REGOLAMENTO UE 2017625 Principali novit nei controlli allimportazione

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REGOLAMENTO (UE) 2017/625 Principali novità nei controlli all’importazione Dr Angelo Donato Direzione Generale della

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 Principali novità nei controlli all’importazione Dr Angelo Donato Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari Ufficio 8 – Coordinamento PIF e UVAC Seminario CONFETRA Roma, 26 giugno 2019

Regolamento (UE) 2017/625 Evoluzione del sistema dei controlli ufficiali Principali novità Quadro armonizzato dei

Regolamento (UE) 2017/625 Evoluzione del sistema dei controlli ufficiali Principali novità Quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare; Armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE- istituzione dei PCF; Approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e di esecuzione) per determinare gli aspetti applicativi; Controlli ufficiali sulla base del rischio; Miglioramento dell’utilizzo degli strumenti informatici Digitalizzazione dei controlli; Base legale più solida contro le frodi; Controlli nel settore dell’e-commerce.

Quadro armonizzato: estensione del campo di applicazione riferito alla intera filiera agroalimentare Reg. (CE)

Quadro armonizzato: estensione del campo di applicazione riferito alla intera filiera agroalimentare Reg. (CE) 882/2004 Reg. (UE) 2017/625 Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, , sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

Atti derivati (atti delegati e di esecuzione) Con gli atti delegati e di esecuzione

Atti derivati (atti delegati e di esecuzione) Con gli atti delegati e di esecuzione viene stabilito un approccio più dinamico per determinare gli aspetti applicativi in quanto, al fine di stabilire condizioni uniformi di applicazione, è la Commissione ad adottare: • gli atti di esecuzione con la procedura della "comitatologia" • gli atti delegati previa consultazione dei gruppi di esperti. In questo caso una volta che la Commissione ha adottato l’atto, il Parlamento e il Consiglio hanno in genere 2 mesi di tempo per formulare obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato entra in vigore.

Elenco degli atti delegati riguardanti i controlli all’importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019

Elenco degli atti delegati riguardanti i controlli all’importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019 1) Categorie di prodotti da sottoporre a controllo presso i PCF - prodotti composti, paglia e fieno - Reg. (UE) 2019/478 - GU dell’UE L 82 del 25. 3. 2019; 2) Deroghe per la designazione dei Punti di Controllo e per i PCF – Reg. (UE) 2019/2012 – GU dell’UE L 165 del 21. 06. 2019; 3) Condizioni per l’introduzione nell’UE di partite di determinati animali e merci destinate al consumo umano – Reg. (UE) 2019/625 – GU dell’UE L 131 del 17. 5. 2019; 4) Formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i PCF; 5) Controlli d’identità e fisici presso i Punti di Controllo; 6) Documento Sanitario Comune di Entrata –DSCE; 7) Norme sui controlli in caso di transito, trasbordo ed inoltro a destinazione; 8) Monitoraggio del trasporto e dell’arrivo delle partite; 9) Reimportazioni; 10) Controlli ufficiali su materiale da imballaggio in legno; 11) Animali e merci esenti dai controlli ufficiali ai PCF -es. campioni commerciali, merci contenute nei bagagli dei viaggiatori a scopo personale, ecc.

Elenco degli atti di esecuzione riguardanti i controlli all’importazione in applicazione dal 14 dicembre

Elenco degli atti di esecuzione riguardanti i controlli all’importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Elenco animali e merce da controllare ai PCF; Modelli di certificati per importazione – Reg. (UE) 2019/628 – GU dell’UE L 131 del 17. 5. 2019 ; Elenco dei prodotti non di origine animale soggetti a controlli accresciuti; Notifica preventiva delle partite in arrivo ai PCF – Reg. (UE) 2019/1013 - GU dell’UE L 165 del 21. 06. 2019; Requisiti minimi strutture PCF - elenco dei PCF e Punti di Controllo – Reg. (UE) 2019/1014 - GU dell’UE L 165 del 21. 06. 2019; Elenco dei Paesi terzi da cui è consentita l’introduzione nell’UE di animali e merci - Reg. (UE) 2019/626 – GU dell’UE L 131 del 17. 5. 2019 ; IMSOC –scambio di comunicazioni, assistenza amministrativa e collaborazione; Controlli ufficiali intensificati presso i PCF; Frequenza minima dei controlli all’importazione.

Controlli ufficiali sulla base del rischio, in tutti i settori, operatori, attività, animali e

Controlli ufficiali sulla base del rischio, in tutti i settori, operatori, attività, animali e merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. Migliore efficienza del sistema dei controlli ufficiali con frequenza dei controlli stabilita tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni.

Armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE: istituzione dei Posti

Armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE: istituzione dei Posti di Controllo Frontalieri Considerando (56) «…. . istituire, in sostituzione dell’attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli, un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in modo da gestire tutte le partite che, dato il rischio che possono comportare, dovrebbero essere controllate al loro ingresso nell’Unione» . Un quadro comune, basato sul rischio, per i controlli alle frontiere su tutti gli animali e le merci che entrano nell'UE Controlli di frontiera: la definizione di "Posti di Controllo frontalieri (PCF)" sostituirà le definizioni dei Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF) e dei Punti di Entrata Designati (PED) di ingresso Un documento unico standard (documento sanitario comune di entrata: DSCE) sarà utilizzato dagli operatori per la notifica preventiva delle spedizioni Requisiti minimi per impianti, attrezzature e personale qualificato: si applicano in tutti i PCF. Il DSCE verrà trasmesso al PCF via IMSOC grazie all'integrazione dei sistemi informatici esistenti

Designazione dei posti di controllo frontalieri Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/625

Designazione dei posti di controllo frontalieri Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/625 è revocato il riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri (PIF) dei punti di entrata designati (PED) per i controlli accresciuti, dei Punti Designati per l'importazione (PDI) per determinati mangimi e alimenti provenienti da alcuni paesi terzi (es. contaminazione da aflatossine, ecc. ) e dei Punti di Ingresso specifici (es. importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina). Gli Stati membri possono designare nuovamente i PIF e i PED/PDI in qualità di posti di controllo frontalieri (PCF) purché siano soddisfatti i requisiti minimi del Regolamento (UE) 2017/625 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 del 12 giugno 2019. Alla designazione ex novo dei PCF derivanti da preesistenti PIF, PED e PDI già approvati dall’Unione europea sulla base delle precedenti norme, non si applicano le disposizioni dell’articolo 59 del Regolamento (UE) 2017/625 che prevedono la preventiva valutazione della Commissione europea.

Elenco dei posti di controllo frontalieri (PCF) Gli Stati membri mettono a disposizione su

Elenco dei posti di controllo frontalieri (PCF) Gli Stati membri mettono a disposizione su Internet gli elenchi dei PCF e dei Punti di Controllo con le relative categorie di riconoscimento utilizzando il formato stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 del 12 giugno 2019 Qualora un PCF non mantenga i requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento, lo Stato membro revoca la designazione per tutte le categorie di animali e merci o per alcune di esse. Lo Stato membro sospende la designazione di un PCF, per tutte o alcune categorie di animali e merci, nei casi in cui le attività possono comportare rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante, l’ambiente.

PIF (Posti Ispezione Frontalieri) Malpensa PIF: 24 • 7 aeroporti • 17 porti Bergamo

PIF (Posti Ispezione Frontalieri) Malpensa PIF: 24 • 7 aeroporti • 17 porti Bergamo Trieste Torino Caselle Venezia Vado Ligure Savona Ravenna Genova La Spezia Bologna Pisa Ancona Livorno Civitavecchia Fiumicino – Bari Napoli Salerno Taranto Cagliari Trapani Gioia Tauro Aeroporto Palermo

PED (Punti Entrata Designati) PED: 22 • 4 aeroporti • 18 porti Bergamo Malpensa

PED (Punti Entrata Designati) PED: 22 • 4 aeroporti • 18 porti Bergamo Malpensa Trieste-Dogana Fernetti –Interporto Monrupino Torino Caselle Interporto Rivalta Scrivia Venezia Imperia Savona Ravenna Genova La Spezia Ancona Livorno Manfredonia Fiumicino Bari Napoli Brindisi Salerno Cagliari Gioia Tauro Aeroporto Palermo Siracusa. Pozzallo

PCF (Posti Controllo Frontalieri) PCF: 28 • 7 aeroporti • 21 porti Bergamo Malpensa

PCF (Posti Controllo Frontalieri) PCF: 28 • 7 aeroporti • 21 porti Bergamo Malpensa Trieste-Dogana Fernetti –Interporto Monrupino Torino Caselle Interporto Rivalta Scrivia Venezia Imperia Savona Ravenna Genova La Spezia Bologna Pisa Ancona Livorno Manfredonia Civitavecchia Fiumicino Bari Napoli Brindisi Salerno Cagliari Taranto Trapani Gioia Tauro Aeroporto Palermo Siracusa. Pozzallo

Ingresso nell'Unione - regole principali Rischio più elevato Categorie di animali, prodotti di origine

Ingresso nell'Unione - regole principali Rischio più elevato Categorie di animali, prodotti di origine animali, prodotti germinali, sottoprodotti di origine animale, piante, alimenti di origine non animale (elenco con codice di nomenclatura doganale) da controllare nel PCF designato di primo arrivo controlli documentali, d’identità, materiali stabiliti, sulla base del rischio, in base a programmazioni nazionali, alle frequenze di controlli e a misure cautelari fissate dall’UE Rischio meno elevato Animali e merci i cui rischi non richiedono controlli obbligatori presso i posti di controllo Da controllare in qualsiasi posto adeguato all'interno del territorio doganale dell'UE scelto dall’autorità competente, compresi i PCF controlli periodici basati sul rischio con frequenza adeguata (stabilita da Stati Membri ) Si applicano le stesse regole in caso di non conformità

Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci (Articolo 126 del

Definizione di condizioni aggiuntive per l’entrata nell’Unione di animali e merci (Articolo 126 del Regolamento) Atti delegati per integrare il regolamento riguardo alle condizioni che devono essere rispettate da determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione : Elenco dei paesi terzi (o regione di un PT) stabilito dalla Commissione europea da cui possono essere importati determinati animali e merci; Modello di certificato ufficiale, attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti contenute nelle norme dell’Unione o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti; Elenco stabilito dalla Commissione europea degli stabilimenti conformi alle prescrizioni contenute nelle norme dell’Unione o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, da cui possono essere importati determinati animali e merci; Qualsiasi altro requisito necessario (es piano di monitoraggio per i residui)

Miglioramento dell’utilizzo degli strumenti informatici Digitalizzazione dei controlli (IMSOC) Il Sistema informatico per il

Miglioramento dell’utilizzo degli strumenti informatici Digitalizzazione dei controlli (IMSOC) Il Sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali IMSOC consentirà il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali e dei dati derivanti dalla loro esecuzione compresi i risultati analitici. UN ESEMPIO Le informazioni originali dei PCF saranno trasferite automaticamente da un sistema a un altro e arricchite con ulteriori dati Certificazioni TRACES Respingimento alle frontiere (rischio per la salute pubblica e per gli aspetti legati alle frodi alimentari) e ALLERTA IRASFF Salute pubblica e aspetti legati alle frodi alimentari AAC Food Fraud IMSOC sarà in grado di aggregare i dati di ogni controllo e visualizzarli secondo il principio dell’ «esigenza di conoscere» .

E-commerce - animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

E-commerce - animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza Art. 36: Animali e merci in vendita su internet o altre modalità a distanza: le autorità competenti possono ottenere campioni mediante ordini effettuati senza svelare la propria identità da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità*. Art. 138 riguardante in generale le misure in caso di non-conformità: le Autorità Competenti possono ordinare la cessazione per un periodo appropriato di tutta o parte delle attività dell'operatore interessato, inclusa la chiusura dei siti internet che gestisce o utilizza. * Gli operatori sottoposti a verifica devono essere successivamente informati del fatto che i campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale per tutelare il loro diritto a richiedere una controperizia.

Strumenti per la lotta alle frodi CENTRO DI RIFERIMENTO UE PER L’ AUTENTICITA E

Strumenti per la lotta alle frodi CENTRO DI RIFERIMENTO UE PER L’ AUTENTICITA E L’INTEGRITA’ ALIMENTARE sviluppare metodi per prevenire frodi; sviluppare specifiche tecniche di controllo e protocolli (sui metodi indicati dai Centri di Riferimento EU) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Stati dell'UE facilitano lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie, dogane, e sistema informatico della Commissione PIANI DI CONTROLLO controlli non-annunciati possono essere inseriti nei piani multi- annuali degli Stati dell' UE, coordinati da Commissione SANZIONI Proporzionate a: • vantaggi economici derivanti dalle frodi; • % fatturato