Responsabilit civile della pubblica amministrazione contrattuale Violazione di
Responsabilità civile della pubblica amministrazione contrattuale Violazione di precedente obbligo (da contratto o da legge) extracontrattuale Violazione dell’art. 2043 c. c. (neminem laedere) Obbligo del risarcimento del danno
Illecito extracontrattuale art. 2043 c. c. Attività materiale (comportamenti) azione prova Nesso causale danno + Nesso causale omissione
Articolo 2043 c. c. violazione Diritti assoluti Interessi legittimi Diritto di proprietà - Persona - Integrità fisica Giudice amministrativo (infortunio alunno – danno da difetto di manutenzione stradale) Lesione sine titulo (carenza di potere) Diretta lesione del diritto, che non degrada a interesse legittimo Giudice ordinario
Articolo 28 della Costituzione Responsabilità diretta per atti compiuti in violazione di diritti Funzionari e dipendenti pubblici Stato ed Enti Pubblici Azione di responsabilità (dolo o colpa grave, con giurisdizione della Corte di Conti – art. 1 l. 20/1994)
Giudice ordinario Risarcimento per atti della P. A. in violazione di diritti Salute e altri diritti fondamentali della Proprietà e altri diritti reali persona Attività materiale o mero comportamento (sine titulo o carenza di potere) Non riconducibile all’esercizio di una funzione pubblica rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo Corte Costituzionale (sent. 204/2004 e 191/2006) in materia urbanistica e espropriativa ha eliminato dall’ambito della giurisdizione esclusiva del g. a. i comportamenti non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere (meri comportamenti) Attenzione: giurisdizione esclusiva del G. A. ex art. 33 d. lgs 30/1988 in caso di danni connessi allo svolgimento di servizi pubblici (es. : danni alla salute in seguito al cattivo smaltimento di rifiuti)
Insegnante Attività di vigilanza sull’alunno Lesione a se stesso Art. 2018 c. c. Responsabilità contrattuale: la scuola deve dimostrare che il danno è stato determinato da causa non imputabile alla scuola né all’insegnante. Iscrizione come vincolo negoziale tra genitori e scuola dal quale nasce l’obbligo di vigilanza Danno ad altro compagno Artt. 2047/2048 c. c. È sulla scuola che incombe l’onere di dimostrare che non vi è stato, da parte dell’insegnante, un difetto di sorveglianza dello scolaro che ha ferito il compagno
Infortunio da cattiva manutenzione della strada Giurisprudenza tradizionale – art. 2043 c. c: il danneggiato deve provare l’insidia o il trabocchetto Cassazione 23680/2008, 20427/2008, 8157/2009: la p. a. proprietaria ha un potere di controllo sulla strada per cui deve provare il caso fortuito. Tuttavia la possibilità di controllo va verificata in concreto (centro abitato), altrimenti si applica l’art. 2043 c. c. Art. 2051 c. c. responsabilità di cose in custodia
Responsabilità da esecuzione di opere pubbliche: danno da inquinamento luminoso Cassazione 3130/2008 La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del G. O. su criteri e mezzi di esecuzione di un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo della p. a. di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integritòà del loro patrimonio, le disposizioni di legge e le norme di prudenza e diligenza per evitare danni a terzi, indipendentemente dal fine pubblico dell’opera Non è sufficiente il giudizio di congruità con il fine (buona illuminazione stradale): occorre adottare le misure idonee per evitare danni
Rapporto struttura sanitaria – paziente Equiparazione nel regime giuridico della struttura sanitaria pubblica con quella privata: nessuna limitazione di responsabilità né differenze risarcitorie poiché unico è il criterio di responsabilità La responsabilità contrattuale ex art. 1218 c. c. sorge con l’accettazione del paziente in ospedale e trova la fonte nel contratto atipico di spedalità, a prestazioni corrispettive Pagamento del corrispettivo (paziente, assicuratore, Servizio sanitario nazionale o altro ente) Oggetto della prestazione Obblighi di messa a disposizione di personale medico, paramedico, attrezzature NO: solo la prestazione medica SI: assistenza sanitaria come prestazione complessa La responsabilità della struttura può sussistere anche in assenza di responsabilità del personale sanitario
Responsabilità diretta della struttura per danno da disorganizzazione Conseguente alla violazione degli obblighi accessori connessi all’obbligazione principale di cura e intervento 1. 2. 3. 4. Comprende: Prestazione, diagnosi, cura e assistenza post operatoria Prestazione di tipo organizzativo: manutenzione e sicurezza attrezzature e macchinari Vigilanza e custodia pazienti Prestazioni alberghiere latu sensu (vitto, alloggio, ristorazione)
Rapporto medico-paziente Responsabilità contrattuale del medico fondata sul “contatto sociale” (SS. UU. 577/2008) La colpa medica Criterio della diligenza qualificata ex art. 1176, 2° comma c. c. Inosservanza e/o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell’agente modello del settore specialistico di riferimento La responsabilità del medico Disciplina speciale sulla responsabilità professionale ex art. 2236 c. c. Limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave: si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà
Rapporto struttura sanitaria-medico Responsabilità della struttura sanitaria = Fonte autonoma di responsabilità contrattuale (contratto di spedalità), indipendente dal rapporto medicopaziente (contatto sociale) tuttavia Quando gli enti ospedalieri pubblici sono condannati a risarcire (in via contrattuale ma anche extracontrattuale) i danni cagionati dai propri dipendenti, possono agire con azione di rivalsa, nei loro confronti, dinanzi alla corte dei conti, in base alla disciplina generale riguardante le amministrazioni statali, centrali e periferiche Se un ente ospedaliero è condannato al risarcimento del danno subito da un assistito per fatto colposo del dipendente e poi agisca in rivalsa nei confronti del dipendente stesso, la controversia spetta alla cognizione della Corte dei Conti (artt. 52 rd 1214/1934 e 103 Cost. ) e non si riferisce ai soli fatti inerenti al danno erariale, ma si estende a ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o a ee. pp. da persone legate da vincoli di impiego o di servizio e di conseguenza per violazione degli obblighi inerenti tali rapporti
Ripartizione dell’onere della prova Art. 2697 c. c. Paziente Prova del contratto o contatto sociale + prova aggravamento patologia o insorgenza affezione + allegazione inadempimento Favor processuale per il paziente Medico/struttura sanitaria Prova della mancanza di inadempimento o mancanza del nesso causale Principio di “vicinanza della prova”
Principi generali in tema di espropriazione 1. Principio della riserva di legge, nella fissazione dei limiti, dell’oggetto e delle condizioni dell’atto ablativo 2. Obbligo di indennizzo nei confronti del proprietario 3. Necessità di motivi di interesse generale a fondamento dell’atto ablativo
Condizioni per l’emanazione dell’atto di esproprio Art. 8 T. U. Sul bene da espropriare deve essere stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio + Dichiarazione di pubblica utilità + Indennità di esproprio Emanazione del decreto di esproprio, entro il termine di scadenza indicato nella dichiarazione di pubblica utilità (art. 13) (al massimo 5 anni, termine prorogabile di altri due anni)
indennità di espropriazione È determinata sulla base delle caratteristiche del L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 % (art. 37 T. U. ) Deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione Emanazione del decreto di esproprio
decreto di esproprio Art. 23 T. U. decreto di esproprio Dispone il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto di espropriazione Sotto condizione sospensiva di essere eseguito
Esecuzione del decreto di esproprio Art. 24 T. U. Immissione nel possesso, entro il termine perentorio di due anni Se scade il termine Entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione - art. 22 bis T. U. Se l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza: DECRETO D’OCCUPAZIONE D’URGENZA • • • Determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili. L’occupazione deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione. Il decreto d’occupazione d’urgenza perde di efficacia se non viene emanato il decreto di esproprio nel termine indicato nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. In assenza di termine espresso per la emanazione del decreto di esproprio, se questo non viene emanato nei termini indicati dall’art. 13 (5 + 2), il decreto d’occupazione d’urgenza perde parimenti di efficacia
Occupazione sine titulo In assenza o scaduta dichiarazione di p. u. o di provvedimento per la legittima immissione nel fondo Occupazione usurpativa (operata in carenza assoluta di potere da parte della pubblica amministrazione)
Giurisprudenza anni ’ 80 (per tutte, SS. UU. n. 1464/1983) Creazione giurisprudenziale di un istituto: Accessione invertita (occupazione appropriativa) Occupazione sine titulo + Irreversibile trasformazione del fondo per pubblica utilità = Acquisto originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione + Obbligo di risarcimento danni (art. 2043 c. c. )
Art. 43 DPR 8 giugno 2001, n. 327 Bene immobile trasformato per fini di interesse pubblico Mancanza o invalidità Della dichiarazione di p. u. Del decreto di esproprio La Pubblica amministrazione emana il decreto di acquisizione della proprietà Acquisizione “sanante” + Risarcimento del danno con pagamento entro il termine di 30 gg
Art. 43 dpr 327/2001 Giudice amministrativo Salute e altri diritti fondamentali della Proprietà e altri diritti reali persona Attività materiale o mero comportamento (sine titulo o carenza di potere) Non riconducibile all’esercizio di una funzione pubblica rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo Corte Costituzionale (sent. 204/2004 e 191/2006) in materia urbanistica e espropriativa ha eliminato dall’ambito della giurisdizione esclusiva del g. a. i comportamenti non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere (meri comportamenti) Attenzione: giurisdizione esclusiva del G. A. ex art. 33 d. lgs 30/1988 in caso di danni connessi allo svolgimento di servizi pubblici (es. : danni alla salute in seguito al cattivo smaltimento di rifiuti)
dichiarazione + decreto di p. u. di esproprio dichiarazione + occupazione e di p. u. trasformazione del fondo per P. U. occupazione e trasformazione del fondo per P. U. + immissione in possesso = acquisto proprietà e indennizzo PRIMA occupazione appropriativa Acquisto proprietà + Risarcimento OGGI decreto acquisizione (art. 43 dpr 327/2001) + risarcimento
Art. 43 dpr 327/2001 commi 3 e 4 Giudice amministrativo Impugnazione da parte del privato -Decreto di acquisizione del bene -Dichiarazione di p. u. -Decreto di esproprio P. A. : domanda di autocondanna (in caso di fondatezza del ricorso del privato) con esclusione della restituzione del bene Risarcimento con esclusione della restituzione senza limiti di tempo Emanazione dell’atto di acquisizione e trascrizione nei registri immobiliari
Giurisdizione del G. A. Articolo 53 dpr 327/2001 Le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche Corte costituzionale, 11 maggio 2006, n. 191 Comportamenti non riconducibili neanche mediatamente all’esercizio di un pubblico potere Giudice ordinario
Controversie risarcitorie per il danno cagionato da occupazione illegittima Occupazione acquisitiva Occupazione usurpativa In base a dichiarazione di p. u. (anche se poi annullata in sede giurisdizionale o amm. va) mancanza di dichiarazione di p. u. L’esercizio del potere si è manifestato con l’adozione della dichiarazione di p. u. Giudice amm. vo Comportamento in nessun modo collegato a un potere amm. vo Giudice ordinario
Giurisprudenza anteriore alla sentenza cassazione n. 500/1999 Articolo 2043 c. c. Danno contra jus: lesione di un diritto soggettivo assoluto (non affievolito) Escluso il risarcimento dell’interesse legittimo Unica progressiva apertura: risarcimento diritti soggettivi affievoliti (interessi oppositivi) a seguito di atto autoritativo della p. a.
sentenza cassazione n. 500/1999 Articolo 2043 c. c. Danno non in jure Risarcibilità interessi legittimi Oppositivi (provvedimento restrittivo della sfera giuridica - es. : espropriazione - connesso a preesistente diritto) Pretensivi (provvedimento ampliativo della sfera giuridica – es. : autorizzazioni)
Natura giuridica della responsabilità per lesione di interessi legittimi Extracontrattuale (tesi prevalente) Prova prescrizione (5 anni) danno
Tesi contrattuale art. 1173 c. c. (responsabilità da inadempimento da obbligazioni) Responsabilità da contatto tra P. A. e danneggiato Prova (presunta) art. 1218 c. c. prescrizione (10 anni) danno artt. 1224/5 c. c. Terzium genus (natura speciale di tale responsabilità – manca però un solido fondamento normativo)
provvedimenti riduttivi Sopprime o comprime diritti patrimoniali non patrimoniali • • provvedimenti sanzionatori (punizione disciplinare, ritiro licenza, patente ecc. ) Espropriazione Confisca Sequestro Creazione vincoli crea obblighi - Ordini - Comandi - Divieti
Interessi pretensivi: atti ampliativi della sfera giuridica Pubblica Amministrazione Interesse pretensivo Privato ampliamento della sfera giuridica
provvedimenti ampliativi Sul rapporto giuridico Nascita di nuovi diritti rimozione ostacolo a precedenti diritti autorizzativi abilitativi acquisto di status valutazione discrezionale o tecnica • Sovvenzioni/sussidi valutazione conferimento cittadinanza • Concessioni traslative discrezionale tecnica assunzione impiego • Concessioni costitutive iscrizione a un albo iscrizione liste elettorali iscrizione scuola promozione
Illecito ex art. 2043 (da atto illegittimo) atto illegittimo nesso causale danno dolo o colpa
Interessi oppositivi Atto illegittimo vizi formali vizi sostanziali Effetto conformativo della sentenza la lesione dell’interesse legittimo implica di per sé la lesione del bene della vita Vincola, in modo + o – stringente, la possibile riedizione del potere amministrativo (limitata utilità concreta ottenuta dal ricorrente con l’impugnazione) l’illegittimità dell’atto concreta anche il danno ingiusto da quantificarsi
Interessi pretensivi Non sono risarcibili ex se Serve la prova della sussistenza di un danno risarcibile da perdita di chance perdita della possibilità di conseguire un risultato utile Giudizio prognostico ex ante in base a un criterio di normalità
Atto illegittimo della P. A. (diniego o ritardo) Giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita Applicazione particolare dei principi generali in tema di nesso di causalità materiale tra condotta ed evento dannoso efficienza causale dello specifico vizio in relazione al pregiudizio lamentato (perdita di una gara) esempio: quale esito avrebbe avuto la gara in mancanza del vizio dell’atto ?
chance mera possibilità di ottenere consistente possibilità un risultato favorevole di successo Interesse di fatto chance non risarcibile chance risarcibile bene giuridico autonomo Rilievo decisivo al giudizio probabilistico
chance 1. 1) 2) 3) 4) 5) La concretezza della possibilità deve essere statisticamente valutabile Il giudizio deve essere ex ante, informato al criterio dell’id quod plerumque accidit Il pericolo di non verificazione dell’evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al 50% Se e in che misura la discrezionalità amministrativa possa incidere sul giudizio prognostico La lesione deve consistere nella perdita definitiva di un’occasione favorevole di cui soggetto danneggiato si sarebbe avvalso con ragionevole certezza La condotta illecita si concreta nell’interruzione di una successione di eventi potenzialmente idonei a consentire il conseguimento di un vantaggio e genera una situazione immodificabile
Valutazione della chance Nei primi due casi la valutazione della P. A. è ancorata a parametri precisi e vincolati: il giudice si può sostituire alla P. A. (solo virtualmente e a fini risarcitori) e individua il grado di possibilità di ottenere il bene della vita, irrimediabilmente perso e che poteva scaturire dalla chance, senza che la natura dei poteri attribuiti alla P. A. possa in alcun modo alterare l’esito prognostico.
Interessi pretensivi C. di Stato 6520/2007, 776/2009 Il supplente illegittimamente scavalcato ha diritto al risarcimento perdita di chance possibilità di conferimento di supplenza annuale perché utilmente collocato in graduatoria Risarcimento danno dopo l’annullamento del conferimento della supplenza a altro docente
La prova dell’elemento soggettivo • Non discende automaticamente dall’illegittimità dell’atto (corte costituzionale n. 149/2006) • Presunzione di colpa (inversione dell’onere della prova) • La P. A. è onerata della prova contraria • Mancanza di colpa (esempio: errore scusabile per formulazione incerta delle norme, complessità del fatto, oscillazione interpretativa della giurisprudenza, contrasti giurisprudenziali)
Chi è il giudice del danno per interessi legittimi? Art. 7, comma 3, primo periodo, legge 1034/197 (legge TAR), modificato dall’art. 35 del d. lgs 80/1998 e dall’art. 7 l. 205/2000 Il TAR, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali (fondamento: art. 24 Costituzione: effettività della tutela giurisdizionale)
Tutela risarcitoria 1) Reintegrazione in forma specifica oppure 2) risarcimento per equivalente 1) Risponde meglio al principio dell’effettività della tutela del cittadino nei confronti dell’attività provvedimentale 2) Ha carattere sussidiario (quando, nonostante l’avvenuto annullamento dell’atto e la nuova attività amministrativa volta all’adozione di altro atto che soddisfi l’interesse del privato, sussistono ancora conseguenze pregiudizievoli in capo al privato)
Interessi oppositivi sentenza Risarcimento in forma specifica se troppo oneroso (art. 2058 c. c. ) Risarcimento per equivalente (per i pretensivi opera la demolitoria)
Interessi pretensivi Risarcimento in forma specifica Non è un’azione di adempimento non si può condannare la P. A. a un facere tranne le ipotesi espressamente previste (art. 25 l. 241/1990) Non può essere condannata la P. A. all’emanazione del provvedimento favorevole richiesto
Interessi pretensivi Risarcimento in forma specifica Diretta rimozione delle conseguenze derivanti dall’effetto lesivo Il silenzio, il ritardo o l’illegittimo diniego incidono sempre su una situazione che era e rimane insoddisfatta, per cui non vi è nulla che possa essere reintegrato NON è possibile il risarcimento in forma specifica
Interessi pretensivi Impugnazione atto negativo (es. : diniego di concessione) Sentenza di annullamento del Giudice amministrativo Obbligo di conformarsi della P. A. : emanazione dell’atto senza vizi In mancanza: azione di esecuzione per l’adempimento. Non si applica il limite dell’art. 2058, comma 2, c. c. (eccessiva onerosità per il debitore in caso di risarcimento in forma specifica)
Pregiudiziale amministrativa Per chiedere il risarcimento del danno è necessario il previo annullamento dell’atto amministrativo ? Consiglio di Stato Ad. plen. n. 12/2007 Cassazione SS. UU. 30254/2008 È necessario ottenere l’annullamento dell’atto lesivo impugnato Non è necessario ottenere l’annullamento dell’atto lesivo impugnato: il G. A. può decidere in via autonoma sulla domanda risarcitoria per danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa La sentenza del C. di S. è stata cassata Negazione della tutela risarcitoria = negazione della giurisdizione
Il silenzio rigetto La legge attribuisce al silenzio il significato di rigetto dell’istanza Esempio: rigetto del ricorso gerarchico (art. 6 l. 1199/1971 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi): Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Il silenzio della P. A. • Non è un mero comportamento materiale devoluto alla cognizione del giudice ordinario • È correlato al rispetto di interessi legittimi pretensivi • Se ne distinguono più tipologie: - Assenso - Rifiuto o inadempimento - Rigetto • Generalizzazione del silenzio assenso • Tassatività dei casi di silenzio rigetto • Ridimensionamento rispetto al passato dei casi di silenzio rifiuto o inadempimento
silenzio rifiuto o inadempimento • • - Necessità del decorso dei termini del procedimento Possibilità di proporre ricorso: Anche senza diffida della p. a. inadempiente Fino a che perdura l’inadempimento Non oltre un anno dalla scadenza dei termini procedimentali • Scopo del ricorso è l’ottenimento di un provvedimento esplicito • Il giudice può conoscere della fondatezza dell’istanza (il giudice decide dopo aver valutato la manifesta fondatezza o infondatezza dell’istanza) • non permette comunque di ottenere anticipatamente una pronunzia nel merito della controversia
“Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della pretesa” Il giudice può conoscere della accoglibilità dell’istanza Nei casi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni Condanna della P. A. ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa Nei casi di manifesta infondatezza dell’istanza, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la P. A. a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto
emanazione dell’atto dopo lo spirare del termine • Avvenuta formazione del silenzio a seguito del decorso del termine procedimentale La p. a. non perde il potere di decisione Sempre possibile la successiva emanazione di diniego espresso • Atto espresso della p. a. in pendenza di lite ex art. 21 bis - Diniego È inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale Il ricorso è improcedibile per carenza di interesse - Atto favorevole Cessata materia del contendere
Obbligo di provvedere della P. A. Legge (in mancanza, per ragioni di giustizia e trasparenza – C. di S. 2318/2007) Atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall’adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggi (interessi strumentali) Atti di contenuto favorevole in quanto ampliano la sfera giuridica del richiedente NO, se l’istanza è manifestatamente infondata o esorbitante NO al riesame di atti sfavorevoli emanati precedentemente Si verificherebbe l’elusione del termine di decadenza per l’impugnazione SI, nel caso ci sia un rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività. NO, negli altri casi (esposto)
Inoppugnabilità del silenzio sull’istanza di annullamento in autotutela 1) 2) 3) 4) Atto sfavorevole nei confronti del privato Istanza di annullamento in autotutela La P. A. non provvede È possibile l’impugnazione di questa manifestazione di silenzio ? NO: l’autotutela è attività discrezionale, per cui è necessaria l’impugnazione dell’atto sfavorevole nei termini decadenziali
Procedimento art. 21 bis legge Tar (1034/1971) • Particolare rapidità della fase di accertamento istruttorio - Decisione entro 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, in camera di consiglio - Sentenza succintamente motivata - In caso di adempimenti istruttori disposti dal collegio, decisione entro 30 gg dalla data fissata - Uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta • Celere fase di condanna della P. A. a provvedere (termine non superiore a 30 gg in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso) • Fase dell’ottemperanza – eventuale (nomina di commissario, su richiesta di parte, che provveda in luogo della P. A. inadempiente)
È risarcibile il danno da ritardo ? - orientamenti giurisprudenziali - Responsabilità dell’amministratore da contatto qualificato nel nuovo modello di azione amm. va introdotto dalla l. 241 possono assumere rilevanza autonoma interessi strumentali come il rispetto della correttezza Il privato ha diritto a una risposta certa e tempestiva a prescindere dal contenuto della stessa Risarcimento del danno solo in conseguenza della mancata emanazione del provvedimento richiesto nei tempi previsti PREVALENTE Il danno da ritardo è risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti il bene della vita (ad. plen. 15. 9. 2007 n. 7) Nei casi di attività discrezionale è possibile il risarcimento solo dopo e a condizione che la p. a. , riesercitato il proprio potere, abbia riconosciuto all’istante il bene stesso. Non è possibile che il giudice formuli un giudizio prognostico
Azione di classe (art. 49 l. 23 luglio 2009 n. 99) si applica agli illeciti compiuti dopo l’entrata in vigore della legge modifica art. 140 bis codice del consumo Ciascun consumatore o utente Associazioni o comitati di consumatori Azione risarcitoria Impresa o gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità Tribunale ordinario del capoluogo di regione ove ha sede l’impresa ammissibile Adesione altri consumatori PUBBLICITA’ Se fondata fa stato nei confronti di chi ha aderito Chi non aderisce CONDANNA AL RISARCIMENTO Azione individuale
Articolo 9 legge n. 241 Intervento nel procedimento Interessi diffusi e collettivi Diffusi differenziati collettivi Qualificati (meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento) Intervento nel procedimento (art. 9. l. 241): Associazioni di categoria Legittimazione ad agire in giudizio
Art. 4, comma 2, legge delega n. 15/2009 (Brunetta) Singoli o associazioni o comitati degli interessi dei propri associati Lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori Violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controlli o sanzionatori, di violazione dei termini diffida alla p. a. o al concessionario ad assumere le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati Giurisdizione esclusiva e di merito del G. A. la p. a. non interviene Il giudice ordina alla p. a. di porre in essere misure idonee a porre rimedio alle violazioni È escluso il risarcimento del danno per il quale resta ferma la disciplina vigente
Soggetti esercenti una “pubblica funzione legislativa” • Componenti Camera dei Deputati e Senato della Repubblica Esercizio collegiale della funzione legislativa in via ordinaria ex art. 70 Cost. • Governo Emanazione decreti legge e decreti legislativi ex artt. 76 e 77 Cost. • Consiglieri regionali Esercizio collegiale della funzione legislativa conferita alle Regioni ex artt. 117 e 121 Cost.
Soggetti esercenti una “pubblica funzione giudiziaria” • Magistratura ordinaria (requirente e giudicante) e magistratura onoraria • Magistrature speciali - Magistrati amm. vi (Tar, Consiglio di Stato) Magistrati contabili (Corte dei conti) Magistrati tributari (Ctp, Ctr, stralcio Ctc) Magistrati militari (requirenti e giudicanti) • Ausiliari del giudice - Cancelliere, ufficiale giudiziario, testimone, perito del giudice, consulente tecnico del pm, curatore del fallimento, coadiutore tecnico contabile del curatore del fallimento, liquidatore della cessio bonorum in sede di concordato preventivo (il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di alienare tutti o alcuni suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti ), tutore dell’interdetto
Caratteristiche della pubblica funzione amministrativa • Disciplinata da - Norme di diritto pubblico - Atti autoritativi: coercitivi, discrezionali (quando il privato si trova comunque in posizione di soggezione), attività jure privatorum, prodromica ad altra tipicamente pubblicistica • Oggetto - Formazione o manifestazione di volontà della PA (non solo con riguardo ad attività con rilevanza esterna, ma anche preparatoria, propedeutica: attività istruttoria o consultiva) - Esercizio di poteri autoritativi (nei confronti di soggetti in posizione non paritetica alla PA) - Esercizio di poteri certificativi (attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria: atti pubblici)
Quando i soggetti privati esercitano pubbliche funzioni • Concessionari di opere e servizi pubblici (trasferimento al concessionario delle pubbliche funzioni proprie dell’ente concedente per la realizzazione di interessi di natura pubblica) Le attività trasferite non divengono di natura privatistica solo perché esercitate da un soggetto privato ma conservano la loro natura di attività amm. va in senso oggettivo, con la funzione di assicurare il conseguimento dell’interesse pubblico, affidato istituzionalmente all’ente concedente e, per il tramite della concessione, trasferito al concessionario • • Liberi professionisti (per la realizzazione o la tutela di interessi generali rimessi dalla legge alla competenza della PA) Istituti di credito (per le funzioni collaterali svolte in campo monetario, finanziario e fiscale: es. erogazione crediti agevolati o “di scopo legale” che gravano sulla finanza pubblica
Attività di pubblico servizio Connotazione pubblicistica dell’attività oggettivamente e concretamente svolta dal soggetto, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente o dell’imprenditore al quale l’attività sia riferibile Mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione = Sussidiarietà e complementarietà delle attività dell’incaricato di p. s. rispetto a quelle del p. u. + Attività svolta nell’interesse della collettività Posizione intermedia Non è un incaricato di p. s. chi: -svolge semplici mansioni d’ordine -è prestatore d’opera meramente materiale (la sua è attività di mera esecuzione)
Servizio di pubblica necessità Professionisti muniti di speciale abilitazione dello Stato, della cui opera il pubblico è per legge obbligato a valersi (avvocati, medici, ingegneri ecc. ) Privati (che non siano P. U. o incaricati di p. s. ) che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità, mediante un atto della P. A. Incertezze nella giurisprudenza Possibilità di sovrapposizioni tra le qualifiche di P. U. , incaricato di p. s. ed esercente servizio di pubblica necessità
Peculato – art. 314, 1° comma, c. p. • Qualifica del soggetto agente: P. U. o incaricato di pubblico servizio • Oggetto del reato: denaro o altra cosa mobile (titoli di credito, titoli azionari ecc. ) altrui (appartenenza alla P. A. o privati che svolgono funzioni o servizi pubblici) • Presupposti: - Possesso (non in senso civilistico, per cui è sufficiente la detenzione) ovvero - Disponibilità (potere giuridico di disporre della cosa, anche se materialmente detenuta da altri) - in ragione di ufficio o servizio (non esclusivamente competenza a disporre del denaro in virtù di legge ma anche soltanto coincidenza occasionale con la funzione svolta) • Condotta: appropriazione (momento perfezionativo del reato) • Elemento soggettivo: dolo generico • Pena: reclusione da 3 a 10 anni
Peculato d’uso – art. 314, 2° comma, c. p. figura autonoma di reato • • • Qualifica del soggetto agente: P. U. o incaricato di pubblico servizio Oggetto del reato: denaro o altra cosa mobile (titoli di credito, titoli azionari ecc. ) altrui (appartenenza alla P. A. o privati che svolgono funzioni o servizi pubblici). Cose di specie – cose di genere (discordanti dottrina e giurisprudenza) Presupposti: Possesso (non in senso civilistico, per cui è sufficiente la detenzione) ovvero Disponibilità (potere giuridico di disporre della cosa, anche se materialmente detenuta da altri) in ragione di ufficio o servizio (non esclusivamente competenza a disporre del denaro in virtù di legge ma anche soltanto coincidenza occasionale con la funzione svolta) Condotta: uso momentaneo e immediata restituzione (momento perfezionativo del reato) Elemento soggettivo: dolo specifico (“ … al solo scopo …”) Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni
Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art. 316 c. p. • • • figura autonoma di reato Qualifica del soggetto agente: P. U. o incaricato di pubblico servizio Oggetto del reato: denaro o altra utilità Presupposti: Esercizio delle funzioni o del servizio (simile alla ragione di ufficio o servizio del peculato) Giovamento dall’errore altrui Condotta: indebita ricezione o ritenzione (momento perfezionativo del reato) Elemento soggettivo: dolo generico Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni
Concussione – art. 317 c. p. • • • 1. Qualifica del soggetto agente: P. U. o incaricato di pubblico servizio Oggetto del reato: denaro o altra utilità (vantaggi economici o personali) Condotta: abuso della qualità (strumentalizzazione della qualità pubblica) ovvero abuso dei poteri (utilizzo del potere per scopo diverso) 2. costrizione (violenza fisica o morale sulla vittima) ovvero induzione (attività di varia connotazione psicologica volta a creare uno stato di soggezione della vittima) 3. dazione (momento consumativo del reato: consegna materiale ma anche ritenzione del denaro o altra cosa da parte del p. u. o incaricato di p. s. ) ovvero promessa (impegno della vittima a eseguire la prestazione in futuro) indebita (giuridicamente non dovuta ad alcun titolo e sotto alcun profilo) - a lui (in favore dell’agente pubblico) - ad un terzo (persona indicata dall’agente pubblico) • Elemento soggettivo: dolo generico Pena: reclusione da 4 a 12 anni
Corruzione impropria 1. 2. 3. - 4. 5. Qualifica del soggetto agente: p. u. / incaricato di pubblico servizio che sia anche pubblico impiegato Oggetto del reato: denaro o altra utilità (vantaggi economici o personali) Condotta: Ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa (comma 1) – sulla base di un accordo anteriore (corruzione impropria antecedente) Ricevere una retribuzione per un atto d’ufficio già compiuto (comma 2) - corruzione impropria susseguente + compimento di un atto d’ufficio (atto rientrante nella competenza dell’ufficio cui il p. u. appartiene) Elemento soggettivo: dolo specifico Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni (corruzione antecedente); fino a 1 anno (corruzione susseguente)
Corruzione propria 1. 2. 3. 4. Qualifica del soggetto agente: p. u. / incaricato di pubblico servizio Oggetto del reato: denaro o altra utilità (vantaggi economici o personali) Condotta: Ricevere denaro o altra utilità o accettarne la promessa, per sé o per un terzo al fine di (coincidenza della disciplina per la corruzione propria antecedente e per quella susseguente) a) omettere un atto d’ufficio (mancato compimento di un atto dovuto) b) ritardare un atto d’ufficio (per il quale esiste un termine) c) compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (violazione di un dovere d’ufficio prescritto da una norma) Elemento soggettivo: dolo specifico Pena: reclusione da 2 a 5 anni
Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. Art. 57 Nell' espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti Art. 1 Azione di responsabilità 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi
L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti Art. 1 Azione di responsabilità 1 -bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti Art. 1 Azione di responsabilità • 1 -ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. • 1 -quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. • 1 -quinquies. Nel caso di cui al comma 1 -quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente …
L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti Art. 1 Azione di responsabilità 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. (solo l’avvenuto risarcimento del danno comporta la preclusione ovvero l’improcedibilità dell’azione contabile)
L. 14 gennaio 1994, n. 20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti Art. 1 Azione di responsabilità 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza …
Giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica (responsabilità amm. va e contabile – art. 103, comma 2, Cost. e art. 1 l. 20/1994) • Rapporto di servizio tra l’autore del fatto lesivo e la p. a. danneggiata (che può essere diversa da quella di appartenenza) • Natura pubblica del denaro o del bene oggetto del fatto dannoso • Attività amministrativa o di gestione • Rapporto di causalità
Tipologie di responsabilità devolute alla giurisidzione della Corte dei conti • Generica responsabilità per danno, di tipo risarcitorio • Responsabilità di tipo sanzionatorio (art. 30, comma 15, l. 289/2002 (finanziaria 2003), tipizzata ex art. 25 Cost. – principio di stretta legalità • Responsabilità contabile (fattispecie di gestione del denaro e dei beni pubblici)
Fatto causativo del danno • Attività giuridica • Attività materiale Danno • Diretto • indiretto
L’attuale regime In base all’art. 55 D. Lgs. 30 -3 -2001 n. 165 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative – resta ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
Profilo soggettivo - ampliamento • • Enti locali (già art. 58 legge 8 agosto 1990 n. 142, ora ) 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
Profilo soggettivo - ampliamento • Enti pubblici economici e società a capitale pubblico (Cass. SS. UU. – sempre più spesso finalità riconducibili a interessi pubblici generali sono perseguite con risorse provenienti dai bilanci pubblici e gestite da organismi che si rivestono di forme del diritto privato • Organismi di diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici (direttive 17 e 18 /2004/CE)
Illegittimità dell’atto e illiceità della condotta • L’illegittimità del provvedimento non è di per sé sufficiente a configurare il danno come ingiusto e a costituire presupposto per l’affermazione della responsabilità amministrativa • Rappresenta comunque un indice significativo ai fini del giudizio di illiceità e della sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) • Finalizzazione della scelta effettuata dalla p. a. , in corrispondenza alle finalità istituzionali: - attribuzione normativa di un potere discrezionale - congruità e proporzionalità rispetto al fine da conseguire • La Corte compara la condotta in astratto prevista dalla norma e quella in concreto tenuta dal convenuto
Risarcimento per danno all’immagine • Distinzione tra danno immagine e danno conseguenza (dinanzi alla C. dei C. il danno morale non è il pretium doloris (valore della sofferenza) ma il danno conseguente alla perdita di prestigio che è suscettibile di valutazione patrimoniale anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta • L’azione per risarcimento per danno all’immagine è limitata ai casi di delitto contro la P. A. (art. 17, comma 30 ter D. L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102)
D. Lgs. 30 -3 -2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 7. Gestione delle risorse umane. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. …. . 6 -bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Giurisdizione della Corte dei conti • Art. 103 Cost. – 2° comma: La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. • Principio della “finalizzazione” della scelta effettuata, in considerazione della natura pubblica - del denaro - delle finalità perseguite • Non rileva il titolo in base al quale il denaro viene gestito (rapporto di pubblico impiego • Non rileva la qualità del soggetto agente (può essere un privato o un ente pubblico)
Limiti della legislazione regionale in ordine alla colpa grave del dipendente sentenza n. 345 del 2004 • ex art. 117, 2° comma, lettera l), Cost. spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell’ordinamento civile. Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (ad es. , art. 52 r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, “T. U. delle leggi sulla Corte dei conti”: “la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell’ordinamento civile. • la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, 4° comma, Cost. ), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa.
L’inserimento nell’organizzazione della p. a. Corte Cost. sent. 340/2001 • "persone estranee", così come gli amministratori o i funzionari onorari, sono pur sempre soggetti che esercitano pubbliche funzioni, come tali ricadenti nell’ambito della responsabilità amministrativa. • La responsabilità non richiede necessariamente l’esistenza di un rapporto d’impiego o la qualità di dipendente, ma il semplice inserimento nella organizzazione della pubblica amministrazione con lo svolgimento di funzioni proprie della stessa amministrazione (argomentando dagli artt. 28 e 97 della Costituzione). • In realtà l’esercizio di pubbliche funzioni di una p. a. non deve necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da rapporto d’impiego, non coincidendo con l’apparato burocratico degli uffici caratterizzato da rapporto di lavoro dipendente. Il legislatore può prevedere l’esercizio di dette funzioni da parte di soggetti con un rapporto sottostante anche meramente onorario o di mero servizio o di obbligo: in questi casi il legislatore (anche quello regionale o provinciale competente per materia) può assoggettarli alla disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa propria dei dipendenti.
Responsabilità contabile: il maneggio di denaro pubblico e la custodia dei valori Art. 44 R. D. 12 -7 -1934 n. 1214 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. Attribuzioni giurisdizionali - Dei giudizi di conto e di responsabilità • La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. • La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Responsabilità da fatti o omissioni produttivi di danno finanziario o patrimoniale a soggetti che gestiscono denaro o beni pubblici • - Amministrativa Elementi costitutivi Rapporto di servizio Condotta illecita (dolo o colpa grave) Danno Nesso di causalità tra la condotta illecita e l’evento dannoso (art. 41 c. p. ) • Contabile - Maneggio di denaro o gestione di beni pubblici (art. 81 legge di contabilità generale dello Stato)
Rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile • Art. 7. L. 27 -3 -2001 n. 97 Responsabilità per danno erariale. 1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile Stesso soggetto, stesso fatto Giudizio penale differente da Giudizio di responsabilità amm. /contab. NO alla pregiudiziale penale Autonomia e separazione dei processi
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