Prof Maria Cristina Cataudella La libert sindacale Ai
Prof. Maria Cristina Cataudella
La libertà sindacale Ai sensi del 1° comma dell’art. 39 Cost. : «L’organizzazione sindacale è libera» 1. Libertà sindacale significa: libertà di costituire sindacati, libertà di scegliere il tipo di organizzazione sindacale, libertà (del lavoratore) di aderire o non aderire ad un sindacato; 2. La libertà sindacale opera nei confronti dello Stato, che non può limitarne o ostacolarne l’esercizio, … 3. …e nei confronti del datore di lavoro, che non può costituire sindacati di comodo (art. 17 Statuto dei Lavoratori) o disporre trattamenti economici collettivi discriminatori (art. 16 Statuto lav. ). Gli atti discriminatori per ragioni sindacali sono considerati dall’ordinamento nulli (art. 15 Statuto lav. ).
Il sindacato �E’ generalmente un’associazione non riconosciuta (mancata attuazione dell’art. 39 Cost, commi 2 e ss. ): non ha pertanto la personalità giuridica e non ha autonomia patrimeniale perfetta. �Opera a tutela di interessi collettivi, vale a dire interessi che non sono somma ma sintesi di interessi individuali. �Pluralismo sindacale: è un effetto della libertà sindacale.
Il sindacato in azienda � RSA: sono regolate dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dopo il referendum del 1995. Possono oggi costituire RSA i sindacati che hanno firmato i contratti collettivi che si applicano nell’azienda. Si considerano firmatari i sindacati che hanno partecipato attivamente alle trattative (non si sono limitati a sottoscrivere i contratti) e anche quelli (in seguito alla sentenza n. 231 del 2013) che, pur non avendo sottoscritto in contratti collettivi, abbiano partecipato attivamente alle trattative. � RSU: sono state istituite dal Protocollo del 1993. Sono organismi unitari, i cui componenti sono di derivazione sindacale. I componenti sono eletti a suffragio universale. � Promozione dell’attività sindacale in azienda: art. 20 Statuto Lav. (assemblea), art. 21 (referendum), art. 25 (diritto di affissione), art. 27 (locali delle rappresentanze sindacali ), art. 26 (attività di proselitismo e collettaggio); artt. 23, 24 e 31 (permessi e aspettative sindacali); la tutela dei sindacalisti interno contro il licenziamento e il trasferimento (artt. 18 e 22). � Diritti di informazione e consultazione (ad es. in caso licenziamenti collettivi o di trasferimento d’azienda). � La partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche ( concertazione e dialogo sociale)
Il contratto collettivo �I soggetti: i sindacati e le associazioni datoriali; le RSA o le RSU e il datore di lavoro. �Il contenuto: parte normativa e parte obbligatoria �La forma �La questione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo: a chi si applica il contratto collettivo? �La questione dell’efficacia oggettiva del contratto collettivo: l’inderogabilità in peius e la derogabilità in melius; art. 2077 c. c. e art. 2113 c. c. �Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello �Il rapporto tra legge, contratto collettivo e autonomia individuale (il contratto individuale di lavoro)
La repressione della condotta antisindacale (art. 28, l. 300 del 1970) �La nozione di condotta antisindacale �La legittimazione attiva (gli organismi locali dei sindacati nazionali) �Il procedimento sommario (ascoltate le parti e prese sommarie informazioni) �La decisione: il decreto motivato �Gli effetti del decreto: la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti �L’impugnazione del decreto �La condotta antisindacale plurioffensiva
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