Progetto Formazione Forze dellOrdine e Polizie Locali Formazione

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Progetto Formazione Forze dell’Ordine e Polizie Locali Formazione c/o CCIAA Vicenza e CUP C

Progetto Formazione Forze dell’Ordine e Polizie Locali Formazione c/o CCIAA Vicenza e CUP C 13 J 17000110002, CIG: ZF 32013799. Etichettatura e disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili, delle pelletterie e calzature Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Sp. A (Busto Arsizio, VA) Vicenza – 17 ottobre 2017

Etichettatura dei Prodotti Tessili Marchio volontario Identificazione del prodotto: è obbligatoria? ? Composizione è

Etichettatura dei Prodotti Tessili Marchio volontario Identificazione del prodotto: è obbligatoria? ? Composizione è obbligatoria!! quali denominazioni, quale sequenza? Dubbi da chiarire e certezze da confermare Manutenzione: è obbligatoria? ? ? si possono usare solo i simboli, quale sequenza? Autodichiarazione Made In… è obbligatorio, sempre, quando, è un rischio? Ragione Sociale: è obbligatoria, di chi, come va scritta ? ? 2

Composizione: il quadro normativo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 (relativo alle

Composizione: il quadro normativo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente riga 49: « 49 polipropilene/poliammide a due componenti …» )

Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (14) La vigilanza, negli Stati membri,

Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (14) La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei del mercato prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. (*) Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (**) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti Recepita con D. Lgs 21 maggio 2004, n. 172 Codice del consumo Decreto legislativo 06. 09. 2005 n° 206 , G. U. 08. 10. 2005 4

Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (20) La tutela dei consumatori richiede

Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (20) La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire di origine ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo 5

Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento non si applica

Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento non si applica a: § prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a prodotti tessili dati in lavorazione imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso § prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi 6

Composizione: il quadro normativo Il Regolamento (UE) 1007/2011 abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del

Composizione: il quadro normativo Il Regolamento (UE) 1007/2011 abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)] la Direttiva 2008/121/CE [e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)] e la Direttiva 73/44/CEE Direttiva 96/73/CE § Disposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014 disposizione sul mercato § Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (“fatto” 27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011). Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere dall'8 maggio 2012. 7

Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale? ? ?

Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale? ? ? Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15. Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della Legge 883 - 25 novembre 1973 - denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” (solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25. 8

Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale? ? ?

Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale? ? ? Descrizione Violazione Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto Norma violata Norma sanzionatoria Sanzione amministrativa Art. 25 della Legge 883/73 da Euro 1. 032, 00 a Euro 5. 164, 00 È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81 Art. 8 D. Lgs. n. 194/99 Art. 15 del D. Lgs. n. 194/99 Da Euro 103, 00 a Euro 3. 098 Non si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio Art. 8, c. 1 D. Lgs. n. 194/99 Art. 15 del D. Lgs. n. 194/99 da Euro 1. 032 a Euro 5. 164 Non si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle) Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT) Mancata conservazione dei documenti commerciali Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti) Arresto e/o ammenda Segnalazione all’A. G. Comunicazione all’A. G. (Frode in Commercio) Trasmissione verbale per Applicazione della sanzione amministrativa Camera di Commercio competente per territorio (Art 25, c. 3 della Legge 883/73) Art. 8, c. 8 D. Lgs. n. 194/99 Art. 15 c. 2 D. Lgs. n. da Euro 258 A Euro 4131 Non si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio Art. 112, c. 4, D. Lgs. n. 206/2005 da Euro 2. 500 a Euro 40. 000 Si applica l’art. 16 della Legge 689/81 Camera di Commercio competente per territorio (Art. 25 c. 4 della Legge 883/73) Art. 107, c. 2, lett. a) D. Lgs. n. 206/2005 194/99 (Art. 25 c. 4 della Legge 883/73) 9

Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento si applica ai

Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati: § i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso § i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso) § le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso) § i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione 10

Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) All'immissione di un

Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. [ «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio] Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. [ «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo] 11

Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) Un distributore è

Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) Un distributore è distributore considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge [ «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto] 12

Composizione: il quadro normativo Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di

Composizione: il quadro normativo Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4) I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al presente regolamento. Fatto salvo ciò che viene ulteriormente specificato all'articolo 14 (Etichettatura e marcatura) (cfr. ) – L’etichetta e il contrassegno possono essere attaccati esclusivamente sulla confezione, e non necessariamente sul prodotto stesso, quando sarebbe inevitabilmente danneggiato. 13

Composizione: il quadro normativo Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 ) Per la descrizione

Composizione: il quadro normativo Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 ) Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I. (nota: cashmere e non più kashmir) nota Sui prodotti dichiarati puri è puri ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a: - 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da 2%, aggiunta sistematica - 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato 5%, - 0, 3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa 0, 3% Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre oltre composti da più fibre le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0, 3%) è ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi. 14

Composizione: il quadro normativo Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della

Composizione: il quadro normativo Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso denominazione di tutte le fibre di cui è composto in “ordine decrescente”. Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che totale rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, totale possono qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre» , immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. 15

Composizione: il quadro normativo Possono non essere menzionate in etichetta Possono § Le fibre

Composizione: il quadro normativo Possono non essere menzionate in etichetta Possono § Le fibre isolabili, visibili e puramente fibre decorative che non superino il 7% del peso decorative 7% totale del prodotto finito[frange e pizzi per esempio]. § Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effetto antistatico che non superino il 2% del peso antistatico 2% totale del prodotto finito. Se il prodotto è composto da più parti di differente composizione fibrosa, deve riportare un’etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali (cfr. Precisazioni - slide 20 -21 ). Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono insieme inseparabile recare una sola etichetta o un solo contrassegno. una sola etichetta 16

Composizione: il quadro normativo Articolo 11 – Precisazioni Se le componenti tessili (con fibre

Composizione: il quadro normativo Articolo 11 – Precisazioni Se le componenti tessili (con fibre tessili diverse) rappresentano meno o più del 30% del peso totale del prodotto tessile, il prodotto tessile rimane il prodotto multifibra. L'articolo 11. 2 è una deroga all'articolo 11. 1, ma non per l'articolo 9. 1. Pertanto, se i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile, essi non devono essere ignorati nella divulgazione fibre, ma non devono essere visualizzati separatamente. 17

Composizione: il quadro normativo Articolo 11 – Precisazioni Esempio: Una giacca consiste di: parte

Composizione: il quadro normativo Articolo 11 – Precisazioni Esempio: Una giacca consiste di: parte anteriore (40% del peso totale): 60% cotone e 40% poliestere + parte posteriore (40% del totale peso): 70% lana e 30% poliestere + manicotti (10% del peso totale): 100% viscosa + cappuccio (10% del totale peso): 100% lino. L'etichettatura adeguata o la marcatura è il seguente: Parte Anteriore: 60% cotone 40% poliestere Parte posteriore: 70% lana 30% poliestere Altri componenti: 50% viscosa 50% Lino 18

Composizione: il quadro normativo Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo

Composizione: il quadro normativo Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12) 1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è parti non tessili di origine animale indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. 2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in non sono fuorvianti modo che il consumatore possa facilmente comprenderli. Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma) 19

Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 1. I prodotti tessili sono

Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 20

Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 3. Le denominazioni delle fibre

Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato. 21

Composizione: il quadro normativo Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della

Composizione: il quadro normativo Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16) Esiste un obbligo di chiarezza e quindi: obbligo di chiarezza nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa) 22

Composizione: il quadro normativo Articolo 14 – Precisazioni Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento,

Composizione: il quadro normativo Articolo 14 – Precisazioni Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, 'etichettatura' significa apposizione etichettatura delle informazioni richieste per il prodotto tessile per mezzo di un'etichetta; e per 'marcatura' si intende indicazione delle informazioni richieste direttamente 'marcatura' sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, goffratura o qualsiasi altra tecnologia di applicazione. Come indicato nella definizione di 'marcatura', esistono diverse possibilità per portare le informazioni direttamente sui prodotti tessili, in particolare mediante cucitura, ricamo, stampa, ecc Così la differenza tra l'etichetta e la marcatura consiste in un modo o un metodo di mettere le informazioni richieste, ma in entrambi i casi l'informazione deve essere collegatoa al prodotto tessile e non solo al confezionamento. • 23

Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni Ad esempio, se una maglietta è

Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni Ad esempio, se una maglietta è confezionata in un sacchetto/scatola non trasparente sigillato e non apribile, le informazioni sulla non trasparente sigillato e non apribile composizione delle fibre della maglietta deve comparire sul prodotto e sulla confezione, poiché l'articolo 16. 1 richiede che le informazioni sulla composizione fibrosa di un prodotto debba essere chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto. Ma quando una maglietta è confezionato in un sacchetto trasparente e la quando una maglietta è confezionato in un sacchetto trasparente composizione fibrosa dichiarata sull'etichetta o il contrassegno sono chiaramente visibili al momento dell'acquisto, l'imballaggio stesso non deve recare l'indicazione della composizione fibrosa. 24

Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni Ogni prodotto tessile deve essere etichettato

Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni Ogni prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato per mostrare la sua composizione fibrosa ogni volta che il prodotto viene messo a disposizione sul mercato, sia a titolo oneroso o gratuito. Questo vale anche per i prodotti tessili che non sono destinati alla vendita ai consumatori finali, ma che sono presi di nuovo o venduti agli acquirenti aziendali (ad esempio noleggio uniforme e imprese di pulizia), indossati dai loro dipendenti, raccolti per la pulizia e poi inviati di nuovo ai dipendenti. 25

Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni L‘elenco di cui all'articolo 16. 1

Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni L‘elenco di cui all'articolo 16. 1 di diversi mezzi di informazione, che impongono l'indicazione della composizione di fibre tessili, vale a dire i impongono l'indicazione della composizione di fibre tessili, cataloghi, prospetti, imballaggi, etichette e marcature è solo indicativo e non deve essere inteso come esaustivo. Altri mezzi di informazione, come cartelle, opuscoli o volantini, sono anche soggetti all'obbligo dell'articolo 16. 1, a condizione che possano essere utilizzati dal consumatore per l'acquisto diretto di prodotti tessili. Il criterio per sapere quali informazioni (in particolare spot televisivi e Il criterio per sapere quali informazioni campagne pubblicitarie) richiedano l'indicazione della composizione fibrosa è un collegamento con la presentazione di un prodotto e altre fibrosa informazioni relative al prodotto, in particolare dei prezzi, consentendo l'esecuzione di una transazione di vendita, compresi quelli on-line. 26

Sicurezza: identità ed estremi del produttore I riferimenti. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.

Sicurezza: identità ed estremi del produttore I riferimenti. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 [Nel 2007 il Codice si è arricchito con l’introduzione dell’articolo 140 -bis, che disciplina l’ “azione di classe” (più nota come “class action”), la procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno da parte di un gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto. Il Codice è stato ancora aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte con il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. ] 27

Sicurezza: identità ed estremi del produttore Parte I - Disposizioni Generali Titolo I -

Sicurezza: identità ed estremi del produttore Parte I - Disposizioni Generali Titolo I - Disposizioni Generali e Finalità Art. 1 Finalità e Oggetto Nel rispetto della Costituzione e in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. 28

Sicurezza: identità ed estremi del produttore Titolo II - Informazioni ai Consumatori. . .

Sicurezza: identità ed estremi del produttore Titolo II - Informazioni ai Consumatori. . . omisssis… Capo II - Indicazione dei Prodotti Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 29

Sicurezza: informazioni al consumatore Titolo II - Informazioni ai Consumatori. . . omisssis… Capo

Sicurezza: informazioni al consumatore Titolo II - Informazioni ai Consumatori. . . omisssis… Capo II - Indicazione dei Prodotti Art. 8. Ambito di applicazione Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 30

Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi L’articolo 6 non è applicabile ai prodotti tessili in

Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi L’articolo 6 non è applicabile ai prodotti tessili in virtù di quanto riportato all’articolo 8. I prodotti tessili sono infatti disciplinati da specifiche disposizioni comunitarie Ritenere applicabile l’articolo 6 farebbe scattare immediatamente una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia Di fatto si deve applicare solo l’etichetta di composizione. 31

Sicurezza: informazioni al consumatore Parte IV Sicurezza e Qualità Titolo I SICUREZZA DEI PRODOTTI

Sicurezza: informazioni al consumatore Parte IV Sicurezza e Qualità Titolo I SICUREZZA DEI PRODOTTI (parte di recepimento della Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti) Art. 102. Finalità e campo di applicazione 1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti …. laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 32

Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è

Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è applicabile ai prodotti tessili in quanto non sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria specifica. In base a tale applicabilità vale quanto previsto dall’articolo 104, comma 4, lettera a. . . e quindi… 33

Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi [Art. 104 - Obblighi del produttore e del distributore].

Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi [Art. 104 - Obblighi del produttore e del distributore]. . . e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata. 34

Etichettatura delle calzature La legislazione - D. M. 11 aprile 1996 Recepimento della direttiva

Etichettatura delle calzature La legislazione - D. M. 11 aprile 1996 Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 26 aprile 1996, n. 97. 35

Etichettatura delle calzature Il D. M. disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti

Etichettatura delle calzature Il D. M. disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale. [Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente Decreto] Le componenti a) Tomaia La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna. b) Rivestimento della tomaia e suola interna Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura. c) Suola esterna Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia 36

Etichettatura delle calzature Definizione dei materiali … omissis…. 1) Cuoio Termine generale per designare

Etichettatura delle calzature Definizione dei materiali … omissis…. 1) Cuoio Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio» . Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0, 15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all‘art. 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore» , essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura. 37

Etichettatura delle calzature Definizione dei materiali … omissis…. 2) Cuoio rivestito Un prodotto nel

Etichettatura delle calzature Definizione dei materiali … omissis…. 2) Cuoio rivestito Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0, 15 mm. 3) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute. Per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti disciplinati dalla: L. n. 883 del 1973 di recepimento della direttiva 71/307/CEE; dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. n. 883 del 1973; dal la L. n. 669 del 1986, di recepimento della direttiva CEE n. 83/623; dal D. M. 12 ottobre 1987 di recepimento della direttiva 87/140/CEE. (Ora Regolamento 1007 – 2011) 4) Altre materie Altri materiali non compresi delle fattispecie precedentemente indicate. 38

Etichettatura delle calzature Le disposizioni del decreto non si applicano: § § alle calzature

Etichettatura delle calzature Le disposizioni del decreto non si applicano: § § alle calzature d'occasione usate; § alle calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; § alle calzature disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 recante attuazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ora Regolamento REACh - ) alle calzature aventi le caratteristiche di giocattoli; 39

Etichettatura delle calzature allegato II - Esempi di Calzature L'espressione «calzature» può coprire tutti

Etichettatura delle calzature allegato II - Esempi di Calzature L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. 1) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno; 2) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce; 3) sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo; 4) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle; 5) scarpe da ballo; 6) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc. , senza suole riportate); 7) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco; 8) calzature «usa e getta» con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta; 9) calzature ortopediche. In generale riferirsi a Capitolo 64 della Nomenclatura Combinata. 40

Etichettatura delle calzature La correlazione tra descrizione dei materiali e pittogrammi (le informazioni relative

Etichettatura delle calzature La correlazione tra descrizione dei materiali e pittogrammi (le informazioni relative alla composizione dei materiali devono essere riportate utilizzando esclusivamente i pittogrammi previsti dalla normati va; non sono ammesse modalità differenti) 41

Etichettatura delle calzature L’applicazione Possono essere commercializzate solo calzature riportanti un’etichetta conforme alle prescrizioni

Etichettatura delle calzature L’applicazione Possono essere commercializzate solo calzature riportanti un’etichetta conforme alle prescrizioni normative. L’etichetta deve: § § § essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; essere visibile, saldamente applicata e durevole, leggibile ed accessibile al consumatore contenere le informazioni relative al materiale di cui è composta ciascuna componente della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna); fornire le informazioni mediante i simboli o mediante indicazioni scritte in lingua italiana; contenere le informazioni sul materiale che costituisce almeno l’ 80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l’ 80% del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l’etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell’articolo) La ragione sociale del responsabile dell’immissione sul mercato 42

Etichettatura delle calzature Informazioni aggiuntive § § È facoltà apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari

Etichettatura delle calzature Informazioni aggiuntive § § È facoltà apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale. Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura «suola prodotta in Italia» esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità 43

Etichettatura delle calzature A chi spetta l’obbligo di apporre l’etichetta? § L’obbligo di apporre

Etichettatura delle calzature A chi spetta l’obbligo di apporre l’etichetta? § L’obbligo di apporre l’etichetta spetta al fabbricante oppure al suo rappresentante con sede nell’Unione Europea, che rispondono dell’esattezza delle informazioni in essa contenute. § Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante abbiano sede nell’Unione Europea, di tale obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Quali sono gli obblighi per il venditore al dettaglio? § Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell’etichetta sulla calzatura in vendita. § Il commerciante deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente § Deve esporre nel luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta. 44

Etichettatura delle calzature Nel comparto calzaturiero non è previsto un vero e proprio regime

Etichettatura delle calzature Nel comparto calzaturiero non è previsto un vero e proprio regime sanzionatorio, ma esclusivamente il ritiro del prodotto dal mercato in caso di mancata applicazione o errata predisposizione dell’etichetta. Tutte le “sanzioni” si applicano esclusivamente al responsabile commerciale (produttore e/o all’importatore) e, ove applicabile , al venditore. Il codice del consumo? ? 45

Etichettatura delle pellicce Solo Volontaria L’ etichetta italiana di «qualità e origine delle pelli"

Etichettatura delle pellicce Solo Volontaria L’ etichetta italiana di «qualità e origine delle pelli" è un progetto lanciato nel 2003 da Associazione Italiana Pellicceria (AIP); fa riferimento alla norma UNI 11007 «Requisiti e indicazioni per l'etichettatura dei prodotti di pellicceria» , Indica - il tipo di pelle utilizzata, bilingue e con terminologia scientifica - il marchio o il produttore - chiare note sulla manutenzione. 46

Etichettatura delle pellicce Solo Volontaria Etichetta Internazionale OA (Origin Assured) Lanciata nel 2007, è

Etichettatura delle pellicce Solo Volontaria Etichetta Internazionale OA (Origin Assured) Lanciata nel 2007, è un’etichetta nata per garantire il consumatore sulla provenienza della pelliccia che sta comperando. Indica L’etichetta OA indica che la materia prima proviene da un Paese in cui esistono leggi a garanzia di una produzione che utilizza la risorsa animale secondo precise normative. L’etichetta OA è certificata dall'organismo di controllo indipendente Cotecna, una struttura internazionale di ispezione, controllo e certificazione, con sede centrale in Svizzera. 47

Grazie per l’attenzione Gabriella Alberti Fusi Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa Piazza Sant’Anna,

Grazie per l’attenzione Gabriella Alberti Fusi Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa Piazza Sant’Anna, 2 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056 p. e. gabriella. fusi@centrocot. it sito www. centrocot. it 48