Prima del d lgs 8108 Quadro normativo previgente

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Prima del d. lgs 81/08… Quadro normativo previgente in materia di Sicurezza nei luoghi

Prima del d. lgs 81/08… Quadro normativo previgente in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

1898 -1911 Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento Lo sviluppo del sistema legislativo

1898 -1911 Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento Lo sviluppo del sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro 1898 Assicurazione obbligatoria (esclusa la responsabilità civile) 1899 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi) 1900 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni per le imprese di costruzioni 1903 Regolamento per la prevenzione degli infortuni per le ferrovie 1911 Regolamento per la prevenzione degli infortuni per le tramvie a trazione meccanica

Il codice penale Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul

Il codice penale Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Il codice penale Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o

Il codice penale Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

Il codice penale Art. 40 - rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per

Il codice penale Art. 40 - rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Il codice civile Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo

Il codice civile Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il codice civile Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno

Il codice civile Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Il codice civile Art. 2087 Tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori L'imprenditore è

Il codice civile Art. 2087 Tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma, 27 dicembre 1947 (Palazzo Giustiniani) – Enrico De

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma, 27 dicembre 1947 (Palazzo Giustiniani) – Enrico De Nicola firma l'atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana .

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA L’esame della norma costituzionale porta a concludere che la

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA L’esame della norma costituzionale porta a concludere che la libertà di impresa e di iniziativa economica è subalterna al diritto alla salute e all’integrità psichica e fisica dei lavoratori, tuttavia…. .

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: “OMISSIS” Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; “OMISSIS”

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo Art. 3 Ogni individuo ha diritto alla vita

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo Art. 3 Ogni individuo ha diritto alla vita e alla sicurezza della proprio persona

normativa specialistica

normativa specialistica

g o r b a o t a D. P. R. 27 APRILE 1955

g o r b a o t a D. P. R. 27 APRILE 1955 n° 547 NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E PREVENZIONE INCENDI

a g o r b a o t D. P. R. 19 MARZO 1956

a g o r b a o t D. P. R. 19 MARZO 1956 n° 303 NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO

a g o r b a o t D. P. R. 7 gennaio 1956

a g o r b a o t D. P. R. 7 gennaio 1956 n° 164 NORME , PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 n° 584 DIVIETO DI FUMARE I N DETERMINATI LOCALI E

LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 n° 584 DIVIETO DI FUMARE I N DETERMINATI LOCALI E SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

o t a g a o r b LEGGE n° 319/76 SCARICHI IDRICI

o t a g a o r b LEGGE n° 319/76 SCARICHI IDRICI

LEGGE 833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Riforma Sanitaria – Art. 14: Unità Sanitarie

LEGGE 833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Riforma Sanitaria – Art. 14: Unità Sanitarie Locali – Art. 20: Attività di prevenzione – Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione – Art. 24: Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni – Art. 72: Soppressione di ENPI e ANCC

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o t a g a o r b D. M. 16 FEBBRAIO 1982 NORME SULLA PREVENZIONE INCENDI C. P. I

D. P. R. 10 settembre 1982, n. 962 Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610

D. P. R. 10 settembre 1982, n. 962 Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitari g o o t a dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero. questo provvedimento è stato abrogato dal r b a d. lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 ma rimane di grande significato storico poiché delinea il concetto di valutazione dei rischi, all’art. 3: “Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro monomero cui i lavoratori sono esposti”

D. M. 20 DICEMBRE 1982 NORME SULLA PREVENZIONE INCENDI ESTINTORI

D. M. 20 DICEMBRE 1982 NORME SULLA PREVENZIONE INCENDI ESTINTORI

D. M. 10 AGOSTO 1984 REGISTRO INFORTUNI o t a g 626/94 o D.

D. M. 10 AGOSTO 1984 REGISTRO INFORTUNI o t a g 626/94 o D. lgs r b a 4 comma O Art. REGISTRO INFORTUNI

D. P. R. 203/88 IMPIANTI INDUSTRIALI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA

D. P. R. 203/88 IMPIANTI INDUSTRIALI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA

o t LEGGE n° 46/90 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ab a g ro

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a g o r ab o t D. lgs 15 agosto 1991 n° 277

a g o r ab o t D. lgs 15 agosto 1991 n° 277 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI, FISICI, E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO (PIOMBO, AMIANTO, RUMORE)

D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del

D. Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. 1. I DPI sono suddivisi in tre categorie. 2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (4); b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia (4); c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari.

d. p. i. 2^ e 3^ categoria 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI

d. p. i. 2^ e 3^ categoria 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

a g o r b a o t D. lgs 19 settembre 1994 n°

a g o r b a o t D. lgs 19 settembre 1994 n° 626 QUESTO DECRETO OLTRE A RECEPIRE LA DIR. 89/391 CEE RECEPISCE ANCHE ALTRE DIRETTIVE CONCERNENTI I LUOGHI DI LAVORO, LE ATTREZZATURE, LA MMC, I VDT, GLI AGENTI CANCEROGENI E BIOLOGICI.

Aspetti innovativi del D. lgs 626/94 • Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi

Aspetti innovativi del D. lgs 626/94 • Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela) • Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) • Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti antincendio, Addetti al primo soccorso, …) • Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo • Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose

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D. P. C. M. 14 dicembre 1995 DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI

D. lgs 624/96 SICUREZZA NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

D. lgs 624/96 SICUREZZA NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459 • Regolamento per l'attuazione

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459 • Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine a o r b a g o t

r b a o t a g o D. lgs 494/1996 (modificato dal D.

r b a o t a g o D. lgs 494/1996 (modificato dal D. lgs 528/1999) SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

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o t a ab g o r D. lgs 493/96 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Decreto Interministeriale 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

Decreto Interministeriale 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

r b a o t a g o BENZENE D. Lgs 25 febbraio 2000

r b a o t a g o BENZENE D. Lgs 25 febbraio 2000 n° 66 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 97/42 CE E 1999/38 CE , CHE MODIFICANO LA DIRETTIVA 90/394 CEE , IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO PCB

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D. M. 02 ottobre 2000 linee guida d’uso dei videoterminali sulla base di quanto stabilito dall’art. 56 comma 3 del d. lgs 626/94

D. Lgs 26 maggio 2000 n° 241 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/29 EURATOM IN MATERIA

D. Lgs 26 maggio 2000 n° 241 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/29 EURATOM IN MATERIA DI PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE E DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALLE RADIAZIONIZZANTI

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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 n. 151 ( Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 -4 -01 n. 93 ) testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

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LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, Attività lavorative ad elevato rischio infortuni

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 (G. U. n. 209 8 settembre 2001) Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (D. P. I. )

D. P. R. 22 ottobre 2001 n. 462 (G. U. 8 gennaio 2002, n.

D. P. R. 22 ottobre 2001 n. 462 (G. U. 8 gennaio 2002, n. 6. ) Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

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a g o r o t b a D. Lgs 2 febbraio 2002 n° 25 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/24 CE SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI DURANTE IL LAVORO

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori) 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388 G. U. n. 27 del

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 388 G. U. n. 27 del 3 -2 -2004 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

D. Lgs 23 giugno 2003 n° 195 INTEGRAZIONE AL D. Lgs 626/94 CON L’ART.

D. Lgs 23 giugno 2003 n° 195 INTEGRAZIONE AL D. Lgs 626/94 CON L’ART. 8 BIS NEL QUALE VENGONO ENUNCIATI I REQUISITI FORMATIVI RICHIESTI NECESSARI PER POTER OPERARE COME RSPP

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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Disciplina di “semplificazione ” che prevede 48 diverse tipologie contrattuali

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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Testo unico delle norme in materia ambientale

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o t a g o r b a D. Lgs 10 aprile 2006 n° 195 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/10 CE RELATIVA ALL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI ( RUMORE)

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a r b o t a g o D. Lgs 19 agosto 2005 n° 187 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/44 CE RELATIVA ALL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

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a o r b o t a g D. Lgs 25 luglio 2006 n° 257 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/18 CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO DURANTE IL LAVORO

Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e

Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” • Art. 1 Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro • Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 • “unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze” • Art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici • Art. 9 Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Art. 25 -septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

Intesa Conferenza Stato Regioni 30 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della

Intesa Conferenza Stato Regioni 30 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza In attuazione dell’art. 125 del d. P. R. 9 ottobre 1990 n. 309, (SIC!) recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

D. Lgs 81/08 - Articolo 41 Sorveglianza sanitaria Comma 4 -bis. Entro il 31

D. Lgs 81/08 - Articolo 41 Sorveglianza sanitaria Comma 4 -bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell‘art. 11

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell‘art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) legge 2 dicembre 2005 n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato nella G. U. n° 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 27/03/2008)

Decreto Legislativo 9 APRILE 2008, N. 81 Articolo 304 - Abrogazioni 1. Fermo restando

Decreto Legislativo 9 APRILE 2008, N. 81 Articolo 304 - Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; b) l'articolo 36 -bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1. 3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 Il Regolamento CLP sostituisce le precedenti disposizioni sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e dei preparati (ora miscele); conseguentemente i soggetti che producono e che immettono sul mercato europeo sostanze e miscele devono riclassificarle, secondo la tempistica stabilita dal regolamento stesso, con la conseguente revisione delle modalità di etichettatura, di imballaggio e di manipolazione. In particolare, il regolamento modifica in modo sostanziale le modalità di classificazione delle sostanze che, a partire dal 1 dicembre 2010, devono essere riclassificate con i nuovi criteri, rivedendo e sostituendo le frasi di rischio (4) con le nuove indicazioni di pericolo (5). Per le miscele, invece, l’obbligo di riclassificazione decorrerà dal 1 giugno 2015.

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Introduzione di numerose modifiche al Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Introduzione di numerose modifiche al Decreto Legislativo 9 APRILE 2008, N. 81 in estinzione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchina:

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchina: “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata” quasi-macchina: “insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata”.

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) • • Le schede di dati di sicurezza SDS rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Indicazioni del 10 novembre 2010 della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavorocorrelato

Indicazioni del 10 novembre 2010 della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavorocorrelato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, d. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

NUOVO REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI D. P. R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante

NUOVO REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI D. P. R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" Attività 67 (ex att. 85) - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.

Accordo formazione datori di lavoro R. S. P. P. tra il Ministro del lavoro

Accordo formazione datori di lavoro R. S. P. P. tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n. 8 del 11 -1 -2012)

Accordo formazione lavoratori tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

Accordo formazione lavoratori tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n. 8 del 11 -1 -2012)

Art. 2, comma 1, lettera a) «lavoratore» : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

Art. 2, comma 1, lettera a) «lavoratore» : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Art. 2, comma 1, lettera e) «preposto» : persona che, in ragione delle competenze

Art. 2, comma 1, lettera e) «preposto» : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Art. 2, comma 1, lettera d) «dirigente» : persona che, in ragione delle competenze

Art. 2, comma 1, lettera d) «dirigente» : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Art. 2, comma 1, lettera b) «datore di lavoro» : il soggetto titolare del

Art. 2, comma 1, lettera b) «datore di lavoro» : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

principio di effettività Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le

principio di effettività Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Accordo ai sensi dell’art. 4 del D. lgs 28/8/97, n° 281 tra il Governo,

Accordo ai sensi dell’art. 4 del D. lgs 28/8/97, n° 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature…. .

22 febbraio 2012 ……. per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori,

22 febbraio 2012 ……. per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori. La durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Pubblicato in Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012