Provincia di Ravenna Settore Politiche Agricole e Sviluppo

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Provincia di Ravenna Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale PIANO DI CONTROLLO QUINQUENNALE DELLA

Provincia di Ravenna Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale PIANO DI CONTROLLO QUINQUENNALE DELLA VOLPE (Vulpes vulpes) NELLA PROVINCIA DI RAVENNA 2010 – 2014 1

PREMESSA Nella provincia di Ravenna la volpe presenta una dinamica di popolazione in forte

PREMESSA Nella provincia di Ravenna la volpe presenta una dinamica di popolazione in forte espansione e la sua presenza viene rilevata ormai in tutto il territorio provinciale, anche in quelle zone di pianura dove tradizionalmente essa non era presente. l Alla locale popolazione di volpe viene garantita una condizione di tutela tale per cui la densità di questa specie opportunista risulta in contrasto con alcune attività antropiche del settore agricolo - zootecnico, oltre che con le iniziative finalizzate alla protezione, produzione ed incremento delle popolazioni di fauna selvatica, cacciabile e non, attuate all’interno degli istituti di produzione e protezione (Zone di ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio, Aree di Rispetto Specie). l La presenza del canide è verificata attraverso il monitoraggio nelle aree di caccia programmata e all’interno degli ambiti protetti dove si pongono particolare attenzione alla predazione e alla rarefazione della fauna selvatica (galliformi e lepre in primis). l Da anni gli ATC della provincia di Ravenna realizzano un adeguato piano di controllo della volpe, piano del quale si richiede il rinnovo. 2

CARATTERISTICHE DEL PIANO l Il piano di controllo della volpe nella provincia di Ravenna,

CARATTERISTICHE DEL PIANO l Il piano di controllo della volpe nella provincia di Ravenna, redatto ai sensi dell' all art. 19 della legge 157/92, è finalizzato a: l 1. limitare i danni agli allevamenti di animali di bassa corte; 2. contenere la predazione della volpe all’interno delle aree di produzione entro entità compatibili con l’obiettivo di produzione stesso (Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio e Aree di Rispetto Specie, anche nei 300 metri circostanti). l 3

Il Piano si articola mediante: A - MISURE ECOLOGICHE INDIRIZZATE ALLA RIMOZIONE DI ALCUNE

Il Piano si articola mediante: A - MISURE ECOLOGICHE INDIRIZZATE ALLA RIMOZIONE DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI CAUSE DELLA PRESENZA ECCESSIVA DELLA VOLPE B - MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI C - INTERVENTI SELETTIVI PUNTIFORMI 4

A) MISURE ECOLOGICHE INDIRIZZATE ALLA RIMOZIONE DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI CAUSE DELLA PRESENZA ECCESSIVA

A) MISURE ECOLOGICHE INDIRIZZATE ALLA RIMOZIONE DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI CAUSE DELLA PRESENZA ECCESSIVA DELLA VOLPE A 1. Rinuncia all immissione di selvaggina pronta caccia l Nell’ambito dei Programmi Annuali d Intervento redatti dagli ATC, vengono previsti articolati piani di ripopolamento effettuati in periodi idonei, con selvaggina dotata di buona fitness individuale, utilizzando soprattutto animali di provenienza da catture, con esclusione di immissioni pronta caccia, durante il periodo di venatorio, con animali caratterizzati da scarsa selvaticità. l Occorre inoltre sottolineare che all’interno delle zone interessate al presente Piano, sia quelle di produzione e protezione, sia le Aree di Rispetto Specie, comunque finalizzate all’affermazione delle specie selvatiche, le immissioni di lepri e fagiani sono da tempo limitate alla liberazione di soggetti provenienti da catture locali, limitando le immissioni di individui provenienti da allevamento, starne e pernici rosse, al solo scopo di riaffermare le popolazioni selvatiche. A 2. Stabulazione degli animali di bassa corte Condizione basilare ed inderogabile per attivare interventi di controllo a protezione degli allevamenti di bassa corte, è rappresentata dalla stabulazione, almeno notturna degli animali di bassa corte, con strutture at te ad evitare lo scavo e l ingresso della volpe. A 3. Smaltimento degli scarti degli allevamenti, controllo dei rifiuti di origine antropica l Le vigenti normative prevedono già il divieto dello stoccaggio all aperto di rifiuti di origine animale, inoltre la Provincia è dotata di un anagrafe delle discariche controllate dai competenti Assessorati all Ambiente oltre che dall’Azienda U. S. L. 5

B - MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI Il presente piano si prefigge un controllo numerico della

B - MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI Il presente piano si prefigge un controllo numerico della popolazione di volpe, allo scopo di ridurre la predazione della stessa sulla produzione delle specie stanziali localizzate all interno delle Zone di produzione e protezione, nonché delle Aree a gestione finalizzata, per istituto vietate alla caccia, e pertanto, non coinvolgendo la totalità del territorio, non compromette la conservazione della volpe. Gli ambiti territoriali incaricati della gestione corrente si impegnano ad acquisire dati di consistenza delle popolazioni con cadenza annuale, al fine di predisporre la relazione conclusiva sull’ attività svolta, mediante: B 1. Conteggio e mappatura delle tane attive in primavera all interno degli ambiti in cui si attuano gli interventi e nella fascia limitrofa dei 300 m; B 2. Censimento notturno con fari su percorsi campione notturni ispezionati in autovettura ed individuati in corrispondenza delle aree oggetto delle operazioni di controllo numerico; B 3. Analisi critica dei dati raccolti sui capi abbattuti, rapporto sessi e classi d età (compilazione di apposite schede di abbattimento e riepilogo redatte sul modello degli allegati A e B). l Parallelamente al monitoraggio di cui sopra, vengono annualmente condotti monitoraggi delle principali specie preda, principalmente lepre e fagiano, mediante i medesimi percorsi campione notturni con fari e stima della consistenza, allo scopo di valutarne i tassi di riproduzione. 6

C) INTERVENTI SELETTIVI PUNTIFORMI l Contemporaneamente alle oculate operazioni ecologiche di cui sopra si

C) INTERVENTI SELETTIVI PUNTIFORMI l Contemporaneamente alle oculate operazioni ecologiche di cui sopra si prevede di associare interventi selettivi puntiformi che richiedono l’adozione di metodi rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d azione, arrecando nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. l In particolare vengono individuati le seguenti metodologie d intervento: 7

C 1. Intervento selettivo con tecnica dell’aspetto considerato prioritario e fondamentale, anche notturno e

C 1. Intervento selettivo con tecnica dell’aspetto considerato prioritario e fondamentale, anche notturno e da automezzo, con l’utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d immagine e/ o luminosa, con fucile ad anima liscia o carabine di piccolo calibro, adeguate alla mole dell’animale, durante l’intero anno solare, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno; 8

C 2. Utilizzo di gabbie-trappola selettive con chiusura a scatto, di dimensioni tali, almeno

C 2. Utilizzo di gabbie-trappola selettive con chiusura a scatto, di dimensioni tali, almeno cm. 40 x 100120, da non danneggiare gli esemplari catturati e che rendano così possibile l’immediata liberazione degli esemplari catturati se non appartenenti alla specie bersaglio. Le gabbie-trappola vanno controllate quotidianamente; I soggetti catturati sono soppressi con metodi eutanasici: fucile di piccolo calibro. 9

C 3. Intervento in tana da realizzarsi nelle adiacenze della tana mediante appositi cani

C 3. Intervento in tana da realizzarsi nelle adiacenze della tana mediante appositi cani da tana, con gruppi di non più di 10/ 15 operatori, armati con fucili ad anima liscia, nel periodo 1 gennaio 30 luglio. Al fine di ovviare alla difficoltà di reperire i cani da tana, gli ATC potranno individuare cani specializzati per il controllo della volpe da utilizzarsi in non più di due esemplari per intervento. 10

Territorio interessato l l Il Piano 2010 -2014 troverà attuazione mediante interventi puntiformi che

Territorio interessato l l Il Piano 2010 -2014 troverà attuazione mediante interventi puntiformi che richiedano l’adozione di metodi rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d’azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell’intervento. Pertanto il piano si propone di limitare e prevenire i danni da volpe sia alle aziende agricole che alle potenzialità produttive della fauna selvatica stanziale, all’interno degli istituti predisposti alla produzione e protezione della fauna selvatica, incluse le Aree di Rispetto Specie, nonché alle aree limitrofe agli stessi per un raggio di circa 300 metri. 11

Come già detto in questi ambiti si attuano significativi progetti anche di ripristino ambientale,

Come già detto in questi ambiti si attuano significativi progetti anche di ripristino ambientale, finalizzati all’affermazione delle specie selvatiche, e dove le immissioni sono da tempo limitate a semplici operazioni di ripopolamento di fagiano e lepre, mediante la liberazione di soggetti provenienti da catture locali, limitando le immissioni di individui provenienti da allevamento, quali starne e pernici rosse, al solo scopo di riaffermare le popolazioni selvatiche. In particolare, rifacendosi a quanto stabilisce l’art. 16 della Legge regionale 8/94 e successive modificazioni, la Provincia ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali, il Piano in questione sarà attivato negli ambiti come di seguito identificati: 12

AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PIANO l l l Zone di ripopolamento e cattura; Zone

AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PIANO l l l Zone di ripopolamento e cattura; Zone di rifugio; Aree di rispetto (anche interne ad AFV, aree di rispetto finalizzate alla gestione e protezione anche di singole specie, per lepre, starna e pernice rossa, alcune già istituite ed altre in fase di realizzazione, ove ad integrazione di interventi di particolare rilievo di tutela e/o di produzione risulta appositamente vietato l’abbattimento delle specie finalizzate); Interventi puntiformi a tutela di animali di bassa corte opportunamente stabulati, nelle immediate vicinanze di allevamenti protetti da strutture atte ad evitare lo scavo e l’ingresso della volpe; Zone limitrofe alle aree di cui sopra per un raggio di circa 300 metri, ove sia accertata e mappata la presenza di tane attive. 13

OPERATORI INCARICATI DI REALIZZARE IL PIANO l Come stabilisce l’art. 16 della legge regionale

OPERATORI INCARICATI DI REALIZZARE IL PIANO l Come stabilisce l’art. 16 della legge regionale 8/ 94 e successive modificazioni, nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti avvengono in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente parco, sentito l’ISPRA, e sono attuati dal personale all’uopo espressamente autorizzato dall’ente parco stesso. l Nella restante parte del territorio, pre-parco compreso, i prelievi e gli abbattimenti avvengono sotto la diretta responsabilità della Provincia e sono attuati dai soggetti indicati al comma 2 dell’art. 19 della legge statale o da operatori espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. 14

CONTROLLO DEGLI INTERVENTI l l l Gli interventi vengono segnalati dall’Ambito Territoriale di Caccia

CONTROLLO DEGLI INTERVENTI l l l Gli interventi vengono segnalati dall’Ambito Territoriale di Caccia competente ed incaricato della gestione e controllo della zona di produzione della fauna selvatica, preventivamente, settimanalmente, al Corpo di Polizia Provinciale, mediante l inoltro di una scheda riportante la data, la zona, la tipologia dell’intervento, nonché l’ora ed il luogo di ritrovo. All’intervento possono partecipare esclusivamente gli operatori abilitati ed iscritti in apposito elenco, i cui nomi siano riportati sulla scheda riassuntiva giornaliera. Ogni intervento viene successivamente rendicontato all U. O. Caccia e Pesca della Provincia mediante la stesura di una scheda riassuntiva giornaliera con riportati i dati anagrafici degli operatori coinvolti, la zona dell’intervento, il luogo e l’ora di ritrovo, nonché l’esito dell’intervento con il numero degli abbattimenti e il sesso dei capi abbattuti e/o avvistati. 15

DESTINAZIONE DELLE CARCASSE l Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni

DESTINAZIONE DELLE CARCASSE l Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta, in alternativa vengono immediatamente raccolte e smaltite dagli stessi operatori. 16

PRESCRIZIONI l All’ intervento possono partecipare esclusivamente gli operatori abilitati, ed iscritti in apposito

PRESCRIZIONI l All’ intervento possono partecipare esclusivamente gli operatori abilitati, ed iscritti in apposito elenco provinciale, riportati sulla scheda riassuntiva giornaliera. l Gli operatori intervengono in nuclei di almeno n. 2 (due) e fino ad un massimo di n. 15 (quindici) unità. 17

MODALITA’ OPERATIVE l Premesso che il coordinamento dei Piani di controllo risulta in capo

MODALITA’ OPERATIVE l Premesso che il coordinamento dei Piani di controllo risulta in capo alla Provincia, spinti dalla necessità di rendere più veloci e fluidi gli interventi di controllo a servizio delle attività agricole e degli imprenditori agricoli, si provvede a stabilire le modalità operative necessarie alla corretta gestione e trasparenza degli operatori abilitati, mediante il supporto degli ATC competenti per territorio, come da lettera prot. 67424 del 22/7/09. 18

COMPITI DELL’ATC l l - Ogni ATC competente per territorio, provvede ad individuare e

COMPITI DELL’ATC l l - Ogni ATC competente per territorio, provvede ad individuare e trasmettere a questa Provincia, una rete di Referenti Territoriali, con il compito di organizzare gli interventi necessari, utilizzando i Coadiutori già segnalati dal Comitato provinciale degli ATC ed autorizzati da questa Provincia; - I nomi dei Referenti Territoriali e i loro recapiti telefonici, vengono trasmessi da questa Provincia alle organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie, nonché pubblicati sul sito provinciale, affinché siano sufficientemente conosciuti e divulgati; 19

Il Referente Territoriale l l Il Referente Territoriale diviene il rappresentante verso l’imprenditore agricolo

Il Referente Territoriale l l Il Referente Territoriale diviene il rappresentante verso l’imprenditore agricolo sia della Provincia che dell’ATC territorialmente competente, e come tale immediato interlocutore anche della Vigilanza di Istituto; - L’agricoltore, l’Ente o comunque Colui che lamenta danni da fauna selvatica, provvede ad inoltrare la segnalazione e relativa richiesta di intervento, su apposito modulo già predisposto, al Servizio Caccia e Pesca di questa Provincia, ove autodichiara la propria qualifica di Imprenditore agricolo, le dimensioni della propria azienda, le colture suscettibili di danneggiamento, le epoche prossime alla maturazione necessarie di protezione, ecc. . . ; 20

Il Servizio Caccia e Pesca provvede ad attivare il Referente Territoriale competente e già

Il Servizio Caccia e Pesca provvede ad attivare il Referente Territoriale competente e già designato dall’ATC; l - Il Referente Territoriale può essere attivato anche l direttamente dall’Imprenditore agricolo o dall’Organizzazione professionale agricola, purché sia stato precedentemente inoltrata segnalazione e relativa richiesta di intervento al Servizio Caccia e Pesca; - Il Referente Territoriale provvede ad un primo sopralluogo al fine di valutare la necessità e la tipologia degli interventi più idonei da attivare, i tempi e i coadiutori necessari al fine di rendere più efficace ogni singolo intervento; 21

Il Referente Territoriale quindi attiva i Coadiutori, attingendo da quelli resisi disponibili fra quelli

Il Referente Territoriale quindi attiva i Coadiutori, attingendo da quelli resisi disponibili fra quelli autorizzati; l l - Anche gli agricoltori, che nel tempo sono stati autorizzati individualmente, devono attivare il controllo dei Referenti Territoriali; - Sarà compito del Referente Territoriale comunicare alla Polizia Provinciale l’attivazione di ogni intervento, sia esso in ATC od in Zona di protezione; - Le metodologie di intervento sono stabilite in ogni singolo piano di controllo; - Se l’intervento prevede catture mediante gabbietrappola, sarà cura del Referente di comunicare alla Polizia Provinciale il luogo ed inizio delle catture e successivamente, ogni spostamento delle stesse; 22

Abbattimento mediante armi da fuoco l l l Se l’intervento prevede abbattimento mediante armi

Abbattimento mediante armi da fuoco l l l Se l’intervento prevede abbattimento mediante armi da fuoco, sarà cura del Referente di comunicare alla Polizia Provinciale, giornalmente, luogo ed ora degli interventi; - Qualora l’intervento con arma da sparo sia adiacente a strade od abitazioni diverse dal richiedente, il Referente provvede ad avvertire la Polizia Provinciale, la quale coordina le modalità e i tempi dell’intervento; - La comunicazione dell’intervento avviene mediante comunicazione telefonica al Corpo di Polizia Provinciale, tel. 0544 -249322, il giorno antecedente l’intervento, con orario 7/19 dal lunedì al sabato e 7/13 la domenica ed altri festivi; 23

RENDICONTI l l l Sarà cura dei singoli Coadiutori rendicontare, con le metodologie già

RENDICONTI l l l Sarà cura dei singoli Coadiutori rendicontare, con le metodologie già stabilite nei relativi Piani di controllo l’esito degli interventi al Servizio Caccia e Pesca, e comunque mediante la restituzione annuale del tesserino “Prospetto riassuntivo degli interventi“ ; - Trimestralmente ogni Referente Territoriale provvede a rendicontare al Servizio Caccia e Pesca gli interventi fatti, gli abbattimenti realizzati e gli operatori partecipanti; - Nel caso in cui Referenti o Coadiutori si sottraggano alle proprie responsabilità o neghino il proprio operato, fatto salvo l’applicazione delle sanzioni di legge, al secondo diniego documentato, senza causa di forza maggiore, questo viene inteso quale ritiro della propria disponibilità e pertanto si provvederà all’esclusione da codesto coordinamento e alla revoca dell’autorizzazione provinciale ad operare; 24

Esclusioni l l - I Coadiutori che non si attengono alle disposizioni stabilite dai

Esclusioni l l - I Coadiutori che non si attengono alle disposizioni stabilite dai Piani, o impartite dal Referente, o che hanno riportato sanzioni di natura penale in materia venatoria, vengono esclusi dalle operazioni relative ai piani di controllo; - Inizialmente, per gli ATC che dovessero incontrare difficoltà ad avviare il meccanismo di gestione di cui sopra, questa Provincia continuerà a seguire direttamente l’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione. 25