PRINCIPI SOGGETTI RAPPRESENTANZA III lezione PRINCIPI I rapporti

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PRINCIPI, SOGGETTI, RAPPRESENTANZA III lezione

PRINCIPI, SOGGETTI, RAPPRESENTANZA III lezione

PRINCIPI I rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme del codice civile e leggi

PRINCIPI I rapporti di lavoro sono disciplinati dalle norme del codice civile e leggi speciali Separazione tra funzioni di indirizzo e controllo (potere politico) e funzioni amministrative, tecniche e finanziarie (dirigente) I rapporti di lavoro sono regolati dal contratto collettivo I contratti individuali devono garantire parità di trattamento (art. 45, co. 2 TU) e rispetto dei contratti collettivi Competenza GO

AMBITO SOGGETTIVO TU N. 165/2001 (ART. 1) Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, scuole

AMBITO SOGGETTIVO TU N. 165/2001 (ART. 1) Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, scuole di ogni ordine e grado Regioni, Province, Comunità montane Università Camere di commercio Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali Amministrazioni e aziende del SSN ARAN

ESCLUSIONI (ART. 3, T. U. 165/2001) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili Avvocati e procuratori

ESCLUSIONI (ART. 3, T. U. 165/2001) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili Avvocati e procuratori dello Stato Personale militare e di polizia Diplomatici e prefetti Dipendenti di enti che svolgono attività nell’ambito del credito, borsa e mercato Dipendenti di Camera, Senato e Corte Costituzionale Professori e ricercatori universitari

LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NELLO STATUTO DEI LAVORATORI Art. 19 S. L. istituisce le

LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NELLO STATUTO DEI LAVORATORI Art. 19 S. L. istituisce le rappresentanze sindacali aziendali che possono essere costituite nelle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti e nelle imprese agricole con più di 5 lavoratori

R. S. A. ANTE REFERENDUM DEL 1995 Ai sensi dell’art. 19 S. L. :

R. S. A. ANTE REFERENDUM DEL 1995 Ai sensi dell’art. 19 S. L. : Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva

CRITERIO RAPPRESENTATIVITA’ STORICA O PRESUNTA Il legislatore faceva riferimento alla maggiore rappresentatività a livello

CRITERIO RAPPRESENTATIVITA’ STORICA O PRESUNTA Il legislatore faceva riferimento alla maggiore rappresentatività a livello confederale, scartando il livello aziendale e di categoria Si trattava di una rappresentatività conseguita e misurata al di fuori dell’azienda Si trattava di una rappresentatività presunta o storica in base al collegamento con le maggiori centrali confederali

ESITO DEL REFERENDUM Approvazione quesito; del secondo e del terzo dunque Ai sensi del

ESITO DEL REFERENDUM Approvazione quesito; del secondo e del terzo dunque Ai sensi del nuovo art. 19 S. L. : «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva»

CRITERI DI RAPPRESENTATIVITA’ Le prerogative sindacali previste dal titolo III dello S. L. (diritti

CRITERI DI RAPPRESENTATIVITA’ Le prerogative sindacali previste dal titolo III dello S. L. (diritti di assemblee, referendum, permessi, ecc…) sono riconosciute solo alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi, anche aziendali, applicati nell’unità produttiva Il solo criterio che conta è la capacità dell’O. S. di imporsi come interlocutore negoziale Criterio rappresentatività effettiva, no storica e no presunta

FONTE ISTITUTIVA RSU NEL PI Protocollo tra governo e parti sociali del 23 luglio

FONTE ISTITUTIVA RSU NEL PI Protocollo tra governo e parti sociali del 23 luglio 1993 Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993

COSTITUZIONE 2/3 delle RSU viene eletto a suffragio universale da parte dei lavoratori iscritti

COSTITUZIONE 2/3 delle RSU viene eletto a suffragio universale da parte dei lavoratori iscritti e non iscritti sulla base di liste presentate dalle associazioni sindacali 1/3 delle RSU assegnato a liste presentate da associazioni stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva in proporzione ai voti ottenuti

RSU NEL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL Costituzione: 2014 scompare la riserva di

RSU NEL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL Costituzione: 2014 scompare la riserva di 1/3 in favore delle liste presentate dalle OOSS firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva Le RSU si costituiscono mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti

CORTE COSTITUZIONALE N. 231/2013 Secondo la Corte in azienda godono di costituire RSA e

CORTE COSTITUZIONALE N. 231/2013 Secondo la Corte in azienda godono di costituire RSA e dei diritti sindacali non solo il sindacato «firmatario» ma anche il sindacato «trattante» Si tratta di sentenza additiva perché supera il dato letterale dell’art. 19 SL Diversamente interpretando la norma statutaria sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 39, primo comma, Cost. ; Secondo il ragionamento della Corte i valori del pluralismo e della libertà di azione sindacale vanno reinterpretati alla luce di un dato esperenziale-storico: la rottura dell’unità sindacale e l’esclusione di un soggetto sindacale incontestabilmente rappresentativo Auspicio che il legislatore si assuma le proprie responsabilità

POTERI RSU Stipulano il contratto collettivo aziendale di lavoro Subentrano in tutte le funzioni

POTERI RSU Stipulano il contratto collettivo aziendale di lavoro Subentrano in tutte le funzioni delle RSA (diritti sindacali del Titolo III S. L. , diritti di informazione e consultazione) Una quota dei diritti sindacali viene preservata alle OO. SS. stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva (tre delle 10 ore di assemblea retribuita all’anno; permessi sindacali, diritto di affissione ecc…)

RAPPRESENTANZA SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO Articoli - 42 e 43 del d. lgs. n.

RAPPRESENTANZA SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO Articoli - 42 e 43 del d. lgs. n. 165/2001: RSA Organismi di rappresentanza unitaria

RSA Le RSA nel settore pubblico non nascono dall’iniziativa dei lavoratori; Sono immediata e

RSA Le RSA nel settore pubblico non nascono dall’iniziativa dei lavoratori; Sono immediata e diretta espressione dei sindacati in possesso della rappresentatività minima del 5% della media ponderata tra numero di iscritti e voti nel comparto o area contrattuale, a prescindere dal fatto che siano firmatari di contratti applicati nell’ente o nell’unità amministrativa; Si tratti di veri e propri organi periferici dell’OS esterna

RSU NEL PI: ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 E’ facoltà delle OOSS rappresentative

RSU NEL PI: ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 E’ facoltà delle OOSS rappresentative per formare RSA promuovere la costituzione di RSU: - suffragio universale e voto segreto - la ripartizione dei seggi avviene con criterio proporzionale e senza riserva del terzo