QUALIT DELLARIA NEGLI AMBIENTI INTERNI VVOCTVOCSVOC e cam
QUALITà DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI INTERNI VVOC-TVOC-SVOC e cam A. Ferrari GFC CHIMICA Srl - via Marconi 73 - 44122 Ferrara (FE) WWW. GFCCHIMICA. COM Occhiobello – 23 febbraio 2018
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) � I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita. � I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. � La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. � In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D. lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D. lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. � Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ e nel diffondere l’occupazione “verde”. � Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i consumi, riducendone la spesa.
CAM in vigore Il PAN GPP* (PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, l’individuazione dei CAM per gli acquisti e le forniture relativi a ciascuna delle seguenti “categorie merceologiche": AMMINISTRAZIONE) § arredi (mobili per uffici, scuole, archivi, sale lettura, ecc. . . ) § edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade) § gestione dei rifiuti urbani e assimilati § servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano) § servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa) § elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione) § prodotti tessili e calzature § cancelleria (carta e materiali di consumo) § ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti) § servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene) § trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile) *PIANO NAZIONALE D’AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
PER PITTURE E VERNICI IN EDILIZIA � Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili. Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G. U. n 23 del 28 gennaio 2017) – ALLEGATO 2. � Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE e MANUTENZIONE di edifici pubblici Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 (G. U. n. 259 del 6 novembre 2017)
D. M. 11 ottobre 2017 (G. U. n. 259 del 6 novembre 2017) Sono presi in esame tutti gli aspetti dell’edificio INSERIMENTO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO CARATTERI MORFOLOGICI – APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO – IMPATTO SUL CLIMA ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO – IMPATTO IDROGRAFICO - INFRASTRUTTURAZIONE Capitoli e Paragrafi di interesse 2. 3 SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO 2. 3. 5 QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 2. 3. 5. 5 EMISSIONI DEI MATERIALI 2. 4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 2. 4. 2 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI 2. 4. 2. 11 PITTURE E VERNICI
D. M. 11 ottobre 2017 Qualità ambientale interna – Emissioni dei materiali 2. 3. 5 Qualità ambientale interna I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc. ) devono rispettare i seguenti requisiti: 2. 3. 5. 1 Illuminazione naturale 2. 3. 5. 2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata 2. 3. 5. 3 Dispositivi di protezione solare 2. 3. 5. 4 Inquinamento elettromagnetico indoor 2. 3. 5. 5 Emissioni dei materiali Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di 2. 3. 5. 6 Comfort acustico emissione esposti nella successiva tabella: 2. 3. 5. 7 Comfort termo-igrometrico pitture e vernici; 2. 3. 5. 8 Radon tessili per pavimentazioni e rivestimenti; laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili; pavimentazioni e rivestimenti in legno; altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); adesivi e sigillanti; pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).
D. M. 11 ottobre 2017 Par. 2. 3. 5. 5. Emissioni dei materiali La tabella corrisponde a quella della classe A (regolamento francese DEVL 1104875 A) Classi TVOC Formaldeide Acetaldeide Toluene Tetracloroetilene Xilene 1, 2, 4 -Trimetilbenzene 1, 4 -diclorobenzene Etilbenzene 2 -Butossietanolo Stirene C B A A+ (µg/m 3) > 2000 > 120 > 400 > 600 > 500 > 400 > 2000 > 120 > 1500 > 2000 > 500 <2000 <1500 <1000 <120 <60 <10 <400 <300 <200 <600 <450 <300 <500 <350 <250 <400 <300 <2000 <1500 <1000 <120 <90 <60 <1500 <1000 <750 <2000 <1500 <1000 <500 <350 <250 Il decreto 11 ottobre 2017: - definisce TVOC tutto ciò che eluisce tra n-esano e n-esadecano (compresi) con riferimento alla norma ISO 16000 -6 (come regolamento francese) - inserisce 4 solventi ulteriori: benzene, trielina, DEHP e DBP rispetto al regolamento francese
D. M. 11 ottobre 2017 Par. 2. 3. 5. 5. Emissioni dei materiali SVOC (semi-volatili) : composti con (240 -260°C) < Teb < (380 -400°C) VOC (volatili) : composti con (50 -100°C) < Teb < (240 -260°C) VVOC (molto volatili) : composti con 0°C < Teb < (50 -100°C) Teb n-esano = 68°C; Teb n-esadecano = 287°C Teb benzene = 80°C; Teb trielina = 87°C; Teb DEHP = 386°C; Teb DBP = 340°C T = 80 e 87°C T = 340 °C T = 386°C xilene VOC VVOC etilbenzene SVOC stirene toluene T = 68°C T = 287°C
D. M. 11 ottobre 2017 2. 4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione. . . . il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l’applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l’intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i seguenti criteri. . . 2. 4. 1 CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI � 2. 4. 1. 1 Disassemblabilità Almeno il 50% p/p dei componenti edilizi e prefabbricati (esclusi impianti) deve essere, a fine vita, demolibile, riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali. . . Il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti e materiali che possono essere riciclati. . . � 2. 4. 1. 2 Materia recuperata o riciclata Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati deve essere pari almeno al 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. . . Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono le percentuali contenute nel capitolo 2. 4. 2. Il progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente , da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: -dichiarazione ambientale di tipo III (EPD) conforme a UNI 15804 e ISO 14025 (EPDItaly). . . -certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione che attesti il contenuto di riciclato attraverso il bilanciamento di massa (Re. Made in Italy, Plastica seconda vita, ecc. . . ). . . -una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione che attesti il contenuto di riciclato attraverso il bilanciamento di massa (verifica di autodichiarazione ambientale conforme alla ISO 14021)
ETICHETTE ECOLOGICHE - TIPO III (EPD) Le etichette ecologiche di tipo III (dette anche Dichiarazioni Ambientali di Prodotto o EPD) sono dichiarazioni ecologiche basate sull´Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l´oggettività delle informazioni fornite. Le EPD sono sottoposte a un controllo indipendente attraverso attività di verifica e convalida svolte da organismi terzi accreditati. Sono regolamentate dalla norma ISO 14025. Sono un efficace strumento per la comunicazione e diffusione di informazioni ambientali certificate riguardo alla sostenibilità dei prodotti. Si tratta di un documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione di una specifica quantità di prodotto (o servizio) come, per esempio: � i consumi energetici e di materie prime � il consumo di acqua � la produzione di rifiuti e le emissioni in atmosfera Sono applicabili a tutti i prodotti indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena produttiva. Le EPD non sono sottoposte ad una scala di valutazione della prestazione (come ad esempio le Etichette ambientali di tipo I – es. Ecolabel), e non prevedono il superamento di una soglia minima di accettabilità, ma il rispetto di un formato nella comunicazione dei dati che faciliti il confronto tra prodotti diversi, una volta determinate alcune condizioni al contorno univoche
EPD tipo III – esempio Nella EPD è possibile leggere, in modo chiaro e trasparente, tutti gli impatti ambientali del prodotto preso in esame. Questi dati hanno carattere esclusivamente informativo, in quanto non prevedono criteri di preferibilità o livelli minimi che la prestazione ambientale debba rispettare Categorie impatto Altri indicatori ambientali Produzione rifiuti e altri OUTPUT
D. M. 11 ottobre 2017 2. 4. 1 CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI � 2. 4. 1. 3 Sostanze pericolose Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0. 010% in peso. 2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0, 10% peso/peso; 3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A, 1 B o 2 (H 340, H 350 i, H 360 F, H 360 D, H 360 Fd, H 360 Df, H 341, H 351, H 361 f, H 361 d, H 361 fd, H 362); - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H 300, H 301, H 310, H 311, H 330, H 331); - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1, 2 (H 400, H 411); - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H 370, H 371, H 372, H 373). Per il punto 1 devono essere forniti rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per i punti 2 e 3 può essere usata una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi ed una relazione redatta in base alle schede di sicurezza dei materiali.
D. M. 11 ottobre 2017 2. 4. 2 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica. . . Il progetto deve prevedere l’uso di materiali come specificato. . in particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato. . . 2. 4. 2. 11 Pitture e vernici I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s. m. i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: -il Marchio Ecolabel UE o equivalente -una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025
ECOLABEL – di cosa si tratta E’ un etichetta ecologica di Tipo I -richiede certificazione esterna (o di parte terza). -è basata su un sistema che considera l'intero ciclo di vita del prodotto, -è necessario superare i valori soglia ed i limiti di prestazione ambientale indicati nella direttiva europea (per i prodotti vernicianti da interno ed esterno è la Direttiva 2014/312/UE) Criteri di assegnazione : 1. Pigmento bianco e resistenza alla spazzolatura ad umido (resistenza al lavaggio) 2. Biossido di titanio 3. Efficienza d'uso a) Resa b) Resistenza all'acqua c) Adesione d) Abrasione e) Agenti atmosferici f) Permeabilità al vapore d'acqua g) Permeabilità all'acqua h) Resistenza ai funghi i) Resistenza alla screpolatura ( «crack-bridging» ) j) Resistenza agli alcali k) Resistenza alla corrosione 4. Composti organici volatili e semivolatili (COV, COSV) 5. Limitazione di sostanze e miscele pericolose a) Restrizioni generali che si applicano alle classificazioni di pericolo e alle frasi di rischio b) Restrizioni che si applicano alle sostanze estremamente problematiche c) Restrizioni applicabili a determinate sostanze pericolose 6. Informazione dei consumatori 7. Informazioni che figurano sul marchio Ecolabel UE
CONCLUSIONI I CAM PER LE PITTURE E VERNICI PRIVILEGIANO I PRODOTTI: � A BASSA EMISSIVITA’ IN ARIA � CHE CONTENGONO MATERIALI RICICLATI � CHE SONO ESSI STESSI RICICLABILI (NO SOSTANZE PERICOLOSE NEL FORMULATO) � CHE HANNO ETICHETTATURE ECOLOGICHE - ECOLABEL (TIPO I) - ETICHETTE EPD (TIPO III) COSA PUO’ FARE GFC CHIMICA: � ANALISI EMISSIONI IN ARIA (norme serie ISO 16000) � ANALISI SUI COMPONENTI (metalli pesanti) � ELABORAZIONE SCHEDE DI SICUREZZA � CONSULENZA PER ECOLABEL ed ETICHETTE EPD
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