Seminario LE PECULIARIT DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 25 giugno
Seminario LE PECULIARITÀ DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 25 giugno 2020 – ore 15. 00 Dott. ssa Alessia Vignoli
La giurisdizione nelle controversie tra privati e come giudizio sulle funzioni pubbliche. • Il ricorso contro l’operato di una istituzione (la giurisdizione sull’esercizio di un potere), a differenza dell’intervento del giudice nella risoluzione delle liti tra privati, è il frutto degli ordinamenti più moderni e tradizionalmente viene esercitata quando non abbiano avuto esito favorevole i rimedi di carattere amministrativo. • Il diritto tributario rende particolarmente evidenti le affinità, ma al tempo stesso anche le differenze tra diritto e processo dal momento che, anche rispetto al diritto amministrativo, il provvedimento dell’ufficio fiscale ha sue caratteristiche peculiari.
Giurisdizione e funzione • Diversamente da quanto accade nel processo civile dove la pronuncia del giudice è il primo atto caratterizzato da poteri pubblicistici e da valenza autoritativa, in materia tributaria la sentenza è preceduta dall’intervento di un soggetto pubblico cui tutti, pur senza l’integrale assimilazione al diritto amministrativo, riconoscono una posizione di potere. In fondo proprio la presenza di un’autorità che procede in autotutela (in una delle sue molteplici sfaccettature) ha determinato il carattere impugnatorio del processo tributario (come di quello amministrativo) e ha posto il problema della difesa della parte privata. • La giurisdizione amministrativa è sotto un certo profilo "eccezionale" (residuale) rispetto a quella civile, in quanto ci si aspetta che, di norma, le istituzioni funzionino ed i reclami seri verso il loro comportamento siano episodici.
Giurisdizionalizzazione della funzione: limiti • Oggettiva impossibilità del giudice di sostituirsi con sistematicità alle varie funzioni pubbliche sottostanti; egli infatti non può certo occuparsi di attribuire “il bene della vita” a chi vi aspira, nei settori più disparati, come quello urbanistico, infrastrutturale, concessorio, ambientale o culturale ecc.
Giurisdizione di impugnazioneannullamento • La tutela contro le funzioni non giurisdizionali è "di impugnazione-annullamento"; per assicurare all’interessato il “bene della vita” serve cioè la cooperazione di altri pubblici uffici, tenuti a “conformarsi” alla sentenza. • Il giudice descrive alcuni aspetti della soluzione da adottare, ne indica i principi (sempre latenti nella materia del contendere) e rimanda all’amministrazione per la relativa applicazione.
Il processo civile come modello di riferimento del contenzioso tributario. • Riesame amministrativo come sede naturale della “giustizia” amministrativa. Sindacato sull’esercizio della funzione impositiva. • Giustizia attraverso l’amministrazione (non “contro”). Funzione giustiziale della stessa amministrazione. • Ricorso al processo anche per questioni risolvibili all’interno degli uffici.
Posizione giuridica del contribuente: tra diritto soggettivo ed interesse legitimo • La posizione giuridica soggettiva del destinatario di un atto autoritativo si qualifichi di interesse legittimo: il ricorrente non agisce per l’accertamento dell’obbligazione costituita dall’ufficio fiscale (ovvero per l’accertamento del potere di costituire l’effetto di ciascun provvedimento impugnabile), ma per ottenere il controllo in ordine alla legittimità dell’atto supposto viziato nei limiti di cui ai motivi di ricorso.
Contenzioso tributario e rinvio al c. p. c. Il processo tributario attualmente in vigore è regolato, in via principale, dalle norme del d. lgs. n. 546/1992 e, in seconda battuta o in via sussidiaria, da quelle del codice di procedura civile, in forza del rinvio compiuto dall’ art. 1 del D. lgs. n. 546/1992. La legge processuale tributaria, poi, contiene norme espresse di rinvio a specifiche disposizioni del codice e previsioni che, derogando al rinvio generico, escludono l’applicazione di altre. Il rinvio al codice di procedura civile, proprio perchè formulato in termini generali, impedisce di ritenere che il sistema del processo tributario sia dotato di vera e propria autonomia: l’art. 1, come norma di rinvio formale, è sostanzialmente “in bianco”.
Rinvio al processo civile e suo contenuto minimo. • Nel rinvio al processo civile vanno fatti rientrare i principi generali comuni ad ogni altro ramo dell’ordinamento processuale, trascendenti l’ambito specifico della giurisdizione ordinaria e traduzione concreta di norme costituzionali e di diritto internazionale tutti finalizzati al fine ultimo della funzione giurisdizionale, ossia rendere giustizia nel caso concreto. • Tra questi principi non possiamo fare a meno di segnalare l’indipendenza, terzietà e imparzialità dell’organo giudicante che notoriamente ha avuto un peso determinante nella scelta del processo civile come modello del sistema processuale tributario. • Tuttavia l’assenza di un giudice professionale togato ha posto in dubbio il rispetto effettivo di questi principi; in base alla disciplina del d. lgs. n. 545, tra giudici e una delle parti processuali, ossia l’amministrazione finanziaria, vi è un legame molto profondo, considerato che i più rilevanti poteri relativi a reclutamento, nomina e gestione del rapporto sono conferiti al Ministro dell’economia e delle finanze. • Da più parti si parla di Riforma del processo tributario cercando di individuare un giudice togato…» adatto o addattabile» .
Le parti del processo tributario ed il ruolo del giudice in un giudizio di tipo impugnatorio. • Normalmente il processo si concretizza in un’azione di annullamento che può avere ad oggetto uno dei provvedimenti di cui all’elenco dell’art. 19 D. lgs. n. 546/1992. • Distinzione tra attore e convenuto in senso formale e sostanziale (riflessi sull’onere della prova). • Insufficienza del rito processuale tributario: rito appiattito su quello civilistico dove la lite coinvolge due parti private.
Impugnazione-annullamento o impugnazione-merito? • L’attuale giurisdizione tributaria, definita di "impugnazione-merito" per distinguerla da quella amministrativa generale come "impugnazioneannullamento" • L’espressione impugnazione-merito è frequentemente utilizzata dalla Corte di Cassazione per definire le caratteristiche del processo tributario, si veda, ad esempio la sentenza n. 20052/2014 in cui i giudici affermano che: “L’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di “impugnazioneannullamento”, orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd. “impugnazione-merito”, perche diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte; ne consegue che il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”. .
Giudizio tributario. Sintesi. Il giudizio tributario può essere definito come giudizio sugli atti dell’amministrazione e sul corretto uso della funzione impositiva ed esattiva, più che un giudizio su rapporti giuridici, i cui i fatti costitutivi dell’obbligazione vengono esaminati soltanto di riflesso, nella misura in cui essi sono dedotti negli atti impugnati e investiti dai motivi di ricorso. L’impugnazione dell’atto impositivo, finalizzata al suo annullamento, costituisce il veicolo attraverso il quale il giudice tributario entra nel merito del rapporto tributario e si pronuncia sullo stesso. Da ricordare a questo proposito la teoria, ormai abbandonata, della c. d. provocatio ad opponendum, secondo cui “l’avviso di accertamento tributario presenta due aspetti tra loro interdipendenti: l’uno sostanziale, in quanto pone in essere i presupposti per l’applicazione dell’imposta, l’altro processuale, in quanto è diretto ad affermare, ai fini della sua definitività, la pretesa tributaria, come nel medesimo determinata, affinché il contribuente possa consapevolmente scegliere tra l’accettarla, anche tacitamente, od impugnarla, se ritenuta illegittima, in seguito a tale provocatio ad opponendum”. Così Cass. , 19 giugno 1980, n. 3898, in Leg. e Giur. trib. , 1981, pag. 1343, che seguita: “in relazione a tale seconda funzione, l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali al fine di un’efficace eventuale contestazione sull’an e sul quantum debeatur”.
Giudizio tributario. Segue. • Ovviamente, occorre distinguere a seconda che l’atto risulti essere affetto da vizi formali o sostanziali. • Nel primo caso, infatti, la cognizione del giudice non si estende al rapporto d’imposta, ma si arresta al giudizio sull’atto. • Nel secondo caso, invece, il giudice non puo limitarsi all’annullamento dell’atto impugnato, ma deve esaminare nel merito la pretesa erariale ed effettuare una propria motivata valutazione sostitutiva sulla base degli elementi in atti e sempre entro i limiti posti dalle domande di parte.
Natura della sentenza tributaria • • Con riguardo alla natura della sentenza tributaria, ci si chiede se essa sia costitutiva ed, in specie, di annullamento dell’atto impositivo, oppure accertativa del rapporto d’imposta. Sicuramente la sentenza ridetermina l'imposta, in relazione all'atto, ma non si sostituisce all'atto, altrimenti il giudice svolgerebbe una attività di amministrazione attiva, muovendosi invece "nei limiti" dell'atto, secondo i criteri generali dell'(eventuale) intervento giurisdizionale nel diritto delle funzioni pubbliche non giurisdizionali. In tutti i processi di annullamento, tuttavia, il giudice può fornire all'istituzione che ha emesso l'atto impugnato alcuni principi cui conformarsi; è una tendenza sempre più diffusa anche nel diritto amministrativo, con le sentenze che offrono "programmi di azione" cui le amministrazioni convenute dovrebbero conformarsi. Si parla in proposito di atti “conformativi”, con espressione di dubbia precisione, ma utilizzata anche in materia tributaria. Spesso infatti il giudice descrive la soluzione da adottare, ne indica i principi (sempre latenti nella materia del contendere e rimanda all’ufficio tributario per la relativa applicazione, specie quando si tratta di effettuare distinzioni troppo complesse rispetto alla struttura del processo. Tuttavia anche questo conferma che non si amministra per sentenza.
Natura della sentenza- segue. • Il processo si ferma all'annullamento qualora esistano gravi vizi formali oppure il fondamento della pretesa sia del tutto insufficiente, o sprovvisto di riscontri probatori (carenza di motivazione o di prova). • Il "merito", tuttavia, al di là delle formule di carattere generale utilizzate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si limita alla possibilità di rideterminare il tributo nell'ambito quantitativo richiesto dall'ufficio e soprattutto delle ragioni di diritto e di fatto cui l'amministrazione si riferiva.
Gradi di giudizio La giurisdizione tributaria si articola su due gradi di giudizio di merito: · il primo grado si svolge dinanzi alla Commissione tributaria provinciale; · il secondo grado si svolge dinanzi alle Commissioni tributarie regionali. Contro le sentenze delle Commissioni tributarie Regionali è possibile proporre un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. E’stato abolito l’ulteriore grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria Centrale.
Giurisdizione tributaria art. 2 D. lgs. n. 546/1992 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo DPR. %
Giurisdizione tributaria art. 2 D. lgs. n. 546/1992 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Giurisdizione tributaria Per espressa previsione del legislatore [art. 3 -bis, comma 1, lettera b), del D. L. n. 203/2005] vengono definitivamente rimesse alla cognizione speciale tributaria le seguenti ulteriori controversie relative: ü al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 (Cosap); ü al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, introdotto dall'art. 62 del D. Lgs. n. 446/1997, in alternativa agli omonimi tributi di cui al D. Lgs. n. 507/93; ü al canone per la depurazione e lo scarico delle acque reflue di cui all'art. 14 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 (c. d. legge Galli); ü al canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (denominata Tia: tariffa di igiene ambientale o Ta. Ri. : tariffa rifiuti) che, dal 2001, ha sostituito la Tarsu, tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, ora nuovamente rinominata
Oggetto della giurisdizione tributaria La giurisdizione tributaria ha raggiunto il suo assetto definitivo, identificando nel "tributo di ogni genere e specie comunque denominato" il proprio oggetto. Ciò comporta l'assorbimento delle competenze del Tribunale ordinario in ordine alle "cause in materia di imposte e tasse" previste dall'art. 9 del codice di procedura civile.
Giurisdizione tributaria – art. 2 D. lgs. n. 546/1992 …comma 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Estensione anche ai tributi che verranno eventualmente istituiti Pertanto, come affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E del 2006, ogni tributo, anche di nuova istituzione, rientrerà automaticamente nella giurisdizione tributaria, senza necessità di espresse disposizioni al riguardo.
Effetto chiarificatore ma non innovativo della riforma • La modifica dell’art. 2 non produce alcuna sostanziale modifica rispetto al passato ma assolve ad un ruolo chiarificatore, specie nella elencazione casistica • Superando alcune interpretazioni giurisprudenziali (ctp e ctr in particolare) sulla nozione di tributo inteso nella sua accezione più ampia come una prestazione patrimoniale imposta destinata a finanziare le spese pubbliche
Atti impugnabili (art. 19) 1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie. 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20. 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Carattere dell’elencazione - Tuttavia, per effetto dei vari interventi si potrebbe sostenere che l’elencazione di cui all’art. 19 ha perso la sua tassatività e divengono impugnabili dinanzi alle CTP tutti i provvedimenti che possano essere assimilati per funzione o per natura a quelli indicati dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.
Art. 18 d. lgs. n. 546/92 Requisiti dell’atto introduttivo del giudizio • 1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2. 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.
L’obbligo di assistenza tecnica (art. 12) Il legislatore della riforma del ‘ 92, in considerazione dell’esigenza di maggiore perizia tecnico-giuridica richiesta dal nuovo rito ben più rigido nella forma e molto più articolato nella procedura, ha previsto, per tutta la durata del giudizio, la presenza obbligatoria di un difensore abilitato per le parti “private” della controversia (ovverosia il ricorrente ed il concessionario del servizio di riscossione) che diventa necessaria sin dal momento di proposizione del ricorso. Tale necessità si desume dall’obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato, richiesto, a pena di inammissibilità, fra i requisiti indispensabili per la formulazione dell’atto introduttivo della lite.
Le recenti innovazioni normative in tema di assistenza tecnica (art. 12) Sul punto, il comma 9 dell'art. 3 -bis in esame ha innovato le categorie di soggetti abilitati a svolgere assistenza tecnica nelle controversie dinanzi al giudice tributario. L'attuale formulazione del comma 2 del citato art. 12 enumera, infatti, tra i soggetti abilitati alla difesa "gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. . . ". Dall'elenco dei soggetti abilitati, pertanto: - è stato eliminato il riferimento ai procuratori legali, in conseguenza dell'intervenuta soppressione del relativo albo ad opera dell'art. 1 della L. 24 febbraio 1997, n. 27; - è stata estesa ai consulenti del lavoro l'abilitazione all'assistenza tecnica in tutti i giudizi tributari. 28
Ricorso proposto dalla parte personalmente • L’art. 12, comma 5, a sua volta, stabilisce che nelle "controversie di valore inferiore a 5. 000 di lire (ora euro 2. 582, 00, n. d. A. ). . . i ricorsi. . . possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica". Inoltre, a norma dell'ultimo capoverso del medesimo comma 5, "Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un temine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato". 29
Proposizione del ricorso • Art. 18 d. lgs. n. 546/92 requisiti del ricorso • Notificato (spedito o presentato) all’amministrazione finanziaria in quanto controparte processuale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato • Depositato – pena l’inammissibilità - presso gli uffici della Commissione tributaria provinciale entro 30 giorni dalla notifica unitamente alla documentazione (fascicolo di parte).
Le parti del processo tributario La proposizione del ricorso fa sorgere un rapporto processuale tra alcuni soggetti che assumono, così, il ruolo di parte processuale. Le parti di un processo, di norma, sono rappresentate dalla persona che propone al giudice una domanda (c. d. attore o ricorrente in giudizio) e dalla persona nei cui confronti la domanda viene proposta (c. d. resistente in giudizio). In particolare si considerano parti del processo coloro che, in quanto titolari di interessi giuridicamente rilevanti, hanno la legittimazione ad attivare la controversia giurisdizionale.
Il ricorrente • È il destinatario dell’atto emesso dall’ente impositore o che ha interesse a chiedere il rimborso di somme versate, ma non dovute. • Deve costituirsi entro 30 gg. dalla notificazione, presentazione o spedizione del ricorso depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria.
Il resistente • Per quanto riguarda il ruolo di parte resistente, cioè la parte nei confronti della quale la domanda è stata proposta, si può osservare che per la sua individuazione la norma fa riferimento al soggetto che ha emanato l’atto che s’impugna o che non ha emanato l’atto richiesto. Sono, così, previsti come resistenti o convenuti, in primo grado: • 1. l’Ufficio fiscale che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto; • 2. l’Ente locale territoriale (comune, provincia o regione) relativamente alle controversie inerenti i tributi locali.
Costituzione in giudizio 1. Ricorrente: a pena d’inammissibilità entro 30 gg. dalla notifica del ricorso mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria del fascicolo di parte (contenente i documenti e l’originale del ricorso notificato) 2. Resistente: entro 60 gg. dalla notifica del ricorso mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria del fascicolo di parte (contenente i documenti e l’atto difensivo – c. d. controdeduzioni).
Trattazione della controversia • Fissazione dell’udienza con decreto comunicata alle parti costituite almeno 30 gg. liberi prima del giorno prestabilito • Le parti possono presentare documenti e “memorie illustrative” dei motivi già fatti valere, rispettivamente 20 gg. e 10 gg. prima dell’udienza. • L’udienza è pubblica con esplicita richiesta di parte, altrimenti si svolge in camera di consiglio.
Trattazione della controversia Il processo tributario prevede una udienza pubblica solo se una delle parti la richiede; con "apposita istanza", notificata alle parti costituite (art. 33) non precisando se tale istanza debba consistere in un documento autonomo o possa essere inserita in un altro atto del processo. L’amministrazione finanziaria, con la Circ. n. 242/1998, modificando un precedente orientamento, ammette la possibilità di formulare l’istanza “sin dal primo scritto difensivo”, sia esso il ricorso introduttivo o le controdeduzioni della parte resistente; l’unica condizione che deve essere rispettata è la notifica alla controparte costituita (da effettuarsi entro 10 gg. liberi prima della data fissata per l’udienza di trattazione).
LE IMPUGNAZIONI • L’attuale sistema delle impugnazioni tributarie è, perciò, costruito su due gradi speciali di merito (Commissione tributaria provinciale e regionale) e un grado generale di legittimità (Corte di Cassazione), in analogia al processo civile e penale. 37
Mezzi di impugnazione I mezzi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie sono (art. 50 d. lgs. n. 546/92) : · l’appello; · il ricorso per cassazione; · la revocazione. • Possono costituire oggetto d’impugnazione i provvedimenti aventi carattere decisorio e cioè le sentenze delle Commissioni tributarie, restando, di conseguenza, esclusi quei provvedimenti processuali che non assumono tale veste. 38
Segue - Mezzi di impugnazione • L’indicazione dell’art. 50 d. lgs. n. 546/92 riproduce l’art. 323 c. p. c. escludendo però l’opposizione di terzo, non applicabile al processo tributario. • Nel caso di opposizione di terzo trattandosi di un litisconsorte necessario pretermesso sarebbe legittimato ad un autonoma impugnazione della sentenza • Del resto l’intera disciplina delle impugnazioni è stata regolata dal legislatore mediante un rinvio generalizzato alle norme del codice di procedura civile(da 323 a 338 c. p. c. ) in quanto compatibili con la specifica disciplina del processo tributario dettata dal D. lgs. n. 546/92. 39
Impugnazioni ordinarie e straordinarie Le impugnazioni si distinguono in: • Ordinarie (appello, ricorso per cassazione e revocazione ordinaria) esperibili avverso sentenze non ancora passate in giudicato • Il termine decorre dalla notifica della sentenza o dalla pubblicazione; • Straordinarie (revocazione straordinaria) esperibile avverso sentenze già passate in giudicato (art. 64 d. lgs. n. 546/92 e 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c. p. c. ). • In tal caso il termine (30 gg)decorre dal momento in cui si è avuta conoscenza del fatto che legittima l’azione 40
Procedimento dinanzi alla CTR - Proposizione dell’appello (artt. 51 e 53) L’APPELLO DINANZI ALLA CTR può essere PROPOSTO TANTO DAL CONTRIBUENTE QUANTO DALL’UFFICIO IMPOSITORE (a seconda della parte dichiarata soccombente con la sentenza di primo grado). 41
La competenza della CTR (artt. 52 e 5 d. lgs 546) L'appello deve essere proposto dinanzi alla CTR presso la cui circoscrizione ha sede la CTP che ha emesso la sentenza da impugnare. - Tale competenza è funzionale ed inderogabile; - l'eccezione d'incompetenza può essere sollevata - anche d'ufficio solo nel giudizio in corso dinanzi alla CTR ritenuta priva di competenza; - l'incompetenza è dichiarata con sentenza recante l'indicazione della Commissione tributaria regionale competente. 42
- Slides: 42