Rappresentanti dei Lavoratori aggiornamento I principi del dlgs

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Rappresentanti dei Lavoratori aggiornamento I principi del dlgs 626/94 Il dlgs 195/2003 La legge

Rappresentanti dei Lavoratori aggiornamento I principi del dlgs 626/94 Il dlgs 195/2003 La legge 23 del 2007 Il dlgs 81/2008 Il dlgs 106/2009

Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 626/94 1) L’indicazione di specifici obblighi, non

Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 626/94 1) L’indicazione di specifici obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro tra i quali, in primo luogo, la valutazione di tutti i rischi che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro; 2) L’istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del Responsabile e degli Addetti del Servizio di prevenzione e protezione e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 3) L’introduzione del rispetto dei principi ergonomici tra le misure di prevenzione; 4) L’individuazione di misure specifiche per tipologie di lavoro precedentemente non sottoposte a tutela quali l’uso del videoterminale e la movimentazione manuale dei carichi; 5) La predisposizione di un organico programma di in formazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza relativo ai luoghi di lavoro in cui essi operano;

Le direttive europee recepite dal D. Lgs. 626 • • • Direttiva Quadro 89/391

Le direttive europee recepite dal D. Lgs. 626 • • • Direttiva Quadro 89/391 CEE del Consiglio — Concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro( titolo I); Direttiva 89/654 CEE del Consiglio- relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (titolo II); Direttiva 89/655 CEE del Consiglio - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, Direttiva 95/63 CEE del Consiglio - che modifica la direttiva 89/655/CEE, Direttiva 2001/45 CE del Parlamento e del Consiglio - che modifica la direttiva 89/655/CEE ( titolo III ); Direttiva 89/656 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori dì attrezzature di protezione individuale durante il lavoro ( titolo IV ); Direttiva 90/269 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi ( titolo V ); Direttiva 90/270 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su videoterminali ( titolo V I ); Direttiva 90/394 CEE del Consiglio - sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni. Direttiva 97/42 CE del Consiglio - che modifica la direttiva 90/394/CEE, Direttiva 99/38 CE del Consiglio - che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE estendendola agli agenti mutageni ( titolo VII ); Direttiva 98/24 CE del Consiglio - sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici ( titolo VII bis ); Direttiva 90/679 CEE del Consiglio - relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici ( titolo VIII );

Il decreto legislativo 626 del 1994 • • • 1) il legislatore in primo

Il decreto legislativo 626 del 1994 • • • 1) il legislatore in primo luogo elenca all’art. 3 le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, da porre in essere in tutti i settori di attività (privati e pubblici) in cui vi sia anche un solo lavoratore; 2) viene definito il sistema di gestione della sicurezza e sono individuati e responsabilizzati, con precisi obblighi, tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nei processi lavorativi. 3) viene prevista la compartecipazione della parte pubblica e delle parti sociali alla realizzazione del nuovo sistema definendo un insieme di interventi così strutturati: - Intervento territoriale (art. 20) svolto dagli organismi paritetici, costituiti dalla organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori - Intervento generale di informazione, assistenza e consulenza (art. 24) svolto da una serie di organismi, centrali e periferici della pubblica amministrazione - Intervento regionale (art. 27) svolto dai Comitati regionali di coordinamento che operano a livello locale, per realizzare uniformità di azioni, assicurando forme di consultazione delle parti sociali - Intervento centrale (art. 26) realizzato dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro 4) viene riconfermato Io svolgimento preminente delle attività di vigilanza (art. 23) da parte delle Unità Sanitarie Locali, ora ASL. 5) è previsto che le attività di vigilanza siano svolte anche dall’Ispettorato del Lavoro, previa comunicazione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio A supporto delle attività di vigilanza sono state previste sanzioni, di natura penale (arresto) o amministrativa (ammenda) secondo la gravità della violazione, le sanzioni, le più gravi di natura penale sono poste in capo al datore di lavoro e ai dirigenti mentre quelle più elevate di natura amministrativa sono previste per progettisti , fabbricanti e installatori

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626 (2004) : l’organizzazione del sistema

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626 (2004) : l’organizzazione del sistema 1) gli adempimenti formali sono stati effettuati, quasi tutte le aziende hanno nominato il RSPP, nella prevalenza si è scelto un interno (datore o un dirigente), il M. C. è stato nominato dove era necessario, si fa gran ricorso a consulenze esterne. 2)Una organizzazione precisa del sistema aziendale, però, non è sempre presente, chi gestisce il sistema è solo il RSPP, manca un sistema informativo, solo un terzo delle aziende ha istituito un sistema di controllo sull’attuazione delle misure prese. Le procedure individuate sono prevalentemente relative al sistema delle emergenze, mentre per appalti, acquisti, manutenzione sono scarsamente applicate. Difficoltà sono presenti nelle piccole imprese. 3) in sintesi un sistema di gestione parallelo alla gestione aziendale e poco partecipato.

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: la valutazione dei rischi. 1)

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: la valutazione dei rischi. 1) La valutazione dei rischi è stata effettuata dalla grande maggioranza delle imprese. Tuttavia la valutazione è considerata un obiettivo fine a se stesso e non uno strumento di lavoro. 2) La valutazione è stata considerata come un processo in se compiuto e scarsamente integrato con la vita aziendale

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: la programmazione degli interventi. 1)

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: la programmazione degli interventi. 1) tra gli adempimenti del titolo I della legge la programmazione degli interventi è il più disatteso. Se esiste un programma è privo dei tempi di realizzazione e dei responsabili dell’attuazione, il che coincide con le resistenze dell’industria italiana a impegnare risorse in prevenzione. 2) positivo è l’impegno che viene dichiarato a investire in formazione. 3) la definizione e la gestione del programma è lasciata al RSPP, confermando l’assenza di una politica aziendale che colleghi la prevenzione alle altre attività

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: formazione e informazione dei lavoratori.

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: formazione e informazione dei lavoratori. 1) le aziende sono inadempienti sulla formazione e non sull’informazione del rischio specifico; la formazione è carente anche per gli RLS e gli addetti alle emergenze. 2) la formazione è spesso affidata a consulenti esterni e poco interattiva, da cui si desume che anche essa è vissuta come vincolo e non come risorsa; manca spesso la verifica dell’apprendimento. 3) Il Coordinamento delle regioni sollecita gli organi di vigilanza a verificare non solo l’attuazione della formazione ma anche gli standards formativi

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Consultazione partecipazione. 1) gli RLS

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Consultazione partecipazione. 1) gli RLS sono presenti per i due terzi delle aziende e prevalentemente in quelle di grandi dimensioni, sono nominati all’interno e non sono eletti nelle RSU; pochi quelli territoriali. 2) l’attività è accettata e in alcuni casi anche stimolata, ma il coinvolgimento è per lo più formale 3) nelle piccole aziende, in assenza dell’obbligo formale, la riunione annuale non si tiene

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Gestione appalti. Il ricorso all’appalto

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Gestione appalti. Il ricorso all’appalto è molto diffuso nelle aziende di tutte le dimensioni. La gestione degli appalti dal punto di vista formale sembra attuata in maniera discreta.

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Gestione appalti. Il ricorso all’appalto

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Gestione appalti. Il ricorso all’appalto è molto diffuso nelle aziende di tutte le dimensioni. La gestione degli appalti dal punto di vista formale sembra attuata in maniera discreta.

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Aspetti positivi. • la quasi

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: Aspetti positivi. • la quasi totalità delle aziende si è dotata del Servizio di prevenzione protezione • si è verificata una discreta attuazione (anche se spesso più formale che sostanziale) dei principi partecipativi del 626 (incentrati sul Rls) • la sorveglianza sanitaria rappresenta uno dei punti gestiti con maggiore conformità alle disposizioni del 626 • sono stati individuati una serie di fattori vincenti quali garanzia di un’efficace applicazione del 626 per una buona organizzazione della prevenzione aziendale • il raggiungimento di buoni livelli applicativi del 626 in un certo numero limitato, ma signicativo, di piccole e piccolissime imprese

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: aspetti negativi. • • maggiore

Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: aspetti negativi. • • maggiore criticità di applicazione della norma nelle piccolissime e piccole aziende rispetto alle grandi; i dati definitivi tuttavia hanno evidenziato come anche tra le grandi imprese esistano ancora sacche limitate ma pur sempre significative di carenze applicative del 626; • individuazione dei punti deboli dell’organizzazione e dei processi aziendali per la prevenzione nelle attività di: formazione, programmazione degli interventi, procedure di sicurezza; • • un’adesione più agli aspetti formali e superficiali del 626 a scapito di un’attuazione efficace e sostanziale dei principi ispiratori; una gestione della prevenzione praticata come collaterale e/o aggiuntiva alla gestione aziendale con scarsi elementi di integrazione (che si straduce in una sorta di deresponsabilizzazione della linea aziendale, dei dirigenti e dei preposti, per far gravare tutto l’onere della prevenzione sul Spp, il che permette di affermare che in troppe aziende il “sistema di prevenzione” si esaurisce nel “servizio di prevenzione”

La Strategia Comunitaria 2007 -2012 La Commissione europea entro il 2012 ha stabilito l'ambizioso

La Strategia Comunitaria 2007 -2012 La Commissione europea entro il 2012 ha stabilito l'ambizioso obiettivo di ridurre del 25% il totale degli incidenti sul lavoro nei 27 paesi dell'UE. Per raggiungere tale obiettivo gli strumenti proposti riguardano: 1) il miglioramento, l'implementazione e la semplificazione della legislazione vigente; 2) a promozione dello sviluppo delle strategie nazionali; 3) l'incoraggialmento verso il cambiamento dei comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'adozione di politiche finalizzate alla tutela della salute; 4) l'individuazione dei metodi per identificare e valutare i rischi potenziali; 5) la promozione della salute e sicurezza a livello internazionale. 6) La Commissione propone inoltre efficaci collaborazioni a livello transnazionale per contrastare il lavoro nero, considerato un fattore di incidenza di rischio che grava su tutti i Paesi.

Risultati del piano 2002 - 2006 Il precedente piano per il quinquennio 2002 -2006

Risultati del piano 2002 - 2006 Il precedente piano per il quinquennio 2002 -2006 ha prodotto un calo del 17% degli incidenti mortali; nonostante il risultato incoraggiante, la situazione continua ad essere difficile visti i 4. 397 decessi avvenuti nel 2004 e gli oltre 4 milioni di infortuni denunciati ogni anno nell'UE. Nuovi rischi si presentano sui luoghi di lavoro anche perché è dimostrato che gli interventi adottati non possono essere ugualmente efficaci in contesti lavorativi diversi. Infatti, come evidenzia anche la quarta Indagine europea sulle condizioni di lavoro (2005), alcune categorie di lavoratori sono maggiormente esposte ai rischi- i lavoratori immigrati, gli anziani, i giovani lavoratori tra i 18 e i 24 anni che risultano avere il 50% di possibilità in più di subire un incidente sul lavoro. Alcune tipologie di aziende hanno poche risorse da investire per attuare adeguati sistemi di sicurezza, mentre alcuni settori sono per loro natura più esposti ai pericoli (agricoltura, settore edile e trasporti, solo per citarne alcuni). Secondo lo studio, inoltre, il 28% dei lavoratori afferma di soffrire di problemi di salute non causati da incidenti sul lavoro, ma generati o aggravati dalle condizioni lavorative che, per il 35% dei lavoratori, mettono in pericolo il proprio benessere. Il danno economico causato dagli infortuni ammonta, a livello comunitario, a 55 miliardi di euro all'anno, di cui 1 miliardo a carico dei soli lavoratori.

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007 -2012 per

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007 -2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Approvando la proposta della Commissione in merito a una strategia comunitaria 2007 -2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il Parlamento ha sottolineato che «la tutela del lavoro e della salute non solo contribuisce alla produttività, al rendimento e al benessere dei lavoratori, ma comporta anche risparmi per l'economia e l'intera società» . (secondo le stime dell'OIL, nel 2006, nell'Unione europea, circa 167. 000 persone sono morte a seguito di un infortunio sul lavoro o di malattie connesse all'attività lavorativa, mentre la Commissione stima che ogni anno 300. 000 lavoratori subiscono un'invalidità permanente di gradi diversi). I deputati esortano la Commissione a porre attenzione ai settori particolarmente a rischio (metallurgia, edilizia), invitano gli stati membri ad adottare incentivi finanziari per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro, e ritengono utile che la commissione promuova requisiti minimi per i servizi di prevenzione e per i servizi ispettivi e sanzioni più severe ed il rafforzamento del ricorso ad accordi di dialogo sociale.

IL PARERE DEL SINDACATO EUROPEO SULLE POLITICHE DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO La

IL PARERE DEL SINDACATO EUROPEO SULLE POLITICHE DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO La nuova strategia manca di definizioni concrete. L'obiettivo di ridurre del 25% il numero di infortuni sul lavoro è supportato da una lista di tematiche vaga e pochi impegni precisi. Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, la Commissione volta le spalle all'approccio partecipativo previsto dalla Direttiva Quadro. Essa ignora completamente l'importanza di questa rappresentanza. La Commissione dà l'impressione di considerare le ispezioni sul lavoro principalmente come una rete di consulenti al servizio delle imprese e sottovaluta gravemente l'importanza dei controlli e delle sanzioni contro le violazioni delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro. Per quanto riguarda i servizi di prevenzione, la nuova strategia si limita a qualche suggerimento sui servizi di prevenzione esterni. La nuova strategia ha perso un'opportunità importante per definire una politica di miglioramento delle condizioni di lavoro in un quadro più generale, che è quello del dibattito su un sistema di produzione "sostenibile".

Legge 123 luglio 2007 La legge contiene i principi e criteri direttivi per l'adozione

Legge 123 luglio 2007 La legge contiene i principi e criteri direttivi per l'adozione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, e norme immediatamente precettive che vengono a modificare il D. Lgs. n. 626/1994. Criteri di delega, 1) estensione del campo di applicazione oggettivo e soggettivo della tutela. 2) indicazione di un intervallo abbastanza preciso entro il quale determinare l'apparato sanzionatorio, 3) consolidamento delle sedi e degli strumenti della bilateralità e del “tripartitismo” in diverse aree della sicurezza sul lavoro. Misure immediatamente precettive 1) specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d’appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (art 3) 2) il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento (art 4) 3) creazione di banche dati unificate 4) assunzione dei 300 ispettori del lavoro e risorse (4, 25 milioni di euro) 5) avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, 6) poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro. 7) apposita tessera di riconoscimento per il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice 8) inclusione tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza 9) apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 10) credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

RELAZIONE FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON

RELAZIONE FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE» marzo 2008 considerazioni conclusive Il coordinamento tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza, non è pienamente operante sia pure con sfumature territoriali diverse. Spesa sanitaria regionale da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro. ‘E necessario che venga stabilito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Inadeguatezza tecnico-professionale (rispetto ai profili attinenti alla sicurezza) di molte imprese a cominciare dalle piccole e medie imprese. La “autocertificazione” della valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti non ha contribuito alla sensibilizzazione degli imprenditori. Si deve prevedere un sistema di incompatibilità, che vieti qualsiasi forma di “consulenza” alle imprese da parte di tutto il personale degli organi preposti alla vigilanza. Elevamento del livello quantitativo e qualitativo della formazione in materia di sicurezza. Certificazione della formazione acquisita in materia di sicurezza. Mancano dati precisi sul numero di rappresentanti per la sicurezza attualmente operanti (in base a designazione od elezione) e l’istituto non è stato ancora attuato in molte imprese. Gli organismi paritetici non hanno ancora raggiunto una dimensione soddisfacente, Coordinamento tra i datori negli appalti e documento di valutazione del rischio da interferenze, Presa in considerazione dei lavoratori interinali e delle altre forme di flessibilità

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 Il D. Lgs. 81/2008 è costituito da:

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 Il D. Lgs. 81/2008 è costituito da: 306 articoli (in 13 Titoli) e 51 Allegati (l’Allegato III è diviso in due parti). Il Decreto legislativo n. 81/2008: 1) costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro (come il 626/94); 2) prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private (come il 626/94); 3) comprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 (a differenza del 626/94, che li lasciava in vigore); 4) contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (come il 626/94). 5)NON contiene alcune normative particolari, per le qual vigono altri decreti, ad esempio le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D. Lgs. 334/99, “Seveso”), gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D. Lgs. 15 1/2001).

Il decreto legislativo n. 81 del 2008: innovazioni di carattere generale • • •

Il decreto legislativo n. 81 del 2008: innovazioni di carattere generale • • • 1) aggiorna le definizioni, introducendone alcune nuove e aggiornando i contenuti per altre; 2) ampia il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo); 3) ridefinisce il sistema istituzionale ed introduce l’interpello; 4) amplia le misure di tutela; 5) inserisce il principio della delega di funzioni di rilevanza penale; 6) amplia gli obblighi dei datore di lavoro, del preposto, dei dirigenti e delle altre figure esterne (progettisti, installatori, manutentori, fabbricanti); 7) ampia i diritti e i doveri su addestramento e formazione (obbligatoria anche per preposti e dirigenti); 8) aggiorna le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente; 9) ampia i diritti dei RSL; 10) introduce il RLS di sito oltre agli RLS aziendali e territoriali; 11) valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione consultiva.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 • • • Il Titolo I è

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 • • • Il Titolo I è costituito da 61 articoli, contiene i principi comuni. Aggiorna tutto il Titolo I del D. Lgs. 626/94 e le relative sanzioni, gli articoli. 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 127/2007 ed altre disposizioni di carattere generale. Il Titolo I va letto unitamente ai Titoli XII (articoli da 298 a 303) e XIII (articoli da 304 a 306). Il Titolo II: . contiene le disposizioni relative ai Luoghi di lavoro e le relative sanzioni: da art. 62 a 68. Ricomprende il Titolo II del D. Lgs. 626/94 e i DPR 547/55 e 303/56 (escluso l’art. 64). Il Titolo III contiene le disposizioni relative ad Attrezzature e DPI e le relative sanzioni: da art. 69 a 87. Ricomprende i Titoli III (Attrezzature) e IV (DPI) del D. Lgs. 626/94. Il Titolo IV contiene le disposizioni relative ai Cantieri temporanei e mobili e alle costruzioni in quota e le relative sanzioni: da art. 88 a 160. Ricomprende il D. Lgs. 494/96 , il DPR 164/56 e le altre normative collegate alle costruzioni. Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla Segnaletica di sicurezza e le relative sanzioni: da art. 161 a 166. Ricomprende il D. Lgs. 493/96. Il Titolo VI contiene le disposizioni relative alla Movimentazione manuale dei carichi e le relative sanzioni: da art. 167 a 171. Ricomprende il Titolo V del D. Lgs. 626/94. Il Titolo VII contiene le disposizioni relative ai Videoterminali e le relative sanzioni: da art. 172 a 179 Ricomprende il Titolo VI del D. Lgs. 626/94. Il Titolo VIII contiene le disposizioni relative agli Agenti fisici e le relative sanzioni: da art. 180 a 220. In particolare ricomprende le disposizioni relative a rumore (capo II), vibrazioni meccaniche (capo III), campi elettromagnetici (capo IV), radiazioni ottiche artificiali (capo V). Il Titolo IX contiene le disposizioni relative alle sostanze pericolose e le relative sanzioni: da art. 180 a 265; In particolare ricomprende le disposizioni relative ad Agenti chimici (capo I), Agenti cancerogeni e mutageni (capo II) e amianto (capo III). Il Titolo X contiene le disposizioni relative agli Agenti Biologici e le relative sanzioni: da art. 266 a 286. Il Titolo XI contiene le disposizioni relative alle Atmosfere esplosive e le relative sanzioni: da art. 287 a 297.

Campo di applicazione Tra le principali novità va segnalato l’ampliamento del campo di applicazione

Campo di applicazione Tra le principali novità va segnalato l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo ed oggettivo. • Per quanto riguarda il primo, adesso è oggetto di tutela non solo la salute fisica ma anche psico-sociale del lavoratore. • Il secondo riguarda tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché i soggetti ad essi equiparati.

Datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore: la ripartizione degli oneri • • Datore di

Datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore: la ripartizione degli oneri • • Datore di Lavoro : garante strutturale della sicurezza, predispone mezzi e luoghi e strumenti sicuri rispondenti ai requisiti preventivi, tecnici e igienici previsti dalla legge (poteri di decisione, di spesa, di gestione); Dirigente: garante organizzativo della sicurezza, attua gli obblighi e gli adempimenti, organizza e consente l’uso sicuro dei luoghi di lavoro e di attrezzature, nomina i preposti; Preposto: garante del controllo della sicurezza, vigila che i lavoratori usino correttamente misure e procedure di sicurezza stabilite, riferisce sulle carenze delle misure di prevenzione che riscontra in particolare su quelle impreviste ed improvvise; Lavoratore: collaboratore per la sicurezza, si attiene alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e da preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale

La delega di funzioni L’ordinamento giuridico italiano in materia prevenzionale non permette delega di

La delega di funzioni L’ordinamento giuridico italiano in materia prevenzionale non permette delega di responsabilità ma solo delega di funzioni. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con le condizioni: a) atto scritto recante data certa; b) professionalità ed esperienza delegato; c) attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo; d) attribuzione dell’autonomia di spesa; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Alla delega deve essere data pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, l’obbligo è assolto se si adotta un SGSSL Il delegato può a sua volta delegare funzioni alle stesse condizioni.

Il dirigente - definizioni L’articolo 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n.

Il dirigente - definizioni L’articolo 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 è intervenuto a colmare la lacuna normativa rappresentata dall’assenza nell’ordinamento prevenzionistico della definizione della figura di dirigente, qualifica tale figura come “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa “.

Dirigente – adempimenti art. 18 Quattro macro-aree: a) (art. 18, comma 1, lett. p),

Dirigente – adempimenti art. 18 Quattro macro-aree: a) (art. 18, comma 1, lett. p), q), t), v), z) riguarda la predisposizione delle misure di sicurezza idonee ad evitare il rischio di infortuni sul luogo di lavoro. b) gli obblighi del dirigente nei confronti dei lavoratori (art. 18, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), s), u), bb). c) gli adempimenti necessari ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria e della nomina del medico competente (art. 18, comma 1, lett. a). d)l’obbligo di comunicare a Inail ed Ipsema i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i dati relativi agli infortuni sul lavoro (art. 18, comma 1, lett. r) e aa).

Dirigente – adempimenti relativi alle misure di sicurezza p) elaborare il documento di valutazione

Dirigente – adempimenti relativi alle misure di sicurezza p) elaborare il documento di valutazione del rischio da interferenza in caso di appalti (DVRI) e consegnarlo al rls; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai finì della salute;

Dirigente – adempimenti relativi ai lavoratori b) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure

Dirigente – adempimenti relativi ai lavoratori b) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; t) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi d’ informazione, formazione e addestramento; m) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l‘applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare al RLS, su richiesta copia del DVR s) consultare il RLS in merito alla nomina degli addetti alle emergenze, del M. C. , della organizzazione della formazione u) nell’ambito dello svolgimento di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento; bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Dirigente – adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria a) nominare il medico competente per l’effettuazione

Dirigente – adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

Dirigente – adempimenti relativi alla comunicazione di dati r) comunicare in via telematica all’INAIL

Dirigente – adempimenti relativi alla comunicazione di dati r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; ”.

Sanzioni il dirigente è punito: a) con l’arresto da due a quattro mesi o

Sanzioni il dirigente è punito: a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4. 000 euro per la violazione degli art. 18, comma 1, lettera o); c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1. 200 a 5. 200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q); d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1. 500 a 6. 000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; e) con l’ammenda da 2. 000 a 4. 000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v); g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1. 000 a 4. 500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb); i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1. 800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).

Il preposto - definizioni • L’articolo: 2 comma 1 D. L g s. n.

Il preposto - definizioni • L’articolo: 2 comma 1 D. L g s. n. 8 l/2 O 08, alla lettera e), qualifica il preposto come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. . . ,

Obblighi del preposto • • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza dà parte dei

Obblighi del preposto • • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza dà parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; ‘‘ b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate. istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; ’ d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato j) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione ;

Sanzioni per il preposto Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i

Sanzioni per il preposto Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: • con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1. 200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); • con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g);

Principio di effettività L’articolo 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” prevede, in applicazione

Principio di effettività L’articolo 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” prevede, in applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, [datore di lavoro, dirigente e preposto] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti” Dunque è previsto in via legislativa che l’individuazione delle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto va operata con riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta, nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di una investitura formale.

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile • Art. 2 c. 1 l. n definizione di prevenzione

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile • Art. 2 c. 1 l. n definizione di prevenzione “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” • Art. 2087 codice civile “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro , l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” • Obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale concretamente fattibile • Legittimità del rifiuto della prestazione lavorativa richiesta in condizioni insicure

Lavoratori - definizioni ‘E definito lavoratore qualsiasi persona che presta il proprio lavoro alle

Lavoratori - definizioni ‘E definito lavoratore qualsiasi persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi.

Lavoratori in somministrazione • Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico

Lavoratori in somministrazione • Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’impresa utilizzatrice. • Il somministratore informa i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive li forma e li addestra all’uso delle attrezzature per le quali sono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tali obblighi siano dell’utilizzatore, in questo caso va indicato nel contratto del lavoratore. Qualora, per le mansioni espletate sia richiesta una sorveglianza medica l’utilizzatore ne deve informare il lavoratore

Lavoratori in distacco • Distaccante: obbligo dell’informazione e della formazione sui rischi tipici della

Lavoratori in distacco • Distaccante: obbligo dell’informazione e della formazione sui rischi tipici della mansione per cui il lavoratore è distaccato. • Distaccatario: risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione

Lavoratori a progetto • Le norme sulla sicurezza si applicano solo se l’attività lavorativa

Lavoratori a progetto • Le norme sulla sicurezza si applicano solo se l’attività lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Se l’attività lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, questi è responsabile di tutti gli obblighi prevenzionali

Lavoratori a distanza Il datore di lavoro deve: a) osservare le norme per le

Lavoratori a distanza Il datore di lavoro deve: a) osservare le norme per le attrezzature munite di videoterminale, b) fornire o assicurarsi che le attrezzature usate siano conformi alle norme di sicurezza, c) informare i lavoratori sulla politica aziendale in materia di sicurezza d) adottare misure per prevenire l’isolamento del lavoratore rispetto ai colleghi in azienda

RLST (art. 48) Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato

RLST (art. 48) Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R. L. S. è stata istituita la figura del R. L. S. T. , cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale. Gli R. L. S. T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R. L. S. , con l’unica differenza che al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori. I requisiti richiesti al RLST sono quelli dell'interesse, affidabilità, professionalità‑scolarità. Il RLST dovrà partecipare, prima dell'inizio della propria attività, ad un corso formativo gestito ed attestato da un Ente Paritetico del settore ed a corsi periodici di aggiornamento. Il RLST svolge esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dalla legge. La provenienza del RLST è preferibilmente dalle RSU. Il RLST resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca della designazione da parte delle O O. S S.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. (art. 48) Rappresentanti dei lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. (art. 48) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30. 000 uomini-giorno; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Modifiche introdotte dal d. lgs 81 nel sistema istituzionale • Interpello • Comitato per

Modifiche introdotte dal d. lgs 81 nel sistema istituzionale • Interpello • Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza • Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro • Comitati regionali di coordinamento • Organismi paritetici territoriali

Interpello • Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la

Interpello • Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rapprèsentanti delle regioni e delle province autonome. • Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. • Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza.

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza: compiti • a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; • e) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; • d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali alfine promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente; • f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. le parti sociali sono consultate preventivamente in merito ai punti (a), (b), (f).

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza: componenti • • Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro/ salute ed è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro/ salute; b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell’interno d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e dj Bolzano. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’ IPSEMA.

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro Al ministero

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro Al ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. La commissione ha il compito di: 1) esaminare i problemi applicativi della normativa i e formulare proposte; 2) esprimere pareri sui piani de comitato; 3) definire le attività promozionali individuate all’art. 11; 4) validare le buone prassi; 5) redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa da trasmettere al Parlamento e alle Regioni; 6) elaborare, entro il 31/12/10, le procedure standardizzate per la V d R(art. 29); 7) definire i criteri per il sistema di qualificazione dell’imprese (art. 27); 8) valorizzare gli accordi sindacali e i codici di condotta; 9) valutare i problemi derivanti dall’attuazione delle Direttive CEE 10) promuovere la considerazione della differenza di genere 11) indicare i modelli di gestione (art. 30) 12) criteri per laqualificazione dei formatori; 13) procedure standardizzate per V. d. R. 14) indicazioni per la valutazione di stress correlato

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro : composizione . a)

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro : composizione . a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero per le pari opportunità; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dell’interno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante’del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Comitati regionali di coordinamento Comitati regionali composti dalle strutture pubbliche operanti nella materia della

Comitati regionali di coordinamento Comitati regionali composti dalle strutture pubbliche operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente e con il comitato per le politiche attive ed il coordinamento delle attività di vigilanza.

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza (D. P. C. M. 21/12/2007) • I

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza (D. P. C. M. 21/12/2007) • I Comitati regionali di coordinamento svolgono compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni dei Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato deve comprendere rappresentanti dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, del ARPA, degli ispettorati del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'ISPESL, degli uffici periferici dell'INAIL, degli uffici periferici dell'IPSEMA, degli uffici periferici dell'INPS, dell'ANCI, dell’UPI e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali. Ai lavori partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale

Funzioni dei comitati di coordinamento (D. P. C. M. 21/12/2007) 1)sviluppa, tenendo conto delle

Funzioni dei comitati di coordinamento (D. P. C. M. 21/12/2007) 1)sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale; 2) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni; 3) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro; 4) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. 5) si riunisce almeno ogni tre mesi

Organismi paritetici territoriali art. 51 I Comitati Paritetici Territoriali sono Enti che nascono a

Organismi paritetici territoriali art. 51 I Comitati Paritetici Territoriali sono Enti che nascono a metà degli anni settanta dalla volontà delle parti sociali per accordi interconfederali, nazionali e territoriali prevalentemente nei settori dell’industria, per fornire un servizio di consulenza, informazione e formazione in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro. Non compete agli enti paritetici il compito di effettuare controlli o di elevare contravvenzioni o di imporre sanzioni per inadempimenti. Il recepimento delle Direttive Comunitarie ha ulteriormente qualificato i Comitati Paritetici sul piano operativo affidandogli la funzione di prima istanza in merito di controversie. Gli organismi paritetici sono parificati alla rappresentanze sindacali con le attribuzioni previste dall’art. 10 del D. LGS. 29 del 1993 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I compiti dei CPT sono stabiliti dagli statuti in molti lo statuto affida oltre ai compiti dell’art. 51 (informazione, formazione e consulenza e prima istanza in merito a controversie) anche l’istituzione e conservazione di un “elenco” dei nominativi degli RLS nel territorio di competenza e la certificazione della formazione dei coordinatori per la sicurezza dei cantieri. I CPT predispongono materiale divulgativo e sono in rapporto collaborativo con gli organismi di vigilanza e controllo; partecipano ai tavoli di lavoro comuni e avanzano proposte e soluzioni per le imprese e a questi fini possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro. I CPT comunicano alle aziende i nominativi degli RLST I CPT trasmettono annualmente una relazione al comitato. Trasmettono all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al CPT ei nominativi degli RLST

Modifiche apportate al D. L G S n. 81 • • • D. L.

Modifiche apportate al D. L G S n. 81 • • • D. L. 112 /2008 (legge finanziaria) modifica gli art. 14 e 55: Il decreto-legge in oggetto, oltre a prevedere una modifica all’art. 55 sulle sanzioni, ha eliminato la possibilità dell’Organo di Vigilanza di sospendere l’attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disciplina. Alla lettera h) dell’articolo 55 le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» (tesserino di riconoscimento) sono soppresse. Art, 14, comma 1, eliminare le parole: «ovvero in caso dl reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita di esposizione al rischio di Infortunio, » . Art. 14, comma 4, lettera b) eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66» . ’

Il decreto 106/09 - gli emendamenti al decreto 81/09 • Il decreto non ha

Il decreto 106/09 - gli emendamenti al decreto 81/09 • Il decreto non ha carattere innovativo dovendo rispettare principi della L 123. a) Primo obiettivo del decreto correggere errori materiali e tecnici; b) superare alcune criticità verificate (volontariato, appalti ecc. ); c) valorizzazione e potenziamento degli enti bilaterali; d) revisione delle sanzioni; e) semplificazione delle procedure;

Disposizioni integrative introdotte dal decreto legislativo 106/09 1)Modifiche all’art. 16 l’obbligo alla vigilanza del

Disposizioni integrative introdotte dal decreto legislativo 106/09 1)Modifiche all’art. 16 l’obbligo alla vigilanza del dl sulle funzioni delegate è assolto in adozione di SGSL; 2)Modifiche all’art. 18 l. g “inviare i lavoratori a visita medica”; inviare i nominativi degli RLS e i dati degli infortuni di un giorno al SIN a 6 mesi dalla adozione del decreto istituente il SIN; 3)Modifiche all’art. 25 la cartella sanitaria e conservata nel luogo di lavoro, al lavoratore va consegnata alla cessazione dal lavoro la copia non l’originale; non viene trasmesso nulla all’ISPESL; 4)Modifiche all’art. 32 altre lauree equiparate dal ministero; 5)Modifiche all’art. 37 la formazione dei preposti dell’edilizia può essere effettuata dai CPT, la formazione dei lavoratori è registrata sul libretto formativo del cittadino se disponibile; 6)Modifiche all’art. 38 peri Medici delle forze armate medico generico con esperienza di 4 anni nel settore lavoro; 7)Abrogato l’art. 40 che prevedeva la comunicazione in termini statistici dagli accertamenti sanitari al S. S. N. , 8)Modifiche all’art. 41. visite preassuntive; 9)Modifiche all’art. 42. in caso di inidoneità possibile trasferimento a mansioni inferiori ; 10)Modifiche all’art. 47. il datore comunica al cpt la mancata elezione del RLS 11)Modifiche all’art. 50: RLS svolge le funzioni art. 9 legge 300