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Scuola Superiore della Magistratura Struttura didattica territoriale del distretto di Corte di appello di

Scuola Superiore della Magistratura Struttura didattica territoriale del distretto di Corte di appello di Bari, 20 novembre 2018 Le spese processuali in materia civile Gian Andrea Chiesi Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Suprema Corte di Cassazione

Le spese di lite - Principi generali Art. 535 c. p. p. - Condanna

Le spese di lite - Principi generali Art. 535 c. p. p. - Condanna alle spese. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali (comma 1). Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692 (comma 3). Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130 (comma 4). Art. 130 c. p. p. - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione (comma 1). Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2 (comma 1 -bis) Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto (comma 2).

Le spese di lite - Principi generali Art. 91 c. p. c. - Condanna

Le spese di lite - Principi generali Art. 91 c. p. c. - Condanna alle spese. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (comma 1). … Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (comma 4) [cfr. anche l’art. 152 disp. att. c. per le materie in tema di prestazioni previdenziali] Art. 92 c. p. c. - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte (comma 1). Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero (comma 2). Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione (comma 3).

Le spese di lite - Principi generali Art. 93 c. p. c. - Distrazione

Le spese di lite - Principi generali Art. 93 c. p. c. - Distrazione delle spese. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese Art. 96 c. p. c. - Responsabilità aggravata. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza (comma 1). Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (comma 2). In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3).

Le spese di lite - Principi generali Cosa si intende con il lemma «spese»

Le spese di lite - Principi generali Cosa si intende con il lemma «spese» (di lite)? Si tratta di tutti gli esborsi che complessivamente costituiscono il costo del processo e, dunque, gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con il suo svolgimento. (Bongiorno, voce Responsabilità aggravata, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Ed. Enc. it. , 1991, 1). Sicché è possibile - in via di prima approssimazione - distinguere due tipi di “spese”: a) esborsi riconducibili ad un corrispettivo per la prestazione del servizio giustizia ad opera dell'apparato pubblico (costi giudiziali) quali i tributi (es: contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della controversia, imposta di registro) o i diritti per prestazioni ipoteticamente espletate da impiegati pubblici (cancellieri ed ufficiali giudiziari: anticipazioni forfettarie per notificazioni, diritti di copia etc. ); b) compensi versati a soggetti privati (difensori, consulenti tecnici, custodi) per attività espletate in relazione al processo (inclusi i costi stragiudiziali).

Le spese di lite - Principi generali Fondamento della condanna alle spese Secondo parte

Le spese di lite - Principi generali Fondamento della condanna alle spese Secondo parte della dottrina (Cordopatri, L'abuso del processo, II, Cedam, 2000, 483; Monteleone, Diritto processuale civile, Giuffrè, 2009, 166) la condanna al rimborso delle spese integrerebbe un’ipotesi di responsabilità processuale, volta a sanzionare l'abuso del processo. Tale conclusione fonda essenzialmente su due argomenti: a) l’introduzione dell’art. 96, comma 3, c. p. c. quale norma di carattere generale (con conseguente abrogazione dell’art. 385, comma 4, c. p. c. ); b) il richiamo al principio di lealtà processuale ex art. 88 c. p. c. , contenuto nell’art. 92, comma 1, c. p. c. , che assurge a motivo per modulare la condanna alle spese, orientandola anche a prescindere dalla soccombenza. In realtà l'art. 91 c. p. c. delinea una fattispecie ben distinta dall'art. 96 c. p. c. , non pretendendo un atto o un fatto illecito, pur potendo certo anche coincidervi. Cass. , 21. 1. 2013, n. 1371, in motivazione, sub § 4. “La condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, perché l'esercizio del diritto di difesa non è un comportamento illecito, ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa”.

Le spese di lite - Principi generali Fondamento della condanna alle spese Cass. ,

Le spese di lite - Principi generali Fondamento della condanna alle spese Cass. , Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018 (Rv. 649432 - 01) La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c. p. c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto (sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Conf. anche Cass. , Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12195 del 18/05/2018, Rv. 648485 - 01). Cass. , Sez. 6 -1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018 (Rv. 649328 - 01) Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. Cass. , Sez. 6 -3, Ordinanza n. 29604 del 11/12/2017 In tema di spese processuali, il danneggiante il quale abbia adempiuto alla propria obbligazione risarcitoria prima della proposizione nei suoi confronti di una domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma ulteriore, deve intendersi parte totalmente vittoriosa qualora risulti, all’esito finale del giudizio unitariamente considerato, che il pagamento effettuato prima dell’introduzione della causa aveva integralmente risarcito il danneggiato.

Le spese di lite - Principi generali Natura del capo di condanna alle spese

Le spese di lite - Principi generali Natura del capo di condanna alle spese Cass. , sez. 3, sentenza n. 26415 del 03/11/2008 Ai sensi dell'art. 282 c. p. c. sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria e, di conseguenza, è esecutivo anche quello contenente la condanna alle spese del giudizio, in tutti i casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna ovvero rigetti qualsiasi tipo di azione, dovendo ritenersi che la statuizione sulle spese sia accessoria a quella principale non nel senso proprio di cui all'art. 31 c. p. c. bensì in quanto dipendente dalla stessa che, per ragioni processuali o di merito, definisce il giudizio e consente di individuare una soccombenza. …omissis… pone definitivamente a carico di *** le spese della CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d’ufficio in complessivi € +++ (+++/++), oltre I. V. A. e C. P. , se dovute, come per legge, giusta decreto del ***; condanna ***, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di *** delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € *** così suddivisi: € *** per esborsi ed € *** per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell’Avv. AAA dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.

Le spese di lite - Principi generali Una breve digressione sulla liquidazione CTU Il

Le spese di lite - Principi generali Una breve digressione sulla liquidazione CTU Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d. P. R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost. , da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c. p. c. , senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c. p. c. (Cass. , Sez. 6 -2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017 ); In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. , in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente (Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014 (Rv. 633222 - 01). La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle pari anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti. (Cass. , Sez. 6 -3, Sentenza n. 25179 del 08/11/2013 (Rv. 629267 - 01)

Le spese di lite Art. 91 c. p. c. - Condanna alle spese. Il

Le spese di lite Art. 91 c. p. c. - Condanna alle spese. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (comma 1) … Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (comma 4) Concetto di “soccombenza” Parametri di riferimento Tipologia di provvedimento Deflazione del contenzioso A cosa si fa riferimento?

Le spese di lite Art. 91 c. p. c. - Condanna alle spese. “Il

Le spese di lite Art. 91 c. p. c. - Condanna alle spese. “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo…” La disposizione, intesa in modo rigorosamente letterale, limiterebbe la sua applicazione al solo processo di cognizione ordinario. In senso contrario, ovviamente, è l'orientamento della Suprema Corte, saldo nell'affermare che la statuizione sul riparto delle spese deve essere adottata in ogni pronuncia con cui il giudice, decidendo su posizioni contrapposte, concluda il procedimento o una fase del procedimento innanzi a lui, indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento, dalla forma del provvedimento (sentenza, ordinanza oppure decreto) e dalla attitudine di esso a costituire cosa giudicata in senso formale o sostanziale ( Cass. 19979/2008; Cass. 14742/2006). Essenziale per la pronunzia sulle spese, dunque, è che il provvedimento presenti due connotati: a) la decisorietà su diritti (o altre situazioni giuridiche) in posizione di contrasto; b) la definitività, cioè la idoneità a concludere il procedimento innanzi al giudice. In tal modo la norma assume portata generale.

Le spese di lite Una conferma: il “caso” dei provvedimenti cautelari ante causam Art.

Le spese di lite Una conferma: il “caso” dei provvedimenti cautelari ante causam Art. 669 -septies, comma 2, c. p. c. : “Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare”. Tanto nella originaria formulazione, quanto in quella conseguente alla novella ex lege n. 80 del 2005, l’art. 669 -octies c. p. c. (ordinanza di accoglimento ante causam) nulla diceva in merito alle spese di lite. “Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la q. l. c. degli art. 703 e 669 octies c. p. c. , censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. , nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell’ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese”. (Corte Costituzionale, 14/11/2007, n. 379 )

Le spese di lite Una conferma: il “caso” dei provvedimenti cautelari ante causam Per

Le spese di lite Una conferma: il “caso” dei provvedimenti cautelari ante causam Per dissipare ogni incertezza, la l. n. 69 del 2009 ha introdotto il comma 7 all’art. 669 -octies, il quale così espressamente dispone: “Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”. Art. 669 -octies, comma 6, c. p. c. “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 -novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”. In sintesi, riconducendo ad unità i precetti normativi dettati dagli artt. 669 -septies e 669 -octies, il sistema attuale può essere così schematicamente ricostruito: a) in caso di procedimenti cautelari svolti in pendenza del giudizio di merito, il provvedimento non reca mai la pronuncia sulle spese; b) in caso di procedimento cautelare ante causam, il giudice regola le spese del giudizio cautelare sia allorché adotta un provvedimento di rigetto di qualunque tipo e su qualsiasi istanza, conservativa o anticipatoria, sia quando pronuncia un provvedimento di accoglimento di natura anticipatoria (e, dunque, a dire a cd. “strumentalità attenuata”). Restano pertanto esclusi i provvedimenti cautelari di carattere conservativo.

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle spese di lite, in forza del criterio della definitività - ordinanza di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione (Cass. 11197/2007; Cass. 3969/2007; Cass. 2675/1999; Cass. 5720/1994), ma non di licenza per finita locazione (Cass. , 3969/2007: “…non trovando applicazione in tal caso, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto. . . ”); - ordinanza di inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello (Cass. 12636/2004; Cass. 2851/2004; Cass. 696/1999); - ordinanza sulla competenza (Cass. , 23359/2011: “La soppressione dell'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ. ("eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza") dovuta all'art. 45, comma decimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha determinato il venire meno del potere della Corte di cassazione di provvedere sulle spese del regolamento di competenza tanto se la decisione sia d'inammissibilità od improcedibilità, tanto se se abbia ad oggetto una statuizione sulla competenza o sulla sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Allo stesso modo la modifica normativa non ha inciso sull'analogo potere del giudice di merito di provvedere sulle spese di lite nel provvedimento con il quale abbia declinato la propria competenza, trattandosi di un'ordinanza (art. 279 cod. proc. civ. ) che ha valore di sentenza in senso sostanziale, in quanto idonea a chiudere il processo davanti al giudice che l'ha emessa”). Cfr. anche Cass. 23727/2015 sull’obbligo del giudice che si dichiari incompetente di provvedere sulle spese.

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle spese di lite, in forza del criterio della definitività Ordinanza sulla competenza A) L’ipotesi dell’art. 38 c. p. c. : • L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. , l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. , Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013 (Rv. 628767 - 01); • L'art. 38, comma 2, c. p. c. , può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016 (Rv. 639916 - 01). B) Opposizione a decreto ingiuntivo: • In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ. , come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 (Rv. 623562 - 01)

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle spese di lite, in forza del criterio della definitività - ordinanza di chiusura della fase interdittale del giudizio possessorio, stante la tendenziale monofasicità di tali procedimenti delineata dalla riforma della L. 14. 5. 2005, n. 80 (che ha reso solo eventuale la prosecuzione del giudizio nel merito, subordinata alla richiesta di parte) ed il richiamo dell'art. 703, comma 2, c. p. c. alle disposizioni sul rito cautelare uniforme (Tribunale Bari, sez. I, 01/12/2009); - ordinanza conclusiva della fase sommaria delle opposizioni esecutive, ex artt. 615, 617 e 619 c. p. c. (Cass. 22033/2011) - in materia di accertamento tecnico preventivo ante causam, le spese vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, mentre vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. 14268/2017). Correlativamente, ove venga (erroneamente) adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge, di natura decisoria, destinato a incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (Cass. 324/2017; Cass 21756/2015);

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle spese di lite, in forza del criterio della definitività - modifica dei provvedimenti relativi alla misura dell'assegno di divorzio ex art. 9, L. 1. 12. 1970, n. 898 (Cass. 22251/2007; Cass. 3363/1983; Cass. 2514/1983); - delibazione sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (Cass. 348/2000; Cass. 7946/1997); - giudizio di equa riparazione per durata non ragionevole dei processi ex lege L. 24. 3. 2001, n. 89 (c. d. legge Pinto: Cass. 22305/2009; Cass. 22292/2009; Cass. 16542/2009; Cass. 25352/2008; Cass. 23397/2008); - procedimento per imposizione di cauzioni a carico di eredi o legatari in caso di apertura della successione ai sensi dell'art. 750 (Cass. 18459/2007); - ordinanza conclusiva della fase sommaria del procedimento di riscatto forzoso della quota di fondo rustico spettante al componente non più coltivatore della famiglia coltivatrice ai sensi degli artt. 2 ss. , della l. n. 607 del 1966 (C. 2049/2005; C. 10417/2002);

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle spese di lite, in forza di una specifica previsione normativa. • Art. 641, comma 3, c. p. c. (decreto ingiuntivo): “Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento ”; • Art. 702 -ter, comma 7, c. p. c. (procedimento sommario di cognizione): “Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti”. • Art. 186 -ter, comma 2, c. p. c. (ord. per il pagamento di somme non contestate): “L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, …”; • Art. 186 -quater, comma 1, c. p. c. (ord. post-istruttoria): “Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali”. *** ATTENZIONE *** In merito alle ordinanze anticipatorie ex artt. 186 -ter e quater, il capo sulle spese concerne le sole ipotesi di accoglimento delle relative istanze e non anche quelle di loro rigetto. Al riguardo, Corte Cost. 11. 12. 1997, n. 385 ha ritenuto legittima la previsione dell'omessa liquidazione delle spese nel provvedimento negativo ex art. 186 -quater, dacché con il rigetto della istanza vengono meno le ragioni della anticipazione della tutela giurisdizionale e riprendono vigore le ordinarie regole processuali, per cui la decisione sulle spese va deferita alla sentenza conclusiva della lite. In assenza di indicazione del legislatore, non può contenere statuizione sulle spese l’ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 -bis c. p. c. la quale, al pari dell’omologa figura regolata dall'art. 423, non ha alcuna vocazione, nemmeno potenziale, a definire il giudizio

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si procede alla liquidazione delle spese di lite, in forza di una specifica previsione normativa. Art. 306 c. p. c. - Rinuncia agli atti del giudizio. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni (comma 1). […] Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile (comma 4). ATTENZIONE Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 5756 del 10/03/2011 (Rv. 617136 - 01) Il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017 (Rv. 646792 - 01) …senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione (Nella specie, la S. C. ha annullato la decisione sulle spese resa in un procedimento di appello, agli atti del quale l'appellante aveva rinunciato prima della costituzione in giudizio delle altre parti, senza una valutazione, da parte del giudice, su un interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio).

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si NON procede alla liquidazione

Le spese di lite Casistica dei provvedimenti in cui si NON procede alla liquidazione delle spese di lite • sentenze non definitive (sono non solo quelle che non contengono pronunce definitive su alcun capo di domanda, ma anche quelle che, in caso di pluralità di domande ovvero di questioni, decidono solo alcuni dei temi proposti e dispongono, per gli altri, mezzi istruttori rinviando la pronuncia definitiva. Cfr. Cass. , 3325/1985); • procedimenti di camerali di carattere non contenzioso (Cass. , 21021/2004. Cfr. , ancora, Cass. , SU, n. 20957/2004 quanto alla legittimità della condanna alle spese nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio); • procedimento di correzione di errore materiale (Cass. , 22396/2015).

Le spese di lite - Soccombenza Art. 91 c. p. c. - Condanna alle

Le spese di lite - Soccombenza Art. 91 c. p. c. - Condanna alle spese. “Il giudice…condanna la parte soccombente …” Art. 92 c. p. c. - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. “Se vi è soccombenza reciproca…” Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c. p. c. , come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente perdente ed una integralmente vincitrice: in tal caso soccombenza ed imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente, sicché all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. Nel caso in cui invece vi sia una parziale reciproca soccombenza, l'art. 92, comma 2, c. p. c. , si limita a prevedere la possibilità (non l'obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite (la stessa possibilità prevista anche, fino al dicembre 2014, per il caso di sussistenza di giusti motivi o eccezionali ragioni; successivamente, invece, solo in caso di questioni nuove o sulle quali vi è stato un mutamento di giurisprudenza), ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta.

Le spese di lite - Soccombenza Come viene valutata la “soccombenza” ai fini della

Le spese di lite - Soccombenza Come viene valutata la “soccombenza” ai fini della regolamentazione delle spese di lite? Secondo un'opinione già elaborata nella vigenza dell'abrogato codice di rito, la modalità di distribuzione definitiva delle spese prevista dall'art. 91 è conseguenza automatica del fatto oggettivo della soccombenza, scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria e dalla valutazione di elementi soggettivi o di profili di responsabilità: pertanto, soccombente (cioè «colui contro il quale la dichiarazione di diritto avviene» , secondo la definizione di Chiovenda) è la parte le cui domande non siano state accolte, pur se per motivi diversi dal merito, o che veda accolte domande od eccezioni sollevate dalla controparte e, più precisamente, la parte: a) alla quale è stato negato il riconoscimento, in tutto o in parte, della situazione giuridica dedotta; b) nei confronti della quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione giuridica altrui. In definitiva, la soccombenza si concreta nella pura e semplice difformità tra la richiesta della parte (intesa nell'accezione comprensiva di domande e eccezioni) come definitivamente fissata in sede di precisazione delle conclusioni e il contenuto della pronuncia del giudice, e quindi sulla base di ragioni processuali o di merito ed anche in relazione a fasi strutturalmente autonome del giudizio di cognizione (es. regolamento di giurisdizione).

Le spese di lite - Soccombenza Cass. , Sez. 3 , Ordinanza n. 22257

Le spese di lite - Soccombenza Cass. , Sez. 3 , Ordinanza n. 22257 del 13/09/2018 (Rv. 650593 - 01) Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c. p. c. , per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 c. p. c. (Conf. Cass. , Sez. U, Sentenza n. 583 del 10/08/1999, Rv. 529254 -01) Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 19456 del 15/07/2008 (Rv. 604625 - 01) La soccombenza, costituendo un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (nella specie dichiarando d'ufficio inammissibile l'appello perché proposto oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. ).

Le spese di lite – Soccombenza e causalità Cass. , Sez. 3, Sentenza n.

Le spese di lite – Soccombenza e causalità Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 (Rv. 638889 - 01) Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per avanzato pretese infondate. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 (Rv. 638888 - 01) La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c. p. c. ), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c. p. c. ); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Le spese di lite - Soccombenza Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 22273 del

Le spese di lite - Soccombenza Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 22273 del 03/11/2016 Il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese si valuta sulla globalità della decisione di merito, non sulle singole questioni. Il fatto che alcune domande siano state disattese, o che altre siano state ritenute superate per cessazione della materia del contendere, o che i danni siano stati infine liquidati in misura minore alla pretesa, non incide sulla valutazione di soccombenza della parte convenuta di cui è stata accertata la condotta di concorrenza sleale e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni. Cass. , Sez. 6, ordinanza n. 11179 del 30/05/2016 Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

Le spese di lite – La soccombenza cd. “virtuale” Rilevante, altresì, ai fini della

Le spese di lite – La soccombenza cd. “virtuale” Rilevante, altresì, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è il caso della soccombenza cd. virtuale (o potenziale), che si determina allorché il giudice, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 4442 del 28/03/2001 (Rv. 545225 - 01). La cessazione della materia del contendere rientra le fattispecie di “estinzione” del giudizio e si determina allorché vi sia una sopravvenuta caducazione, per eventi fattuali o volontari, del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione di esso (Cass. , Sez. 2, Sentenza n. 6617 del 30/04/2012 (Rv. 622400 - 01); Cass. , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22446 del 04/11/2016 (Rv. 641680 - 01): tale statuizione è idonea ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né può precluderne la riproposizione in diverso giudizio (Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015 (Rv. 636482 - 01). Esulano, pertanto, dal campo di applicazione del principio le ipotesi di inammissibilità ovvero improcedibilità della domanda, ove si registra, al contrario, la soccombenza effettiva della parte attrice (e nelle quali, pertanto, le spese non possono essere poste a carico della parte convenuta) (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 4442 del 28/03/2001 (Rv. 545225 - 01). Cass. , Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016 (Rv. 638618 - 01) La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.

Le spese di lite - Soccombenza La crisi del sistema come conosciuto finora? L’art.

Le spese di lite - Soccombenza La crisi del sistema come conosciuto finora? L’art. 91, comma 1, secondo periodo, c. p. c. Secondo un opposto orientamento dottrinario (Carnelutti, Causalità e soccombenza in tema di condanna alle spese, invece, la RDPr, 1956, II, 241; Pajardi, La responsabilità per le spese e per i danni del processo, Milano, 1959, 99; Gualandi, 245) ratio della condanna alle spese risiederebbe nell'antigiuridicità del comportamento preprocessuale della parte, di cui la soccombenza, oggettivamente intesa, degraderebbe a - più importante - indice rilevatore: soccombente è, dunque, la parte che, lasciando insoddisfatta una altrui fondata pretesa o azionando una pretesa accertata infondata o, più in generale, con la sua condotta anteriore al giudizio, ha «dato causa» , ha provocato l'insorgere della controversia Alla stregua di un terzo orientamento, infine, alla base della condanna al rimborso delle spese vi sarebbe una fattispecie di responsabilità processuale: la regola stabilita dall'art. 91 ha carattere tipicamente risarcitorio, in quanto tesa a sanzionare l'abuso dello strumento processuale, la condotta colposa della parte che violi doveri o obblighi regolanti il singolo atto processuale o l'intero processo “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92” (Art. 91, comma 1, secondo periodo, c. p. c. ).

Le spese di lite – Soccombenza La crisi del sistema come conosciuto finora? L’art.

Le spese di lite – Soccombenza La crisi del sistema come conosciuto finora? L’art. 91, comma 1, secondo periodo, c. p. c. “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92” (Art. 91, comma 1, secondo periodo, c. p. c. ). In realtà, la previsione non trova il proprio fondamento nella comminazione di un danno punitivo ma, quale regula iuris che affianca il principio della soccombenza, ancora una volta nel principio di causalità, che si specifica – come già visto (Cass. , 3438/2016) - nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per avanzato pretese infondate. Le spese, dunque, vanno addebitate a chi ha reso necessario il processo, ingiustificatamente non accettando una proposta conciliativa che avrebbe potuto evitarlo. • Principio di autoresponsabilità • Valorizzazione dei doveri di lealtà e probità (art. 88 c. p. c. )

Le spese di lite - La proposta conciliativa Problemi: a) A quale “proposta conciliativa”

Le spese di lite - La proposta conciliativa Problemi: a) A quale “proposta conciliativa” fa riferimento l’art. 91, comma 1, secondo periodo, c. p. c. ? b) Come conciliare l’art. 91 c. p. c. con l’art. 13 del D. Lgs. n. 28 del 2010? c) Come superare gli artt. 13 del codice deontologico degli avvocati e 10 del D. Lgs. n. 28 del 2010?

Le spese di lite - La proposta conciliativa Secondo la migliore dottrina, esistono varie

Le spese di lite - La proposta conciliativa Secondo la migliore dottrina, esistono varie possibilità di proposte conciliative rilevanti ai fini dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, c. p. c. : a) Proveniente dalla controparte - poi soccombente - anteriormente allo svolgimento del giudizio; b) Proveniente dalla controparte - poi soccombente - nel corso dello svolgimento del giudizio; c) Proveniente dal giudice nel corso del giudizio. Art. 185 bis c. p. c. – Proposta di conciliazione del giudice Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. Tribunale Nocera Inferiore, 27/08/2013 Il rifiuto della proposta di conciliazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 185 bis c. p. c e degli art. 91 e 92 c. p. c. , deve sempre essere motivato per non incorrere nelle conseguenze di legge previste da queste ultime disposizioni.

Le spese di lite - La conciliazione giudiziale: brevi note Art. 185, comma 3,

Le spese di lite - La conciliazione giudiziale: brevi note Art. 185, comma 3, c. p. c. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo Art. 88 disp. att. c. p. c. La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere (comma 1). Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente (comma 2). Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione (comma 3). Cass. , sez. 3, sentenza n. 6288 del 18/04/2003. Poiché la redazione di un verbale separato da quello di udienza prevista dall'art. 88 disp. att. c. p. c. non è requisito di validità dell'atto, la conciliazione giudiziale, che produce per effetto dell'accordo delle parti effetti sostanziali e processuali, costituisce, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivo ex art. 474 c. p. c. , anche se sia inserita nel verbale d'udienza.

Le spese di lite - La proposta del mediatore Art. 13, del D. Lgs.

Le spese di lite - La proposta del mediatore Art. 13, del D. Lgs. n. 28 del 2010 Spese processuali Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 (comma 1). Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente (comma 2). Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Le spese di lite - La proposta del mediatore Proposta di coordinamento tra gli

Le spese di lite - La proposta del mediatore Proposta di coordinamento tra gli 91 c. p. c. e 13, del D. Lgs. n. 28 del 2010 • Il rifiuto della proposta deve essere sempre giustificato, nonostante il comma 1 dell’art. 13, diversamente dall’art. 91 c. p. c. , non preveda espressamente tale evenienza (interpretazione favorita dal successivo richiamo, contenuto, nell’art. 13, comma 1, all’art. 92 c. p. c. ); • L’art. 13 del Codice deontologico degli Avvocati, approvato il 31. 1. 2014 dal C. N. F. prevede che: “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”. Prosegue, l’art. 10, del D. Lgs. n. 28 del 2010: “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio (comma 1). Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili (comma 2)”.

Le spese di lite – Il valore della domanda rilevante ai fini dell’applicazione degli

Le spese di lite – Il valore della domanda rilevante ai fini dell’applicazione degli “scaglioni” previsti dal D. M. n. 55 del 2014 (e, in precedenza, dal D. M. n. 140 del 2012 ovvero ai fini della liquidazione di diritti ed onorari ex lege n. 127 del 2004) va calcolato, in astratto, ai sensi degli artt. 10 ss. c. p. c. , salva l’applicazione di alcuni correttivi di cui tenere conto: Cass. , Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007 (Rv. 598765 - 01) Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa. Il criterio del decisum trova applicazione nel caso di accoglimento parziale della domanda mentre, nell'ipotesi di accoglimento integrale della domanda ovvero di suo rigetto (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia va stabilito sulla base del criterio del disputatum e, cioè, della somma domandata dall'attore. Non sono comunque computabili (cfr. art. 10 c. p. c. ) la rivalutazione, gli interessi, le spese ed i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado (cfr. Cass. , n. 2274/2005).

Le spese di lite – Il valore della domanda Del tutto irrilevante, ai fini

Le spese di lite – Il valore della domanda Del tutto irrilevante, ai fini della determinazione del valore della domanda (sia in tema di competenza, che di spese), è la dichiarazione resa ai fini del versamento del contributo unificato. Cass. , Sez. 3, Ordinanza n. 15714 del 13/07/2007 (Rv. 599064 - 01) La circostanza che il comma 2 dell'art. 14 del d. P. R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 citato, quando dice che <<il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti>> e fra queste dell'art. 14 cod. proc. civ.

Le spese di lite – Il valore della domanda Art. 5, comma 1, del

Le spese di lite – Il valore della domanda Art. 5, comma 1, del D. M. n. 55 del 2014 Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. Art. 4, comma 1, del D. M. n. 55 del 2014 Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’ 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

Le spese di lite – Il valore della domanda La limitazione prevista dall’art. 91,

Le spese di lite – Il valore della domanda La limitazione prevista dall’art. 91, comma 4, c. per le cause “minori” Art. 91, comma 4, c. p. c. “Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda” Art. 82, comma 1, c. p. c. “Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1. 100” L'art. 91 c. p. c. , comma 4, introdotto dal d. l. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, conv. dalla l. 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, nè a quelle di opposizione a cartella di pagamento quando venga denunciata la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione (Cass. , sez. 6, 05/05/2016, n. 8961). Ovviamente il principio ha portata generale e riguarda tutte le ipotesi diverse da quella di cui all’art. 82, comma 1 (cfr. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29145 del 06/12/2017, Rv. 647180 - 01) Art. 152, comma 1, disp. att. c. p. c. (materia previdenziale) “…Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio…”.

Le spese di lite – Il valore della domanda Corte Cost. , 04/06/2014, n.

Le spese di lite – Il valore della domanda Corte Cost. , 04/06/2014, n. 157 Non è fondata la q. l. c. dell'art. 91, ultimo comma, c. p. c. , introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b) d. l. 22 dicembre 2011 n. 212, conv. , con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 17 febbraio 2012 n. 10, censurato, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. nella parte in cui dispone che la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, c. p. c. , e cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non ecceda la somma di euro 1. 100, 00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente, non può superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. La disciplina delle spese di lite recata dalla disposizione impugnata, al duplice scopo tendenzialmente deflattivo del contenzioso, con riferimento al flusso delle cause cosiddette bagatellari, e di tutela delle parti soccombenti, a fronte del rischio di subire, in tal genere di cause, un aggravio di spese legali di importo superiore al valore della controversia, è riconducibile all'esercizio della discrezionalità delle scelte legislative in tema di norme processuali effettuato in questo caso in termini di assoluta ragionevolezza. Infatti, l'assistenza del difensore costituisce il normale presidio per l'esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 cost. , ma la tutela di tale diritto non esclude che le modalità del suo esercizio possano essere regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti nel novero delle quali può rientrare sia una scelta di non obbligatorietà dell'assistenza di difensore abilitato in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia, sia l'opzione per una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino. In questo caso, la legittima opzione del legislatore, nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, di considerare cedevole il diritto di difesa (art. 24 cost. ) trova giustificazione nel valore del giusto processo (art. 111 cost. ), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova innegabile ostacolo nella mole abnorme del contenzioso e che può trovare rimedio nella contrazione di quello bagatellare, che costituisce il dichiarato obiettivo della disposizione impugnata. Il che esclude i prospettati profili di contrasto della disposizione censurata con il precetto di cui all'art. 24 cost. Neppure è poi ravvisabile il contrasto con l'art. 3 cost. , in quanto, in ragione della tendenziale snellezza e semplicità delle cause di competenza del g. d. p. decidibili secondo equità, deve escludersene la comparabilità con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale ed appartenenti, peraltro, alla competenza funzionale del Tribunale ordinario.

Le spese di lite – I parametri di liquidazione Diritti e onorari Compenso professionale

Le spese di lite – I parametri di liquidazione Diritti e onorari Compenso professionale D. M. n. 127 del 2004 D. M. n. 140 del 2012 D. M. n. 55 del 2014 Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016 (Rv. 638855 - 01) In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d. m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabili indistintamente i parametri forensi di cui al d. m. n. 140 del 2012 sia al giudizio d'appello sia a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano tuttavia vigenti le tariffe professionali approvate con d. m. n. 127 del 2004).

Le spese di lite – I parametri di liquidazione Principio dell’“attività conclusa” Cass. ,

Le spese di lite – I parametri di liquidazione Principio dell’“attività conclusa” Cass. , Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 (Rv. 623533 - 01) In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d. m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 23318 del 18/12/2012 (Rv. 624304 - 01) Il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, cassando con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d. m. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del d. m. n. 140 del 2012. Cass. , Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016 (Rv. 641672 - 01) In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d. m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. In tali casi, pertanto, è dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

Le spese di lite – I parametri di liquidazione Art. 2, comma 2, del

Le spese di lite – I parametri di liquidazione Art. 2, comma 2, del D. M. n. 55 del 2014 “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione…” (es: rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica - cfr. Cass. , n. 84/2013 – nonché, più in generale, le spese relative ad attività stragiudiziali aventi carattere preparatorio e di stretta connessione rispetto alle spese per prestazioni giudiziali – cfr. Cass. , n. 12181/2000). ATTENZIONE Art. 92, comma 1, c. p. c. “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue…”. Cass. , sez. 3, sentenza n. 1761 del 28/01/2014 Quando ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma 1, c. p. c. - e, cioè, di escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue – il giudice ha l'onere di indicare: a) quali spese abbia inteso ridurre o escludere; b) quali ragioni le rendano eccessiva o superflue.

Le spese di lite – La compensazione Art. 92, comma 2, c. p. c.

Le spese di lite – La compensazione Art. 92, comma 2, c. p. c. , formulazione originaria Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Art. 92, comma 2, c. p. c. vigente post riforma del d. l. n. 80 del 2005 Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Art. 92, comma 2, c. p. c. vigente post riforma della l. n. 69 del 2009 Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Art. 92, comma 2, c. p. c. vigente post riforma del d. l. n. 132 del 2014 Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Le spese di lite – La compensazione In sostanza, il provvedimento di compensazione delle

Le spese di lite – La compensazione In sostanza, il provvedimento di compensazione delle spese di giudizio appare adottabile unicamente in ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero: a) esplicitando con chiarezza quei “giusti motivi” della originaria formulazione dell’art. 92, comma 2, come richiesto dal d. l. n. 80 del 2005; b) poi divenuti “gravi ed eccezionali ragioni”, a seguito della novella apportata dall’art. 45, comma 1, l. 69/2009; c) attualmente sostituiti anch’essi dalla “novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimentii”, come recita l’ art. 92, comma 2, come novellato dall’art. 13, d. l. 12. 9. 2014, n. 132, convertito in l. 10. 11. 2014, n. 162). Per non incorrere in errore circa la disciplina applicabile, è allora necessario fare attenzione alla data di introduzione del giudizio

Le spese di lite – La compensazione Corte Cost. , 19/04/2018, n. 77 È

Le spese di lite – La compensazione Corte Cost. , 19/04/2018, n. 77 È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c. p. c. , nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d. l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. , con modif. , nella l. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost. ) aver il legislatore del 2014 — che ha inserito due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti — tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost. ) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1, Cost. ) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi — l' «assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» — hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale (sentt. nn. 196 del 1982, 222 del 1985, 303 del 1986, 135 del 1987, 117 del 1999, 158 del 2003, 446 del 2007, 270 del 2012, 157 del 2014; ord. n. 117 del 1999).

Le spese di lite – La compensazione Formulazione originaria dell’art. 92, comma 2, c.

Le spese di lite – La compensazione Formulazione originaria dell’art. 92, comma 2, c. p. c. : i “giusti motivi” Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Deriva da quanto precede, pertanto, che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. (Cass. , Sez. 3, sentenza n. 405 dell’ 1/01/2017).

Le spese di lite – La compensazione: l’obbligo di motivazione Successivamente alle modifiche legislative

Le spese di lite – La compensazione: l’obbligo di motivazione Successivamente alle modifiche legislative intervenute, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l’esigenza della specifica motivazione (dei giusti motivi ovvero delle gravi ed eccezionali ragioni) conferisce all’art. 92, comma 2, c. p. c. il carattere di norma elastica, adattabile ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. , 22333/2017), e che tale non è soddisfatta quando la compensazione si basa, tra l’altro: a) sulla “peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass. , 30. 5. 2008, n. 14563; Cass. , 14. 7. 2016, n. 14411; Cass. , 31. 5. 2016, n. 11217); b) sulla "fattispecie concreta nel suo complesso", in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass. , 18. 12. 2007, n. 26673); c) su "motivi di opportunità e di equità", quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quantomeno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. , 23. 7. 2007, n. 16205); d) sulla "natura dell'impugnazione", o sulla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero sulla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. , 19. 10. 2015, n. 21083); e) sulla “natura processuale della pronuncia” che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. , 11. 7. 2014, n. 16037).

Le spese di lite – Le gravi ed eccezionali ragioni Cass. , sez. 6,

Le spese di lite – Le gravi ed eccezionali ragioni Cass. , sez. 6, ordinanza n. 5267 del 16/03/2016 Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c. p. c. , nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata. Cass. , S. U. , sentenza n. 2572 del 22/02/2012 L'art. 92, comma 2, c. p. c. , nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

Le spese di lite – Casi “particolari” I processi con parte plurisoggettiva (dal lato

Le spese di lite – Casi “particolari” I processi con parte plurisoggettiva (dal lato attivo o passivo) rappresentano un’evenienza ricorrente: si pone, allora, il problema della liquidazione delle spese di lite, anche nell’ottica della repressione di abusi che possono essere perpetrati in danno della controparte. Pluralità di parti vittoriose • La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c. p. c. , ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. , 18256/2017); • Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d. m. n. 55 del 2014 (Cass. , 17393/2017); • Ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. , 11591/2015)

Le spese di lite – Casi “particolari” Art. 97 c. p. c. - Responsabilità

Le spese di lite – Casi “particolari” Art. 97 c. p. c. - Responsabilità di più soccombenti. Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune (comma 1). Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali (comma 2). Pluralità di parti soccombenti Cass. , Sez. 2 , Sentenza n. 9876 del 20/04/2018 (Rv. 648154 - 01) • Ai sensi dell'art. 97 cod. proc. civ. , al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. , 27562/2017); • La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione) (Cass. , 17281/2011);

Le spese di lite – Casi “particolari” Art. 97 c. p. c. - Responsabilità

Le spese di lite – Casi “particolari” Art. 97 c. p. c. - Responsabilità di più soccombenti. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018 In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. …non vale, invece, il principio contrario Cass. , Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18256 del 24/07/2017 (Rv. 645154 - 01) La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c. p. c. , ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.

Le spese di lite – Il terzo chiamato in causa • In tema di

Le spese di lite – Il terzo chiamato in causa • In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Cass. , 10070/2017; Cass. , 8363/2010); • Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ. , il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. , 7431/2012); • La parte soccombente è legittimamente condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa per ordine del giudice, se la chiamata sia stata necessitata dalla pretesa infondata (Cass. , 4521/1977).

Le spese di lite – L’attribuzione ex art. 93 c. p. c. Art. 93,

Le spese di lite – L’attribuzione ex art. 93 c. p. c. Art. 93, comma 1, c. p. c. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. • La richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avvocato viene travolta dalla nullità della procura alle liti, né può rivivere automaticamente nel caso in cui la parte sani la nullità conferendo una nuova e valida procura, dovendo essere, in tal caso, espressamente reiterata (Cass. , sez. 6, ordinanza n. 1142 del 21/01/2014). • L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Cass. , Sez. 6 -3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824 - 01)

Le spese di lite – L’attribuzione ex art. 93 c. p. c. Effetti “a

Le spese di lite – L’attribuzione ex art. 93 c. p. c. Effetti “a cascata” Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. , Sez. L, sentenza n. 11919 del 09/06/2015); • In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione (Cass. , sez. 6, ordinanza n. 26089 dell’ 11/12/2014); • Allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cass. , sez. 3, sentenza n. 8215 del 04/04/2013)

Le spese di lite – L’attribuzione ex art. 93 c. p. c. • La

Le spese di lite – L’attribuzione ex art. 93 c. p. c. • La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, comma 1, c. p. c. (Cass. , sez. 6, ordinanza n. 7232 del 21/03/2013); • In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la posizione del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, non può identificarsi con quella di parte, anche solo processuale, destinataria della tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001 (Cass. , sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012); • In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c. p. c. , e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c. p. c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c. p. c. , anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. , S. U. , sentenza n. 16037 del 07/07/2010).

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. Art. 96 c. p.

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. Art. 96 c. p. c. - Responsabilità aggravata. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza (comma 1). Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (comma 2). In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3). …exemplary damages are essentially different from ordinary damages. The object of damages in the usual sense of the term is to compensate. The object of exemplary damages is to punish and deter… In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c. p. c. (come modificato dall’art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. (Cass. , 3311/2017). V. anche Corte Costituzionale, 23/06/2016, n. 152.

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. Art. 96 c. p.

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. Art. 96 c. p. c. - Responsabilità aggravata. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza (comma 1). Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (comma 2). In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (comma 3). Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. (Cass. , Sez. U. , Sentenza n. 16601 del 05/07/2017 (Rv. 644914 - 01)

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. I Problema: la condanna

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. I Problema: la condanna ex art. 96, comma 3, c. p. c. richiede o meno la prova dell’elemento soggettivo? Ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c. p. c. , la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati. (Cass. , Sez. L, Sentenza n. 7726 del 19/04/2016 (Rv. 639485 - 01) La condanna ex art. 96, comma 3, c. p. c. , applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c. p. c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. , Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017 )

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. I Problema: la condanna

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. I Problema: la condanna ex art. 96, comma 3, c. p. c. richiede o meno la prova dell’elemento soggettivo? Cass. , Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018 (Rv. 650452 - 01) La condanna ex art. 96, comma 3, c. p. c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c. p. c. , realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Cass. , Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018 (Rv. 648130 - 02) La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c. p. c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. II Problema: come si

Le spese di lite – L’art. 96 c. p. c. II Problema: come si quantifica la condanna?

Le spese di lite – Il giudice di appello Il criterio della soccombenza di

Le spese di lite – Il giudice di appello Il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c. p. c. , al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite. • Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c. p. c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. , 3083/2017); • In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c. p. c, , la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. , 1775/2017); • La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni (tenuto conto della formulazione dell'art. 92, comma 2, c. p. c. applicabile "ratione temporis"), non collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. , 7146/2017); • In materia di regolazione delle spese giudiziali, in caso di appello proposto dalla parte vittoriosa in primo grado nei confronti della parte soccombente, senza che sia avanzate specifiche censure alla sentenza di primo grado che riguardino la posizione di quest'ultima, è conforme all'art. 91 cod. proc. civ. la sentenza che condanni l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, poiché il gravame proposto nei confronti di quest'ultimo va considerato inammissibile per carenza di interesse (Cass. , 300/2015)