Rimanenze ed accantonamenti La disciplina delle perdite Novembre
Rimanenze ed accantonamenti – La disciplina delle perdite Novembre 2015
• Beni merce: beni oggetto dell’impresa ex art. 85 TUIR (beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività commerciale nonché le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli strumentali, acquistati o prodotto per essere impiegati nella produzione o per essere destinati alla vendita, inclusi i materiali di consumo) • Concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio dei “costi, ricavi e rimanenze”. Rimanenze di merci e materie prime
• In coerenza con il regime comunemente definito dei “costi, ricavi e rimanenze” ex artt. 92 e 92 – bis, le rimanenze finali dei beni possono produrre effetti positivi o negativi: le rimanenze assumono la duplice natura di bene patrimoniale e di elemento del reddito rappresentano una posta da allocare sia tra i costi dell’esercizio (sotto la voce rimanenze iniziali) che tra i proventi (sotto la voce rimanenze finali) Le rimanenze finali
• Questo regime si applica se i beni o i servizi acquistati nel corso dell’esercizio non sono stati ceduti entro il 31 dicembre in tal caso sono destinati a produrre ricavi futuri ed occorre rinviare il costo di acquisto per garantire sul piano temporale la correlazione con il ricavo di vendita. • Da ciò consegue la doppia rilevanza reddituale delle rimanenze dovuta alla natura di costo sospeso: impone di neutralizzare il costo di acquisto fino al momento della produzione dei ricavi con l’iscrizione di un provento tra le rimanenze finali nell’ esercizio in cui è stato sostenuto il costo Segue: rimanenze finali
Se le rimanenze non sono valutate al costo specifico l’art. 92 prevede un vincolo indirizzato a stabilire un valore minimo: necessità di classificare i beni in categorie omogenee per natura e per valore. • 1° esercizio: valore della media ponderata= costo complessivo/quantità prodotte • N + esercizi: idem se le quantità aumentano • N + esercizi: LIFO (last in first out) se le quantità diminuiscono Valutazione delle rimanenze
• Questo metodo tende a comprimere il valore delle rimanenze (con conseguente minore incidenza sul reddito dell’esercizio) in quanto assume come ceduti i beni acquistati per ultimi (ragionevolmente ad un costo più elevato in un sistema di costi crescenti) e valorizza i beni di magazzino sulla base del costo di acquisto di quelli acquistati in epoca meno recente LIFO
• Un’impresa di pulizie ha una giacenza di detersivi che vanno valutati: come rimanenze finali trattandosi tipicamente di materie sussidiarie utilizzate nella prestazione dei servizi oggetto dell’attività; • Un albergo acquista ad ottobre del cherosene per riscaldamento: trattandosi di materiali di consumo il costo viene interamente dedotto, a prescindere dall’eventuale quantità non utilizzata. Esempi
La quota di accantonamento costituisce una componente negativa del reddito e il fondo di accantonamento viene costituito nella contabilità : alla sua base c’è un elemento previsionale e fortemente opinabile esso anticipa in tutto o in parte all’esercizio un costo futuro che al massimo può essere altamente probabile, ma non è mai immune da un elemento previsionale. N. B. Gli accantonamenti fiscalmente deducibili sono indicati in modo tassativo e non è ammessa la deducibilità di accantonamenti non previsti nella normativa tributaria. Accantonamenti
N. B. Situazione opposta agli accantonamenti riconosciuti: si tratta di poste del passivo patrimoniale alimentate con accantonamenti non ammessi dalla legge fiscale oppure effettuati in misura superiore a quella deducibile. Fondi tassati
• Per i soli soggetti IRES: ex art. 84 TUIR la perdita può essere utilizzata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi nella misura non superiore all’ 80% del reddito imponibile di ciascuno di essi • Ne discende che il 20% dell’utile di periodo deve comunque essere tassato anche in presenza di perdite pregresse superiori. La disciplina delle perdite
• Deroga per le nuove attività produttive: riporto illimitato per i primi tre esercizi di attività ex art. 84, co. 2. • Regole speciali per imprese che fruiscono di regimi di esenzione. • Regola antielusiva di contrasto al commercio delle perdite: art. 84, co. 3. La disciplina delle perdite
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