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Relatore: Avv. Innocenzo Megali LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro A livello europeo sono individuabili da lungo tempo linee di politica comunitaria in materia di protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Restano invece in una certa misura difformi tanto l’effettivo impatto della disciplina comunitaria nei diversi contesti nazionali, quanto le opzioni di tutela degli ordinamenti interni, ove vengono adottate soluzioni sanzionatorie di tipo “misto” (talora prevalentemente penale, talaltra prevalentemente amministrativo) diversificate a seconda delle caratteristiche culturali e istituzionali proprie dei sistemi di riferimento.
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro In ogni caso il settore di disciplina in esame si caratterizza come uno degli ambiti a più elevata “europeizzazione”, esistendo un risalente, significativo ed anche quantitativamente assai cospicuo corpus di atti comunitari in materia, di carattere sia generale che specifico.
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha avuto un forte impatto sull'ordinamento italiano (tanto che, per il nostro sistema, si è parlato di “comunitarizzazione” della disciplina). Basti pensare che la disciplina posta dal D. Lgs. 626/1994 rappresentava il recepimento di ben otto direttive comunitarie, tra cui la fondamentale direttiva quadro n. 89/391/CEE
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro Lo sviluppo del diritto comunitario in materia può essere articolato in 3 tappe essenziali: A) PRIMA FASE: compresa tra i trattati istitutivi e la metà degli anni Ottanta, in cui, dopo un periodo iniziale caratterizzato da interventi frammentari e per lo più da atti non vincolanti (le c. d. “Raccomandazioni”), si è teso ad un'azione coordinata di misure prioritarie, tramite l'elaborazione di “Programmi di azione comunitaria” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla cui base sono state adottate le prime direttive, di carattere generale e particolare.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: PRIMA FASE Il primo gruppo di direttive fanno capo alla direttivaquadro 80/1107/CEE (1980) – che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con i decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 77 del 1992 – la quale, ispirandosi al Programma di azione comunitario del 1978, stabiliva principi comuni per l'armonizzazione ed il miglioramento delle normative nazionali, dovendo gli Stati membri evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti nocivi considerati (piombo, amianto, rumore, . . . ) o mantenerla al livello più basso “ragionevolmente praticabile” (art. 3, § 1) segnatamente attraverso la fissazione di valori limite di esposizione, oltre i quali scattava l'obbligo di adottare determinate misure di prevenzione e protezione.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: PRIMA FASE La direttiva 80/1107/CEE, insieme alle direttive particolari ad essa ispirate, nonostante l'ambiguo riferimento al criterio della “ragionevole praticabilità” delle misure di sicurezza – meno rigoroso di quello della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” proprio dell'ordinamento italiano – fornì un notevole impulso alla produzione norma-tiva comunitaria in materia, introducendo principi significativi, quale la priorità delle misure di protezione collettiva su quelle di protezione individuale, il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze, l'adeguamento delle misure di sicurezza al progresso tecnico, che troveranno sviluppi nella legislazione succes-siva.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: SECONDA FASE B) SECONDA FASE: a partire dalla fine degli anni Ottanta prende avvio la fase più intensa e attiva della regolamentazione legislativa comunitaria (in dottrina si è parlato de “gli anni d'oro” di tale normazione). La fonte di tale intensificazione va individuata nelle modifiche apportate al Trattato CEE dall'Atto Unico Europeo (1986), grazie al quale si è consentito, per la prima volta in tale settore, di adottare direttive a maggioranza qualificata e non più all'unanimità.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: SECONDA FASE In tale periodo è stata emanata la fondamentale direttiva quadro n. 89/391/CEE del 12. 06. 1989, definita come l'“architrave” della disciplina legislativa comunitaria, seguita da una lunga serie di direttive particolari. Con tali direttive si assiste all’abbandono da parte del legislatore comunitario dei principi-guida precedenti, di ispirazione tipicamente anglosassone, per attuare una protezione totale della salute dei lavoratori. Questo secondo gruppo di direttive ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il fondamentale d. lgs. n. 626/1994, che ha profonda-mente innovato la disciplina normativa previgente in materia.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: SECONDA FASE Rilevante valore assume anche la “Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali” (1989), che in più punti fa riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i cui principi troveranno legittimazione nei trattati successivi, a partire dal Protocollo e dall'Accordo sulla politica sociale allegati al Trattato di Maastricht (art. 136 TCE). Tale documento ha sancito lo status di diritto sociale fondamentale del diritto alla sicurezza e, sebbene tale dichiarazione abbia un mero valore programmatico, è indubbia la rilevanza di tale riconoscimento, pur scevro da ogni vincolatività.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: TERZA FASE C) TERZA FASE: ha avuto inizio a cavallo del Millennio ed è tuttora in corso; si caratterizza per un nuovo approccio, fondato sulla stretta integrazione e connessione del tema in esame con altre strategie comunitarie, in particolare con quelle per l'occupa-zione. In tal modo il Consiglio Europeo mira a conciliare la quantità dell'occupazione con la sua qualità: la salute, e più in generale il benessere lavorativo, si configurano come indicatori significativi di una migliore qualità del lavoro, da cui dipende peraltro il miglioramento delle performance aziendali.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: TERZA FASE Sul piano delle tecniche normative l'accento è principalmente rivolto su misure non legislative (c. d. soft law), al fine di garantire un maggior scambio di informazioni ed esperienze e di incentivare un'effettiva applicazione della normativa vigente. Tale fase si caratterizza inoltre per l'adozione di strumenti necessari a garantire l'adeguamento agli standard comunitari dei Paesi di nuova adesione.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: TERZA FASE La trama dell’azione comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro si dipana inoltre attraverso l’emanazione di numerosi documenti non aventi valore di fonti giuridiche: tra questi meritevole di menzione è sicuramente la “Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” del 21 febbraio 2007, dal titolo “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007 -2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”.
Lo sviluppo del diritto comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro: TERZA FASE La Comunicazione traccia la strategia comunitaria in materia per il periodo 2007 -2012: si tratta di una “strategia globale del benessere sul luogo del lavoro”, inteso come concetto più ampio rispetto a quello della sola salute e sicurezza, con un riferimento sia a profili giuridici sia a profili psicologici e sociali. Tale strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro fa seguito alla precedente strategia per il periodo 2002 -2006 e stabilisce l’ambizioso obiettivo di realizzare una riduzione del 25% degli infortuni sul lavoro, come media sull'intero territorio comunitario.
STRATEGIA COMUNITARIA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (2007 -2012) Per realizzare tale obiettivo, la Commissione ha stabilito i sei obiettivi intermedi seguenti: 1) ATTUAZIONE DI UN QUADRO LEGISLATIVO MODERNO ED EFFICACE; 2) FAVORIRE LO SVILUPPO E L'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE NAZIONALI; 3) FAVORIRE I CAMBIAMENTI DI COMPORTAMENTO; 4) FAR FRONTE A RISCHI NUOVI E SEMPRE PIU' IMPORTANTI; 5) MIGLIORARE IL CONTROLLO DEI PROGRESSI COMPIUTI; 6) PROMUOVERE LA SALUTE E LA SICUREZZA A LIVELLO INTERNAZIONALE.
La direttiva 89/391/CEE Una posizione primaria nel quadro normativo del sistema prevenzionistico comunitario è rivestita dalla direttiva del Consiglio del 12. 06. 1989 n. 89/391/CEE. L'obiettivo di tale direttiva è di assicurare una migliore protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, tramite provvedimenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché tramite l'informazione, la consultazione, la partecipazione equilibrata e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Tale direttiva rappresenta ancora oggi il punto più alto della produzione legislativa CE in materia
La direttiva 89/391/CEE Trattasi di una direttiva che detta una serie di principi generali, di segno fortemente innovativo, quale base di riferimento per l'adozione di successive direttive particolari. La citata direttiva ha pertanto introdotto una “normativa quadro”, che non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, più favorevoli ai lavoratori (art. 1, § 3).
La direttiva 89/391/CEE: PRINCIPI GENERALI I Principi Ispiratori del modello prevenzionale delineato dalla direttiva n. 89/391/CEE – recepito nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 626/1994 ed ulteriormente sviluppato dal d. lgs. 81/2008, come integrato e corretto dal d. lgs. 106/2009 – possono essere individuati: nella c. d. proceduralizzazione delle attività di prevenzione e protezione, e nella logica partecipativa, che presuppone il fattivo coinvolgimento negli interventi di prevenzione dei diversi soggetti interessati.
La direttiva 89/391/CEE: PRINCIPI GENERALI Con riferimento al primo aspetto, il legislatore comunitario ha rivoluzionato il sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro, imponendo al datore di lavoro un APPROCCIO INTEGRATO E GLOBALE ALLA CONOSCENZA, AL CONTROLLO ED ALLA LIMITAZIONE DEI RISCHI, mediante la valorizzazione del legame tra prevenzione tecnica, prevenzione organizzativa e prevenzione sanitaria, nella realtà spesso frammentate.
La direttiva 89/391/CEE: PRINCIPI GENERALI In forza di tale approccio la protezione della salute dei lavoratori non va considerata come un elemento a sé stante, subordinato e conseguente alle scelte tecniche ed organizzative, ma come un momento tipico, ordinario nell'organizzazione dell'attività produttiva, in una logica di miglioramento continuo. L'importanza del RACCORDO TRA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO si esprime nel fondamentale obbligo, di carattere preventivo, della “valutazione dei rischi”.
La direttiva 89/391/CEE: PRINCIPI GENERALI Tale obbligo si concretizza nella predisposizione di un documento di programmazione della prevenzione che deve necessariamente contenere: 1. una relazione sulla “valutazione dei rischi” per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa; 2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate ai rischi presenti in conseguenza della valutazione effettuata; 3. l’enucleazione delle misure programmatiche ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La direttiva 89/391/CEE: PRINCIPI GENERALI Relativamente al secondo profilo di innovatività, si è correttamente affermato che la direttiva 89/391/CEE ha promosso la gestione condivisa del fattore sicurezza con i lavoratori e le loro specifiche rappresentanze La normativa comunitaria ha perseguito l'obiettivo di superare la “nocività conflittuale” pervenire ad una “sicurezza partecipata” (secondo la felice espressione utilizzata da Marco Biagi)
La direttiva 89/391/CEE: PRINCIPI GENERALI Tale impostazione, molto più incentrata sul comportamento del lavoratore e sulle strutture organizzative, ha positivamente influenzato i sistemi legislativi nazionali tramite l'evoluzione: Da una normativa dettagliata di tipo prescrittivo e di natura tecnico-regolamentare Ad una legislazione programmatica, volta al raggiungimento di obiettivi.
La direttiva 89/391/CEE: CAMPO DI APPLICAZIONE Il campo di applicazione della direttiva in esame è particolarmente ampio: da un punto di vista oggettivo si estende a tutti i settori di attività, privati o pubblici, con limitate eccezioni relative ad alcuni comparti specifici del pubblico impiego (forze armate, polizia, servizi di protezione civile) quando particolari esigenze vi si oppongono in modo imperativo (art. 2). Inoltre, ai fini della sua applicazione, la direttiva quadro non opera alcuna distinzione in ordine alle dimensioni dell'impresa.
La direttiva 89/391/CEE: CAMPO DI APPLICAZIONE Dal punto di vista soggettivo la direttiva si applica a “qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici” (è questa la definizione di “lavoratore” di cui all'art. 3, lett. a): l'ambito di applicazione della normativa comunitaria è pertanto esteso a tutti i lavoratori subordinati ed equiparati. Restano invece esclusi i lavoratori autonomi.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' La direttiva prevede gli obblighi, e le responsabilità conseguenti alla violazione degli stessi, gravanti sul datore di lavoro nonché su altri soggetti titolari di specifiche posizioni di garanzia (dirigenti, preposti) tenuto a “garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro” (art. 5, § 1).
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Unica ipotesi di esclusione o di diminuzione della responsabilità datoriale è riguardo a fatti dovuti ad eventi eccezionali o imprevedibili, riconducibili sostanzialmente a circostanze di forza maggiore, estranee al controllo da parte del datore di lavoro (art. 5, §§ 2 -4).
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' In capo al datore di lavoro sono posti i seguenti obblighi: · garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sotto tutti gli aspetti connessi al lavoro, segnatamente sulla base di principi generali di prevenzione enumerati, senza oneri finanziari per i lavoratori; · valutare i rischi professionali, anche nella scelta degli impianti e nell'allestimento dei luoghi di lavoro, nonché organizzare i servizi di protezione e di prevenzione; · redigere un elenco e delle relazioni sugli infortuni sul lavoro;
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' · organizzare il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori e adottare i provvedimenti necessari in caso di pericolo grave e immediato; · informare i lavoratori, consultarli e permettere la loro partecipazione nel quadro di tutte le questioni attinenti alla sicurezza e alla sanità sul luogo di lavoro; · assicurare che ogni lavoratore riceva una sufficiente e adeguata informazione in ordine alla sicurezza e alla salute durante l'orario di lavoro.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' La direttiva riconosce che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoro rappresenta un obiettivo che “non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico” (Preambolo). Pone pertanto a carico del datore di lavoro l'obbligo di prendere le necessarie misure di prevenzione e protezione, dovendo provvedere costantemente al loro aggiornamento (art. 6, § 1) sulla base di una serie di criteri generali, tra i quali il “tener conto del grado di evoluzione della tecnica” (art. 6, § 2, lett. e).
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Trova dunque conferma il principio della MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE, proprio del nostro ordinamento ai sensi dell'art. 2087 c. c. , e da tempo affermato dalla Giurisprudenza, secondo il quale la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva. In forza di ciò il datore di lavoro deve adottare, in materia di sicurezza, tutte le misure messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico, essendo vincolato ad un costante aggiornamento di tali misure, potendo eventualmente fare ricorso ad esperti.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Il principale obbligo che viene posto dalla direttiva in capo al datore di lavoro è sicuramente rappresentato dall'obbligo di valutare l'insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I rischi professionali oggetto della valutazione non sono stati stabiliti una volta per tutte, evolvendosi costantemente in funzione del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche (così Corte di Giustizia, 15. 11. 2001, Commissione c. Italia)
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Altra fondamentale innovazione è rappresentata dalla previsione per cui il datore di lavoro ha l'obbligo di istituire un proprio SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA per occuparsi delle attività di prevenzione e protezione nell'impresa (art. 7). Qualora d'altro lato le competenze interne non siano sufficienti si dovrà fare ricorso a competenze esterne. Si rinvia peraltro agli Stati membri per la definizione delle capacità e delle attitudini necessarie per il personale addetto a tali servizi.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Di fondamentale importanza nell'impianto delineato dalla direttiva 89/391/CEE è poi l'obbligo di INFORMAZIONE, di CONSULTAZIONE e di PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, il cui rispetto è essenziale per garantire un più elevato livello di protezione. La direttiva riconosce in particolare ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti il diritto di ottenere “tutte le informazioni necessarie” riguardanti i rischi per la salute e la sicurezza, e le misure e le attività di protezione e prevenzione (art. 10), nonché il diritto di consultazione/partecipazione su “tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro” (art. 11).
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A tal proposito si è osservato che proprio le norme in tema di consultazione e partecipazione, di significativo rilievo nell'economia della direttiva, presentano non trascurabili elementi di ambiguità, a partire dal richiamato concetto di “partecipazione equilibrata”, che ha dato luogo ad un vivace dibattito dottrinale (posto che tale termine sembrerebbe evocare qualcosa in più della semplice consultazione), sino ai profili di indeterminatezza riguardanti l'individuazione dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla partecipazione.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Il legislatore comunitario ha previsto una serie di importanti obblighi di cui è destinatario anche il lavoratore (precedentemente definito esclusivamente come creditore e non debitore di sicurezza), configurato come “artefice della sua e dell’altrui sicurezza”. A tal proposito la Corte di Giustizia Europea ha correttamente rilevato che l’ambito della garanzia (quella riconducibile al ruolo del lavoratore) non va oltre l’effettuazione della specifica prestazione – non si estende, cioè, al contesto lavorativo in cui è svolta la prestazione lavorativa, su cui il singolo lavoratore non ha il potere di incidere – e non riduce (almeno in astratto) la sfera di responsabilità dei soggetti collocati ai gradini superiori della gerarchia aziendale.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Più precisamente la direttiva pone a carico del lavoratore l'obbligo, di carattere generale, di “prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro”, obbligo che si articola poi in una serie di prescrizioni specifiche (ad es. , utilizzo corretto dei macchinari, delle attrezzature di protezione individuale, dei dispositivi di sicurezza, segnalazione immediata dei pericoli, ecc. ; art. 13).
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Più specificamente gli obblighi posti in capo al lavoratore sono i seguenti: · utilizzare correttamente le macchine e gli altri strumenti, l'attrezzatura di protezione individuale, nonché i dispositivi di sicurezza; · segnalare ogni situazione di lavoro che comporti un pericolo grave ed immediato, nonché ogni difetto dei sistemi di protezione; · partecipare all'adempimento delle esigenze imposte in materia di protezione sanitaria permettere al datore di lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di lavoro risultino sicuri e senza rischi.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Innovativa è inoltre la previsione secondo cui la responsabilità dei soggetti sui cui gravano gli obblighi prevenzionistici non viene meno laddove si faccia ricorso a competenze, di persone o servizi, esterne all'impresa. E lo stesso principio opera in materia di appalto, dal momento che in base alla direttiva “quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza”, coordinando i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi (art. 6, § 4).
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Tra gli obblighi di prevenzione particolare rilievo, stante la sua portata innovativa, ha assunto quello di “adeguare il lavoro dell'uomo (…), in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo” (art. 6, § 2, lett. d), dovendosi dunque tener conto dei potenziali effetti negativi sulla salute – da intendere come benessere fisico e psichico della persona – di una determinata organizzazione del lavoro.
La direttiva 89/391/CEE: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' Altra prescrizione innovativa è rappresentata dalla norma contenuta all'art. 8, § 4, secondo cui “in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato” al lavoratore è riconosciuto il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro senza subire alcun tipo di pregiudizio, dovendo essere protetto “da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata”, sia dunque di natura economica (perdita di retribuzione) sia di natura disciplinare.
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Alla direttiva quadro n. 89/391/CEE ha fatto seguito l'adozione di un lungo elenco di direttive particolari, alcune delle quali riformulate, anche più volte, nel corso degli anni successivi. Il Consiglio ha adottato direttive particolari – fra l'altro nei sette settori previsti dall'allegato alla direttiva quadro – alle quali si applicano pienamente le disposizioni di questa direttiva, senza pregiudizio per le disposizioni più vincolanti e/o specifiche esse contengono. La direttiva quadro e le direttive particolari possono essere modificate dal Consiglio (procedura di cui all'ex articolo 118 A del trattato, nuovo articolo 138); gli adattamenti tecnici vengono decisi dalla Commissione, assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri.
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Tra le più importanti si rammentano le seguenti: - direttiva 89/654/CEE (30. 11. 1989), relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro; - direttiva 89/655/CEE (30. 11. 1989), relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro; - direttiva 89/656/CEE (30. 11. 1989), relativa ai requisiti minimi in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro; - direttiva 90/394/CEE (28. 06. 1990), sulla protezione dei lavora-tori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro;
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro - direttiva 92/57/CEE (24. 06. 1992), relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; - direttiva 92/58/CEE (24. 06. 1992), recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; - direttiva 98/24/CE (07. 04. 1998), sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; - direttiva 2009/104/CE (16. 09. 2009), di codificazione della direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro.
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le prescrizioni contenute nella direttiva quadro e nelle altre direttive particolari hanno avuto un notevole impatto sui sistemi legislativi nazionali, svolgendo anche una funzione chiarificatrice del diritto interno, in virtù del “principio dell'interpretazione conforme”, da tempo affermato dalla giurisprudenza comunitaria. In base a tale principio i giudici nazionali, qualora si faccia riferimento ad una direttiva comunitaria, sono tenuti ad “interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva”, a prescindere dal fatto che la normativa nazionale sia precedente o successiva all'adozione della stessa (Corte di Giustizia, 10. 04. 1984, causa 14/83).
La normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro In conclusione si può dunque affermare che la disciplina comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lungi dal potersi ritenere superata, rappresenta tuttora un significativo punto di riferimento al fine della corretta applicazione della normativa nazionale.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee La Corte di Giustizia ha tradizionalmente fornito una lettura estremamente rigorosa delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza del lavoro, restringendo di conseguenza i margini di operatività dei legislatori nazionali.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Secondo il consolidato orientamento della Corte è indispensabile che l'ordinamento nazionale: 1) garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva; 2) garantisca che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara; 3) garantisca che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e, eventualmente, di avvalersene dinnanzi ai giudici nazionali.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Secondo la Corte la presenza di clausole generali che impongano al datore di lavoro il costante adeguamento al progresso tecnico non giustifica la mancata esplicita previsione dei requisiti minimi stabiliti dalle direttive. Con riguardo al nostro Paese si è dunque escluso che la trasposizione delle previsioni comunitarie possa avvenire per mezzo di norme “aperte”, quali l'art. 2087 c. c. (Corte di Giustizia, 15. 11. 2001, causa C-49/00, Commissione c. Rep. Italiana, nella quali l'Italia è stata condannata per non aver dato corretta attuazione alle prescrizioni della direttiva quadro n. 89/391/CEE).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee La giurisprudenza della Corte appare altrettanto rigorosa in relazione ai TEMPI ed alle MODALITA' di adempimento delle direttive. A) Circa i tempi non sono in genere ammesse giustificazioni da parte degli Stati membri per il ritardo nell'attuazione delle direttive. Per giurisprudenza costante “l'esistenza di un inadempimento deve infatti essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito”, non potendosi tener conto dei provvedimenti successivi eventualmente emanati (Corte di Giustizia, 24. 10. 2002, causa C-455/00, Commissione c. Rep. Italiana).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee B) Circa le modalità di adempimento, secondo l'indirizzo della Corte, si dovrà trattare di un adeguamento completo, non ritenendosi sufficiente il rispetto della maggior parte delle disposizioni contenute nelle direttive (Corte di Giustizia, 18. 05. 2000, causa C-45/99, Commissione c. Rep. Francese). Inoltre l'attuazione degli obblighi comunitari deve avvenire con atti di carattere normativo o regolamentare, con la conseguenza che “semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Il particolare rigore che caratterizza le decisioni della Corte di Giustizia è parso attenuarsi alla luce della sentenza 14. 06. 2007, causa C-127/05, Commissione c. Regno Unito. Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione contro il Regno Unito, che, avendo circoscritto l’obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro “nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile”, sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva n. 89/391/CEE, ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 5, nn. 1 e 4.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Il principio della “massima sicurezza ragionevolmente praticabile” – proprio dell’ordinamento britannico (“Health and Safety at Work Act” del 1974) – che consente al datore di lavoro di sottrarsi alle proprie responsabilità qualora dimostri che l’adozione di misure che garantiscono la sicurezza e la salute dei lavoratori sia manifestamente sproporzionata in termini di costi, di tempo o di difficoltà rispetto al rischio effettivo, risulterebbe dunque compatibile con la disciplina comunitaria. In realtà tale soluzione non è condivisibile
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Al riguardo, rispetto all’art. 5, nn. 1 e 4, più pertinente pare il richiamo all’art. 6, nn. 1 e 2, lett. e) e g) della direttiva in esame. Ai sensi in particolare della lettera e) il datore di lavoro nel mettere in atto le necessarie misure di protezione nonché di carattere organizzativo deve “tener conto del grado di evoluzione della tecnica”. Si può dunque concludere che l’aggiornamento tecnico figura tra gli elementi che concorrono a determinare il contenuto dell’obbligo generale di sicurezza posto dalla normativa comunitaria. Peraltro il 13° considerando della direttiva n. 89/391/CEE, con valenza interpretativa degli obblighi ivi contemplati, chiaramente afferma che “il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Si può a questo punto ritenere ugualmente compatibile con la disciplina comunitaria il principio della “massima sicurezza ragionevolmente praticabile”? Al di là di una sempre possibile applicazione differenziata delle direttive comunitarie, che tenga conto delle specificità degli ordinamenti nazionali, troppo marcato appare il divario tra il principio della “massima sicurezza ragionevolmente praticabile” e quello della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” per poter ritenere entrambi validi al fine del corretto recepimento della normativa comunitaria in materia.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee E’ un divario sul piano teorico che ha peraltro ricadute operative di non poco conto, potendo dare luogo a pratiche di concorrenza sleale. Rimane quindi aperta la questione del rapporto tra tutela minima e tutela ulteriore e/o specificativa (affidata principalmente ai legislatori statali e regionali). Ed appare di tutta evidenza che tale aspetto potrà essere affrontato solo dopo che si sia provveduto a definire con sufficiente esattezza gli “standard comunitari non derogabili”.