Responsabilit degli amministratori bancari condotte di riciclaggio e
«Responsabilità degli amministratori bancari: condotte di riciclaggio e mancate segnalazioni di operazioni sospette» Col. t. ST Maurizio Querqui Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio Nucleo Speciale Polizia Valutaria Ancona, 27 giugno 2019
Articolazione dell’intervento Il sistema di prevenzione antiriciclaggio: focus su obbligo di segnalazioni sospette, tutela del segnalante e dati di contesto La responsabilità penale e amministrative dei soggetti obbligati Caso di contestazione amministrativa di omesse segnalazioni sospette a esponenti di banca Il concorso nel reato di riciclaggio per i soggetti obbligati per omessa sos: il caso dell’operazione «Gioco Pubblico» Prospettive: l’analisi aggregata di fenomeno (A. S. A. F. ) del Nucleo Speciale
IL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi nel nuovo sistema di prevenzione Valutazione del rischio Adeguata verifica della clientela Conservazione dei dati A. U. I. /Registro della clientela Ø identificazione e verifica identità cliente/titolare effettivo; Ø raccolta informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo/prestazione professionale; Ø monitoraggio costante del rapporto o della prestazione professionale. Segnalazioni delle operazioni sospette Limiti all’uso del contante Obbligo di comunicazione al M. E. F. (entro 30 gg)
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE I SOGGETTI OBBLIGATI PRIMA DI COMPIERE L’OPERAZIONE DEVONO SEGNALARE QUANDO SANNO SOSPETTANO MOTIVI RAGIONEVOLI SOSPETTO CHE SIANO IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa 4
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE NON È LEGATA AL CONCETTO PENALE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NON E’ LEGATA A LIMITI QUANTITATIVI DI IMPORTO NON VIENE RICHIESTO DI FARE L’INVESTIGATORE E’ UN INPUT AMMINISTRATIVO E NON UNA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO VA INVIATA CON TEMPESTIVITA’
S. O. S. – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 35) IL SOSPETTO E’ DESUNTO DA: CARATTERISTICHE: profili di frequenza, volume, durata delle operazioni, modalità di svolgimento delle stesse ENTITA’: ammontare delle operazioni poste in essere NATURA: tipologia/oggetto delle operazioni (es. rapporto occasionale o duraturo, strumento finanziario o conto corrente, atto di compravendita o preliminare) Connotati oggettivi operazione DAL LORO COLLEGAMENTO O FRAZIONAMENTO O QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA DAI SOGGETTI OBBLIGATI Analisi Criminale CAPACITA’ ECONOMICA Profili soggettivi del cliente ATTIVITA’ SVOLTA Ulteriori motivi di sospetto • • Ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti; Prelievi o versamenti in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente
GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ATTIVA: STRUMENTI DI AUSILIO INDICATORI DI ANOMALIA • Decalogo Banca d’Italia: provvedimento del 24 agosto 2010 • Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 16 aprile 2010 (per i professionisti e revisori contabili) MODELLI E SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI REGOLE TECNICHE • «Regole Tecniche in materia Antiriciclaggio» adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato con Delibere del 27 luglio e 27 ottobre 2017; • Regole tecniche contenute nel documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel Gennaio 2019.
OBBLIGO DI ASTENSIONE (Art. 43) Dovere di astensione (Art. 42) I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione che si trovino nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Tutela del segnalante (Art. 38) I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione (co. 1). Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante (co. 2). • In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata; • In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, e la sua identità non può essere rivelata, salvo che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell’attinenza di procedimenti in materia di C. O. o terrorismo, l’applicazione delle cautele dettate dall’art. 8 della L. 13. 08. 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura……
GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ANALISI E APPROFONDIMENTO SOGGETTI OBBLIGATI ANALISI FINANZIARIA Unità di Informazione Finanziaria ANALISI CRIMINALE DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA NUCLEI POLIZIA ECONOMICO - FINANZIARIA G. D. F. DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO REPARTI TERRITORIALI G. D. F.
Protocollo d’intesa tra D. N. A. A. , U. I. F. , G. di F. e D. I. A. (5 ottobre 2017) (art 8 d. lgs. 231/2007 come modificato con d. lgs. 90/2017) Riscontra nelle banche dati SIDNA/SIDDA e REGE l’eventuale presenza di ricorrenze sui soggetti segnalati Unità di Informazione Finanziaria Invia al N. S. P. V. e alla D. I. A. con cadenza mensile i dati anagrafici dei soggetti segnalati nelle sos Inviano congiuntamente i dati pervenuti dall’UIF alla D. N. A. A. Riceve dall’UIF elementi informativi concernenti le sos dei soggetti d’interesse Comunica al NSPV e alla DIA gli estremi delle sos di interesse Trasmette alle Procure Distrettuali competenti le sos riguardanti i soggetti segnalati positivi a REGE Invia al N. S. P. V. e alla D. I. A. anche le sos relative ai soggetti di cui sopra Approfondisce i contesti ritenuti di interesse, ai fini di impulso ex 371 bis c. p. p. del P. N. A. A. DD. A.
Dati di contesto su segnalazioni sospette: anno 2018 Confronto SOS (57. 000 circa) reati denunciati 95% 100% 90% 80% 70% 52% 30% [VALORE] 39% 44% 38% 34% 29% 28% 20% 10% 3% 26% 20% SS. OO. SS 20% 16% 32% 19% 1% 26% 23% 21% SS. OO. SS 40% SS. OO. SS 50% SS. OO. SS 60% 18% 12% 7% 5% 8% 0% NORD CENTRO SS. OO. SS PERVENUTE REATI PRINCIPALI NEL SETTORE DEGLI STUPEFACENTI REATI FISCALI D. LGS. 74/2000 ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO SUD CORRUZIONE ESTORSIONE CONTRAFFAZIONE ISOLE 1%
SEGNALAZIONI: UTILIZZO TRASVERSALE DELLE INFORMAZIONI RICOSTRUZIONE e approfondimento del PROFILO OGGETTIVO PROFILO SOGGETTIVO VALUTAZIONE Interessamento A. G. Apertura verifica Segnalazione Corte dei Contestazioni amministrative (contanti, valuta, profili spesa pubblica, etc) Misure di prevenzione
L’attività di approfondimento investigativo Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria procede all’analisi pre – investigativa di tutte le segnalazioni pervenute dall’U. I. F. , delegando successivamente ai Reparti l’approfondimento dei contesti ritenuti meritevoli di sviluppo investigativo. S. O. S. pervenute dall’U. I. F. Segnalazioni di operazioni sospette approfondite 2017 2018 21. 512 27. 433 23. 891 4. 439 720 662 5. 027 748 1. 007 (al 30 aprile) 8. 949 Analisi investigativa ESITO APPROFONDIMENTI procedimento penale esistente contestazione amministrativa contestazione penale 2019 2016 6. 200 776 1. 179 2. 565 322 463
INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ Ripartizione delle responsabilità a fini antiriciclaggio all’interno degli istituti di credito (art. 36 d. lgs n. 231/2007) 1^ livello 2^ livello Responsabile della dipendenza o ufficio che detiene il rapporto con la clientela (di solito, direttore di filiale) Titolare funzione antiriciclaggio o altro soggetto delegato Obbligo di comunicare le operazioni ex art. 35 al 2^ livello Esamina le segnalazione e qualora le ritenga fondate alla luce dell’insieme delle evidenze le trasmette all’UIF
RESPONSABILITA’: disciplina sanzionatoria penale antiriciclaggio Le fattispecie penali, contenute nell’art. 55 del D. Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione. q reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10. 000 a 30. 000 euro, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, falsifica dati ed informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni; q reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10. 000 a 30. 000 euro, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell’operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione; q reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10. 000 a 30. 000 euro, per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere; q arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5. 000 a 30. 000 euro, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta.
Fattispecie amministrative antiriciclaggio Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (art. 56). Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57). La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta negli articoli da 56 a 69 del D. Lgs. n. 231/2007. Analisi finanziaria Inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58). Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59). Analisi investigativa Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’U. I. F. e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 60).
OMESSE SEGNALAZIONI SOSPETTE: LINEA DI DEMARCAZIONE TRA SANZIONE AMMINISTRATIVA E CONDOTTA DI RICICLAGGIO QUANDO SI CONTESTA GENERALMENTE UNA OMESSA SOS? ? A seguito generalmente sviluppo indagini di polizia giudiziaria; emergono elementi di colpa a carico di banche, professionisti ed altri operatori A seguito di sviluppo ispezione/controllo antiriciclaggio mirato nei confronti soggetto obbligato Art. 58, c. 1 e 2 «Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3. 000 euro. . . nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime si applica la sanzione da 30. 000 a 300. 000 euro» La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, del grado di collaborazione, della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, della reiterazione e diffusione dei comportamenti
CASO DI CONTESTAZIONE DI OMESSA SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA Operazione «Easy Cheks» del Nucleo PEF Milano Origine del servizio: monitoraggio di alcune compravendite immobiliari, in base a profili di rischio di soggetti controparti; elementi emersi indagini di p. g. Focus su compravendita un intero stabile sito a Milano (un hotel) per 8 mln di euro con acquirente una newco meneghina controllata dal 50% da due società di diritto estero (cipriota ed austriaca) Avvio di un controllo antiriciclaggio nei confronti del Notaio rogante
CASO DI CONTESTAZIONE OMESSE SEGNALAZIONI SOSPETTE Operazione «Easy Cheks» Ulteriori criticità L’atto costitutivo della newco si caratterizzava per la presenza di persona fisica straniera, in forza di procura rilasciata dai rappresentanti delle due società estere (cipriota e austriaca) controllanti Un noto istituto di credito negozia gli assegni trasferiti in pagamento provenienti da società terza estranea al rapporto negoziale e residente in black list (Saint Vincent)
CASO DI CONTESTAZIONE OMESSE SEGNALAZIONI SOSPETTE Operazione «Easy Cheks» Escussione in atti dei dipendenti di banca Acquisizione del fascicolo del cliente presso la funzione antiriciclaggio Mancata individuazione del titolare effettivo, pur in presenza formale adeguata verifica rafforzata Inoltro della sos dal 1^ livello, bloccata dalla funzione antiriciclaggio Rinvenimento documento con tale dicitura «sarebbe oltremodo antipatico gettare alle ortiche quasi 90. 000 euro di commissioni»
CASO DI CONTESTAZIONE OMESSE SEGNALAZIONI SOSPETTE Cosa avrebbe dovuto fare l’intermediario? ? Astenersi dal compiere l’operazione (ex art. 28 -comma 7 -ter d. lgs n. 231/2007) e inoltrare un’istanza di sospensione al UIF, dandone immediata notizia agli organi investigativi per l’adozione di eventuali misure cautelari da parte dell’A. G. interessata Inoltrare la segnalazione di operazione sospetta all’UIF già compilata dal 1^ livello
CASO DI CONTESTAZIONE OMESSE SEGNALAZIONI SOSPETTE Quali contestazioni sono state elevate nei confronti dell’istituto di credito ? ? ? Omissione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in ragione della violazione dell’obbligo di astensione Omesse segnalazioni di operazioni sospette collegate ai flussi finanziari della compravendita Contestazione di omesse segnalazioni nei confronti anche del Notaio rogante l’atto di compravendita
……POSSONO RICORRERE RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI OBBLIGATI NEL REATO DI RICICLAGGIO? Analisi finanziaria
CONCORSO PROFESSIONISTA NEL REATO DI AUTORICICLAGGIO Cass. Pen. Sez. II, Sentenza nr. 42561/2017 Riconosciuta la possibile configurazione del concorso dell’extraneus nel reato di autoriciclaggio, avuto riguardo alla condotta del professionista consulente contabile che, tra l’altro, non aveva adempiuto alle previste segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D. Lgs. 231/2007. Il commercialista era ritenuto gravemente indiziato di avere concorso con S. P. , dominus di un gruppo societario, e con la sua segretaria nel reato di cui all'art. 648 ter c. p. , comma 1 perché «. . . condotte diverse, impiegavano e, comunque, trasferivano e sostituivano tramite società riconducibili a S. P. , in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita»
CONCORSO PROFESSIONISTA NEL REATO DI AUTORICICLAGGIO Cass. Pen. Sez. II, Sentenza nr. 42561/2017 Riconosciuta la possibile configurazione del concorso nel reato di autoriciclaggio, avuto riguardo alla condotta del commercialista: Ø consulente contabile del gruppo societario, quindi soggetto dotato di particolari competenze in materia tributaria, Ø avente accesso, con disponibilità di password, ai conti aziendali; Ø che teneva in modo irregolare e confuso la contabilità; Ø che non aveva effettuato le previste segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D. Lgs. 231/2007 «consistite nel doppio transito nella stessa data della somma di Euro 270. 347, 38 dal fondo Alfa al conto corrente intestato a Beta s. r. l. prima e nella Gamma Italia s. r. l. poi; su tale mancato adempimento, che non può essere visto se non come espressione dell'intento di favorire S. » . Inoltre «la mancata contestazione in capo al commercialista del reato presupposto (bancarotta) non può escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato del reato di auto riciclaggio, posto che nel caso in esame si sostiene la sussistenza di un'ipotesi di concorso dell'extraneus nel reato proprio» .
CONCORSO DELL’EXTRANEUS NEL REATO DI AUTORICICLAGGIO Operazione «Gioco pubblico» Peculato, falso e autoriciclaggio Arresto di funzionario del Ministero della Salute Indagine originata da segnalazione sospetta di un istituto di credito Appropriazione di 1, 4 milioni di euro nell’arco di 2 anni Trasferimento del denaro con reimpiego per finalità speculative Coinvolgimento nel reato di autoriciclaggio del direttore di filiale di noto istituto di credito!!!!
Operazione «Gioco pubblico» Ruolo del funzionario Ministero della salute Addetto all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione della Direzione Generale del personale, organizzazione e bilancio, con competenza sui pagamenti dell’intero Dicastero relativamente alle spese di missione di dipendenti e dirigenti Curava in prima persona la pratica amministrativa, seguendola nel relativo iter e interloquendo spesso con i vari uffici ministeriali, presso i quali godeva di fiducia e credibilità, essendo il principale referente per tali trattazioni.
Operazione «Gioco pubblico» Condotte di peculato e falso Ricevute le fatture dalle società che avevano reso servizi al Ministero, provvedeva a falsificarle, inserendo nei mandati di pagamento il proprio IBAN bancario in luogo di quello del reale beneficiario In altri casi, lo stesso produceva giustificativi di spesa relativi a missioni in realtà mai svolte, delle quali, grazie alla sua consolidata conoscenza della “macchina ministeriale”, riusciva comunque a ottenere la liquidazione Denaro accreditato nell’arco di due anni su tre c/c del funzionario accesi di presso altrettanti istituti di credito
Operazione «Gioco pubblico» : autoriciclaggio Destinazione del denaro confluito sui tre conti correnti Prelievi di denaro contante e ricariche carte di credito per 500. 000 euro Pagamenti diretti a esercenti giochi d’azzardo Denaro in gran parte utilizzato per effettuare operazioni di gioco presso diverse sale video-lottery di Roma Utilizzo di denaro proveniente da delitto in gioco d’azzardo: autoriciclaggio per finalità speculative (Corte di Cassazione n. 13795 del 07. 03. 2019
Autoriciclaggio giurisprudenza recente Concetto di attività speculativa (vgs Cass. Pen. n. 13795 del 29. 03. 2019) «. . deve ritenersi che [si sia] inteso perseguire, mediante l'utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale» L'attività speculativa individua una categoria economica ampia: può essere considerata speculativa qualsiasi decisione o azione di investimento che si basa sulla previsione di eventi futuri e che - in questo senso - implichi rischio. . . Anche il gioco d'azzardo si caratterizza, talvolta, un'azione altamente speculativa. il Collegio ritiene che nel concetto di "attività speculativa" di cui all'art. 648 ter. 1 c. p. ben possano rientrare anche i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo (intendendosi per tali quelli praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte aleatoria, avendovi l'abilità del partecipante un'importanza non determinante rispetto all'esito)
Operazione «Gioco pubblico» : coinvolgimento direttore di banca, indizi di colpevolezza 190 bonifici per circa 1 mln di euro provenienti da Ministero della Salute nell’arco di soli 9 mesi Applicativo sistema GIANOS genera tre alert tra il mese di luglio e settembre 2018 A seguito di alert, Direttore inserisce dicitura «Lavorati, da non segnalare» Altro istituto di credito aveva segnalato all’UIF per importi più bassi
GENERATORE GIANOS DI INDICI DI ANOMALIA PER OPERAZIONI SOSPETTE GIANOS Software Anti. Riciclaggio Dati inerenti l’operatività della propria clientela ü È un programma informatico di ausilio; ü Fornisce funzioni complementari alla valutazione dei comportamenti sospetti; ü [Ma] Non deresponsabilizza né si sostituisce agli operatori; ü Vanta circa 20 versioni.
Operazione «Gioco pubblico» : coinvolgimento direttore di banca Ordinanza del GIP di Roma (Dott. ssa Flavia Costantini) del 30. 05. 2019 Il direttore di banca «alla luce delle caratteristiche delle operazioni bancarie di quibus, della loro consistenza, dei tempi della loro verificazione, avrebbe dovuto confermare la valutazione già effettuata dal sistema informatico GIANOS circa la presenza di indicatori di concrete e specifiche anomalie che dovevano potare a segnalare le stesse alla competente Autorità. Non effettuando ciò ed autorizzando le operazioni, la stessa dall’autorizzarle, ha consapevolmente accettato il rischio della verificazione dell’evento illecito, che si è in concreto perfezionato, come diretta conseguenza della propria condotta omissiva. La prevenuta aveva l’obbligo di segnalare le operazioni sospette e non avendolo fatto ha permesso al funzionario di banca di impiegare il denaro in attività speculative, non impedendo così l’evento»
Operazione «Gioco pubblico» : coinvolgimento direttore di banca Ordinanza del GIP di Roma del 30. 05. 2019 Rilevanza al concetto di dolo eventuale che «si configura in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreata possibilità della provenienza del denaro da delitto sicché egli posto nell’alternativa se compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla» Richiamate Sentenze della Suprema Corte n. 29452 del 17. 05. 2013 e n. 9472 dell’ 08. 03. 2016 in tema di concorso in riciclaggio per responsabile di un istituto di credito «. . Non adempiendo agli obblighi giuridici derivanti dalla legge, quale direttore di banca e soggetto preposto all’effettuazione di segnalazioni … proprio in funzione di evitare la commissione dei delitti di riciclaggio, la stessa rivestiva una posizione di garanzia in base alla quale il non aver impedito l’evento equivale ad averlo cagionato ai sensi dell’art. 40, comma 2, c. p…»
Operazione «Gioco pubblico» : coinvolgimento direttore di banca Ordinanza del GIP di Roma del 30. 05. 2019 «Si deve considerare che il personale della filiale di altro istituto di credito si era subito accorto della presenza di anomalie per n. 6 bonifici (del resto bastava leggere la causale degli stessi. . ), per un totale di euro 20. 195, 84» , quindi un importo nettamente inferiore a quello oggetto di contestazione. . «. . l’art. 57, comma 4 del decreto 231/07 nel prevedere la norma sanzionatoria amministrativa del mancato invio di segnalazioni sospette ha inserito una clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso di specie. . »
……CRITICITA’ DEL SISTEMA E PROSPETTIVE. . L’ANALISI AGGREGATA DEI FENOMENI del Nucleo Speciale Polizia Valutaria … Analisi finanziaria
CRITICITA’ del sistema prevenzione antiriciclaggio Ø Crescita esponenziale del flusso delle segnalazioni Ø Circa il 23% delle segnalazioni inviate dai soggetti obbligati viene archiviato dalla UIF a seguito dell’analisi finanziaria Ø Circa il 25% delle segnalazioni a loro volta trasmesse al NSPV vengono a loro volta archiviate a seguito dell’analisi preinvestigativa Ø Quindi, quasi una segnalazione su due risulta immessa nel sistema di prevenzione in assenza di un qualificato apporto informativo in termini di prevenzione Quali prospettive di miglioramenti in termini di analisi pre-investigativa del Nucleo Speciale Polizia Valutaria? ? ?
L’ANALISI INVESTIGATIVA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE È una piattaforma informativa net-centrica (data-warehouse) per: Acquisire il flusso dati sos proveniente dall’UIF mediante un processo completamente automatizzato e per via esclusivamente telematica; Integrare informazioni eterogenee mediante accesso diretto alle altre banche dati in uso al Corpo e a fonti aperte; Svolgere l’analisi pre-investigativa mediante la consultazione flessibile dei dati; Gestire ulteriori fasi del percorso operativo delle sos quali: - attribuzione delle deleghe ai Reparti competenti - rendicontazione degli esiti degli approfondimenti Condividere on-line e in modalità sincrona con tutti i Reparti del Corpo i dati e le informazioni del data-warehouse Agevolare le funzioni di raccordo info-operativo in materia di sos attribuite al NSPV
ANALISI DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE AGGREGATE PER FENOMENO - A. S. A. F. - • • • I criteri di aggregazione Individuazione del «fenomeno» Struttura dell’innovato processo di analisi
I CRITERI DI AGGREGAZIONE A. S. A. F. FENOMENO AMBITO TERRITORIALE
L’ANALISI INVESTIGATIVA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE INDIVIDUAZIONE FENOMENO D’INTERESSE FENOMENO ASSOCIATO ALLE SOS DAL SOGGETTO SEGNALANTE GRUPPI SOGGETTIVI AGGREGATI E SELEZIONATI IN BASE: - Attività esercitata (es. esercenti giochi/scommesse, liberi professionisti) - Origine – residenza (es. fenomeni criminali caratterizzati etnicamente) - Settori economici di interesse (ad es. dei gruppi criminali localmente noti) CONTESTI INDIVIDUATI SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE - G. di F. e OO. II. S. - Financial Intelligence Unit estere (F. I. U. ) INPUT SPECIFICI - attività investigative dei Reparti G. di F. - Procure della Repubblica e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - Autorità di vigilanza (es. Banca d’Italia, Consob, Ivass)
STRUTTURA DELL’INNOVATO PROCESSO DI ANALISI FASE 1 • INDIVIDUAZIONE FENOMENO FASE 2 • SELEZIONE AMBITO TERRITORIALE
STRUTTURA DELL’INNOVATO PROCESSO DI ANALISI APPLICATIVO «MOLECOLA» Software del Guardia di Finanza per supportare le indagini economico – patrimoniali in • RACCOLTA DI materia di criminalità organizzata DALLE BASI FASE 3 SOFTWARE IBM I 2 ANALYST’S NOTEBOOK Software di analisi visuale e relazionale DATI INFORMATIVE DEL CORPO • Informazioni anagrafiche • Dati attività esercitata • Profili economico – reddituali • Profili patrimoniale • Profili di incoerenza economico – patrimoniale • Profili criminali FASE 4 ANALISI CORRELATA • LETTURA INTEGRATA E DEI DATI : • Individuazione dei collegamenti relazionali • Aggregazione dei dati per gruppi soggettivi ovvero «contesti investigativi»
L’ANALISI INVESTIGATIVA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ANALISI CORRELATA PROFILO ANAGRAFICO PROFILO IMPRENDITORIA LE LAVORATIVO PROFESSIONAL E PROFILO ECONOMICO REDDITUALE PROFILO PATRIMONIALE PROFILO CRIMINALE ETÀ SESSO TITOLARITA DITTE INDIVIDUALI DICHIARAZIONI FISCALI PARTECIPAZION I SOCIETARIE PRECEDENTI DI POLIZIA LUOGO DI NASCITA RUOLI SOCIETARI REDDITI PERCEPITI RAPPORTI FINANZIARI PRECEDENTI PENALI LUOGO DI RESIDENZA DOMICILIO ATTIVITÀ PROFESSIONALI VOLUMI D’AFFARI DICHIARATI FABBRICATI PRECEDENTI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE LUOGO DI ESERCIZIO ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE REDDITI EROGATI TERRENI LUOGO DI OPERATIVITÀ FINANZIARIA • BENI DI LUSSO PROFILI DI INCOERENZA ECONOMICO – PATRIMONIALE – REDDITUALE FONTI APERTE
A. S. A. F. «USURA» FENOMENO UIF 01 «USURA» FENOMENO UIF 04 «VITTIME USURA» AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PROVINCIA (CIRCONDARIO TRIBUNALE CAPOLUOGO) PERIODO DI RIFERIMENTO: 2016 – 2018 PARAMETRI DI RICERCA SISTEMA INFORMATIVO VALUTARIO – S. I. VA. 2
A. S. A. F. «USURA» SOS – DENUNCE PER DELITTI DI USURA 56 SOS DENUNCE PER DELITTI DI USURA 41 15 6 2016 CIRCONDARIO TRIBUNALE 2017
A. S. A. F. «USURA» § INDIVIDUAZIONE CONTESTI INVESTIGATIVI 96 PERSONE FISICHE 28 SOS 46 PERSONE GIURIDICH E ANALISI CORRELATA 17 CONTESTI INVESTIGAT IVI 31 POSIZIONI SOGGETTIV E ALTO RISCHIO
A. S. A. F. «USURA» ESITI PROFILAZIONE SOGGETTIVA 25 % PF ANNOVERA PRECEDENTI CRIMINALI DI RILIEVO 48% PF E IL 67% PG SONO STATE OGGETTO DI ALTRE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE 65% PF CON POSIZIONE REDDITUALE < 15. 000 EURO 90% PF RISULTANO CON INCOERENZA PATRIMONIALE PROFILI DI
… grazie per l’attenzione.
- Slides: 50