Quadro normativo 2 Quadro normativo Larticolo 1 comma

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Quadro normativo 2

Quadro normativo 2

Quadro normativo L’articolo 1: • comma 449. Sono individuati dal MEF entro il mese

Quadro normativo L’articolo 1: • comma 449. Sono individuati dal MEF entro il mese di gennaio di ogni anno le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Legge Finanziaria 2007 L. 296/06 • comma 450. Dal 1° luglio 2007, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P. A. . • comma 452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche avvengono - per le Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all’Amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’Ufficio. (*) Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono ricorrere alle convenzioni non indicate nel decreto di cui al comma 449 ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

Quadro normativo L’articolo 2: • comma 569: Le Amministrazioni statali centrali e periferiche inviano

Quadro normativo L’articolo 2: • comma 569: Le Amministrazioni statali centrali e periferiche inviano entro il 28 febbraio per l’anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al MEF un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi. • comma 570: Consip per conto del MEF individua sulla base delle informazioni fornite e dei dati degli acquisti delle Amministrazioni, tramite il Sistema di contabilità gestionale, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere Legge Finanziaria 2008 L. 244/07 • comma 571: Gli indicatori di spesa devono essere messi a disposizione delle Amministrazioni anche attraverso la pubblicazione sul portale Acquisti in rete. • comma 572: In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell’articolo 26 L. 488/1999, il MEF, attraverso Consip, entro il 1 aprile 2008, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi. • comma 574: Sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi, il MEF individua entro il mese di marzo di ogni anno, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie di beni e servizi non oggetto di Convenzioni stipulate da Consip per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alla Consip, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.

Quadro normativo Legge Finanziaria 2010 L. 191/09 L’articolo 2: • comma 225: CONSIP Spa

Quadro normativo Legge Finanziaria 2010 L. 191/09 L’articolo 2: • comma 225: CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. . , cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. …. • comma 226: Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.

d. p. r. n. 101 del 4 aprile 2002 Sintesi • Il D. P.

d. p. r. n. 101 del 4 aprile 2002 Sintesi • Il D. P. R. 101/2002 disciplina lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente: • gare telematiche (che possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 L. 488/1999) • mercato elettronico (sotto soglia) Punti chiave • Il D. P. R. n. 101/2002 si applica fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti (che disciplinerà il ricorso a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici), nei limiti di compatibilità con il Codice. • I modelli tradizionali rimangono in vigore per i casi in cui i nuovi processi non siano convenientemente applicabili. 6

decreto ministeriale 12 -2 -2009 Sintesi • Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle

decreto ministeriale 12 -2 -2009 Sintesi • Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 Febbraio 2009, prescritto dalla legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 -12 -2007 art. 2 comma 574, sono state individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono tenute a ricorrere alla Consip in qualità di stazione appaltante ai fini rispettivamente dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici. • Le tipologie di beni e servizi sono state selezionate attraverso un processo di analisi che ha tenuto conto, della salvaguardia delle naturali dinamiche dei mercati di riferimento, del rilievo della singola categoria merceologica nell'ambito dei processi di funzionamento delle attività istituzionali, e, sulla base della esperienza pregressa nella definizione dei requisiti tecnici, del grado di standardizzazione di prodotti. Tipologie di beni e servizi identificate • carburanti avio - gara su delega; • ristorazione collettiva - accordo quadro; • trasferte di lavoro - accordo quadro. 7

decreto ministeriale 17 -2 -2009 Sintesi • Sono state individuate, con Decreto del Ministero

decreto ministeriale 17 -2 -2009 Sintesi • Sono state individuate, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, le tipologie di beni e servizi, per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato - con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/1999. • Il Decreto Ministeriale trova applicazione anche per l'anno 2010, secondo quanto previsto dall'art. 1 dello stesso decreto. Tipologie di beni e servizi identificate • arredi per ufficio; • carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card); • macchine per ufficio e prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti); • noleggio e acquisto di autoveicoli; • servizio di buoni pasto; • servizi di telefonia fissa; • servizi di telefonia mobile; • apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente: reti locali e centrali telefoniche). 8

convenzioni Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura

convenzioni Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto mette a disposizione delle P. A. beni e servizi, individuati attraverso l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di impegni” caratterizzato principalmente da: § l’oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi oggetto della fornitura) § i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione § la durata dei singoli contratti stipulati tra le P. A. ed il fornitore Consip § requisiti ed esigenze § livello di soddisfazione § informazione / comunicazione / formazione § stipula contratti quadro § strumenti di monitoraggio § reportistica del venduto § i quantitativi massimi e le caratteristiche degli ordinativi del bene/servizio Amministrazioni § le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad es. modalità di consegna del bene/servizio ecc. ) § i responsabili del servizio di fornitura 9 § ordini on line/Fax § fornitura § pagamento Imprese

mercato elettronico della p. a. Il Mercato Elettronico della P. A. è un mercato

mercato elettronico della p. a. Il Mercato Elettronico della P. A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di offerta”. Consip § Il DPR 101 del 2002 ha introdotto il Mercato Elettronico della P. A. quale nuovo strumento d’acquisto, utilizzabile da tutte le P. A. , per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria. § Il Mercato Elettronico della P. A è un Marketplace di tipo selettivo, cioè accessibile solo ad utenti (Amministrazioni e Fornitori) abilitati, B 2 G (Business to Government). § Il Mercato Elettronico viene disciplinato dalle "Regole del Sistema e-procurement della P. A. " 10 § requisiti ed esigenze § supporto e assistenza tecnica § formazione Amministrazioni § bandi di abilitazione § qualifica dei fornitori § pubblicazione cataloghi Imprese § invio ordini diretti e/o richieste di offerta § risposte alle richieste di offerta § fornitura § pagamento

complementarietà tra convenzioni e Me. PA Mercato Elettronico Convenzioni • • • Aggregazione domanda

complementarietà tra convenzioni e Me. PA Mercato Elettronico Convenzioni • • • Aggregazione domanda Standardizzazione offerta Acquisti sopra e sotto soglia Condizioni di fornitura predefinite Unico aggiudicatario per l’intero territorio nazionale, per una determinata area geografica o merceologica (lotto) • Fornitori di dimensioni medio-grandi, in grado di soddisfare una domanda per volumi rilevanti • Risparmi derivanti dall’aggregazione della domanda • Ruolo: Amministrazione Contraente • • 11 Soddisfacimento domanda specifica Offerte standard o particolari Acquisti sotto soglia Personalizzazione condizioni di fornitura Presenza di fornitori diversi per gli stessi beni con possibilità di acquisto sulla base delle puntuali esigenze delle P. A. Accesso anche ai piccoli fornitori, che possono sfruttare il vantaggio competitivo della vicinanza geografica alle P. A. locali Risparmi derivanti dal confronto delle offerte di più fornitori in maniera agevole e veloce Ruolo: Stazione Appaltante La complementarietà tra i due strumenti garantisce una copertura ottimale delle esigenze di acquisto delle P. A.

regole del sistema di e-procurement Art. 8 - Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante 1.

regole del sistema di e-procurement Art. 8 - Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante 1. … Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto, ai sensi dell’art. 10 Codice dei Contratti Pubblici. …… 3. Nel caso più Punto Ordinante di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano abilitati al Sistema di e-Procurement, l’attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti. 12

regole del sistema di e-procurement Art. 8 - Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante 5.

regole del sistema di e-procurement Art. 8 - Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante 5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto per i propri acquisti di beni e servizi agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Beni e dei Servizi da questo offerti e della stipula del relativo Contratto. 13

regole del sistema di e-procurement Art. 42 - Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei

regole del sistema di e-procurement Art. 42 - Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Beni …. …Il Catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l’efficacia di un’offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell’art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino al termine successivo alla sua modifica o eliminazione definito da ciascun Bando di abilitazione. …Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l’altro, che i Beni e i Servizi per i quali è stata concessa l’Abilitazione siano effettivamente disponibili. …. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e dei Servizi Abilitati ivi inseriti. 14

regole del sistema di e-procurement Art. 49 – Efficacia dell’Ordine Diretto e conclusione del

regole del sistema di e-procurement Art. 49 – Efficacia dell’Ordine Diretto e conclusione del Contratto “…L’Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al successivo comma 3. . ” Art. 52 – Chiusura della RDO e conclusione del Contratto “…accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “Documento di Accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine. Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema» 15

regole del sistema di e-procurement Art. 55 – Violazione delle Regole e Accertamento da

regole del sistema di e-procurement Art. 55 – Violazione delle Regole e Accertamento da parte di Consip. . . In caso di violazione delle presenti Regole da parte del Fornitore, Consip invia a quest’ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata al Fornitore. . . . A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip: • l’invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all’acquisto, in qualunque forma esso avvenga; • l’inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. . . . L’accertamento di tre violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la Sospensione dell’abilitazione per un periodo di tempo variabile tra 1 e i 12 mesi, . . 16

CIG - Codice Identificativo Gara I soggetti sono tenuti a versare a favore dell’AVCP

CIG - Codice Identificativo Gara I soggetti sono tenuti a versare a favore dell’AVCP i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti Quota operatori economici Inferiore a € 40. 000 Esente Uguale o maggiore a € 40. 000 e inferiore a € 150. 000 € 30, 00 (*) Esente Uguale o maggiore a € 150. 000 e inferiore a € 300. 000 Uguale o maggiore a € 300. 000 e inferiore a € 500. 000 ……. € 20, 00 € 225, 00 € 35, 00 ……. . (*) Entrato in vigore dal 01. 2011 – deliberazione AVCP del 3. 11. 2010

CIG - tracciabilità flussi finanziari Riferimento normativo : Legge 13 agosto 2010 n. 136

CIG - tracciabilità flussi finanziari Riferimento normativo : Legge 13 agosto 2010 n. 136 e Legge 17 dicembre 2010 n. 217 Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP La normativa prevede che: • di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S. p. A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; • negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalle stazioni appaltanti; • i contratti devono contenere apposite clausole con cui gli appaltatori a pena di nullità assoluta.

CIG - tracciabilità flussi finanziari Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP •

CIG - tracciabilità flussi finanziari Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP • la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto. • i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti. (rif. to 1. 500 euro l’importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. )

Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi A

Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi A decorrere dal 2 maggio 2011 è disponibile la nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali : a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40. 000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20. 000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; b) contratti di cui agli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali) del Codice, indipendentemente dall’importo; c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150. 000; d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi Sono

Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi Sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG: 1. la prima modalità consente di acquisire il CIG a fronte dell’immissione di un numero ridotto di informazioni; 1. la seconda modalità prevede la possibilità di richiedere fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante potrà utilizzare immediatamente, fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. L’utilizzo dei carnet non esclude la possibilità di acquisire parallelamente singoli CIG semplificati.

Riferimenti utili Visita il Portale Per avere informazioni su: • Programma di Razionalizzazione degli

Riferimenti utili Visita il Portale Per avere informazioni su: • Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella P. A. • Strumenti di Acquisto • Modalità di registrazione • Altro…. www. acquistinretepa. it telefona al Numero verde 800 90 62 27 (lun-ven 8. 00 -20. 00, sabato 8. 00 -14. 00) Per richiedere chiarimenti o ulteriori informazioni oppure invia una richiesta tramite Contattaci on line Oppure tramite il Filo diretto al Programma

Giusi Leonardi referente: telefono 06. 85449346 giusi. leonardi@tesoro. it • DAP - Uffici Centrali

Giusi Leonardi referente: telefono 06. 85449346 giusi. leonardi@tesoro. it • DAP - Uffici Centrali • DAP – PRAP Referenti Consip per Ministero della Giustizia Federica Esposito referente: • DAP - Uffici Periferici telefono 06. 85449620 federica. esposito@tesoro. it 23