LEGGIBILE E/O MARCA AURICOLARE • RECINZIONI A NORMA SICUREZZA ALIMENTARE LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE IN PARTICOLARE CONTRO LA BLUE TONGUE • • • BENESSERE VITELLI SUINI E ALLEVAMENTI

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale SI RIBADISCE L’OBBLIGO DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI (BOVINI – OVI-CAPRINI – SUINI) E L’IMPORTANZA DELLA PRESENTAZIONE DEL CENSIMENTO AL 31 MARZO PER I SUINI IL MANCATO RISPETTO DI QUESTI OBBLIGHI COMPORTA LA RIDUZIONE E/O L’ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL PREMIO NEGLI ALLEVAMENTI ESTRATTI PER I CONTROLLI

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale QUALIFICHE SANITARIE AZIENDE SUINE • AZIENDA NON CONTROLLATA PSA • AZIENDA CONTROLLATA PER PSA (AZIENDA SOTTOPOSTA AD UN CONTROLLO UFFICIALE PER L’ANNO IN CORSO) • AZIENDA CONTROLLATA CERTIFICATA PER PSA (AZIENDA SOTTOPOSTA A DUE CONTROLLI UFFICIALI NEI 12 MESI PRECEDENTI)

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale ALLEVAMENTO BRADO E SEMIBRADO • ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO E’ VIETATO I SUINI RINVENUTI AL PASCOLO BRADO DEVONO ESSERE ABBATTUTI E DISTRUTTI • E’ POSSIBILE L’ ALLEVAMENTO DI SUINI ALLO STATO SEMIBRADO IN TERRENI RECINTATI DI SUPERFICIE NON SUPERIORE AI 3 ETTARI CON RECINZIONE PERIODICAMENTE REVISIONATA NELLE AREE INFETTE DA SELVATICO LA RECINZIONE DEVE ESSERE DOPPIA

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo DA 1 A 30 • • • Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori di età superiore ai 45/70 giorni ? Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti dove previsto? Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm. ) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi? Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? Gli automezzi che trasportano animali, , sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Misure di bio-sicurezza in aziende da 1 a 30 suini Devono essere presenti recinzioni (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi. L’altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1, 50 su tutto il perimetro dell’allevamento; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1, 50, si potrà completare la stessa o affiancargli una rete metallica, in modo da raggiungere l’altezza minima di mt 1, 50. La recinzione con rete metallica deve essere inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia. Sono esclusi dall’obbligo della recinzione le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni o in box chiusi in muratura, anche con accesso a cortili, paddock o parchetti se provvisti di idonea recinzione perimetrale e cancelli. Nel caso di allevamenti semibradi, il lotto adibito alla detenzione/pascolo dei suini, non può superare i 3 ha, al fine di poter verificare compiutamente, sia da parte dell’allevatore sia durante i controlli ufficiali, l’integrità delle recinzioni ed avere pertanto garanzie sull’effettivo confinamento degli animali e sull’impedimento all’accesso di altri suidi. Inoltre, negli allevamenti semibradi, devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti.

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Misure di bio-sicurezza in aziende da 1 a 30 suini Ø L’introduzione di nuovi capi è vincolata alla loro provenienza da aziende “certificate” per PSA. Ø Deve essere presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica. Ø e) Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA ( allegato 6). Ø E' vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o casalinghi. Ø Prima e dopo il carico e lo scarico, gli automezzi di proprietà dell’azienda, che effettuano il trasporto per conto proprio, dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dall’AC. Ø Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell’ingresso e prima dell’uscita dall’azienda, mediante aspersione (con vaporizzatore) di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su altre parti del veicolo (se necessaria previa pulizia).

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo DA 31 A 100 § Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? § Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? § Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? § Sono stati identificati individualmente i riproduttori di età superiore ai 45/70 giorni ? § Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti, dove previsti? § Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm. ) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi? § Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? § È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? § Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? § Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL? § Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori? § L’azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all’entrata dell’azienda? § All’ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile ( pulivapor)? § E’ comprovata l’attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione?

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Misure di bio-sicurezza in aziende da 31 a 100 suini Ø Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori. Ø Piazzuola per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, autorizzata dai Servizi Veterinari: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Devono pertanto essere presenti: l’attrezzatura, i disinfettanti e una cartellonistica che definisca disinfettanti utilizzati e tempo di esposizione agli stessi . Nell’autorizzazione rilasciata alla struttura di disinfezione, i Servizi Veterinari riportano le generalità di un responsabile, indicato dall’azienda, che ha il compito di tenere in efficienza la struttura e di firmare (salvo deroghe in sua assenza) tutti gli attestati di disinfezione rilasciati (Allegato n. 8). Ø Il carico e lo scarico dei suini vivi deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa di carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Misure di bio-sicurezza in aziende da 31 a 100 suini Ø Ø Ø Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento. Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro. Disponibilità di un Veterinario libero professionista di riferimento. Disponibilità di un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio in cui deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc. ) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo A 101 A 500 • Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? • Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? • Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? • Sono stati identificati individualmente i riproduttori di età superiore ai 45/70 giorni ? • Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti? • Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm. ) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi? • Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? • È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? • Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? • Gli automezzi che trasportano animali , , sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo Ø Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo della quarantena (minimo 28 giorni), gli animali devono essere controllati clinicamente e trascorsi i 28 giorni, prima dell’introduzione degli animali in allevamento, vengono effettuati tutti controlli ritenuti necessari. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati 28 giorni dopo l'ultima introduzione. Ø Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. Ø Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo Ø Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento. Ø Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro. Ø Disponibilità di un Veterinario libero professionista di riferimento. Ø Disponibilità di un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio in cui deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc. ) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Ø Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo A 101 A 500 • Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? • Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? • Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? • Sono stati identificati individualmente i riproduttori di età superiore ai 45/70 giorni ? • Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti? • Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm. ) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi? • Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? • È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? • Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? • Gli automezzi che trasportano animali , , sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo Le misure di bio-sicurezza delle aziende consistenza maggiore di 500 suini sono oltre a quelle riportate nel paragrafo 1, 2 e 3 anche le seguenti: a) Spogliatoio: devono essere presenti dei locali dedicati specificatamente a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari monouso o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento. b) Procedure Documentate: devono essere disponibili in azienda copie delle procedure documentate inerenti la conduzione dei suini, approvate dalla ASL ed applicate in allevamento sotto la supervisione di un Veterinario aziendale riconosciuto, con il quale l’azienda deve stipulare una convenzione che tiene disponibile in copia.

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo c) Registrazione dei visitatori e degli automezzi: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. d) Deve essere disponibile una copia della convenzione stipulata con uno stabilimento riconosciuto per lo smaltimento degli animali morti. e) Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve essere disponibile una dichiarazione scritta di rinuncia alla detenzione e al contatto da parte del suddetto personale. f) Derattizzazione/disinfestazione: deve essere disponibile un apposito piano aziendale documentato. g) Pianificazione della pulizia/disinfezione secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, qualora questo modello non venga applicato in tutti i reparti dall’allevamento, dovrà essere individuato un metodo alternativo, riportato nel manuale di autocontrollo

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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA S e r v i z i V e t e r i n a r i via Carducci n. 35 0783317767 (Or)Area Sanità Animale MACELLAZIONE FAMILIARE • E’ CONSENTITA LA MACELLAZIONE AD USO FAMIGLIA • PREVIO AVVISO DEL SERVIZIO VETERINARIO • IL VETERINARIO PROCEDE ALLA VISITA ISPETTIVA E AL PRELIEVO DI UN CAMPIONE DI SANGUE E DIAFRAMMA